Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 15 gennaio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 579/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Mesiano, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Sbarre Inferiori n. 435 B, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi n. 635, giusta procura in atti;
-resistente- Avente ad oggetto: malattia professionale
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.02.2023 il ricorrente in epigrafe, dipendente - a tempo indeterminato- della ditta (prima denominata Ditta Controparte_2
Diano s.p.a. e Diano Cementi s.p.a.) con qualifica di operaio conduttore di macchinari, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di inabilità permanente ragguagliata al grado del 18% asseritamente conseguente alla malattia professionale,
“ipoacusia bilaterale”. Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di aver svolto le medesime mansioni sin dal 1975 operando in ambienti inquinati da elevato rumore causato dai mezzi meccanici utilizzati per l'attività lavorativa;
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mentre, nell'ambito dell'espletamento dell'attività lavorativa presso la Diano Cementi, si occupava macchine edili per la lavorazione del cemento, quali motopale, camion, gru ecc.
- di aver presentato, in data 5.10.2018, denuncia all' per il riconoscimento CP_1 della malattia professionale ed il pagamento dell'indennizzo per danno biologico dovuto da “ipoacusia percettiva bilaterale” causata dal lavoro svolto;
- che, con provvedimento del 03.12.2019, l' accertava la menomazione CP_1 del “deficit uditivo bilaterale” riconoscendo il danno biologico per un grado complessivo del 13%;
- che, successivamente ad un aggravamento della patologia, in data 08.03.2021 presentava richiesta di revisione per aggravamento, conclusa con provvedimento del 31.05.2021 dell' , il quale confermava la misura precedentemente comunicata CP_1
“deficit uditivo bilaterale in pregressa esposizione metalmeccanica grado complessivo del 13%”;
- di aver proposto formale opposizione medico-legale al provvedimento emesso dall' , conclusa con provvedimento di rigetto del 18.01.2022; CP_1
- di essere stato visitato, il 28.10.2021, dal dott. il quale avrebbe accertato Per_1
i seguenti postumi: ipoacusia bilaterale grave riconoscendo un grado di invalidità pari al 18% nonché l'esistenza del nesso eziologico tra la malattia contratta ed il lavoro svolto. Tutto ciò premesso, il ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di: “accertare e dichiarare che la patologia dell'ipoacusia percettiva bilaterale sofferta dal Sig. ha Parte_1 causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 18% o nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.07.2000 che, sommato alle preesistenze già riconosciute dall' , provoca un complessivo grado di CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica permanente pari a 18 punti percentuale o nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa;
condannare, l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della dovuta rendita o dell'indennizzo corrispondente a titolo di danno biologico, come previsti dalla legge oltre rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati ed interessi legali” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza della pretesa e CP_1 specificando che, in sede di revisione, sarebbe stata riconosciuta una menomazione professionale con danno biologico dell'8% e un danno causato da un preesistente infortunio sul lavoro pari al 7%, determinando un danno biologico complessivo del 13%. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di una menomazione permanente ragguagliata al grado del 18% conseguente alla malattia di natura professionale. Occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni..., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette
“attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore). Alla luce di tale normativa, pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Orbene, nel caso di specie, al ricorrente è stato negato dall' il CP_1 riconoscimento della menomazione permanente ragguagliata al grado del 18%, conseguente alla malattia di natura professionale. Invero, l' convenuto ha riconosciuto un danno biologico di origine CP_1 professionale pari all'8% e un danno causato da un preesistente infortunio sul lavoro pari al 7%, determinando un danno biologico complessivo del 13%. Ebbene, la consulenza tecnica medico-legale del dott. Persona_2
disposta nel corso del giudizio ha accertato che: “Dall'attenta disamina della
[...] documentazione sanitaria in atti, congiuntamente ai rilievi clinici ed anamnestici raccolti in sede di visita medico legale, si evince con chiarezza come il periziato NO , Parte_1
3 già titolare di danno biologico di origine professionale nella complessiva misura del 13% (di cui il 8% per malattia professionale ipoacusia ed il 7% per postumi di infortunio lavorativo) abbia richiesto all'istituto assicuratore una revisione dell'anzidetto danno biologico per presunto aggravamento della sofferta patologia ipoacusia, richiesta rigettata ed al cui esito ha successivamente adito le vie legali. Alla luce delle risultanze di visita e della documentazione versata in atti e presa in rassegna appare del tutto infondata la richiesta, atteso che la natura della sofferta ipoacusia bilaterale di tipo misto, perciò ben differente per caratteristiche alle forme da rumore percettive, simmetriche e nelle quali la perdita uditiva bilaterale interessa in misura pressoché speculare tanto la via ossea quanto quella aerea (cosa che nella fattispecie in questione si osserva soltanto a carico dell'occhio dx). Ed a tal proposito anche il tracciato del 1/2021 presenti in atti chiarisce la natura dell'ipoacusia sofferta (mista, per l'appunto). Pertanto, si conferma la stima del danno biologico complessivo pari al 13% CP_ già precedentemente resa dai sanitari sulla persona del periziato.” (cfr. elaborato peritale dep. il 03.01.2025). Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte dal giudicante in quanto complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Ebbene, a tal fine, il nominato consulente ha concluso allineandosi alla valutazione già espressa dai medici dell' , ovvero quantificando un danno CP_1 biologico pari al 13%. Pertanto, atteso che la misura riconosciuta dal consulente è analoga a quella riconosciuta dall' e che tale misura è stata -dunque- già liquidata, la domanda CP_1 non può che essere respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -aggiornato al D.M. 147/2022- seguono la soccombenza di parte ricorrente così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi € 1.312,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del ricorrente, così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. Reggio Calabria, 16 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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