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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 976/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, composto dai Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO Giudice dott.ssa Daniela LAGANI Giudice riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 976 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
– CF - nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Lamezia Terme, Via Degli Eucalipti n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ruberto - CF
- PEC – ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso il di lui studio legale giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
e
– CF - nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...];
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 dicembre 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da , il quale premetteva: “In Parte_1 data 22 dicembre 1990, in Lamezia Terme, i coniugi e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme al N. 105 P. 2 S. A
Vol. 0 per l'anno 1990, optando per il regime della comunione dei beni. Dall'unione sono nati i seguenti figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , nato a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il Persona_2 Persona_3 2
20/03/1996; , nato a [...] il [...]; nato a [...]_2 Persona_4
Terme il 27/6/2001. Il rapporto coniugale, inizialmente sereno, ha subito nel tempo un progressivo e irreversibile deterioramento, a causa delle condotte della Sig.ra la quale ha posto in essere CP_1 comportamenti gravemente pregiudizievoli per l'unione familiare, rendendo la prosecuzione della convivenza intollerabile. Ella, infatti, ha violato i doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare dapprima il dovere di fedeltà, intrattenendo una relazione extraconiugale;
quindi, scoperto l'accaduto dal marito e venutasi a creare una situazione di crisi nel rapporto coniugale, dal 5 luglio 2024 di sua iniziativa unilaterale ha deciso di abbandonato la casa familiare senza fornire per giunta alcun recapito ove sia possibile rintracciarla, interrompendo bruscamente ogni forma di convivenza e di assistenza nei confronti del marito e, per giunta, di figli e nipoti: la resistente è, infatti, ancora anagraficamente residente nella casa coniugale di Lamezia Terme,
Via degli Eucalipti, n. 22, di proprietà esclusiva del ricorrente, senza che né egli, né i figli (o per lo meno così essi gli hanno riferito) sappiano quale sia la sua attuale dimora!!! La condotta della Sig.ra è CP_1 ulteriormente aggravata dalla circostanza che la stessa ha omesso di prestare la benché minima assistenza morale e materiale al coniuge, Sig. nonostante quest'ultimo abbia recentemente subito un grave Pt_1 intervento chirurgico al cuore, con applicazione di bypass e successiva riabilitazione in clinica, lasciandolo privo di ogni supporto in un momento di estrema vulnerabilità e bisogno. Tali comportamenti, contrari ai doveri di solidarietà e assistenza che derivano dal matrimonio, hanno minato irrimediabilmente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi” (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti).
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE E PROVVISORIA Fissare, con decreto,
l'udienza per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, in caso di esito negativo, per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà opportuni nell'interesse dei coniugi, con autorizzare dei coniugi a vivere separatamente e obbligo per la Sig.ra di non accedere alla casa coniugale, di proprietà esclusiva del CP_1
Sig. ; NEL MERITO 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, Sig. Parte_1 Parte_1
e Sig.ra ; 2) Dichiarare la separazione addebitabile esclusivamente alla
[...] Controparte_1
Sig.ra per le gravi e reiterate violazioni dei doveri coniugali di cui in narrativa;
3) Controparte_1
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Condannare la Sig.ra Controparte_1 ex artt. 2043 e 2049 c.c. al risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare danni morali per turbamenti d'animo e sofferenze, arrecati al Sig. per le gravi e reiterate violazioni dei doveri coniugali, Parte_1 da quantificare equitativamente nella somma di € 15.000,00 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustifica ed equità; 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario” (vedi conclusioni rassegnate;
in atti).
All'udienza del 16 dicembre 2025, compariva dinnanzi al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – la sola parte ricorrente, unitamente al proprio procuratore già costituito in atti, la quale ribadiva la domanda di separazione personale dei coniugi e rinunciava alla domanda di addebito e risarcimento, chiedendo che la causa venisse decisa sin da subito. 3
All'esito della predetta udienza, stante l'espressa richiesta della parte, il Presidente tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiara la contumacia di , la quale, Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica decideva di non costituirsi.
2. Nel merito, la domanda avanzata da volta ad ottenere la separazione personale Parte_1 dei coniugi, sostanzialmente sul solo status, va certamente accolta.
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi – attesa anche la contumacia di parte resistente - evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve, pertanto, essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.; nessun'altra condizione è stata poi di seguito richiesta, stante la presenza di prole maggiorenne ed economicamente indipendente e la stessa indipendenza economica dei coniugi;
deve inoltre prendersi atto della rinuncia alla domanda di addebito e di risarcimento danno, con conseguente ininfluenza delle prove orali articolate sul punto.
3. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi sig. – CF Parte_1
- nato a [...] il [...] – e sig.ra C.F._1 Controparte_1
– CF - nata a [...] il [...], matrimonio celebrato in
[...] C.F._3
Lamezia terme ed in data 22/12/1990 - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del relativo
Comune al n. 105, P. II, S. A, vol. 0, anno 1990);
- ORDINA la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; 4);
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Giovanni Garofalo
n. 976/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, composto dai Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO Giudice dott.ssa Daniela LAGANI Giudice riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 976 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
– CF - nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Lamezia Terme, Via Degli Eucalipti n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ruberto - CF
- PEC – ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso il di lui studio legale giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
e
– CF - nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...];
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 dicembre 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da , il quale premetteva: “In Parte_1 data 22 dicembre 1990, in Lamezia Terme, i coniugi e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme al N. 105 P. 2 S. A
Vol. 0 per l'anno 1990, optando per il regime della comunione dei beni. Dall'unione sono nati i seguenti figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , nato a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...]; , nato a [...] il Persona_2 Persona_3 2
20/03/1996; , nato a [...] il [...]; nato a [...]_2 Persona_4
Terme il 27/6/2001. Il rapporto coniugale, inizialmente sereno, ha subito nel tempo un progressivo e irreversibile deterioramento, a causa delle condotte della Sig.ra la quale ha posto in essere CP_1 comportamenti gravemente pregiudizievoli per l'unione familiare, rendendo la prosecuzione della convivenza intollerabile. Ella, infatti, ha violato i doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare dapprima il dovere di fedeltà, intrattenendo una relazione extraconiugale;
quindi, scoperto l'accaduto dal marito e venutasi a creare una situazione di crisi nel rapporto coniugale, dal 5 luglio 2024 di sua iniziativa unilaterale ha deciso di abbandonato la casa familiare senza fornire per giunta alcun recapito ove sia possibile rintracciarla, interrompendo bruscamente ogni forma di convivenza e di assistenza nei confronti del marito e, per giunta, di figli e nipoti: la resistente è, infatti, ancora anagraficamente residente nella casa coniugale di Lamezia Terme,
Via degli Eucalipti, n. 22, di proprietà esclusiva del ricorrente, senza che né egli, né i figli (o per lo meno così essi gli hanno riferito) sappiano quale sia la sua attuale dimora!!! La condotta della Sig.ra è CP_1 ulteriormente aggravata dalla circostanza che la stessa ha omesso di prestare la benché minima assistenza morale e materiale al coniuge, Sig. nonostante quest'ultimo abbia recentemente subito un grave Pt_1 intervento chirurgico al cuore, con applicazione di bypass e successiva riabilitazione in clinica, lasciandolo privo di ogni supporto in un momento di estrema vulnerabilità e bisogno. Tali comportamenti, contrari ai doveri di solidarietà e assistenza che derivano dal matrimonio, hanno minato irrimediabilmente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi” (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti).
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE E PROVVISORIA Fissare, con decreto,
l'udienza per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, in caso di esito negativo, per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà opportuni nell'interesse dei coniugi, con autorizzare dei coniugi a vivere separatamente e obbligo per la Sig.ra di non accedere alla casa coniugale, di proprietà esclusiva del CP_1
Sig. ; NEL MERITO 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, Sig. Parte_1 Parte_1
e Sig.ra ; 2) Dichiarare la separazione addebitabile esclusivamente alla
[...] Controparte_1
Sig.ra per le gravi e reiterate violazioni dei doveri coniugali di cui in narrativa;
3) Controparte_1
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Condannare la Sig.ra Controparte_1 ex artt. 2043 e 2049 c.c. al risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare danni morali per turbamenti d'animo e sofferenze, arrecati al Sig. per le gravi e reiterate violazioni dei doveri coniugali, Parte_1 da quantificare equitativamente nella somma di € 15.000,00 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustifica ed equità; 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario” (vedi conclusioni rassegnate;
in atti).
All'udienza del 16 dicembre 2025, compariva dinnanzi al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – la sola parte ricorrente, unitamente al proprio procuratore già costituito in atti, la quale ribadiva la domanda di separazione personale dei coniugi e rinunciava alla domanda di addebito e risarcimento, chiedendo che la causa venisse decisa sin da subito. 3
All'esito della predetta udienza, stante l'espressa richiesta della parte, il Presidente tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiara la contumacia di , la quale, Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica decideva di non costituirsi.
2. Nel merito, la domanda avanzata da volta ad ottenere la separazione personale Parte_1 dei coniugi, sostanzialmente sul solo status, va certamente accolta.
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi – attesa anche la contumacia di parte resistente - evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve, pertanto, essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.; nessun'altra condizione è stata poi di seguito richiesta, stante la presenza di prole maggiorenne ed economicamente indipendente e la stessa indipendenza economica dei coniugi;
deve inoltre prendersi atto della rinuncia alla domanda di addebito e di risarcimento danno, con conseguente ininfluenza delle prove orali articolate sul punto.
3. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi sig. – CF Parte_1
- nato a [...] il [...] – e sig.ra C.F._1 Controparte_1
– CF - nata a [...] il [...], matrimonio celebrato in
[...] C.F._3
Lamezia terme ed in data 22/12/1990 - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del relativo
Comune al n. 105, P. II, S. A, vol. 0, anno 1990);
- ORDINA la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; 4);
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Giovanni Garofalo