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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2309/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione quinta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Fabio Laurenzi Presidente
dott.ssa Valentina Paletto Consigliere relatore dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2309/2024 promossa da:
, (C.F.: ), nato il [...], a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Monica Maria FRIOLO (C.F.: del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Torino, Via P. Bagetti n.31. APPELLANTE
Contro
:
, (C.F. ), nata in [...], Moldavia, il 30 ottobre 1973, Controparte_1 C.F._3 cittadina italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Cecchetti del Foro di Roma (C.F. ), presso il cui studio, sito in Bologna, C.F._4 alla via Garibaldi n.7, presso il quale è elettivamente domiciliata. APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6304/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 5.06.2024, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. R.G. 20636/2022, in materia di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MILANO adita, contrariis rejectis, previamente richiamate tutte le istanze dedotte nel precedente grado di giudizio, ivi comprese quelle istruttorie contenute nelle memorie agli atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della Sentenza n. 6304/2024 pubbl. il 20/06/2024, estesa dal Tribunale di MILANO, relativa al divorzio giudiziale R.G.N. 20636/2022 e notificata dalla parte appellata al signor in data 29.06.2024, con specifico Parte_1 riferimento al capo relativo alla quantificazione del contributo al mantenimento a carico del padre in questa sede impugnato dall'appellante e fermo restando il resto, IN VIA PRELIMINARE: sospendere, per i motivi sopra dedotti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di discussione in ordine alla sospensiva;
IN VIA ISTRUTTORIA: AMMETTERE i mezzi istruttori richiesti con la memoria istruttoria di secondo termine datata 13.7.2023 e reiterati con la precisazione delle conclusioni ed all'interno della comparsa conclusionale e precisamente : AMMETTERE le istanze già dedotte nella memoria del 13.07.2023, alle quali codesta difesa integralmente rinvia e da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto: - gli accertamenti sui redditi della sig.ra per il tramite della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, per Controparte_1 le motivazioni già previamente dedotte, nonché divenuti opportuni soprattutto in considerazione dell'impossibilità di verificare la reale consistenza dei redditi della ricorrente sia in Italia che all'estero sulla base della sola documentazione ex adverso prodotta ed in ogni caso ritenuti non esplorativi;
- l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione inerente ai rapporti bancari facenti capo alla ricorrente sia in Italia che all'estero, l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi enunciati ai numeri Email_1
della memoria ex Email_2 art. 183 comma VI n. 2) c.p.c.; - NON AMMETTERE, per i motivi tutti indicati nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., i capitoli di prova per testi dedotti dalla ricorrente e/o, in caso di loro ammissione, ammettere il convenuto alla prova contraria sui capi della ricorrente eventualmente ammessi, con i testi già indicati in materia di diretta. NEL MERITO: - in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza di primo grado limitatamente al capo avente ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, quantificato dal Tribunale di MILANO in euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie meglio individuate nella sentenza stessa, DISPORRE che il sig. Parte_1 corrisponda mensilmente alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la Controparte_1 somma onnicomprensiva di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Con vittoria delle spese del giudizio di Appello, IVA e CPA come per legge”. Per parte appellata: “che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa istanza, richiesta, domanda respinta, voglia dichiarare inammissibile l'appello avverso e comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto, compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di accogliere le richieste avverse anche di natura istruttoria, si reitera in via istruttoria la domanda, già avanzata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado con le note scritte datata 17 gennaio 2024, di ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado […]”. PG: chiede la conferma della sentenza appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 1.Con sentenza pronunciata in data 5.6.2024, il Tribunale di Milano – decidendo sul ricorso promosso da , volto ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 Parte_1 in data 11.5.2002, nel corso del quale sono nati a Milano i figli (4.11.2005) e Persona_1
(8.10.2013), l'affido super esclusivo del figlio ed il suo collocamento preso di Per_2 Per_2 sé, l'assegnazione della casa coniugale ed un contributo paterno al mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti, pari a complessivi 400,00 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, previa sentenza parziale n.3705/2023 del 3.5.2023, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio - ha affidato il figlio minore in via esclusiva alla madre, Per_2 collocandolo presso la stessa insieme al fratello , divenuto maggiorenne, ai fini della Pt_1 residenza anagrafica nell'abitazione sita in Albignasego, via Bellino n. 22, ha disposto che la madre eserciti in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative rispetto a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi per l'espatrio, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza, ha previsto che il padre veda una volta al mese previo accordo con la madre, (la quale porterà il figlio dal padre che si Per_2 tratterrà con lo stesso alcune ore nella giornata, alla presenza della madre o in sua assenza secondo la volontà del minore, fatti salvi migliori accordi tra le parti), ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale della , ha confermato che il versi alla , a titolo di CP_1 Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese extra, ha disposto che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla , ha rigettato la domanda della di condanna del CP_1 CP_1 Pt_1 ai sensi degli artt. 709ter e 96 co.3 cpc ed ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare, il Tribunale, confermando le statuizioni già assunte in sede presidenziale, ha disposto l'affido super esclusivo a favore della madre, non ritenendo il padre una presenza rilevante nella vita dei figli, in quanto disinteressato al loro percorso di crescita e alla loro frequentazione, ha riconosciuto che l'abitazione sita in Cesate, in via Bergamo 10, è già di esclusiva proprietà della , non risultando alcun titolo in capo al che ne legittimi CP_1 Pt_1
l'occupazione e, quanto all'entità del contributo paterno al mantenimento dei figli, non ha ritenuto attendibile la ricostruzione patrimoniale fornita nel corso del giudizio dal confutando la tesi Pt_1 dallo stesso sostenuta, secondo la quale egli godrebbe delle sole entrate percepite a titolo di pensione, godendo, inoltre, di aiuti economici da parte di amici e conoscenti.
2. Con atto di citazione in appello, depositato in data 30.7.2024, ha proposto Parte_1 gravame avverso la predetta sentenza. In via preliminare, parte appellante ha chiesto a questa Corte di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di prime cure. Sul punto, il ha sostenuto che dall'esecuzione delle statuizioni previste nel provvedimento Pt_1 gravato deriverebbe, ai suoi danni, un grave pregiudizio economico e che di contro, la , CP_1 attualmente titolare di un reddito annuo di circa 100.000 euro, non subirebbe alcun pregiudizio.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo di gravame, la difesa ha sostenuto l'erroneità e la genericità della Pt_1 motivazione della sentenza e l'omessa e/o errata valutazione delle circostanze di fatto e delle difese da lui spiegate nel corso del giudizio di primo grado, in particolare affermando che il giudice di prime cure ha effettuato un “generico richiamo” all'ordinanza presidenziale del 6.02.2023, omettendo, così, di considerare la circostanza emersa per tabulas , relativa all'intervenuto mutamento delle condizioni economico-reddituali del successivamente alla liquidazione giudiziale della società Pt_1
Compass Immobiliare srl, presso la quale il predetto svolgeva l'attività di amministratore e alla conseguente mancata percezione dei relativi emolumenti, sicché la somma mensile di cui oggi parte appellante può disporre per il proprio sostentamento è inferiore a 500,00 euro. La difesa ha, inoltre, affermato che il Tribunale, richiamando genericamente il provvedimento emesso in sede presidenziale, non ha neppure esplicitato sulla base di quale ragionamento non ha considerato che la sopradetta circostanza nuova sopravvenuta, non ha modificato la situazione reddituale del valutazione che, se correttamente effettuata, avrebbe contenuto il contributo Pt_1 paterno al mantenimento dei figli. Con il secondo motivo di gravame, la difesa ha eccepito l'errata valutazione dei documenti e Pt_1 delle circostanze dedotte e la mancata amissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, con particolare riguardo ad approfondimenti fiscali volti ad accertare le effettive condizioni economico- patrimoniali di ed ha affermato che, pur in assenza di elementi oggettivi, il giudice Controparte_1 di prime cure ha accolto la tesi prospettata dai legali della controparte, in base alla quale la situazione economica dell'ex marito sarebbe molto più florida di quella effettivamente esistente, escludendo, inoltre, in quanto non credibile, l'esistenza di amici benefattori disposti ad aiutarlo economicamente.
3.Con provvedimento presidenziale del 7.8.2024, è stata disposta la trattazione dell'istanza di sospensiva unitamente al merito e sostituita l'udienza con il deposito di note scritte.
4. Integrato il contraddittorio, con atto del 4.11.2024, si è costituita , che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata. Preliminarmente la difesa di parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, poiché tardivamente depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 31.7.2024, anziché nel termine utile per proporre impugnazione, scaduto il 29.7.2024. La difesa di parte appellata ha, quindi, rilevato l'erroneità della forma dell'atto introduttivo del presente giudizio di gravame, ovvero quella dell'atto di citazione in luogo del ricorso. Nel merito, con riferimento ai motivi di gravame proposti dalla controparte aventi unicamente ad oggetto l'entità del contributo paterno al mantenimento dei figli, la difesa di parte appellata ha affermato la correttezza del provvedimento impugnato, evidenziando, quanto al primo motivo di appello, che il ha sostenuto nel corso degli anni, fino all'anno 2022, “spese superiori Pt_1 all'emolumento pensionistico mensile”, come documentato dall'analisi della movimentazione bancaria dallo stesso depositata. Quanto al secondo motivo di gravame, la difesa di parte appellata ha affermato la esaustiva valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta dalle parti, dalla quale emerge pagina 4 di 7 che il ha sostenuto e sostiene nell'attualità, “spese superiori all'emolumento pensionistico mensile”,
Pt_1 sicché il giudice di prime cure ha correttamente fondato la propria decisione valorizzando le numerose e variegate spese sopportate dall'appellante nel corso degli anni e non solo quelle sostenute nel mese di luglio 2022, rilevando la discrasia tra il quantum dell'emolumento pensionistico percepito dal mensilmente ed il tenore di vita dallo stesso condotto, segnatamente alle spese da lui
Pt_1 sostenute per esigenze di vita non primarie, quali costi relativi a vacanze e viaggi. La difesa di parte appellata, ha, poi, dedotto che la documentazione fiscale prodotta dalla controparte è del tutto insufficiente ed incompleta, poiché non idonea a fornire una rappresentazione esaustiva dei redditi effettivamente percepiti dal il quale è destinatario di
Pt_1 ulteriori entrate rispetto a quelle derivanti dalla pensione ed ha affermato l'infondatezza dell'assunto di controparte secondo cui il giudice ha erroneamente omesso di assumere come testi i c.d. “amici benefattori” che aiuterebbero il economicamente.
Pt_1
Con specifico riferimento alle condizioni economiche della , la difesa ha evidenziato che la CP_1
svolge unicamente l'attività di medico di base presso il Comune di Albignasego e che tale CP_1 attività ha carattere assorbente, impendendo così alla donna di svolgere ulteriori prestazioni lavorative in altre strutture come, invece, sostenuto da parte appellante. Infine, parte appellata ha evidenziato l'infondatezza della richiesta avversaria di disporre
“accertamenti sui redditi della sig.ra anche all'estero e a mezzo della Polizia Tributaria e Guardia di CP_1
Finanza”, trattandosi di un'istanza meramente esplorativa e del tutto superflua, non essendovi in atti alcun elemento da cui poter dedurre la non veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali prodotte dalla . CP_1
Con riguardo alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, parte appellata ha evidenziato la stabilità delle condizioni economiche del il quale, oltre a Pt_1 disporre della propria pensione mensile, gode di ulteriori emolumenti, tali da consentirgli “di dedicarsi a ricorrenti vacanze e uscite al ristorante”.
5.Con note scritte del 24.12.2024, la difesa , riportandosi integralmente alla memoria di CP_1 costituzione, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed il rigetto delle avverse domande e richieste istruttorie. Con note scritte del 2.1.2025, la difesa riportandosi ai propri motivi di gravame, chiedendone Pt_1
l'accoglimento, ha affermato che non rileva la forma con la quale il presente giudizio è stato introdotto (atto di citazione in luogo di ricorso), poiché per costante giurisprudenza esso “sarebbe suscettibile di conversione in sanatoria ex art. 156 c.p.c.” e, per l'effetto, dovrebbe ritenersi valido ed efficace ove iscritto a ruolo e portato a conoscenza del Giudice di secondo grado entro il termine
“breve” di 30 giorni, decorrente dalla notifica della sentenza impugnata. La difesa ha, quindi, dedotto che il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione non decorrere dalla data del 29.6.2024, in quanto sabato, bensì dal successivo lunedì 1.7.2024, sicché deve ritenersi tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'appello, effettuata in data 30.7.2024.
6.L'udienza del 7.1.2025 è stata tenuta con modalità cartolare, come da provvedimento presidenziale del 7.8.2024, nell'assenza delle parti.
pagina 5 di 7 All'esito la Corte, letto il parere del PG, che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato e richiamate le note scritte delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa , il CP_1 presente atto di appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato tardivamente. Con riferimento alla correttezza formale dell' introduzione del presente giudizio, proposto con la forma dell'atto di citazione in appello, anziché con quella del ricorso, si osserva che è ormai pacifico in giurisprudenza che quando un giudizio che deve essere introdotto con ricorso viene proposto con atto di citazione, detto atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato in Cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., non essendo sufficiente la mera notificazione alla controparte entro la medesima data (cfr. ex multis, Cass. civ. n.10643/2014, Cass. 10.8.2007 n.17645). Pertanto, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, l'appello proposto con citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestivo, solo se sia stato depositato nel rispetto dei suddetti termini. Nel caso in esame si rileva che la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano il 5.6.2024 e pubblicata il 20.6.2024, è stata notificata dal difensore di alla controparte in data Controparte_1
29.6.2024. Da tale momento è decorso il termine di 30 giorni per la proposizione dell'impugnazione, che pertanto, avrebbe dovuto essere depositata presso la Cancelleria di questa Corte entro e non oltre la data del 29.7.2024. Dalla visione del fascicolo telematico emerge che l'atto di citazione in appello proposto dal Pt_1
è stato depositato in data 30.7.2024 e pertanto oltre il trentesimo giorno, non rilevando la circostanza che la notifica della sentenza al difensore del sia avvenuta nella giornata di sabato, atteso che Pt_1 il disposto di cui al 4° comma dell'art. 155 c.p.c. (che prevede che ove il giorno di scadenza sia festivo il temine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo), non attiene al calcolo del dies a quo, ovvero dell'individuazione del giorno da cui decorre il termine per l'impugnazione, bensì al momento in cui esso scade. Soccorrono, a tale proposito, le numerose pronunce della Suprema corte di Cassazione che in più occasioni ha affermato che i termini brevi di notificazione decorrono dalla data della notifica della sentenza anche se eseguita in un giorno festivo (cfr. Cass. n.1468/2023). Alla luce delle superiori argomentazioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Tenuto conto dell'esito del procedimento, parte appellante deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 5.6.2024, pubblicata in data 20.6.2024, così dispone
- dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento alla controparte delle spese di giudizio che si liquidano Parte_1 in complessivi 3.500,00 euro, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
pagina 6 di 7 Milano, 7.1.2025
Il Consigliere est. Dott.ssa Valentina Paletto
Il Presidente Dott. Fabio Laurenzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione quinta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Fabio Laurenzi Presidente
dott.ssa Valentina Paletto Consigliere relatore dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2309/2024 promossa da:
, (C.F.: ), nato il [...], a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Monica Maria FRIOLO (C.F.: del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Torino, Via P. Bagetti n.31. APPELLANTE
Contro
:
, (C.F. ), nata in [...], Moldavia, il 30 ottobre 1973, Controparte_1 C.F._3 cittadina italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Cecchetti del Foro di Roma (C.F. ), presso il cui studio, sito in Bologna, C.F._4 alla via Garibaldi n.7, presso il quale è elettivamente domiciliata. APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6304/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 5.06.2024, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. R.G. 20636/2022, in materia di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MILANO adita, contrariis rejectis, previamente richiamate tutte le istanze dedotte nel precedente grado di giudizio, ivi comprese quelle istruttorie contenute nelle memorie agli atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della Sentenza n. 6304/2024 pubbl. il 20/06/2024, estesa dal Tribunale di MILANO, relativa al divorzio giudiziale R.G.N. 20636/2022 e notificata dalla parte appellata al signor in data 29.06.2024, con specifico Parte_1 riferimento al capo relativo alla quantificazione del contributo al mantenimento a carico del padre in questa sede impugnato dall'appellante e fermo restando il resto, IN VIA PRELIMINARE: sospendere, per i motivi sopra dedotti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di discussione in ordine alla sospensiva;
IN VIA ISTRUTTORIA: AMMETTERE i mezzi istruttori richiesti con la memoria istruttoria di secondo termine datata 13.7.2023 e reiterati con la precisazione delle conclusioni ed all'interno della comparsa conclusionale e precisamente : AMMETTERE le istanze già dedotte nella memoria del 13.07.2023, alle quali codesta difesa integralmente rinvia e da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto: - gli accertamenti sui redditi della sig.ra per il tramite della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, per Controparte_1 le motivazioni già previamente dedotte, nonché divenuti opportuni soprattutto in considerazione dell'impossibilità di verificare la reale consistenza dei redditi della ricorrente sia in Italia che all'estero sulla base della sola documentazione ex adverso prodotta ed in ogni caso ritenuti non esplorativi;
- l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione inerente ai rapporti bancari facenti capo alla ricorrente sia in Italia che all'estero, l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi enunciati ai numeri Email_1
della memoria ex Email_2 art. 183 comma VI n. 2) c.p.c.; - NON AMMETTERE, per i motivi tutti indicati nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., i capitoli di prova per testi dedotti dalla ricorrente e/o, in caso di loro ammissione, ammettere il convenuto alla prova contraria sui capi della ricorrente eventualmente ammessi, con i testi già indicati in materia di diretta. NEL MERITO: - in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza di primo grado limitatamente al capo avente ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, quantificato dal Tribunale di MILANO in euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie meglio individuate nella sentenza stessa, DISPORRE che il sig. Parte_1 corrisponda mensilmente alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la Controparte_1 somma onnicomprensiva di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Con vittoria delle spese del giudizio di Appello, IVA e CPA come per legge”. Per parte appellata: “che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa istanza, richiesta, domanda respinta, voglia dichiarare inammissibile l'appello avverso e comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto, compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di accogliere le richieste avverse anche di natura istruttoria, si reitera in via istruttoria la domanda, già avanzata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado con le note scritte datata 17 gennaio 2024, di ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado […]”. PG: chiede la conferma della sentenza appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 1.Con sentenza pronunciata in data 5.6.2024, il Tribunale di Milano – decidendo sul ricorso promosso da , volto ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 Parte_1 in data 11.5.2002, nel corso del quale sono nati a Milano i figli (4.11.2005) e Persona_1
(8.10.2013), l'affido super esclusivo del figlio ed il suo collocamento preso di Per_2 Per_2 sé, l'assegnazione della casa coniugale ed un contributo paterno al mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti, pari a complessivi 400,00 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, previa sentenza parziale n.3705/2023 del 3.5.2023, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio - ha affidato il figlio minore in via esclusiva alla madre, Per_2 collocandolo presso la stessa insieme al fratello , divenuto maggiorenne, ai fini della Pt_1 residenza anagrafica nell'abitazione sita in Albignasego, via Bellino n. 22, ha disposto che la madre eserciti in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative rispetto a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi per l'espatrio, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza, ha previsto che il padre veda una volta al mese previo accordo con la madre, (la quale porterà il figlio dal padre che si Per_2 tratterrà con lo stesso alcune ore nella giornata, alla presenza della madre o in sua assenza secondo la volontà del minore, fatti salvi migliori accordi tra le parti), ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale della , ha confermato che il versi alla , a titolo di CP_1 Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese extra, ha disposto che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla , ha rigettato la domanda della di condanna del CP_1 CP_1 Pt_1 ai sensi degli artt. 709ter e 96 co.3 cpc ed ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare, il Tribunale, confermando le statuizioni già assunte in sede presidenziale, ha disposto l'affido super esclusivo a favore della madre, non ritenendo il padre una presenza rilevante nella vita dei figli, in quanto disinteressato al loro percorso di crescita e alla loro frequentazione, ha riconosciuto che l'abitazione sita in Cesate, in via Bergamo 10, è già di esclusiva proprietà della , non risultando alcun titolo in capo al che ne legittimi CP_1 Pt_1
l'occupazione e, quanto all'entità del contributo paterno al mantenimento dei figli, non ha ritenuto attendibile la ricostruzione patrimoniale fornita nel corso del giudizio dal confutando la tesi Pt_1 dallo stesso sostenuta, secondo la quale egli godrebbe delle sole entrate percepite a titolo di pensione, godendo, inoltre, di aiuti economici da parte di amici e conoscenti.
2. Con atto di citazione in appello, depositato in data 30.7.2024, ha proposto Parte_1 gravame avverso la predetta sentenza. In via preliminare, parte appellante ha chiesto a questa Corte di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di prime cure. Sul punto, il ha sostenuto che dall'esecuzione delle statuizioni previste nel provvedimento Pt_1 gravato deriverebbe, ai suoi danni, un grave pregiudizio economico e che di contro, la , CP_1 attualmente titolare di un reddito annuo di circa 100.000 euro, non subirebbe alcun pregiudizio.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo di gravame, la difesa ha sostenuto l'erroneità e la genericità della Pt_1 motivazione della sentenza e l'omessa e/o errata valutazione delle circostanze di fatto e delle difese da lui spiegate nel corso del giudizio di primo grado, in particolare affermando che il giudice di prime cure ha effettuato un “generico richiamo” all'ordinanza presidenziale del 6.02.2023, omettendo, così, di considerare la circostanza emersa per tabulas , relativa all'intervenuto mutamento delle condizioni economico-reddituali del successivamente alla liquidazione giudiziale della società Pt_1
Compass Immobiliare srl, presso la quale il predetto svolgeva l'attività di amministratore e alla conseguente mancata percezione dei relativi emolumenti, sicché la somma mensile di cui oggi parte appellante può disporre per il proprio sostentamento è inferiore a 500,00 euro. La difesa ha, inoltre, affermato che il Tribunale, richiamando genericamente il provvedimento emesso in sede presidenziale, non ha neppure esplicitato sulla base di quale ragionamento non ha considerato che la sopradetta circostanza nuova sopravvenuta, non ha modificato la situazione reddituale del valutazione che, se correttamente effettuata, avrebbe contenuto il contributo Pt_1 paterno al mantenimento dei figli. Con il secondo motivo di gravame, la difesa ha eccepito l'errata valutazione dei documenti e Pt_1 delle circostanze dedotte e la mancata amissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, con particolare riguardo ad approfondimenti fiscali volti ad accertare le effettive condizioni economico- patrimoniali di ed ha affermato che, pur in assenza di elementi oggettivi, il giudice Controparte_1 di prime cure ha accolto la tesi prospettata dai legali della controparte, in base alla quale la situazione economica dell'ex marito sarebbe molto più florida di quella effettivamente esistente, escludendo, inoltre, in quanto non credibile, l'esistenza di amici benefattori disposti ad aiutarlo economicamente.
3.Con provvedimento presidenziale del 7.8.2024, è stata disposta la trattazione dell'istanza di sospensiva unitamente al merito e sostituita l'udienza con il deposito di note scritte.
4. Integrato il contraddittorio, con atto del 4.11.2024, si è costituita , che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata. Preliminarmente la difesa di parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, poiché tardivamente depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 31.7.2024, anziché nel termine utile per proporre impugnazione, scaduto il 29.7.2024. La difesa di parte appellata ha, quindi, rilevato l'erroneità della forma dell'atto introduttivo del presente giudizio di gravame, ovvero quella dell'atto di citazione in luogo del ricorso. Nel merito, con riferimento ai motivi di gravame proposti dalla controparte aventi unicamente ad oggetto l'entità del contributo paterno al mantenimento dei figli, la difesa di parte appellata ha affermato la correttezza del provvedimento impugnato, evidenziando, quanto al primo motivo di appello, che il ha sostenuto nel corso degli anni, fino all'anno 2022, “spese superiori Pt_1 all'emolumento pensionistico mensile”, come documentato dall'analisi della movimentazione bancaria dallo stesso depositata. Quanto al secondo motivo di gravame, la difesa di parte appellata ha affermato la esaustiva valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta dalle parti, dalla quale emerge pagina 4 di 7 che il ha sostenuto e sostiene nell'attualità, “spese superiori all'emolumento pensionistico mensile”,
Pt_1 sicché il giudice di prime cure ha correttamente fondato la propria decisione valorizzando le numerose e variegate spese sopportate dall'appellante nel corso degli anni e non solo quelle sostenute nel mese di luglio 2022, rilevando la discrasia tra il quantum dell'emolumento pensionistico percepito dal mensilmente ed il tenore di vita dallo stesso condotto, segnatamente alle spese da lui
Pt_1 sostenute per esigenze di vita non primarie, quali costi relativi a vacanze e viaggi. La difesa di parte appellata, ha, poi, dedotto che la documentazione fiscale prodotta dalla controparte è del tutto insufficiente ed incompleta, poiché non idonea a fornire una rappresentazione esaustiva dei redditi effettivamente percepiti dal il quale è destinatario di
Pt_1 ulteriori entrate rispetto a quelle derivanti dalla pensione ed ha affermato l'infondatezza dell'assunto di controparte secondo cui il giudice ha erroneamente omesso di assumere come testi i c.d. “amici benefattori” che aiuterebbero il economicamente.
Pt_1
Con specifico riferimento alle condizioni economiche della , la difesa ha evidenziato che la CP_1
svolge unicamente l'attività di medico di base presso il Comune di Albignasego e che tale CP_1 attività ha carattere assorbente, impendendo così alla donna di svolgere ulteriori prestazioni lavorative in altre strutture come, invece, sostenuto da parte appellante. Infine, parte appellata ha evidenziato l'infondatezza della richiesta avversaria di disporre
“accertamenti sui redditi della sig.ra anche all'estero e a mezzo della Polizia Tributaria e Guardia di CP_1
Finanza”, trattandosi di un'istanza meramente esplorativa e del tutto superflua, non essendovi in atti alcun elemento da cui poter dedurre la non veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali prodotte dalla . CP_1
Con riguardo alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, parte appellata ha evidenziato la stabilità delle condizioni economiche del il quale, oltre a Pt_1 disporre della propria pensione mensile, gode di ulteriori emolumenti, tali da consentirgli “di dedicarsi a ricorrenti vacanze e uscite al ristorante”.
5.Con note scritte del 24.12.2024, la difesa , riportandosi integralmente alla memoria di CP_1 costituzione, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed il rigetto delle avverse domande e richieste istruttorie. Con note scritte del 2.1.2025, la difesa riportandosi ai propri motivi di gravame, chiedendone Pt_1
l'accoglimento, ha affermato che non rileva la forma con la quale il presente giudizio è stato introdotto (atto di citazione in luogo di ricorso), poiché per costante giurisprudenza esso “sarebbe suscettibile di conversione in sanatoria ex art. 156 c.p.c.” e, per l'effetto, dovrebbe ritenersi valido ed efficace ove iscritto a ruolo e portato a conoscenza del Giudice di secondo grado entro il termine
“breve” di 30 giorni, decorrente dalla notifica della sentenza impugnata. La difesa ha, quindi, dedotto che il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione non decorrere dalla data del 29.6.2024, in quanto sabato, bensì dal successivo lunedì 1.7.2024, sicché deve ritenersi tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'appello, effettuata in data 30.7.2024.
6.L'udienza del 7.1.2025 è stata tenuta con modalità cartolare, come da provvedimento presidenziale del 7.8.2024, nell'assenza delle parti.
pagina 5 di 7 All'esito la Corte, letto il parere del PG, che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato e richiamate le note scritte delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa , il CP_1 presente atto di appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato tardivamente. Con riferimento alla correttezza formale dell' introduzione del presente giudizio, proposto con la forma dell'atto di citazione in appello, anziché con quella del ricorso, si osserva che è ormai pacifico in giurisprudenza che quando un giudizio che deve essere introdotto con ricorso viene proposto con atto di citazione, detto atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato in Cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., non essendo sufficiente la mera notificazione alla controparte entro la medesima data (cfr. ex multis, Cass. civ. n.10643/2014, Cass. 10.8.2007 n.17645). Pertanto, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, l'appello proposto con citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestivo, solo se sia stato depositato nel rispetto dei suddetti termini. Nel caso in esame si rileva che la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano il 5.6.2024 e pubblicata il 20.6.2024, è stata notificata dal difensore di alla controparte in data Controparte_1
29.6.2024. Da tale momento è decorso il termine di 30 giorni per la proposizione dell'impugnazione, che pertanto, avrebbe dovuto essere depositata presso la Cancelleria di questa Corte entro e non oltre la data del 29.7.2024. Dalla visione del fascicolo telematico emerge che l'atto di citazione in appello proposto dal Pt_1
è stato depositato in data 30.7.2024 e pertanto oltre il trentesimo giorno, non rilevando la circostanza che la notifica della sentenza al difensore del sia avvenuta nella giornata di sabato, atteso che Pt_1 il disposto di cui al 4° comma dell'art. 155 c.p.c. (che prevede che ove il giorno di scadenza sia festivo il temine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo), non attiene al calcolo del dies a quo, ovvero dell'individuazione del giorno da cui decorre il termine per l'impugnazione, bensì al momento in cui esso scade. Soccorrono, a tale proposito, le numerose pronunce della Suprema corte di Cassazione che in più occasioni ha affermato che i termini brevi di notificazione decorrono dalla data della notifica della sentenza anche se eseguita in un giorno festivo (cfr. Cass. n.1468/2023). Alla luce delle superiori argomentazioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Tenuto conto dell'esito del procedimento, parte appellante deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 5.6.2024, pubblicata in data 20.6.2024, così dispone
- dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento alla controparte delle spese di giudizio che si liquidano Parte_1 in complessivi 3.500,00 euro, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
pagina 6 di 7 Milano, 7.1.2025
Il Consigliere est. Dott.ssa Valentina Paletto
Il Presidente Dott. Fabio Laurenzi
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