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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1737 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Bertuglia e
, CF/p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
OGGETTO: congedo straordinario per dottorato (art 2 l. 476/1984)
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere docente a tempo indeterminato e di aver chiesto, in data 23.12.2023, di poter fruire di un congedo straordinario ai sensi dell'art. 2 L. 476/84 al fine di ultimare un corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Salamanca, per la durata di anni tre. A fronte del diniego da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, tenuto conto anche di una giurisprudenza favorevole (Trib. Gorizia sen. N 88/24), ha chiesto la condanna del “a concedere al ricorrente il congedo con aspettativa CP_1 retribuita fino al conseguimento del titolo estero”.
Si è costituita in giudizio la P.A. resistente la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
L'art. 2 della L. 476/84 attribuisce al dipendente pubblico ammesso a un corso di dottorato di ricerca la facoltà di ottenere “compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione” il collocamento in congedo straordinario “per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso”. E' condivisibile il ragionamento operato dal Consilio di Stato nella sent. 5066/07 (e poi ribadito da Tar Lazio 850/10 e da CdS 1968/13): quella appena menzionata è una «disposizione che è indirizzata ad operare in via primaria per i corsi di dottorato
1 istituiti presso le università italiane. Stabilisce, infatti, l'art. 74 della legge 11.07.1980, n. 382, sotto il titolo "riconoscimenti ed equipollenze", che "coloro che abbiano conseguito presso università non italiane il titolo di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al "». Controparte_2
In altre parole, i dottorati esteri non sono automaticamente equipollenti a quelli italiani, ma possono essere dichiarati tali solo dopo il conseguimento del titolo, a seguito dell'adozione di un provvedimento di “riconoscimento” da parte del
. Controparte_3
In assenza di un procedimento per la declaratoria preventiva di tale equipollenza (procedimento che l'odierno ricorrente ha cercato di avviare, ma con esito negativo, attesa la mancanza di basi normative), si deve necessariamente ritenere che, ai dottorati esteri, non possa essere esteso analogicamente l'art. 2 della L. 476/84, ben potendo tali titoli avere potenzialmente caratteristiche disomogenee rispetto ai dottorati conseguiti in Italia. A mero titolo esemplificativo: il dipendente che avrà conseguito un dottorato italiano acquisterà un titolo che lo abiliterà alla professione di ricercatore in Italia, mentre quello che avrà conseguito omonimo titolo all'estero (anche all'interno dell'UE), non è detto che potrà giovarsi del medesimo effetto. Contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore del ricorrente in sede di discussione (allorchè lo stesso ha sottolineato il fatto che al non interessa Per_1 conseguire un determinato punteggio in graduatoria), sarebbe illogico e contrario al principio di buona amministrazione concedere a un dipendente pubblico un periodo di congedo (peraltro di durata particolarmente lunga) finalizzato al conseguimento di un titolo potenzialmente inutile. Le considerazioni che precedono non sono scalfite dalla circostanza che, nel caso di specie, per mero accidente, fra il titolo italiano e quello spagnolo potrebbe esservi perfetta congruenza (come sembra emergere dalla documentazione esibita in sede di discussione dal procuratore di parte ricorrente). Infatti, l'iter procedurale deve tenere conto di tutte le possibili evenienze e, fra queste, rientra senza dubbio quella di una disomogeneità dei titoli. Non sarebbe perciò praticabile la logica suggerita implicitamente dal ricorrente, secondo la quale all'applicazione dell'art. 2 della L. 476/84 potrebbe addivenirsi quantomeno nei casi in cui i titoli abbiano il medesimo valore, potendosi raggiungere le opposte conclusioni solo nel caso contrario. In disparte la circostanza che la conferenza dei rettori (la cui posizione è espressa nel documento esibito in udienza) non ha alcun potere di riconoscere l'equivalenza o meno fra i titoli italiani e quelli esteri (quindi, la “dichiarazione congiunta” esibita in sede discussione ha valore solo ad colorandum), è escluso che l'iter procedimentale possa dipanarsi in modo difforme a seconda della situazione concreta, in assenza di specifiche disposizioni che lo consentano. Piuttosto, come chiarito dal CdS nei citati pronunciamenti: l'art. 2 L. 476/84 concerne solo i dottorati italiani, mentre per frequentare quelli stranieri non è prevista la possibilità di fruire di un congedo
2 straordinario (salva la possibilità di giovarsene ai fini del punteggio, previo riconoscimento postumo da parte del ). Controparte_3
Neppure può essere condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale di Gorizia, secondo il quale sarebbe onere del quello di allegare e Controparte_3 provare il fatto impeditivo del diritto (l'assenza di equipollenza fra i due titoli). Al contrario: è il lavoratore a dover provare i fatti costitutivi del diritto. Nel caso di specie, non solo tali oneri non sono stati soddisfatti, ma neppure è ravvisabile una base normativa per la pretesa del ricorrente. Infatti, esclusa la possibilità di ricorrere all'analogia (stante il carattere chiaramente eccezionale dell'art. 2 L. 476/84), e ritenuto che non sussista alcuna discriminazione che violi le disposizioni comunitarie (discriminazione che postulerebbe una perfetta equivalenza dei titoli di dottorato, che invece potrebbe teoricamente non sussistere affatto), si deve ritenere corretto l'agere dell'Amministrazione, tanto con riferimento al diniego di una pronuncia “preventiva” di equipollenza, quanto al mancato accoglimento della richiesta di congedo.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci e tenuto conto del carattere settoriale della questione affrontata.
PQM
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 12.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Bertuglia e
, CF/p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
OGGETTO: congedo straordinario per dottorato (art 2 l. 476/1984)
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere docente a tempo indeterminato e di aver chiesto, in data 23.12.2023, di poter fruire di un congedo straordinario ai sensi dell'art. 2 L. 476/84 al fine di ultimare un corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Salamanca, per la durata di anni tre. A fronte del diniego da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, tenuto conto anche di una giurisprudenza favorevole (Trib. Gorizia sen. N 88/24), ha chiesto la condanna del “a concedere al ricorrente il congedo con aspettativa CP_1 retribuita fino al conseguimento del titolo estero”.
Si è costituita in giudizio la P.A. resistente la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
L'art. 2 della L. 476/84 attribuisce al dipendente pubblico ammesso a un corso di dottorato di ricerca la facoltà di ottenere “compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione” il collocamento in congedo straordinario “per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso”. E' condivisibile il ragionamento operato dal Consilio di Stato nella sent. 5066/07 (e poi ribadito da Tar Lazio 850/10 e da CdS 1968/13): quella appena menzionata è una «disposizione che è indirizzata ad operare in via primaria per i corsi di dottorato
1 istituiti presso le università italiane. Stabilisce, infatti, l'art. 74 della legge 11.07.1980, n. 382, sotto il titolo "riconoscimenti ed equipollenze", che "coloro che abbiano conseguito presso università non italiane il titolo di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al "». Controparte_2
In altre parole, i dottorati esteri non sono automaticamente equipollenti a quelli italiani, ma possono essere dichiarati tali solo dopo il conseguimento del titolo, a seguito dell'adozione di un provvedimento di “riconoscimento” da parte del
. Controparte_3
In assenza di un procedimento per la declaratoria preventiva di tale equipollenza (procedimento che l'odierno ricorrente ha cercato di avviare, ma con esito negativo, attesa la mancanza di basi normative), si deve necessariamente ritenere che, ai dottorati esteri, non possa essere esteso analogicamente l'art. 2 della L. 476/84, ben potendo tali titoli avere potenzialmente caratteristiche disomogenee rispetto ai dottorati conseguiti in Italia. A mero titolo esemplificativo: il dipendente che avrà conseguito un dottorato italiano acquisterà un titolo che lo abiliterà alla professione di ricercatore in Italia, mentre quello che avrà conseguito omonimo titolo all'estero (anche all'interno dell'UE), non è detto che potrà giovarsi del medesimo effetto. Contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore del ricorrente in sede di discussione (allorchè lo stesso ha sottolineato il fatto che al non interessa Per_1 conseguire un determinato punteggio in graduatoria), sarebbe illogico e contrario al principio di buona amministrazione concedere a un dipendente pubblico un periodo di congedo (peraltro di durata particolarmente lunga) finalizzato al conseguimento di un titolo potenzialmente inutile. Le considerazioni che precedono non sono scalfite dalla circostanza che, nel caso di specie, per mero accidente, fra il titolo italiano e quello spagnolo potrebbe esservi perfetta congruenza (come sembra emergere dalla documentazione esibita in sede di discussione dal procuratore di parte ricorrente). Infatti, l'iter procedurale deve tenere conto di tutte le possibili evenienze e, fra queste, rientra senza dubbio quella di una disomogeneità dei titoli. Non sarebbe perciò praticabile la logica suggerita implicitamente dal ricorrente, secondo la quale all'applicazione dell'art. 2 della L. 476/84 potrebbe addivenirsi quantomeno nei casi in cui i titoli abbiano il medesimo valore, potendosi raggiungere le opposte conclusioni solo nel caso contrario. In disparte la circostanza che la conferenza dei rettori (la cui posizione è espressa nel documento esibito in udienza) non ha alcun potere di riconoscere l'equivalenza o meno fra i titoli italiani e quelli esteri (quindi, la “dichiarazione congiunta” esibita in sede discussione ha valore solo ad colorandum), è escluso che l'iter procedimentale possa dipanarsi in modo difforme a seconda della situazione concreta, in assenza di specifiche disposizioni che lo consentano. Piuttosto, come chiarito dal CdS nei citati pronunciamenti: l'art. 2 L. 476/84 concerne solo i dottorati italiani, mentre per frequentare quelli stranieri non è prevista la possibilità di fruire di un congedo
2 straordinario (salva la possibilità di giovarsene ai fini del punteggio, previo riconoscimento postumo da parte del ). Controparte_3
Neppure può essere condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale di Gorizia, secondo il quale sarebbe onere del quello di allegare e Controparte_3 provare il fatto impeditivo del diritto (l'assenza di equipollenza fra i due titoli). Al contrario: è il lavoratore a dover provare i fatti costitutivi del diritto. Nel caso di specie, non solo tali oneri non sono stati soddisfatti, ma neppure è ravvisabile una base normativa per la pretesa del ricorrente. Infatti, esclusa la possibilità di ricorrere all'analogia (stante il carattere chiaramente eccezionale dell'art. 2 L. 476/84), e ritenuto che non sussista alcuna discriminazione che violi le disposizioni comunitarie (discriminazione che postulerebbe una perfetta equivalenza dei titoli di dottorato, che invece potrebbe teoricamente non sussistere affatto), si deve ritenere corretto l'agere dell'Amministrazione, tanto con riferimento al diniego di una pronuncia “preventiva” di equipollenza, quanto al mancato accoglimento della richiesta di congedo.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci e tenuto conto del carattere settoriale della questione affrontata.
PQM
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 12.2.2025 Il giudice
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