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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 27/02/2026, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3457/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
ESPOSITO LIANA, TO
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12642/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Frattaminore - -- 80020 Frattaminore NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259017280083000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1204/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1: CF_Ricorrente_1, res. in luogo alla Indirizzo_1, ricorreva
contro
S.A.P.NA, il Comune di Napoli, il Comune di Frattamaggiore e l'Agenzia delle Entrate RI avverso l'intimazione di pagamento n.
07120259017280083000, notificatagli in data 09/05/2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
a) cartella esattoriale n. 07120190131020924000 che si assume notificata il 10/02/2020, per un importo di euro 2.068,38 per Canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche 2012 dovuta al Comune di
Napoli - Associazione_1,
b) n. 07120210082899349000 che si assume notificata il 22/06/2022, per un importo di euro 262,93 per
Tassa rifiuti solidi urbani e quota provinciale 2012 dovuta a S.A.P.NA- per il Comune di Cicciano,
c) n. 07120220037103809000 che si assume notificata il 24/03/2022, per un importo di euro 2.115,34 per Tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche e recupero spese AP 2015 e 2016 dovuta al
Comune di Frattaminore- Ufficio Tributi,
d) 07120220041354818000 che si assume notificata il 30/04/2022, per importo di euro 286,74 per Tassa smaltimento rifiuti solidi 2015 e 2016 dovuta al Comune di Frattaminore- Ufficio Tributi, e e) n. 07120240054114982000 che si assume notificata il 29/03/2024, per un importo di euro 2.469,29 per Tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche e recupero spese AP 2017, 2018 e 2019 dovuta al Comune di Frattaminore- Ufficio Tributi, per un totale di € 7.202,68;
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici;
decadenza e prescrizione;
mancata indicazione della
“data di esecutorietà” e della “data di consegna ruolo” sulle cartelle esattoriali ad oggetto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella n. 07120190131020924000 (Canone Occupazione temporanea Spazi aree pubbliche COSAP 2012).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI, la quale produceva diverse valide notifiche, ed in particolare: 1) il preavviso di fermo n. 07180202300007792000, notificato a mezzo PEC in data 10.10.2023, relativo anche alla cartella n. 07120210082899349000; il preavviso di fermo n. 07180202200004082000 notificato a mezzo PEC in data 7.10.2022, relativo anche alla cartella n. 07120220041354818000. La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione tributaria in ordine alle cartelle esattoriali n.
07120190131020924000, n. 07120220037103809000 e n. 07120240054114982000, in quanto la giurisdizione per detto canone è del Giudice Ordinario e non della Corte tributaria: in tema di occupazione del suolo pubblico, spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie sui profili aventi contenuto patrimoniale, e non anche quelle nelle quali si discute del potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali;
cosicché le controversie che coinvolgono l'esercizio dei poteri discrezionali inerenti la determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi, come la tariffa di occupazione, restano nella giurisdizione amministrativa.
Nel resto, il ricorso è infondato.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un'imposta prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507
e successive modifiche. La sua applicazione è demandata ai comuni sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti, usandosi come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
L'imposta è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Presupposto impositivo è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi secondo la loro attitudine e concreta destinazione.
Infatti, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da corrispondere per questa imposta non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati.
L' art. 1, comma 161 I. 27.12.2006, n. 296 prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Quanto alla prescrizione, essa è lo strumento cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948. n. 4, c.c., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica). La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore (Cfr Cass. Sent. 30362/2018).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: l'Ufficio resistente ha prodotto valide notifiche di atti prrodromici a quello oggetto dell'odierna impugnazione, che tuttavia non sono stati impugnati per far valere l'intervenuta prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del
13/10/2011 (Rv. 619785)).
Gli ulteriori motivi di ricorso risultano parimenti infondati, come emerge dalla lettura dell'atto impugnato, che risulta contenere gli elementi contestati come assenti.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento tosap rigetta pr il resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 550,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte ricorrente costituita.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
ESPOSITO LIANA, TO
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12642/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Frattaminore - -- 80020 Frattaminore NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259017280083000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1204/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1: CF_Ricorrente_1, res. in luogo alla Indirizzo_1, ricorreva
contro
S.A.P.NA, il Comune di Napoli, il Comune di Frattamaggiore e l'Agenzia delle Entrate RI avverso l'intimazione di pagamento n.
07120259017280083000, notificatagli in data 09/05/2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
a) cartella esattoriale n. 07120190131020924000 che si assume notificata il 10/02/2020, per un importo di euro 2.068,38 per Canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche 2012 dovuta al Comune di
Napoli - Associazione_1,
b) n. 07120210082899349000 che si assume notificata il 22/06/2022, per un importo di euro 262,93 per
Tassa rifiuti solidi urbani e quota provinciale 2012 dovuta a S.A.P.NA- per il Comune di Cicciano,
c) n. 07120220037103809000 che si assume notificata il 24/03/2022, per un importo di euro 2.115,34 per Tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche e recupero spese AP 2015 e 2016 dovuta al
Comune di Frattaminore- Ufficio Tributi,
d) 07120220041354818000 che si assume notificata il 30/04/2022, per importo di euro 286,74 per Tassa smaltimento rifiuti solidi 2015 e 2016 dovuta al Comune di Frattaminore- Ufficio Tributi, e e) n. 07120240054114982000 che si assume notificata il 29/03/2024, per un importo di euro 2.469,29 per Tassa occupazione temporanea spazi aree pubbliche e recupero spese AP 2017, 2018 e 2019 dovuta al Comune di Frattaminore- Ufficio Tributi, per un totale di € 7.202,68;
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici;
decadenza e prescrizione;
mancata indicazione della
“data di esecutorietà” e della “data di consegna ruolo” sulle cartelle esattoriali ad oggetto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella n. 07120190131020924000 (Canone Occupazione temporanea Spazi aree pubbliche COSAP 2012).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI, la quale produceva diverse valide notifiche, ed in particolare: 1) il preavviso di fermo n. 07180202300007792000, notificato a mezzo PEC in data 10.10.2023, relativo anche alla cartella n. 07120210082899349000; il preavviso di fermo n. 07180202200004082000 notificato a mezzo PEC in data 7.10.2022, relativo anche alla cartella n. 07120220041354818000. La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione tributaria in ordine alle cartelle esattoriali n.
07120190131020924000, n. 07120220037103809000 e n. 07120240054114982000, in quanto la giurisdizione per detto canone è del Giudice Ordinario e non della Corte tributaria: in tema di occupazione del suolo pubblico, spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie sui profili aventi contenuto patrimoniale, e non anche quelle nelle quali si discute del potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali;
cosicché le controversie che coinvolgono l'esercizio dei poteri discrezionali inerenti la determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi, come la tariffa di occupazione, restano nella giurisdizione amministrativa.
Nel resto, il ricorso è infondato.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un'imposta prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507
e successive modifiche. La sua applicazione è demandata ai comuni sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti, usandosi come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
L'imposta è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Presupposto impositivo è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi secondo la loro attitudine e concreta destinazione.
Infatti, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da corrispondere per questa imposta non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati.
L' art. 1, comma 161 I. 27.12.2006, n. 296 prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Quanto alla prescrizione, essa è lo strumento cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948. n. 4, c.c., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica). La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore (Cfr Cass. Sent. 30362/2018).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: l'Ufficio resistente ha prodotto valide notifiche di atti prrodromici a quello oggetto dell'odierna impugnazione, che tuttavia non sono stati impugnati per far valere l'intervenuta prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del
13/10/2011 (Rv. 619785)).
Gli ulteriori motivi di ricorso risultano parimenti infondati, come emerge dalla lettura dell'atto impugnato, che risulta contenere gli elementi contestati come assenti.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento tosap rigetta pr il resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 550,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte ricorrente costituita.