Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00863/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01192/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del Provvedimento -OMISSIS- della Prefettura di Modena, notificato il 02.07.2025, di rifiuto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché della successiva comunicazione Prot. N.-OMISSIS- notificata il 22.07.2025 reiterativa e confermativa dell'anzidetto rifiuto;
-di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. IO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Con ricorso depositato in data 01.09.2025, -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del provvedimento -e degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati- con il quale la Prefettura di Modena rifiutava l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per asserita carenza del requisito del certificato attestante la conoscenza della lingua italiana. Il ricorrente rappresentava al contrario di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo, e che, ai sensi degli artt. 9 lett. e), 9.1 e 16 co. 2, L. 91/1992, tale titolo di soggiorno esonera dalla necessità di conseguire altresì attestazione di conoscenza della lingua italiana, trattandosi al contrario di ipotesi in cui è sufficiente, ai sensi in particolare dell’art. 9.1 citato, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, la sussistenza di suddetto titolo, unitamente alla residenza legale in Italia per almeno cinque anni, trattandosi di soggetto con status di rifugiato. Il ricorrente dava altresì atto di avvenuta interlocuzione con l’Amministrazione sul punto, mediante presentazione di osservazioni procedimentali, alle quali l’Amministrazione rispondeva reiterando il rifiuto. Il ricorrente pertanto chiedeva l’annullamento del provvedimento gravato, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla liquidazione di spese e competenze.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale con successiva memoria contestava, da un lato, la natura provvedimentale del rifiuto impugnato, lamentando pertanto la carenza di interesse del ricorrente, dall’altro, l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con successiva memoria il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
In data 04.04.2026, il ricorrente ha depositato atto di cessazione della materia del contendere in quanto “Si evidenzia che medio tempore la Prefettura di Modena ha provveduto ad accettare il deposito della domanda di cittadinanza del ricorrente, che è stata regolarmente registrata. Pertanto, si dichiara la cessazione della materia del contendere di cui al presente ricorso”.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Stante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere depositata dalla parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
IO AL, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IO AL | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO