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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice onorario presso il Tribunale civile di Parma, dott.ssa Federica Marconi, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 31 gennaio 2025, celebrata secondo le modalità
stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4070/2023, promossa da:
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Bertora e Giovanni Parte_1 Parte_2
Bertora, presso lo Studio dei quali in Parma sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in atti
- attori
CONTRO
CP_1
- convenuto contumace avente ad oggetto: rilascio immobile concesso con comodato verbale.
Conclusioni: per gli attori, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 16.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta (notifica perfezionatasi per compiuta giacenza l'1.12.2023), i sigg.ri e premettendo di essere proprietari di un locale ad uso autorimessa Parte_1 Parte_2 ubicato in via C. Battisti n. 4 a San Secondo P.se, censito al foglio 50 particella 521 sub 7 e di averlo concesso in comodato gratuito da alcuni anni al sig. con accordo verbale, chiedevano di accertare l'occupazione CP_1 abusiva e la condanna al rilascio, a seguito del recesso comunicato in data 23.3.2023. Gli attori chiedevano altresì la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per mancato guadagno, da liquidare in via equitativa.
In sede di verifiche preliminari, dichiarata la contumacia del convenuto, venivano rilevati il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, vertendo la causa in materia di comodato e la necessità di disporre il mutamento del rito, da ordinario a locatizio speciale, per le stesse ragioni.
In data 22.4.2024 parte attrice depositava verbale di mediazione con esito negativo.
pagina 1 di 4 All'udienza del 23.4.2024, parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e si rimetteva a giustizia sul rilievo inerente al rito;
veniva disposto il mutamento del rito ed assegnati i termini per integrare atti e documenti.
All'udienza del 21.6.2024 parte attrice insisteva per l'accoglimento dei mezzi istruttori. A scioglimento della riserva, veniva ammesso con limitazioni l'interpello del convenuto che, all'udienza all'uopo fissata per il giorno
19 novembre 2024, non si presentava per rendere l'interrogatorio formale. Alla predetta udienza, parte attrice chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione e veniva fissata udienza di discussione.
Tale udienza, inizialmente fissata con la modalità in presenza, veniva poi sostituita, con decreto del 17.12.2024, dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
§§§
Gli attori hanno allegato di aver concesso in comodato gratuito al convenuto il locale autorimessa, sito in via C.
Battisti n. 4 a San Secondo Parmense, con accordo verbale e a tempo indeterminato. Inoltre, gli attori hanno CP allegato di aver rivolto al sig. numerose richieste, anche verbali, per ottenere il rilascio.
Unitamente alla citazione, gli attori hanno prodotto copia della comunicazione di recesso in data 24.3.2023, a CP mezzo dell'avv. Giuseppe Bertora, pervenuta al sig. il 29.3.2023; nonché l'ulteriore sollecito spedito dallo stesso procuratore il 23.6.2023, col quale veniva richiesto il rilascio entro una settimana, pena in difetto il promovimento di iniziativa giudiziaria. Di tale missiva non è stato prodotto l'avviso di ricevimento.
Secondo la Cassazione, “l'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa … colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003;
Cass., 26/02/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086), l'uno e l'altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119)”; in tale ipotesi, la
Suprema corte aveva escluso di poter dedurre la configurabilità del comodato precario dal difetto di prova di altro titolo legittimante l'avvenuta consegna del bene (Cass., n. 36057/2021).
Il convenuto non partecipava all'incontro di mediazione del 19.4.2024.
Il rapporto non risulta da atto scritto.
Il contratto di comodato può essere stipulato verbalmente e, in via istruttoria, oltre alle richieste di riconsegna, gli attori hanno chiesto l'interpello del convenuto. CP All'udienza fissata per tale incombente, come dianzi riportato, il sig. non si presentava, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'ordinanza ammissiva.
Al convenuto veniva richiesto se è vero che “L'autorimessa di proprietà dei signori e Parte_1 Parte_2
a San Secondo Parmense (PR), via Cesare Battisti n. 4, Foglio 53, Particella 521, Sub 7, da qualche
[...] anno, è stata concessa in comodato gratuito, con accordo verbale, al sig. ”. CP_1
pagina 2 di 4 Inoltre, non ammesso il cap. 2 in quanto documentale o da provarsi documentalmente, il successivo capitolo era così formulato: “Nonostante la predetta richiesta il sig. non ha liberato l'immobile, nemmeno ne CP_1 ha concesso la disponibilità ai proprietari essendo l'autorimessa tuttora chiusa con un lucchetto”.
Ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Va immediatamente precisato che l'ammissione può riguardare i fatti e non la qualificazione giuridica del rapporto.
Ciò posto, l'interrogatorio formale è mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confidente e ad esclusivo favore della parte che – rispetto a questi – abbia una posizione antitetica e contrastante;
va precisato che la valutazione ex art. 232 comma 1 c.p.c. non significa che gli altri elementi di prova presi in considerazione debbano avere ex se valore di piena prova, perché in tale ipotesi non servirebbe considerare la mancata risposta all'interrogatorio, dovendo per contro fornire elementi integrativi, suscettibili di determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass., n. 15055/2003).
Sempre secondo la giurisprudenza, alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, non è ricollegato automaticamente l'effetto della confessione, in quanto l'art. 232 comma 1 c.p.c. dà solo facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però di valutare ogni altro elemento di prova (ex multis, Cass., n. 25122/2024). In altri termini, i fatti oggetto di interrogatorio formale possono essere ritenuti provati, purchè concorrano altri elementi di prova, precostituita o costituenda (Cass., n.
17719/2014). Come sottolineato in modo lineare, “Il sistema codicistico valuta la mancata risposta come comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo: e perciò non le attribuisce valore di argomento di prova come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione, ma il valore di prova liberamente valutabile ed idonea a fondare la decisione: efficacia di piena prova, che alla mancata dichiarazione spetta non prima ma dopo e per effetto della valutazione, da parte del giudice, di tale comportamento in uno con gli altri elementi probatori versati in causa” (Corte d'appello di Milano, sez. lavoro,
n. 436/2020).
Occorre quindi valutare l'assenza all'udienza fissata per l'interpello sulla base di quanto previsto dalla norma su richiamata e come interpretata dalla giurisprudenza, unitamente alla documentazione presente nel fascicolo telematico.
I documenti prodotti sono visure catastali e alcune fotografie.
Da tali produzioni, non si ricavano elementi circa la sussistenza del rapporto di comodato, che quindi si CP baserebbe solamente sulla mancata presentazione del sig. all'udienza fissata per l'interpello.
Ebbene, sulla base dell'istruttoria complessiva e del tenore dell'art. 232 comma 1 c.p.c. non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di comodato verbale tra le parti, rapporto in forza del quale il CP convenuto utilizzerebbe l'autorimessa su concessione degli attori. Non vi è prova della consegna al sig. e non vi è prova della detenzione attuale, da parte dello stesso convenuto, a titolo di comodato, ricavabile da altro rispetto alla mancata risposta all'interpello che, isolatamente considerato, non consente di ritenere pienamente pagina 3 di 4 assolto l'onere probatorio gravante sugli attori. La mancata comparizione costituisce comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati dal alcun elemento di riscontro (Cass., n. 5240/2006).
In sintesi: difettano elementi di prova ulteriori rispetto a quelli (in negativo) desumibili dalla mancata risposta.
Tale rilievo va raccordato con la valenza neutrale riconosciuta alla contumacia.
Da ciò deriva il rigetto delle domande attoree: sia quella di accertamento dell'occupazione abusiva con condanna del convenuto al rilascio, sia quella di risarcimento di quest'ultimo al risarcimento dei danni per mancato guadagno. CP Nulla per le spese, stante la contumacia del sig. .
P.Q.M.
Il giudice, così definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione,
- rigetta le domande degli attori;
- nulla per le spese.
Così deciso il 3 febbraio 2025 Il giudice onorario dott.ssa Federica Marconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice onorario presso il Tribunale civile di Parma, dott.ssa Federica Marconi, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 31 gennaio 2025, celebrata secondo le modalità
stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4070/2023, promossa da:
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Bertora e Giovanni Parte_1 Parte_2
Bertora, presso lo Studio dei quali in Parma sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in atti
- attori
CONTRO
CP_1
- convenuto contumace avente ad oggetto: rilascio immobile concesso con comodato verbale.
Conclusioni: per gli attori, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 16.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta (notifica perfezionatasi per compiuta giacenza l'1.12.2023), i sigg.ri e premettendo di essere proprietari di un locale ad uso autorimessa Parte_1 Parte_2 ubicato in via C. Battisti n. 4 a San Secondo P.se, censito al foglio 50 particella 521 sub 7 e di averlo concesso in comodato gratuito da alcuni anni al sig. con accordo verbale, chiedevano di accertare l'occupazione CP_1 abusiva e la condanna al rilascio, a seguito del recesso comunicato in data 23.3.2023. Gli attori chiedevano altresì la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per mancato guadagno, da liquidare in via equitativa.
In sede di verifiche preliminari, dichiarata la contumacia del convenuto, venivano rilevati il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, vertendo la causa in materia di comodato e la necessità di disporre il mutamento del rito, da ordinario a locatizio speciale, per le stesse ragioni.
In data 22.4.2024 parte attrice depositava verbale di mediazione con esito negativo.
pagina 1 di 4 All'udienza del 23.4.2024, parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e si rimetteva a giustizia sul rilievo inerente al rito;
veniva disposto il mutamento del rito ed assegnati i termini per integrare atti e documenti.
All'udienza del 21.6.2024 parte attrice insisteva per l'accoglimento dei mezzi istruttori. A scioglimento della riserva, veniva ammesso con limitazioni l'interpello del convenuto che, all'udienza all'uopo fissata per il giorno
19 novembre 2024, non si presentava per rendere l'interrogatorio formale. Alla predetta udienza, parte attrice chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione e veniva fissata udienza di discussione.
Tale udienza, inizialmente fissata con la modalità in presenza, veniva poi sostituita, con decreto del 17.12.2024, dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
§§§
Gli attori hanno allegato di aver concesso in comodato gratuito al convenuto il locale autorimessa, sito in via C.
Battisti n. 4 a San Secondo Parmense, con accordo verbale e a tempo indeterminato. Inoltre, gli attori hanno CP allegato di aver rivolto al sig. numerose richieste, anche verbali, per ottenere il rilascio.
Unitamente alla citazione, gli attori hanno prodotto copia della comunicazione di recesso in data 24.3.2023, a CP mezzo dell'avv. Giuseppe Bertora, pervenuta al sig. il 29.3.2023; nonché l'ulteriore sollecito spedito dallo stesso procuratore il 23.6.2023, col quale veniva richiesto il rilascio entro una settimana, pena in difetto il promovimento di iniziativa giudiziaria. Di tale missiva non è stato prodotto l'avviso di ricevimento.
Secondo la Cassazione, “l'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa … colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003;
Cass., 26/02/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086), l'uno e l'altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119)”; in tale ipotesi, la
Suprema corte aveva escluso di poter dedurre la configurabilità del comodato precario dal difetto di prova di altro titolo legittimante l'avvenuta consegna del bene (Cass., n. 36057/2021).
Il convenuto non partecipava all'incontro di mediazione del 19.4.2024.
Il rapporto non risulta da atto scritto.
Il contratto di comodato può essere stipulato verbalmente e, in via istruttoria, oltre alle richieste di riconsegna, gli attori hanno chiesto l'interpello del convenuto. CP All'udienza fissata per tale incombente, come dianzi riportato, il sig. non si presentava, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'ordinanza ammissiva.
