Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 667
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle esattoriali fossero state regolarmente effettuate via PEC, anche in formato PDF, in quanto equiparabili al formato .p7m secondo la giurisprudenza della Cassazione. Inoltre, ha applicato l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. qualora vi fossero state irregolarità nella notifica. La ricevuta di avvenuta consegna della PEC è sufficiente a fondare una presunzione di ricezione.

  • Rigettato
    Violazione della sospensione ex lege ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione non potesse trovare accoglimento, in quanto la Commissione Tributaria Provinciale aveva accertato la regolarità dei titoli sottostanti e la loro avvenuta conoscenza da parte del contribuente, rendendo legittima la prosecuzione dell'azione di riscossione.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che tali censure fossero generiche e tardive, in quanto il contribuente non aveva impugnato tempestivamente le cartelle di pagamento nei termini di legge decorrenti dalla loro notifica, e ogni atto è impugnabile solo per vizi propri ai sensi dell'art. 19 del dlgs 546/92.

  • Rigettato
    Vizi relativi alla notifica via PEC e alla motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'atto di pignoramento fosse adeguatamente motivato attraverso il richiamo ai titoli esecutivi precedentemente notificati. Le censure relative alla notifica PEC sono state respinte come sopra specificato.

  • Rigettato
    Violazione del principio del "ne bis in idem"

    La Corte ha rigettato tale motivo, evidenziando che la precedente sentenza riguardava un diverso atto di esecuzione e il suo annullamento non determinava l'estinzione del credito tributario né l'invalidità intrinseca delle cartelle di pagamento, una volta che la prova della loro notifica fosse stata regolarmente fornita nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia su punti decisivi della controversia

    La Corte ha ritenuto che tutte le censure fossero generiche e tardive, non avendo il contribuente impugnato tempestivamente le cartelle di pagamento nei termini di legge decorrenti dalla loro notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 667
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 667
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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