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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9092/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:24 sono presenti l'avv. PICARELLA ARIANNA in sostituzione dell'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv.
RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente.
E' altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica Persona_1 forense.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9092 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione dall' al CP_1
ricorrente con provvedimenti del 8.4.2024 e del 3.2.2017;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dello CP_1
Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 14/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 8.4.2024 riceveva comunicazione dall' avente CP_1
ad oggetto il sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su pensione del sig. Ducato cat. INVCIV n. 07123669, l' Pt_1 CP_1
intimava all'odierno ricorrente il pagamento della somma in oggetto comunicando, tra l'altro, che “con precedente lettera del 07.02.2017, le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro
1.888,78 per i seguenti motivi: -l'importo della sua pensione numero
07123669 categoria INVCIV è stato rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2013, sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per
l'aggiornamento del casellario dei pensionati”, deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' , sulla scorta delle norme dettate in CP_2
materia (L. 412/1991) e della giurisprudenza formatasi in materia (Cass.
24180/2022), rassegnando le seguenti conclusioni: “-ritenere e dichiarare infondata la richiesta pervenuta tramite comunicazione del 8. 4. 2024 al sig. relativamente alla ripetizione di 1.888,78 euro e per l'effetto Pt_1
disapplicarla; -accertare e dichiarare che nulla deve l'odierno ricorrente all' in relazione all'importo di cui sopra” CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito, riferito all'assegno mensile di assistenza 044-550007123669 per il periodo compreso tra giugno e dicembre 2016, sorgeva a causa del superamento del limite reddituale a causa del percepimento della pensione di reversibilità SOCPDEL N. 55 00
09239473, con un reddito da pensione percepito dal ricorrente nel 2016 di
€ 5.293.
Allegava il resistente che la richiesta di restituzione era stata già inviata al ricorrente con nota del febbraio 2017, perfettamente tempestiva quindi ai sensi dell'art. 13 comma 2° della L. 412/1991, contestando quindi la
3 fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Come del resto poi esposto in note conclusive dalla parte ricorrente, la prestazione goduta dal ricorrente, di natura squisitamente assistenziale, non può essere disciplinata dalla norma in precedenza da sé invocata e contestualmente indicata dal resistente, giacché legge speciale dettata in materia pensionistica e insuscettibile di estensione analogica;
come più che spesso precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. ex plurimis Cass. n. 13915 e 13917/2021).
Dacché la tempistica della ripetizione – stabilita tassativamente dalla prefata legge- non è in sé condizione legittimante per l'Ente creditore per procedere alla ripetizione.
La ripetibilità dell'indebito assistenziale, disciplinata in tempi risalenti da diverse norme di legge ( decreto-legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977; decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988), poi in parte superate dal disposto del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, è stata nel tempo disciplinata dalla giurisprudenza di legittimità che, sulla scorta delle sentenze dettate in materia dalla Corte Costituzionale in armonia col contenuto dell'art. 38
Cost., ha delineato uno specifico microsistema, affermando con orientamento costante, pur con diverse sfumature, che, salve le ipotesi di dolo – commissivo o omissivo – o di altre circostanze escludenti la buona fede dell'assistito, le prestazioni erogate erroneamente per il superamento delle soglie reddituali, possono essere ripetute soltanto a far data dall'accertamento del pagamento in eccesso, non avendo quindi effetto retroattivo e facendo così salve le somme erogate precedentemente all'accertamento (cfr. per tutte: Cass. n. 28771/2018).
4 Posto quindi che la prestazione successiva (reversibilità Pt_2
veniva erogata dallo stesso Ente erogante l'assegno mensile d'assistenza e che, pertanto, l' avrebbe dovuto immediatamente sospendere CP_2
l'erogazione, che non si configura alcun comportamento del ricorrente che potesse escludere il suo legittimo affidamento, l'obbligo di restituzione delle somme erogate deve ritenersi escluso dal principio di diritto espresso dalla
Corte di legittimità: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. ord.
13223/2020).
Non riscontrandosi alcun motivo per distaccarsi da tale principio, il ricorso va accolto.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e da liquidare con separato decreto all'atto della presentazione di istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9092/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:24 sono presenti l'avv. PICARELLA ARIANNA in sostituzione dell'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv.
RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente.
E' altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica Persona_1 forense.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9092 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione dall' al CP_1
ricorrente con provvedimenti del 8.4.2024 e del 3.2.2017;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dello CP_1
Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 14/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 8.4.2024 riceveva comunicazione dall' avente CP_1
ad oggetto il sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su pensione del sig. Ducato cat. INVCIV n. 07123669, l' Pt_1 CP_1
intimava all'odierno ricorrente il pagamento della somma in oggetto comunicando, tra l'altro, che “con precedente lettera del 07.02.2017, le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro
1.888,78 per i seguenti motivi: -l'importo della sua pensione numero
07123669 categoria INVCIV è stato rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2013, sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per
l'aggiornamento del casellario dei pensionati”, deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' , sulla scorta delle norme dettate in CP_2
materia (L. 412/1991) e della giurisprudenza formatasi in materia (Cass.
24180/2022), rassegnando le seguenti conclusioni: “-ritenere e dichiarare infondata la richiesta pervenuta tramite comunicazione del 8. 4. 2024 al sig. relativamente alla ripetizione di 1.888,78 euro e per l'effetto Pt_1
disapplicarla; -accertare e dichiarare che nulla deve l'odierno ricorrente all' in relazione all'importo di cui sopra” CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito, riferito all'assegno mensile di assistenza 044-550007123669 per il periodo compreso tra giugno e dicembre 2016, sorgeva a causa del superamento del limite reddituale a causa del percepimento della pensione di reversibilità SOCPDEL N. 55 00
09239473, con un reddito da pensione percepito dal ricorrente nel 2016 di
€ 5.293.
Allegava il resistente che la richiesta di restituzione era stata già inviata al ricorrente con nota del febbraio 2017, perfettamente tempestiva quindi ai sensi dell'art. 13 comma 2° della L. 412/1991, contestando quindi la
3 fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Come del resto poi esposto in note conclusive dalla parte ricorrente, la prestazione goduta dal ricorrente, di natura squisitamente assistenziale, non può essere disciplinata dalla norma in precedenza da sé invocata e contestualmente indicata dal resistente, giacché legge speciale dettata in materia pensionistica e insuscettibile di estensione analogica;
come più che spesso precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. ex plurimis Cass. n. 13915 e 13917/2021).
Dacché la tempistica della ripetizione – stabilita tassativamente dalla prefata legge- non è in sé condizione legittimante per l'Ente creditore per procedere alla ripetizione.
La ripetibilità dell'indebito assistenziale, disciplinata in tempi risalenti da diverse norme di legge ( decreto-legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977; decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988), poi in parte superate dal disposto del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, è stata nel tempo disciplinata dalla giurisprudenza di legittimità che, sulla scorta delle sentenze dettate in materia dalla Corte Costituzionale in armonia col contenuto dell'art. 38
Cost., ha delineato uno specifico microsistema, affermando con orientamento costante, pur con diverse sfumature, che, salve le ipotesi di dolo – commissivo o omissivo – o di altre circostanze escludenti la buona fede dell'assistito, le prestazioni erogate erroneamente per il superamento delle soglie reddituali, possono essere ripetute soltanto a far data dall'accertamento del pagamento in eccesso, non avendo quindi effetto retroattivo e facendo così salve le somme erogate precedentemente all'accertamento (cfr. per tutte: Cass. n. 28771/2018).
4 Posto quindi che la prestazione successiva (reversibilità Pt_2
veniva erogata dallo stesso Ente erogante l'assegno mensile d'assistenza e che, pertanto, l' avrebbe dovuto immediatamente sospendere CP_2
l'erogazione, che non si configura alcun comportamento del ricorrente che potesse escludere il suo legittimo affidamento, l'obbligo di restituzione delle somme erogate deve ritenersi escluso dal principio di diritto espresso dalla
Corte di legittimità: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. ord.
13223/2020).
Non riscontrandosi alcun motivo per distaccarsi da tale principio, il ricorso va accolto.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e da liquidare con separato decreto all'atto della presentazione di istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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