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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1691/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400001395000 TRIBUTI VARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400001395000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400001395000 IVA-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400001395000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava il preavviso di fermo amministrativo, sul mezzo targato Targa_1, notificato il 12.02.2024, per il mancato pagamento dell'importo di €. 138.523,04, relativo ad Iva, Irpef, tassa automobilistica, come da cartelle esattoriali richiamate nel predetto preavviso di fermo.
La ricorrente, a sostegno delle proprie doglianze, rilevava ed eccepiva che con istanza del 28.02.24 aveva comunicato ad Agenzia delle Entrate Riscossione la strumentalità del bene oggetto di preavviso di fermo, evidenziando che l'auto era intestata ad essa ricorrente e che la stessa era utilizzata per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato e, in particolare, allegava :
1)libro dei cespiti ammortizzabili da cui risultava la strumentalità del bene auto con attestazione di conformità del commercialista Dott. Nominativo_1;
2)fattura di acquisto dell'autovettura;
3)certificato iscrizione all'albo degli avvocati di Catanzaro che attestava la qualità della professione esercitata.
Assumeva, pertanto, che l'auto di un avvocato che, come nel caso di specie, era inserita nell'elenco dei beni ammortizzabili non poteva essere sottoposta al fermo.
Eccepiva, inoltre, che gli atti presupposti al preavviso di fermo non erano stati notificati
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di gudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione e, preliminarmente, evidenziava che gli atti sottesi al fermo non solo erano stati ritualmente notificati, ma che in relazione a tali atti erano stati notificati diversi avvisi di pagamento ed un pignoramento ex art. 72 bis, d.p.r. riscossione, come da documenti depositati col fascicolo di parte, tutti atti non opposti ed oramai consolidatisi, così come i relativi crediti.
Rileva, comunque, che taluni dei crediti in riscossione erano relativi a contributi previdenziali CA
EN e Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e, pertanto, sottratti alla giurisdizione del Giudice adito.
Quanto alla strumentalità del bene, osservava che in base al regime fiscale del professionista autonomo iscritto all'albo e, in particolare, dell'avvocato, l'autovettura non poteva ritenersi bene strumentale all'esclusivo esercizio della professione, in quanto di uso promiscuo, sicché ogni rilievo al riguardo si palesava infondato.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti relativi a contributi previdenziali CA EN e Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la cui giurisdizione spetta al giudice ordinario davanti al quale la controversia potrà essere in parte qua riproposta ai sensi dell'art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69.
Quanto all'eccezione di strumentalità del bene, osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 86, co. 2, d.P.R. n.
602/1973, “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Secondo la giurisprudenza al riguardo maturata, la norma richiamata pone tre condizioni: il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà del debitore;
il debitore deve essere un esercente di una professione o di un'attività imprenditoriale;
l'utilizzo del veicolo deve avere una certa rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo i ricavi caratteristici dell'attività.
Posti sia la proprietà del veicolo in capo alla contribuente e l'esercizio, da parte di quest'ultima, di attività di avvocato (circostanze non contestate e comunque documentalmente provate), che l'inserimento del bene nel registro dei beni ammortizzabili, non può dubitarsi neanche della strumentalità del bene in questione.
Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di assoggettare a fermo amministrativo il bene, da cui discende, a sua volta, l'illegittimità dell'atto impugnato.
Il preavviso di fermo impugnato deve essere annullato, nella parte relativa ai crediti di natura tributaria.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti relativi a contributi previdenziali
CA EN e Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
b) accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 27 febbraio 2025.
Il Presidente e Relatore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1691/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400001395000 TRIBUTI VARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400001395000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400001395000 IVA-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400001395000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava il preavviso di fermo amministrativo, sul mezzo targato Targa_1, notificato il 12.02.2024, per il mancato pagamento dell'importo di €. 138.523,04, relativo ad Iva, Irpef, tassa automobilistica, come da cartelle esattoriali richiamate nel predetto preavviso di fermo.
La ricorrente, a sostegno delle proprie doglianze, rilevava ed eccepiva che con istanza del 28.02.24 aveva comunicato ad Agenzia delle Entrate Riscossione la strumentalità del bene oggetto di preavviso di fermo, evidenziando che l'auto era intestata ad essa ricorrente e che la stessa era utilizzata per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato e, in particolare, allegava :
1)libro dei cespiti ammortizzabili da cui risultava la strumentalità del bene auto con attestazione di conformità del commercialista Dott. Nominativo_1;
2)fattura di acquisto dell'autovettura;
3)certificato iscrizione all'albo degli avvocati di Catanzaro che attestava la qualità della professione esercitata.
Assumeva, pertanto, che l'auto di un avvocato che, come nel caso di specie, era inserita nell'elenco dei beni ammortizzabili non poteva essere sottoposta al fermo.
Eccepiva, inoltre, che gli atti presupposti al preavviso di fermo non erano stati notificati
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di gudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione e, preliminarmente, evidenziava che gli atti sottesi al fermo non solo erano stati ritualmente notificati, ma che in relazione a tali atti erano stati notificati diversi avvisi di pagamento ed un pignoramento ex art. 72 bis, d.p.r. riscossione, come da documenti depositati col fascicolo di parte, tutti atti non opposti ed oramai consolidatisi, così come i relativi crediti.
Rileva, comunque, che taluni dei crediti in riscossione erano relativi a contributi previdenziali CA
EN e Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e, pertanto, sottratti alla giurisdizione del Giudice adito.
Quanto alla strumentalità del bene, osservava che in base al regime fiscale del professionista autonomo iscritto all'albo e, in particolare, dell'avvocato, l'autovettura non poteva ritenersi bene strumentale all'esclusivo esercizio della professione, in quanto di uso promiscuo, sicché ogni rilievo al riguardo si palesava infondato.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti relativi a contributi previdenziali CA EN e Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la cui giurisdizione spetta al giudice ordinario davanti al quale la controversia potrà essere in parte qua riproposta ai sensi dell'art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69.
Quanto all'eccezione di strumentalità del bene, osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 86, co. 2, d.P.R. n.
602/1973, “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Secondo la giurisprudenza al riguardo maturata, la norma richiamata pone tre condizioni: il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà del debitore;
il debitore deve essere un esercente di una professione o di un'attività imprenditoriale;
l'utilizzo del veicolo deve avere una certa rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo i ricavi caratteristici dell'attività.
Posti sia la proprietà del veicolo in capo alla contribuente e l'esercizio, da parte di quest'ultima, di attività di avvocato (circostanze non contestate e comunque documentalmente provate), che l'inserimento del bene nel registro dei beni ammortizzabili, non può dubitarsi neanche della strumentalità del bene in questione.
Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di assoggettare a fermo amministrativo il bene, da cui discende, a sua volta, l'illegittimità dell'atto impugnato.
Il preavviso di fermo impugnato deve essere annullato, nella parte relativa ai crediti di natura tributaria.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti relativi a contributi previdenziali
CA EN e Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
b) accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 27 febbraio 2025.
Il Presidente e Relatore