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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Giovanna AU AG Giudice dr. Matteo De Nes Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Maria Luisa Spoto, giusta procura in atti attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Amelia Vitello, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 19 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 12 marzo 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto ad Agrigento il 16 settembre 2013, con , Controparte_1
dalla cui unione erano nati due figli, ( nato nel 2014) e Per_1 Per_2
( nata nel 2017), entrambi minorenni.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1428 del 16-
22 novembre 2022, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli e Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso il domicilio della madre e, allegando di sostenere per intero le spese straordinarie, ha domandando l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto per i figli da fissarsi in euro 620,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, chiedendo, altresì,
l'autorizzazione al rilascio del passaporto.
Costituitosi con memoria del 6 maggio 2024, non si Controparte_1
è opposto all'accoglimento della domanda principale, ma ha contestato le richieste economiche avanzate dal ricorrente, chiedendo la conferma dell'obbligo, posto a proprio carico, di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli, un assegno pari ad euro 440,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Inoltre, il medesimo, allegando una condotta ostruzionistica della Castro
- 2 - e delle difficoltà di sentire i figli minori, ha chiesto l'intervento di un ausiliario o dei Servizi Sociali.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.
50 c.p.c. incaricando i Servizi Sociali del Comune di Agrigento.
Nelle more del giudizio, entrambe le parti hanno rappresentato il miglioramento dei rapporti tra i coniugi nella gestione dei minori e anche del rapporto tra padre e figli, chiedendo che venisse revocato l'incarico ai
Servizi Sociali.
La causa, previa revoca del suddetto l'incarico, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 novembre 2025, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1428 del 16-22 novembre 2022, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
- 3 - Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Quanto alle restanti domande, va certamente confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, con collocamento stabile presso il domicilio della madre.
Il quale genitore non collocatario, potrà incontrare i figli CP_1
liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti provvisori urgenti, prevedendo, altresì, delle videochiamate giornaliere in fasce orarie compatibili con le esigenze scolastiche, ludiche, fisiologiche dei minori, ma anche con le esigenze lavorative e di riposo dei genitori.
Inoltre, sin tanto che il vivrà fuori regione, va previsto che ogni CP_1
qualvolta riesca a tornare in Sicilia, possa incontrare i figli per cinque giorni consecutivi, previo preavviso da comunicare 15 giorni prima il suo arrivo.
Venendo alla richiesta formulata dalla ricorrente in comparsa conclusionale e relativa alla previsione che la medesima assuma esclusivamente alcune decisioni relative ad attività extrascolastiche dei minori, cui la controparte si è opposta, va detto come la medesima richiesta non meriti accoglimento, stante la mancata dimostrazione
- 4 - dell'asserito e sopravvenuto ostruzionismo nel rilascio dei consensi da parte del CP_1
Quanto alle restanti domande, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, non essendo emersi elementi di novità, va confermato l'obbligo a carico di di corrispondere alla Controparte_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo di euro Pt_1
460,00, (230,00 per ciascun figlio), così come rivalutato dal 2022 all'attualità e rivalutabile secondo gli indici Istat, da pagarsi direttamente agli stessi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nessuna statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto, non essendo attuale il contrasto tra i coniugi.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Agrigento, il 16 settembre 2013, da e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di
[...]
Agrigento al n. 229, parte II, serie A, dell'anno 2013; affida i figli minori e a entrambi i genitori con Per_1 Persona_3
collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarli liberamente, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte motiva;
- 5 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo complessivo
[...]
di euro 460,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU AG
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Giovanna AU AG Giudice dr. Matteo De Nes Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Maria Luisa Spoto, giusta procura in atti attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Amelia Vitello, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 19 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 12 marzo 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto ad Agrigento il 16 settembre 2013, con , Controparte_1
dalla cui unione erano nati due figli, ( nato nel 2014) e Per_1 Per_2
( nata nel 2017), entrambi minorenni.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1428 del 16-
22 novembre 2022, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli e Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso il domicilio della madre e, allegando di sostenere per intero le spese straordinarie, ha domandando l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto per i figli da fissarsi in euro 620,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, chiedendo, altresì,
l'autorizzazione al rilascio del passaporto.
Costituitosi con memoria del 6 maggio 2024, non si Controparte_1
è opposto all'accoglimento della domanda principale, ma ha contestato le richieste economiche avanzate dal ricorrente, chiedendo la conferma dell'obbligo, posto a proprio carico, di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli, un assegno pari ad euro 440,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Inoltre, il medesimo, allegando una condotta ostruzionistica della Castro
- 2 - e delle difficoltà di sentire i figli minori, ha chiesto l'intervento di un ausiliario o dei Servizi Sociali.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.
50 c.p.c. incaricando i Servizi Sociali del Comune di Agrigento.
Nelle more del giudizio, entrambe le parti hanno rappresentato il miglioramento dei rapporti tra i coniugi nella gestione dei minori e anche del rapporto tra padre e figli, chiedendo che venisse revocato l'incarico ai
Servizi Sociali.
La causa, previa revoca del suddetto l'incarico, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 novembre 2025, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1428 del 16-22 novembre 2022, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
- 3 - Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Quanto alle restanti domande, va certamente confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, con collocamento stabile presso il domicilio della madre.
Il quale genitore non collocatario, potrà incontrare i figli CP_1
liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti provvisori urgenti, prevedendo, altresì, delle videochiamate giornaliere in fasce orarie compatibili con le esigenze scolastiche, ludiche, fisiologiche dei minori, ma anche con le esigenze lavorative e di riposo dei genitori.
Inoltre, sin tanto che il vivrà fuori regione, va previsto che ogni CP_1
qualvolta riesca a tornare in Sicilia, possa incontrare i figli per cinque giorni consecutivi, previo preavviso da comunicare 15 giorni prima il suo arrivo.
Venendo alla richiesta formulata dalla ricorrente in comparsa conclusionale e relativa alla previsione che la medesima assuma esclusivamente alcune decisioni relative ad attività extrascolastiche dei minori, cui la controparte si è opposta, va detto come la medesima richiesta non meriti accoglimento, stante la mancata dimostrazione
- 4 - dell'asserito e sopravvenuto ostruzionismo nel rilascio dei consensi da parte del CP_1
Quanto alle restanti domande, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, non essendo emersi elementi di novità, va confermato l'obbligo a carico di di corrispondere alla Controparte_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo di euro Pt_1
460,00, (230,00 per ciascun figlio), così come rivalutato dal 2022 all'attualità e rivalutabile secondo gli indici Istat, da pagarsi direttamente agli stessi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nessuna statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto, non essendo attuale il contrasto tra i coniugi.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Agrigento, il 16 settembre 2013, da e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di
[...]
Agrigento al n. 229, parte II, serie A, dell'anno 2013; affida i figli minori e a entrambi i genitori con Per_1 Persona_3
collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarli liberamente, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte motiva;
- 5 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo complessivo
[...]
di euro 460,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU AG
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