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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
NO TO, AT
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 873/2020 depositato il 12/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Taranto - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 101/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 29/01/2020
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 214 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso l'atto di pignoramento mobiliare n. 214 eseguito in data 7 settembre 2018 per un importo di € 84.479,41. A fondamento dell'impugnazione, la contribuente eccepiva la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici, la violazione della sospensione ex lege ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92, la decadenza e prescrizione del credito, nonché vizi relativi alla notifica via
PEC e alla motivazione dell'atto.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Taranto, con sentenza n. 101/4/2020, rigettava il ricorso, ritenendo che tutte le cartelle esattoriali poste a base del pignoramento fossero state regolarmente notificate e che la ricorrente ne avesse avuto piena contezza, avendo impugnato gli atti prodromici in altri giudizi.
Avverso tale decisione propone appello la Ricorrente_1 S.r.l., ribadendo l'inesistenza della notifica delle cartelle poiché effettuate in formato ".pdf" privo di firma digitale ".p7m", la violazione del principio del "ne bis in idem" in relazione a una precedente sentenza (n. 444/1/19) che aveva annullato un pignoramento presso terzi basato sulle medesime cartelle, e l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - ON (ADER), contestando i motivi di appello e insistendo per la legittimità della sentenza di primo grado, rilevando la correttezza delle notifiche PEC e l'inapplicabilità del giudicato esterno della sentenza n. 444/1/19, la quale aveva annullato un diverso atto esecutivo senza caducare i titoli sottostanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante sostiene l'inesistenza delle notifiche in quanto i file allegati alle PEC erano in formato ".pdf" e non ".p7m". Tale doglianza è priva di pregio giuridico. Sul punto il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10266/2018) hanno stabilito che le firme digitali di tipo AD (estensione .p7m) e AD (estensione .pdf) sono equivalenti e parimenti valide. Pertanto, la trasmissione di una cartella in formato PDF via PEC rispetta pienamente i requisiti di autenticità e integrità previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Evidenzia, altresì, il Collegio che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p7m”,
l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez.
6-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8598). La ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 c.c., di ricezione della notifica della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale è gravato dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all'esercizio del diritto di difesa. Nel caso all'esame di questo Collegio, l'Agenzia delle Entrate ON, appellata, ha documentalmente provato, con il deposito della ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c., la regolare notifica di tutte le presupposte cartelle .
L'appellante invoca il giudicato della sentenza n. 444/1/19 della CTP di Taranto. Tuttavia, come già evidenziato dai giudici di prime cure, in quel procedimento l'oggetto del contendere era un diverso atto di esecuzione
(pignoramento presso terzi), il cui annullamento era derivato dalla mancata produzione documentale della prova di notifica in quel singolo giudizio. L'annullamento di un atto esecutivo per vizi propri o per carenze probatorie in quella sede non determina l'estinzione del credito tributario né l'invalidità intrinseca delle cartelle di pagamento, che restano titoli esecutivi validi per successive azioni, una volta che la prova della loro notifica sia stata regolarmente fornita, come avvenuto nel presente giudizio.
Anche l'eccezione relativa alla sospensione legale per la pendenza del reclamo non può trovare accoglimento, in quanto la CTP ha accertato la regolarità dei titoli sottostanti e la loro avvenuta conoscenza da parte del contribuente, rendendo legittima la prosecuzione dell'azione di riscossione.
Tutte le ulteriori censure appaiono generiche e tardive, non avendo il contribuente impugnato tempestivamente le cartelle di pagamento nei termini di legge decorrenti dalla loro notifica atteso che ogni atto è impugnabile solo per vizi propri ai sensi dell'art. 19 del dlgs 546/92
L'atto di pignoramento risulta inoltre adeguatamente motivato attraverso il richiamo ai titoli esecutivi precedentemente notificati.
Per i suddetti motivi, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando:
-Rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l.;
-Conferma la sentenza n. 101/4/2020 della CTP di Taranto;
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge .
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
NO TO, AT
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 873/2020 depositato il 12/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Taranto - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 101/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 29/01/2020
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 214 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso l'atto di pignoramento mobiliare n. 214 eseguito in data 7 settembre 2018 per un importo di € 84.479,41. A fondamento dell'impugnazione, la contribuente eccepiva la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici, la violazione della sospensione ex lege ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92, la decadenza e prescrizione del credito, nonché vizi relativi alla notifica via
PEC e alla motivazione dell'atto.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Taranto, con sentenza n. 101/4/2020, rigettava il ricorso, ritenendo che tutte le cartelle esattoriali poste a base del pignoramento fossero state regolarmente notificate e che la ricorrente ne avesse avuto piena contezza, avendo impugnato gli atti prodromici in altri giudizi.
Avverso tale decisione propone appello la Ricorrente_1 S.r.l., ribadendo l'inesistenza della notifica delle cartelle poiché effettuate in formato ".pdf" privo di firma digitale ".p7m", la violazione del principio del "ne bis in idem" in relazione a una precedente sentenza (n. 444/1/19) che aveva annullato un pignoramento presso terzi basato sulle medesime cartelle, e l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - ON (ADER), contestando i motivi di appello e insistendo per la legittimità della sentenza di primo grado, rilevando la correttezza delle notifiche PEC e l'inapplicabilità del giudicato esterno della sentenza n. 444/1/19, la quale aveva annullato un diverso atto esecutivo senza caducare i titoli sottostanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante sostiene l'inesistenza delle notifiche in quanto i file allegati alle PEC erano in formato ".pdf" e non ".p7m". Tale doglianza è priva di pregio giuridico. Sul punto il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10266/2018) hanno stabilito che le firme digitali di tipo AD (estensione .p7m) e AD (estensione .pdf) sono equivalenti e parimenti valide. Pertanto, la trasmissione di una cartella in formato PDF via PEC rispetta pienamente i requisiti di autenticità e integrità previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Evidenzia, altresì, il Collegio che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p7m”,
l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez.
6-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8598). La ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 c.c., di ricezione della notifica della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale è gravato dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all'esercizio del diritto di difesa. Nel caso all'esame di questo Collegio, l'Agenzia delle Entrate ON, appellata, ha documentalmente provato, con il deposito della ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c., la regolare notifica di tutte le presupposte cartelle .
L'appellante invoca il giudicato della sentenza n. 444/1/19 della CTP di Taranto. Tuttavia, come già evidenziato dai giudici di prime cure, in quel procedimento l'oggetto del contendere era un diverso atto di esecuzione
(pignoramento presso terzi), il cui annullamento era derivato dalla mancata produzione documentale della prova di notifica in quel singolo giudizio. L'annullamento di un atto esecutivo per vizi propri o per carenze probatorie in quella sede non determina l'estinzione del credito tributario né l'invalidità intrinseca delle cartelle di pagamento, che restano titoli esecutivi validi per successive azioni, una volta che la prova della loro notifica sia stata regolarmente fornita, come avvenuto nel presente giudizio.
Anche l'eccezione relativa alla sospensione legale per la pendenza del reclamo non può trovare accoglimento, in quanto la CTP ha accertato la regolarità dei titoli sottostanti e la loro avvenuta conoscenza da parte del contribuente, rendendo legittima la prosecuzione dell'azione di riscossione.
Tutte le ulteriori censure appaiono generiche e tardive, non avendo il contribuente impugnato tempestivamente le cartelle di pagamento nei termini di legge decorrenti dalla loro notifica atteso che ogni atto è impugnabile solo per vizi propri ai sensi dell'art. 19 del dlgs 546/92
L'atto di pignoramento risulta inoltre adeguatamente motivato attraverso il richiamo ai titoli esecutivi precedentemente notificati.
Per i suddetti motivi, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando:
-Rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l.;
-Conferma la sentenza n. 101/4/2020 della CTP di Taranto;
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge .