Sentenza 2 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 02/11/2021, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2021
N. 01319/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2017, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio NA IN in Venezia, San Marco 5134;
contro
Comune di Noventa Padovana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ZI ET, IG AV, ZO TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Alba, Massimo Pavan, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Pavan in Dolo, via Garibaldi 45;
Galata S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Bellante, IG Ammirati, con domicilio eletto presso lo studio IG Ammirati in Roma, Lungotevere dei Mellini 45;
Vodafone Italia S.p.A., Tim S.p.A. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 26.6.2017, trasmesso dal SUAP di Noventa Padovana con nota protocollo Rep. Prov. PD/PD-SUPRO/0074468 del 27.6.2017, con il quale il Responsabile SUAP ed il Responsabile endoprocedimento hanno comunicato formale diniego rispetto all'istanza di sanatoria presentata da Wind Telecomunicazioni S.p.A. ai sensi dell'art.36 del D.P.R. n.380/2001 (in combinato disposto con l'art.87 del D. Lgs. N.259/2003) per l'impianto di telecomunicazioni realizzato nell'anno 2005 da AL in via D'Annunzio (codice sito PD175) con la seguente, principale, motivazione “l'impianto oggetto di sanatoria non presenta le condizioni richieste dall'art.36 del DPR n.380/2001, mancando la conformità con le norme vigenti al momento della realizzazione dello stesso, tenuto conto del contrasto con l'art.29 delle NTA allora vigenti (approvato con D.C.C. 13/2005) e come affermato dalla sentenza TARV 86/2010, definitivamente passata in giudicato nel mese di settembre 2016;
- del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.41/2008 con particolare riferimento agli artt.3 e 5, laddove -ove non disapplicati- imponessero documentazione che, aggravando il procedimento, appare incompatibile con le disposizioni dettate dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 1.8.2003 n.259);
nonché per l’accertamento della conformità dell'impianto di telecomunicazioni realizzato in Via D'Annunzio nel Comune di Noventa Padovana (codice sito PD175), richiesta da Wind Tre con istanza, datata 18.1.2017 Rep_Prov._PD/PD-Supro 0004968/18.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Noventa Padovana e di ZI ET e di IG AV e di ZO TO e di Galata S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2017, Wind Tre SpA impugnava il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Comune di aveva disposto il diniego dell'istanza di sanatoria presentata da Wind Telecomunicazioni S.p.A. ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n.380/2001 (in combinato disposto con l'art.87 del D. Lgs. N.259/2003) per l’impianto di telecomunicazioni realizzato nell’anno 2005 da AL in via D'Annunzio, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Con atto depositato il 9.11.2017 si costituivano in giudizio i controinteressati ZI ET, IG AV e ZO TO, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 23.11.2017, si costituiva in giudizio anche la società Galata Spa, la quale, ritenuta la fondatezza delle censure formulate in ricorso, ne chiedeva l’accoglimento.
Anche il Comune di Noventa Padovana, con atto depositato in data 8.3.2018, resisteva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
In data 12.7.2021, parte ricorrente depositava istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (unitamente alla relativa documentazione), specificando che l’Amministrazione comunale aveva assunto l’ordinanza n. 40 del 9.7.2019 di applicazione, in luogo del ripristino dello stato dei luoghi, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 DPR 380/01 e che essa ricorrente aveva provveduto al pagamento della sanzione che “produce medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36 DPR 380/01”.
Anche il Comune di Noventa Padovana, con memoria depositata in data 21.7.2021, chiedeva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
Alla Pubblica Udienza del 22 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce di quanto dichiarato (e depositato in giudizio) dalla parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA, essendo la pretesa della parte ricorrente pienamente soddisfatta.
Le spese di causa possono essere interamente compensate tra tutte le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO