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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Divisione ereditaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli Presidente
dott.ssa Roberta Picardi Giudice
dott. Nicola Milillo Giudice on. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile iscritta al n. 136 dell'anno
2014 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Parte_1
Bonadies, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONE
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Controparte_1
Greco, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONE
, in proprio e quale legale rappresentante dello Controparte_2
rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Pietro Mastropasqua, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica 2
certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONE IN PROPRIO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 23.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato fra il 3 e l'8.1.2014, la , vedova di , Parte_1 Persona_1
in vita ingegnere, deceduto ab intestato in Andria il 26.2.2011,
ha quivi convenuto i germani del de cuius, e Controparte_1
il secondo ingegnere anch'egli e sodale del Controparte_2
defunto quand'era in vita nell'associazione professionale denominata , questi Controparte_3
sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante di tale associazione professionale, chiedendo volersi così provvedere:
<1) accertare L'ESISTENZA DI TUTTI I BENI RELITTI, MOBILI,
IMMOBILI, CREDITI, costituenti il compendio ereditario del de cuius Ing. venuto meno ai vivi in data Persona_1
26.02.2011; / 2) accertare l'esistenza di tutti i beni relitti,
beni mobili, immobili crediti verso committenti, attualmente non ricompresi nel compendio ereditario, rinvenienti dall'attività
professionale svolta dal de cuius Ing. sia a Persona_1
titolo personale di professionista, che in qualità di 3
professionista associato dello Studio Ing. / 3) Controparte_3
accertare la sussistenza di pretermissione di legittima in capo alla SI.ra con proporzionale riduzione Parte_1
delle quote nella disponibilità degli altri coeredi SI. P_
e Ing. con particolare riferimento a
[...] Controparte_2
crediti rinvenienti per attività di mediazione immobiliare, nonché
a cespiti immobiliari oggetto di compravendita, anche simulata,
costituenti porzioni del complesso edilizio edificato in Molfetta,
committente la società , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, SI. su suolo Controparte_5
da quest'ultimo acquistato da "Fonderie e Smalterie Pal – Berting
S.P.A.; / 4) ordinare, così individuato e ricostruito, nella rispettiva completezza, l'intero asse ereditario, la valutazione e la quantificazione di tutti i beni relitti, apparentemente, allo stato, non rientranti nel compendio ereditario del de cuius Ing.
/ 5) ordinare la costituzione e la Persona_1
liquidazione delle quote ereditarie, così come oggetto di accertamento in capo ai coeredi SI.ra , Ing. Parte_1
e SI. come per legge. / 6) Controparte_2 Controparte_1
condannare i coeredi superstiti Ing. e Controparte_2 P_
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non,
[...]
rinvenienti alla SI.ra nell'accertata Parte_1
circostanza di colposa e dolosa pretermissione della stessa, in ordine a beni rientranti nella quota di legittima, mediante proporzionale riduzione dei beni nella disponibilità dei predetti due fratelli germani e Controparte_2 P_
si è tempestivamente costituito in giudizio con Controparte_1
comparsa di risposta depositata il 16.4.2014, rassegnando le 4
seguenti conclusioni: <<
1. Accertare la consistenza dell'intero asse patrimoniale (beni immobili, beni mobili, crediti, frutti etc.) disponibile e ricadente in successione alla data del decesso del SI. con successiva formazione delle quote Persona_1
come per Legge;
/ 2. Accertare la pretermissione del SI. P_
nella sua qualità di erede legittimo del de cuius
[...] [...]
; / Nel merito: / 3. Attribuire e liquidare le quote Per_1
ereditarie così formate in capo ai coeredi;
/ In via riconvenzionale: / 4. Condannare la SI.ra , Parte_1
il SI. Ing. e lo Controparte_2 Controparte_3
[... e A. alla restituzione di quanto ricadente nella P_
successione legittima ed indebitamente percepito e/o trattenuto dagli altri coeredi in favore del SI. . Controparte_1
si è del pari tempestivamente costituito in Controparte_2
giudizio con comparsa di risposta depositata il 17.4.2014, così
concludendo: <
relitti (mobili, immobili, crediti, denari, mobili registrati,
azioni ecc), costituenti l'asse ereditario del de cuius Ing.
ivi compresi quelli non indicati nella Persona_1
dichiarazione di successione presentata dalla SI.ra
[...]