Al convenuto veniva richiesto se è vero che “L'autorimessa di proprietà dei signori e Parte_1 Parte_2
a San Secondo Parmense (PR), via Cesare Battisti n. 4, Foglio 53, Particella 521, Sub 7, da qualche
[...] anno, è stata concessa in comodato gratuito, con accordo verbale, al sig. ”. CP_1
pagina 2 di 4 Inoltre, non ammesso il cap. 2 in quanto documentale o da provarsi documentalmente, il successivo capitolo era così formulato: “Nonostante la predetta richiesta il sig. non ha liberato l'immobile, nemmeno ne CP_1 ha concesso la disponibilità ai proprietari essendo l'autorimessa tuttora chiusa con un lucchetto”.
Ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Va immediatamente precisato che l'ammissione può riguardare i fatti e non la qualificazione giuridica del rapporto.
Ciò posto, l'interrogatorio formale è mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confidente e ad esclusivo favore della parte che – rispetto a questi – abbia una posizione antitetica e contrastante;
va precisato che la valutazione ex art. 232 comma 1 c.p.c. non significa che gli altri elementi di prova presi in considerazione debbano avere ex se valore di piena prova, perché in tale ipotesi non servirebbe considerare la mancata risposta all'interrogatorio, dovendo per contro fornire elementi integrativi, suscettibili di determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass., n. 15055/2003).
Sempre secondo la giurisprudenza, alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, non è ricollegato automaticamente l'effetto della confessione, in quanto l'art. 232 comma 1 c.p.c. dà solo facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però di valutare ogni altro elemento di prova (ex multis, Cass., n. 25122/2024). In altri termini, i fatti oggetto di interrogatorio formale possono essere ritenuti provati, purchè concorrano altri elementi di prova, precostituita o costituenda (Cass., n.
17719/2014). Come sottolineato in modo lineare, “Il sistema codicistico valuta la mancata risposta come comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo: e perciò non le attribuisce valore di argomento di prova come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione, ma il valore di prova liberamente valutabile ed idonea a fondare la decisione: efficacia di piena prova, che alla mancata dichiarazione spetta non prima ma dopo e per effetto della valutazione, da parte del giudice, di tale comportamento in uno con gli altri elementi probatori versati in causa” (Corte d'appello di Milano, sez. lavoro,
n. 436/2020).
Occorre quindi valutare l'assenza all'udienza fissata per l'interpello sulla base di quanto previsto dalla norma su richiamata e come interpretata dalla giurisprudenza, unitamente alla documentazione presente nel fascicolo telematico.
I documenti prodotti sono visure catastali e alcune fotografie.
Da tali produzioni, non si ricavano elementi circa la sussistenza del rapporto di comodato, che quindi si CP baserebbe solamente sulla mancata presentazione del sig. all'udienza fissata per l'interpello.
Ebbene, sulla base dell'istruttoria complessiva e del tenore dell'art. 232 comma 1 c.p.c. non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di comodato verbale tra le parti, rapporto in forza del quale il CP convenuto utilizzerebbe l'autorimessa su concessione degli attori. Non vi è prova della consegna al sig. e non vi è prova della detenzione attuale, da parte dello stesso convenuto, a titolo di comodato, ricavabile da altro rispetto alla mancata risposta all'interpello che, isolatamente considerato, non consente di ritenere pienamente pagina 3 di 4 assolto l'onere probatorio gravante sugli attori. La mancata comparizione costituisce comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati dal alcun elemento di riscontro (Cass., n. 5240/2006).
In sintesi: difettano elementi di prova ulteriori rispetto a quelli (in negativo) desumibili dalla mancata risposta.
Tale rilievo va raccordato con la valenza neutrale riconosciuta alla contumacia.
Da ciò deriva il rigetto delle domande attoree: sia quella di accertamento dell'occupazione abusiva con condanna del convenuto al rilascio, sia quella di risarcimento di quest'ultimo al risarcimento dei danni per mancato guadagno. CP Nulla per le spese, stante la contumacia del sig. .
P.Q.M.
Il giudice, così definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione,
- rigetta le domande degli attori;
- nulla per le spese.
Così deciso il 3 febbraio 2025 Il giudice onorario dott.ssa Federica Marconi
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