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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: D'AURIA GIUSEPPE, Presidente
TE FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 811/2022 depositato il 18/07/2022
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Latina
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210022552292000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la cessazione della materia del contendere avendo effettuato la rottamazione
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 811/2022) Ricorrente_1 S.R.L. ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella esattoriale n. 0572021002255292000, notificata tramite posta elettronica certificata in data 19 maggio 2022, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 102.113,63 a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis del d.p.r. 600 del 1973 e dell'articolo 54 bis del d.p.r. 633 del 1972 sul modello 770 all'esito del quale è stato accertato l'omesso o carente versamento di somme a titolo Irpef, Ires ed Iva relativamente agli anni d'imposta 2015 e 2016, nonché a titolo di interessi a seguito di decadenza da pregressa rateizzazione.
Avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. Inesistenza e nullità della notifica della cartella esattoriale in quanto effettuata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri.
2. Inesistenza e nullità della notifica della cartella esattoriale per omessa integrale compilazione della data di notifica.
3. Inesistenza di inefficacia della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del direttore dell'agenzia.
4. Inesistenza o nullità della notifica per difetto di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico, essendo il file trasmesso in allegato alla pec del 19 maggio 2022 stato tenuto per scansione dell'immagine dell'originale analogico della cartella di pagamento con insanabile nullità dell'atto trasmesso.
5. Illegittimo calcolo degli interessi di mora applicati con la cartella di pagamento in ragione della omessa trasparenza del procedimento di relativa determinazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate - Riscossione che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza collegiale del 28 febbraio 2023, n. 54/2023 la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo su istanza della parte ricorrente a causa della presentazione di istanza di definizione agevolata
(rottamazione quater).
All'udienza del 7 febbraio 2025 il Difensore della ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere avendo effettuato la cd. rottamazione.
Pertanto, per quanto premesso, il Collegio dichiara estinto il giudizio con compensazione fra le parti in causa delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta istanza di definizione agevolata. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: D'AURIA GIUSEPPE, Presidente
TE FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 811/2022 depositato il 18/07/2022
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Latina
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210022552292000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la cessazione della materia del contendere avendo effettuato la rottamazione
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 811/2022) Ricorrente_1 S.R.L. ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella esattoriale n. 0572021002255292000, notificata tramite posta elettronica certificata in data 19 maggio 2022, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 102.113,63 a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis del d.p.r. 600 del 1973 e dell'articolo 54 bis del d.p.r. 633 del 1972 sul modello 770 all'esito del quale è stato accertato l'omesso o carente versamento di somme a titolo Irpef, Ires ed Iva relativamente agli anni d'imposta 2015 e 2016, nonché a titolo di interessi a seguito di decadenza da pregressa rateizzazione.
Avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. Inesistenza e nullità della notifica della cartella esattoriale in quanto effettuata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri.
2. Inesistenza e nullità della notifica della cartella esattoriale per omessa integrale compilazione della data di notifica.
3. Inesistenza di inefficacia della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del direttore dell'agenzia.
4. Inesistenza o nullità della notifica per difetto di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico, essendo il file trasmesso in allegato alla pec del 19 maggio 2022 stato tenuto per scansione dell'immagine dell'originale analogico della cartella di pagamento con insanabile nullità dell'atto trasmesso.
5. Illegittimo calcolo degli interessi di mora applicati con la cartella di pagamento in ragione della omessa trasparenza del procedimento di relativa determinazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate - Riscossione che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza collegiale del 28 febbraio 2023, n. 54/2023 la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo su istanza della parte ricorrente a causa della presentazione di istanza di definizione agevolata
(rottamazione quater).
All'udienza del 7 febbraio 2025 il Difensore della ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere avendo effettuato la cd. rottamazione.
Pertanto, per quanto premesso, il Collegio dichiara estinto il giudizio con compensazione fra le parti in causa delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta istanza di definizione agevolata. Spese compensate.