; / b) Accertare e dichiarare, in via Parte_1
riconvenzionale, in quanto appartenenti all'eredità e al fine di procedere alla divisione, la consistenza attuale dei denari (in primis, quelli indicati nella dichiarazione di successione) con l'indicazione degli interessi maturati, gestiti provvisoriamente
(nelle more della divisione) dalla SI.ra Parte_1
delle pigioni incassate dalla SI.ra dal 26.2.2011 Parte_1
per gli immobili in comunione, e il valore delle autovetture delle 5
Audi Q5 tg. DV466DD e Toyota Yaris tg. DG032ZB, e Moto BMW GS
1200, al momento dell'apertura della successione di proprietà
dell'Ing. / c) Procedere allo scioglimento Persona_1
della comunione ereditaria di tutti quanti i beni, mobili e immobili, così come accertati nella loro esistenza e consistenza,
in quanto facenti parte dell'asse ereditario, con la conseguente formazione delle singole quote ereditarie spettanti, da liquidare e/o attribuire in favore dei coeredi Ing. , SI. Controparte_2
e SI.ra / d) Rigettare la Controparte_1 Parte_1
domanda di cui al punto 3) dell'atto di citazione dichiarandola inammissibile e/o improponibile stante la genericità della doglianza, la mancanza dei presupposti dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. e la incompatibilità con l'azione di divisione proposta e comunque, in subordine, nel merito, accertare la insussistenza di pretermissione di legittima in capo alla SI.ra
/ e) Rigettare la domanda risarcitoria di Controparte_6
cui al punto 6) dell'atto di citazione dell'attore nei confronti del SI. poiché infondata in fatto e in Controparte_2
diritto>>.
Con separata comparsa di risposta, ancorché a mezzo dello stesso difensore costituitosi in rappresentanza di in Controparte_2
proprio, questi si è infine costituito in giudizio anche quale legale rappresentante dello Controparte_3
, bensì tardivamente, il 14.5.2014, in termine successivo
[...]
a quello della prima udienza indicata nell'atto di citazione,
nella specie fissata all'8.5.2014, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dal combinato disposto degli artt. 166
e 167, co. 2 e 3, c.p.c., chiedendo volersi “Rigettare ogni 6
richiesta formulata dall'attrice SI. e del Parte_1
convenuto riconvenzionale SI. in danno dello Controparte_1
-. Controparte_3
in proprio e nella qualità, non ha modificato Controparte_2
le su riportate conclusioni con le memorie depositate ex n. 1,
art. 183, co. 6, c.p.c., nel mentre l'attrice e Controparte_1
si sono astenuti dal depositare la memoria di cui al primo termine di detta disposizione;
dopo di che, all'udienza del 23.9.2024,
come innanzi fissata per la precisazione delle conclusioni, tutte le parti hanno precisato le conclusioni <
rispettivamente rassegnate in atti>>, ivi compresa l'attrice,
salvo soltanto a più articolatamente dichiarare di precisare le conclusioni <
rassegnate in atti, riservando ogni più ampia esposizione in sede di difese conclusionali>>.
Tanto comporta, in definitiva, che la causa viene per la decisione, per un verso, sulla domanda, su cui così la vedova come i due germani del defunto concordano, di Persona_1
scioglimento secondo le quote di legge della comunione originata dalla sua scomparsa, previa determinazione della consistenza del compendio ereditario, e, per altro verso, sulle domande di riduzione per lesione di legittima altresì rispettivamente avanzate dall'attrice da una parte e dal convenuto P_
dall'altra parte, nonché sulla domanda di risarcimento
[...]
di danni ulteriormente proposta dalla in connessione Parte_1
con la domanda di riduzione.
Su tali domande accessorie, di riduzione - che, ex art. 51 bis,
co. 1, n. 6, c.p.c., comportano la competenza del tribunale in 7
composizione collegiale, la quale necessariamente si estende all'intera controversia - e di risarcimento, che si trovano espressamente reiterate, da un lato, nella comparsa conclusionale depositata dall'attrice e, dall'altro lato, nella comparsa conclusionale depositata dal convenuto è Controparte_1
pertanto innanzitutto necessario che il Collegio si pronunci perché la causa possa poi proseguire con la divisione.
Ebbene, trattandosi di successione legittima, una lesione della quota di riserva è ipotizzabile soltanto in dipendenza di una qualche donazione di cui i destinatari della domanda di riduzione,
e cioè entrambi i germani del de cuius quanto alla domanda formulata dall'attrice e la vedova, e Controparte_2
l'associazione professionale che lo stesso intratteneva col defunto quand'era in vita quanto alla domanda formulata da P_
.
[...]
Senonché né la né si sono Parte_1 Controparte_1
minimamente peritati così di indicare alcun atto di disposizione con il quale il de cuius abbia in vita beneficiato alcuno dei rispettivi destinatari delle due domande di riduzione in pregiudizio dei diritti successori dell'attrice/attore in riduzione, come di prospettare la misura della lesione asseritamente subita alla propria quota di riserva.
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte è per contro requisito di ammissibilità della domanda di riduzione - a soddisfarsi al più tardi entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive, costituito dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della memoria ex n. 1, art. 183, co. 6,
c.p.c., che entrambi gli attori in riduzione hanno nella specie 8
omesso, <
materia di scioglimento della comunione del regime delle preclusioni dettato per il processo ordinario di cognizione>> -
che il legittimario che agisca in riduzione alleghi <
elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva>>, ancorché <
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti>> e
<
numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione>> (Cass. 28.5.2024 n. 14881; nello stesso senso, in precedenza, Cass.
2.9.2020 n. 18199, Cass.
31.8.2018 n. 21503, Cass. 19.1.2017 n. 1357, Cass. 14.10.2016 n.
20830 fra le più recenti).
Consegue che le domande di riduzione quivi proposte sono entrambe inammissibili per totale carenza dell'essenziale requisito di specificità, come sopra, della domanda;
e ancor più inammissibile
è la domanda di riduzione avanzata da per ciò Controparte_1
che è proposta (anche) nei confronti del coevocato, ma non coerede per difetto Controparte_7
altresì della condizione prescritta dall'art. 564, co. 1, c.c.,
della previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, a cui è incontroverso che non ha Controparte_1
proceduto (così come nessun altro dei chiamati accettanti, parti del giudizio;
fra i chiamati alla successione di
[...]
vi era anche il padre, il quale vi ha Per_1 Persona_2
però rinunciato ed è pertanto rimasto estraneo alla causa).
La preliminare inammissibilità della domanda di reintegra della sua quota di legittima asseritamente lesa proposta dalla 9
comporta poi di per sé sola la radicale infondatezza Parte_1
della dipendente domanda accessoria da essa ulteriormente avanzata, di risarcimento di peraltro mai meglio specificati
<>, che essa avrebbe subito per null'altro che per effetto di sua <
pretermissione>>.
Ciò posto, il giudizio deve proseguire ai fini dello scioglimento della comunione inter partes.
Tanto, sulla scorta della ricostruzione dell'asse ereditario così
come condivisibilmente elaborata dai consulenti tecnici d'ufficio di ciò incaricati con ordinanza del 23 – 27.4.2020, la cui attività
ha costituito l'unico mezzo istruttorio esperito, e del progetto di divisione da essi da ultimo predisposto con la relazione depositata il 20.2.2023, ad integrazione, giusta ordinanza del 6
– 7.5.2022, della precedente relazione depositata il 9.9.2021.
Su tale progetto i coeredi sono stati chiamati a discutere ai sensi e per gli effetti dell'art. 789 c.p.c.
All'udienza del 4.3.2024 a tal fine fissata i convenuti condividenti hanno dichiarato, per il tramite dei rispettivi difensori, di approvare il progetto di divisione predisposto in seno alla relazione di c.t.u. depositata il 9.9.2021 così come rettificato con la relazione di c.t.u. integrativa depositata il
20.2.2023, nel mentre il difensore dell'attrice ha sottoposto alle controparti una diversa proposta di divisione, a cui i convenuti non hanno inteso aderire, donde il rinvio per la precisazione delle conclusioni alla menzionata udienza del 23.9.2024.
Sono inammissibili tutte le richieste istruttorie per il cui accoglimento l'attrice insiste con la comparsa conclusionale di 10
seguito depositata.
Quanto alle richieste formulate con la memoria depositata ex n.
2, art. 183, co. 6, c.p.c., sulle quali non v'è stata in effetti pronuncia dell'Istruttore: l'interrogatorio formale deferito a e la prova testimoniale articolata sugli stessi Controparte_2
capitoli sono inammissibili per essere i capitoli articolati sotto i nn. 1 e 2 incontroversi, i capitoli sub 3, 4 e 5 irrilevanti,
il capitolo 6 relativo a circostanza mai in precedenza dedotta,
entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive, il capitolo 7 documentale;
l'istanza di ostensione ex art. 210 c.p.c.
avanzata nei confronti di una imprecisata <
dello >> con riguardo < Controparte_8 Controparte_9
tutti gli estratti conto dell'anno 2011 sino ad oggi al fine di verificare i pagamenti ricevuti>> è inammissibile per la assoluta indeterminatezza della richiesta ed il carattere esplorativo della stessa, in violazione dell'art. 94 disp.att. c.p.c.
Quanto invece alle ulteriori istanze di ostensione ex art. 210
c.p.c. da ultimo reiterate con le note autorizzate depositate dall'attrice il 7.9.2023, va confermato il rilievo del G.I. di cui all'ordinanza del 13 – 14.1.2024, per cui, a prescindere da ogni valutazione di merito, esse sono inammissibili in quanto mai in precedenza formulate, entro i termini di maturazione delle preclusioni istruttorie: e precisamente, né con la memoria depositata dalla parte ex n. 2, art. 183, co. 6, c.p.c. il
14.7.2014 né in precedenza e neppure, ove ve ne fosse stato titolo a prova contraria, con la memoria successivamente depositata ex n. 3, art. 183, co. 6, c.p.c. il 17.9.2023.
D'altro canto, con la richiesta di rinvio della causa per la 11
precisazione delle conclusioni definitivamente avanzata dai convenuti all'udienza del 4.3.2024 e a tenore delle difese da essi svolte nelle memorie conclusive di seguito rispettivamente depositate, deve ritenersi che essi hanno abdicato ad ogni richiesta istruttoria.
Alla attribuzione ai condividenti delle porzioni come individuate nel predetto progetto di divisione ex art. 729 c.c. osta tuttavia la circostanza, di cui i cc.tt.u. hanno dato conferma, che tutti e tre i beni immobili oggetto della comunione ereditaria in questione (locale in Molfetta alla via Tenente Michele Silvestri
nn. 48 – 50, in catasto al foglio 9, particella 945, subalterno
36; locale in Molfetta alla via Pietro Colletta n. 82, in catasto al foglio 55, particella 3198, subalterno 2, e fondo in agro di
Molfetta, in catasto al foglio 10, particella 665) sono gravati dalla trascrizione di atto di pignoramento con cui la
[...]
ha sottoposto ad esecuzione Parte_2
la quota indivisa di 1/6 di pertinenza di nel Controparte_1
procedimento promosso davanti a questo Tribunale con il n.
401/2012 R.G.Es., cosicché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1113, co. 3, c.c., va previamente chiamato ad intervenire nella presente causa il predetto creditore procedente.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande come sopra reciprocamente proposte dalle parti, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibili le domande di riduzione per lesione di legittima rispettivamente proposte da e da Parte_1 12
; Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento di danni proposta da
; Parte_1
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes sui beni di cui alla c.t.u. già espletata, al qual fine provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Trani nella camera di conSIlio del 25.7.2025.
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli
Il Giudice estensore
G.O.T. dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli Presidente
dott.ssa Roberta Picardi Giudice
dott. Nicola Milillo Giudice on. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile iscritta al n. 136 dell'anno
2014 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Parte_1
Bonadies, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONE
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Controparte_1
Greco, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONE
, in proprio e quale legale rappresentante dello Controparte_2
rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Pietro Mastropasqua, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica 2
certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONE IN PROPRIO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 23.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato fra il 3 e l'8.1.2014, la , vedova di , Parte_1 Persona_1
in vita ingegnere, deceduto ab intestato in Andria il 26.2.2011,
ha quivi convenuto i germani del de cuius, e Controparte_1
il secondo ingegnere anch'egli e sodale del Controparte_2
defunto quand'era in vita nell'associazione professionale denominata , questi Controparte_3
sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante di tale associazione professionale, chiedendo volersi così provvedere:
<1) accertare L'ESISTENZA DI TUTTI I BENI RELITTI, MOBILI,
IMMOBILI, CREDITI, costituenti il compendio ereditario del de cuius Ing. venuto meno ai vivi in data Persona_1
26.02.2011; / 2) accertare l'esistenza di tutti i beni relitti,
beni mobili, immobili crediti verso committenti, attualmente non ricompresi nel compendio ereditario, rinvenienti dall'attività
professionale svolta dal de cuius Ing. sia a Persona_1
titolo personale di professionista, che in qualità di 3
professionista associato dello Studio Ing. / 3) Controparte_3
accertare la sussistenza di pretermissione di legittima in capo alla SI.ra con proporzionale riduzione Parte_1
delle quote nella disponibilità degli altri coeredi SI. P_
e Ing. con particolare riferimento a
[...] Controparte_2
crediti rinvenienti per attività di mediazione immobiliare, nonché
a cespiti immobiliari oggetto di compravendita, anche simulata,
costituenti porzioni del complesso edilizio edificato in Molfetta,
committente la società , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, SI. su suolo Controparte_5
da quest'ultimo acquistato da "Fonderie e Smalterie Pal – Berting
S.P.A.; / 4) ordinare, così individuato e ricostruito, nella rispettiva completezza, l'intero asse ereditario, la valutazione e la quantificazione di tutti i beni relitti, apparentemente, allo stato, non rientranti nel compendio ereditario del de cuius Ing.
/ 5) ordinare la costituzione e la Persona_1
liquidazione delle quote ereditarie, così come oggetto di accertamento in capo ai coeredi SI.ra , Ing. Parte_1
e SI. come per legge. / 6) Controparte_2 Controparte_1
condannare i coeredi superstiti Ing. e Controparte_2 P_
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non,
[...]
rinvenienti alla SI.ra nell'accertata Parte_1
circostanza di colposa e dolosa pretermissione della stessa, in ordine a beni rientranti nella quota di legittima, mediante proporzionale riduzione dei beni nella disponibilità dei predetti due fratelli germani e Controparte_2 P_
si è tempestivamente costituito in giudizio con Controparte_1
comparsa di risposta depositata il 16.4.2014, rassegnando le 4
seguenti conclusioni: <<
1. Accertare la consistenza dell'intero asse patrimoniale (beni immobili, beni mobili, crediti, frutti etc.) disponibile e ricadente in successione alla data del decesso del SI. con successiva formazione delle quote Persona_1
come per Legge;
/ 2. Accertare la pretermissione del SI. P_
nella sua qualità di erede legittimo del de cuius
[...] [...]
; / Nel merito: / 3. Attribuire e liquidare le quote Per_1
ereditarie così formate in capo ai coeredi;
/ In via riconvenzionale: / 4. Condannare la SI.ra , Parte_1
il SI. Ing. e lo Controparte_2 Controparte_3
[... e A. alla restituzione di quanto ricadente nella P_
successione legittima ed indebitamente percepito e/o trattenuto dagli altri coeredi in favore del SI. . Controparte_1
si è del pari tempestivamente costituito in Controparte_2
giudizio con comparsa di risposta depositata il 17.4.2014, così
concludendo: <
relitti (mobili, immobili, crediti, denari, mobili registrati,
azioni ecc), costituenti l'asse ereditario del de cuius Ing.
ivi compresi quelli non indicati nella Persona_1
dichiarazione di successione presentata dalla SI.ra
[...]
; / b) Accertare e dichiarare, in via Parte_1
riconvenzionale, in quanto appartenenti all'eredità e al fine di procedere alla divisione, la consistenza attuale dei denari (in primis, quelli indicati nella dichiarazione di successione) con l'indicazione degli interessi maturati, gestiti provvisoriamente
(nelle more della divisione) dalla SI.ra Parte_1
delle pigioni incassate dalla SI.ra dal 26.2.2011 Parte_1
per gli immobili in comunione, e il valore delle autovetture delle 5
Audi Q5 tg. DV466DD e Toyota Yaris tg. DG032ZB, e Moto BMW GS
1200, al momento dell'apertura della successione di proprietà
dell'Ing. / c) Procedere allo scioglimento Persona_1
della comunione ereditaria di tutti quanti i beni, mobili e immobili, così come accertati nella loro esistenza e consistenza,
in quanto facenti parte dell'asse ereditario, con la conseguente formazione delle singole quote ereditarie spettanti, da liquidare e/o attribuire in favore dei coeredi Ing. , SI. Controparte_2
e SI.ra / d) Rigettare la Controparte_1 Parte_1
domanda di cui al punto 3) dell'atto di citazione dichiarandola inammissibile e/o improponibile stante la genericità della doglianza, la mancanza dei presupposti dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. e la incompatibilità con l'azione di divisione proposta e comunque, in subordine, nel merito, accertare la insussistenza di pretermissione di legittima in capo alla SI.ra
/ e) Rigettare la domanda risarcitoria di Controparte_6
cui al punto 6) dell'atto di citazione dell'attore nei confronti del SI. poiché infondata in fatto e in Controparte_2
diritto>>.
Con separata comparsa di risposta, ancorché a mezzo dello stesso difensore costituitosi in rappresentanza di in Controparte_2
proprio, questi si è infine costituito in giudizio anche quale legale rappresentante dello Controparte_3
, bensì tardivamente, il 14.5.2014, in termine successivo
[...]
a quello della prima udienza indicata nell'atto di citazione,
nella specie fissata all'8.5.2014, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dal combinato disposto degli artt. 166
e 167, co. 2 e 3, c.p.c., chiedendo volersi “Rigettare ogni 6
richiesta formulata dall'attrice SI. e del Parte_1
convenuto riconvenzionale SI. in danno dello Controparte_1
-. Controparte_3
in proprio e nella qualità, non ha modificato Controparte_2
le su riportate conclusioni con le memorie depositate ex n. 1,
art. 183, co. 6, c.p.c., nel mentre l'attrice e Controparte_1
si sono astenuti dal depositare la memoria di cui al primo termine di detta disposizione;
dopo di che, all'udienza del 23.9.2024,
come innanzi fissata per la precisazione delle conclusioni, tutte le parti hanno precisato le conclusioni <
rispettivamente rassegnate in atti>>, ivi compresa l'attrice,
salvo soltanto a più articolatamente dichiarare di precisare le conclusioni <
rassegnate in atti, riservando ogni più ampia esposizione in sede di difese conclusionali>>.
Tanto comporta, in definitiva, che la causa viene per la decisione, per un verso, sulla domanda, su cui così la vedova come i due germani del defunto concordano, di Persona_1
scioglimento secondo le quote di legge della comunione originata dalla sua scomparsa, previa determinazione della consistenza del compendio ereditario, e, per altro verso, sulle domande di riduzione per lesione di legittima altresì rispettivamente avanzate dall'attrice da una parte e dal convenuto P_
dall'altra parte, nonché sulla domanda di risarcimento
[...]
di danni ulteriormente proposta dalla in connessione Parte_1
con la domanda di riduzione.
Su tali domande accessorie, di riduzione - che, ex art. 51 bis,
co. 1, n. 6, c.p.c., comportano la competenza del tribunale in 7
composizione collegiale, la quale necessariamente si estende all'intera controversia - e di risarcimento, che si trovano espressamente reiterate, da un lato, nella comparsa conclusionale depositata dall'attrice e, dall'altro lato, nella comparsa conclusionale depositata dal convenuto è Controparte_1
pertanto innanzitutto necessario che il Collegio si pronunci perché la causa possa poi proseguire con la divisione.
Ebbene, trattandosi di successione legittima, una lesione della quota di riserva è ipotizzabile soltanto in dipendenza di una qualche donazione di cui i destinatari della domanda di riduzione,
e cioè entrambi i germani del de cuius quanto alla domanda formulata dall'attrice e la vedova, e Controparte_2
l'associazione professionale che lo stesso intratteneva col defunto quand'era in vita quanto alla domanda formulata da P_
.
[...]
Senonché né la né si sono Parte_1 Controparte_1
minimamente peritati così di indicare alcun atto di disposizione con il quale il de cuius abbia in vita beneficiato alcuno dei rispettivi destinatari delle due domande di riduzione in pregiudizio dei diritti successori dell'attrice/attore in riduzione, come di prospettare la misura della lesione asseritamente subita alla propria quota di riserva.
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte è per contro requisito di ammissibilità della domanda di riduzione - a soddisfarsi al più tardi entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive, costituito dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della memoria ex n. 1, art. 183, co. 6,
c.p.c., che entrambi gli attori in riduzione hanno nella specie 8
omesso, <
materia di scioglimento della comunione del regime delle preclusioni dettato per il processo ordinario di cognizione>> -
che il legittimario che agisca in riduzione alleghi <
elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva>>, ancorché <
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti>> e
<
numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione>> (Cass. 28.5.2024 n. 14881; nello stesso senso, in precedenza, Cass.
2.9.2020 n. 18199, Cass.
31.8.2018 n. 21503, Cass. 19.1.2017 n. 1357, Cass. 14.10.2016 n.
20830 fra le più recenti).
Consegue che le domande di riduzione quivi proposte sono entrambe inammissibili per totale carenza dell'essenziale requisito di specificità, come sopra, della domanda;
e ancor più inammissibile
è la domanda di riduzione avanzata da per ciò Controparte_1
che è proposta (anche) nei confronti del coevocato, ma non coerede per difetto Controparte_7
altresì della condizione prescritta dall'art. 564, co. 1, c.c.,
della previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, a cui è incontroverso che non ha Controparte_1
proceduto (così come nessun altro dei chiamati accettanti, parti del giudizio;
fra i chiamati alla successione di
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vi era anche il padre, il quale vi ha Per_1 Persona_2
però rinunciato ed è pertanto rimasto estraneo alla causa).
La preliminare inammissibilità della domanda di reintegra della sua quota di legittima asseritamente lesa proposta dalla 9
comporta poi di per sé sola la radicale infondatezza Parte_1
della dipendente domanda accessoria da essa ulteriormente avanzata, di risarcimento di peraltro mai meglio specificati
<>, che essa avrebbe subito per null'altro che per effetto di sua <
pretermissione>>.
Ciò posto, il giudizio deve proseguire ai fini dello scioglimento della comunione inter partes.
Tanto, sulla scorta della ricostruzione dell'asse ereditario così
come condivisibilmente elaborata dai consulenti tecnici d'ufficio di ciò incaricati con ordinanza del 23 – 27.4.2020, la cui attività
ha costituito l'unico mezzo istruttorio esperito, e del progetto di divisione da essi da ultimo predisposto con la relazione depositata il 20.2.2023, ad integrazione, giusta ordinanza del 6
– 7.5.2022, della precedente relazione depositata il 9.9.2021.
Su tale progetto i coeredi sono stati chiamati a discutere ai sensi e per gli effetti dell'art. 789 c.p.c.
