Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10/02/2025, alle ore 10.10, innanzi al Giudice dott. Rossana
Musumeci, viene chiamata la causa R.G. n. 1280 dell'anno 2021 promossa da
(avv. RUVOLO UBALDO) Parte_1
CONTRO
(avv. TROVATO CLAUDIO) Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'Avv. Salvatore Tarantino in sostituzione dell'Avv. RUVOLO UBALDO per;
Parte_1
l'Avv. TROVATO CLAUDIO per il . Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e successivi scritti difensivi.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura alla presenza delle parti.
Il Giudice
Rossana Musumeci
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa
Rossana Musumeci, all'udienza del 10 febbraio 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1280 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Ubaldo Ruvolo per mandato in atti;
attrice
e
(C.F.: ), in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio
Trovato per mandato in atti;
convenuto
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o Controparte_1
2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data 20 gennaio 2018.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Esponeva l'attrice che quel giorno, alle ore 23.00 circa, in mentre CP_1 percorreva a piedi il marciapiede di Piazza Cirrincione, cadeva rovinosamente a terra a causa una buca/dissesto ivi presente, non visibile e non segnalata.
A causa della caduta l'attrice veniva trasportata presso dell'Ospedale Civico di Palermo, dove le veniva riscontrata una frattura angolata della metafisi distale del radio e frattura del processo stiloidea.
Concludeva, quindi, chiedendo al la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura di € 26.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della attrice ex art. 1227 c. c. nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva istruita mediante l'escussione del teste di parte attrice, (cfr. verbale di udienza Controparte_2 del 13.02.2023) e l'espletamento di c.t.u. medico legale (cfr. ordinanza del
20.03.2023).
Indi, la causa giungeva all'udienza del 10 febbraio 2025 per discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione alle parti termine per il deposito di note conclusive autorizzate fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
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Prima di entrare nel merito della causa, deve dichiararsi del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto, che deve essere, pertanto, rigettata.
Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1 provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Il Decreto legislativo 285/92 definisce chiaramente il concetto di strada pubblica e vi include anche il marciapiede.
Secondo la definizione dell'art.3, n. 33, del D.Lgs. citato, infatti, per marciapiede si intende la "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni".
Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende CP_1 non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (cfr. Cass. n. 16770/2006).
Ne consegue che, l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto non può trovare alcun accoglimento.
3. Il merito della lite
Quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva, ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n. 26682/2023).
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Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (ex multis, Cass° n.
4051/2023; Cass. Sez. Unite n° 20943/2022, Cass. n° 11016/2011; Cass. n°
25243/2006).
Si precisa, peraltro, che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. n° 2660/2013; Cass. n° 11526/2017).
Così, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da
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interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. n°
8229/2010 e n.° 24419/2009).
Invero, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., ex plurimis, Cass. n°
2071/2022; Cass. n° 11414/2004).
In taluni casi, inoltre, il comportamento colposo del pedone può assurgere ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n° 999/2014).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n° 33390/2022).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa,
l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice.
, testimone oculare del sinistro ha, invero, confermato il Controparte_2 cap. a) della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. di parte attrice: “Vero
è che in data 20-01-2018, h. 23:00 circa, la minore, , percorreva, a piedi, Parte_1 sul marciapiede, la Piazza Cirrincione, in , quando inciampava su una buca, non CP_1
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segnalata in alcun modo, cadendo, quindi, a terra”; precisando di ricordare con chiarezza l'episodio, essendo stata lei stessa a soccorrere la minore subito dopo la caduta.
Ha, altresì, dichiarato che la ragazza soccorsa “aveva il polso storto, le ho detto di chiamare il 118, ma lei non ha voluto e ha detto che avrebbe chiamato il padre. Ero lì perché di solito a quell'ora porto a passeggio i miei cani. Si trattava di una buca molto grade, forse prima c'era un albero. Non c'era alcuna segnaletica. La zona è illuminata ma non tanto. La zona in cui c'era la buca era praticamente buia. Io ho visto la ragazza crollare a terra tanto che ho subito pensato che si fosse fatta male. Il luogo è una piazzetta davanti a una Chiesa, la buca si trovava lì. Prima c'erano piantati degli alberi. L'unica luce era quella dei lampioni sulla strada. (cfr. verbale di udienza del 13 febbraio
2023).
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, fornendo la prova dell'evento di danno e la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che la valutazione di tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria induce a ritenere integrato, nel caso di specie, il caso fortuito costituito dal comportamento dell'attrice, che per costante orientamento giurisprudenziale è suscettibile di interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
Rilevano, a tal proposito, in primo luogo la documentazione fotografica in atti (cfr. foto allegata all'atto di citazione), le condizioni di tempo e del luogo, la deposizione raccolta (“Si trattava di una buca molto grade, forse prima c'era un albero…l'unica luce era quella dei lampioni sulla strada”), tutti elementi che congiuntamente valutati inducono a ritenere che la buca fosse in realtà una aiuola ben visibile per dimensioni, adiacente alla strada asfaltata illuminata, delimitata da basolati e sanpietrini, il che avrebbe dovuto indurre l'attrice ad una adeguata attenzione nel percorrere il marciapiede, con la conseguente
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disattenzione della stessa idonea a elidere il nesso di causalità (cfr. Cass. n°
22121/2022).
Tali e tante circostanze inducono a ritenere che l'attrice, con la sua condotta imprudente, idonea a integrare caso fortuito, abbia eliso del tutto il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Conseguentemente la domanda proposta deve essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza deve Parte_1 essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato
[...] dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, sono liquidate nella misura di € 2.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 per l'effetto condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della in persona del Sindaco pro tempore, liquidate Controparte_1 in € 2.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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