All'udienza del 4.3.2024 a tal fine fissata i convenuti condividenti hanno dichiarato, per il tramite dei rispettivi difensori, di approvare il progetto di divisione predisposto in seno alla relazione di c.t.u. depositata il 9.9.2021 così come rettificato con la relazione di c.t.u. integrativa depositata il
20.2.2023, nel mentre il difensore dell'attrice ha sottoposto alle controparti una diversa proposta di divisione, a cui i convenuti non hanno inteso aderire, donde il rinvio per la precisazione delle conclusioni alla menzionata udienza del 23.9.2024.
Sono inammissibili tutte le richieste istruttorie per il cui accoglimento l'attrice insiste con la comparsa conclusionale di 10
seguito depositata.
Quanto alle richieste formulate con la memoria depositata ex n.
2, art. 183, co. 6, c.p.c., sulle quali non v'è stata in effetti pronuncia dell'Istruttore: l'interrogatorio formale deferito a e la prova testimoniale articolata sugli stessi Controparte_2
capitoli sono inammissibili per essere i capitoli articolati sotto i nn. 1 e 2 incontroversi, i capitoli sub 3, 4 e 5 irrilevanti,
il capitolo 6 relativo a circostanza mai in precedenza dedotta,
entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive, il capitolo 7 documentale;
l'istanza di ostensione ex art. 210 c.p.c.
avanzata nei confronti di una imprecisata <
dello >> con riguardo < Controparte_8 Controparte_9
tutti gli estratti conto dell'anno 2011 sino ad oggi al fine di verificare i pagamenti ricevuti>> è inammissibile per la assoluta indeterminatezza della richiesta ed il carattere esplorativo della stessa, in violazione dell'art. 94 disp.att. c.p.c.
Quanto invece alle ulteriori istanze di ostensione ex art. 210
c.p.c. da ultimo reiterate con le note autorizzate depositate dall'attrice il 7.9.2023, va confermato il rilievo del G.I. di cui all'ordinanza del 13 – 14.1.2024, per cui, a prescindere da ogni valutazione di merito, esse sono inammissibili in quanto mai in precedenza formulate, entro i termini di maturazione delle preclusioni istruttorie: e precisamente, né con la memoria depositata dalla parte ex n. 2, art. 183, co. 6, c.p.c. il
14.7.2014 né in precedenza e neppure, ove ve ne fosse stato titolo a prova contraria, con la memoria successivamente depositata ex n. 3, art. 183, co. 6, c.p.c. il 17.9.2023.
D'altro canto, con la richiesta di rinvio della causa per la 11
precisazione delle conclusioni definitivamente avanzata dai convenuti all'udienza del 4.3.2024 e a tenore delle difese da essi svolte nelle memorie conclusive di seguito rispettivamente depositate, deve ritenersi che essi hanno abdicato ad ogni richiesta istruttoria.
Alla attribuzione ai condividenti delle porzioni come individuate nel predetto progetto di divisione ex art. 729 c.c. osta tuttavia la circostanza, di cui i cc.tt.u. hanno dato conferma, che tutti e tre i beni immobili oggetto della comunione ereditaria in questione (locale in Molfetta alla via Tenente Michele Silvestri
nn. 48 – 50, in catasto al foglio 9, particella 945, subalterno
36; locale in Molfetta alla via Pietro Colletta n. 82, in catasto al foglio 55, particella 3198, subalterno 2, e fondo in agro di
Molfetta, in catasto al foglio 10, particella 665) sono gravati dalla trascrizione di atto di pignoramento con cui la
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ha sottoposto ad esecuzione Parte_2
la quota indivisa di 1/6 di pertinenza di nel Controparte_1
procedimento promosso davanti a questo Tribunale con il n.
401/2012 R.G.Es., cosicché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1113, co. 3, c.c., va previamente chiamato ad intervenire nella presente causa il predetto creditore procedente.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande come sopra reciprocamente proposte dalle parti, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibili le domande di riduzione per lesione di legittima rispettivamente proposte da e da Parte_1 12
; Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento di danni proposta da
; Parte_1
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes sui beni di cui alla c.t.u. già espletata, al qual fine provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Trani nella camera di conSIlio del 25.7.2025.
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli
Il Giudice estensore
G.O.T. dott. Nicola Milillo