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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1268/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Di Paolo Federica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 1268/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 01.02.2024 da:
, con l'avv. FANTE SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. AMATI ROBERTA, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al
Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note
sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, 2
preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della
separazione e disposta la trasmissione degli atti al pm per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle
seguenti condizioni:
1. pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile
del Comune di Legnaro;
2. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le
decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal
genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione
stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in
ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni
modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente dei figli presso la casa della madre;
4. confermare il diritto di visita del padre secondo l'articolazione già condivisa in
fase di separazione;
5. confermare l'assegno di mantenimento per i figli e Per_1
pari ad euro 600,00 (300 a figlio) mensili che il sig. verserà alla Per_2 Pt_1
sig.ra entro il 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente al Pt_2
100% dell'Istat al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di
divorzio.
6. Confermare l'assegno unico al 100% alla madre. 3
7. Confermare che le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Padova da intendersi qui trascritto, nell'interesse dei figli siano
poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
8. le spese di giudizio sono da intendersi compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 14.09.1996 a Legnaro (PD), trascritto nel relativo Registro, parte II, n. 16, serie A, anno 1996; dall'unione coniugale sono nati due figli: , nato a [...] in data [...]; e nato a [...] Per_2 Per_1
Sacco in data 13.09.2012.
Le parti, in data 01.02.2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.03.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 114/2024, pubblicata il 05.04.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza
in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 24-27.01.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 4
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del
05.03.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1 al 5 e 7
delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dall'1 al 5
e al 7 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento poi, al punto 6 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione di accordi nascenti dal matrimonio,
costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide: 5
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 14.09.1996 a Legnaro (PD) e trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte II, serie A, anno
1996;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dall'1 al 5 e 7 delle conclusioni rassegnante in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4)Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 14.02.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Di Paolo Federica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 1268/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 01.02.2024 da:
, con l'avv. FANTE SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. AMATI ROBERTA, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al
Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note
sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, 2
preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della
separazione e disposta la trasmissione degli atti al pm per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle
seguenti condizioni:
1. pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile
del Comune di Legnaro;
2. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le
decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal
genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione
stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in
ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni
modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente dei figli presso la casa della madre;
4. confermare il diritto di visita del padre secondo l'articolazione già condivisa in
fase di separazione;
5. confermare l'assegno di mantenimento per i figli e Per_1
pari ad euro 600,00 (300 a figlio) mensili che il sig. verserà alla Per_2 Pt_1
sig.ra entro il 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente al Pt_2
100% dell'Istat al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di
divorzio.
6. Confermare l'assegno unico al 100% alla madre. 3
7. Confermare che le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Padova da intendersi qui trascritto, nell'interesse dei figli siano
poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
8. le spese di giudizio sono da intendersi compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 14.09.1996 a Legnaro (PD), trascritto nel relativo Registro, parte II, n. 16, serie A, anno 1996; dall'unione coniugale sono nati due figli: , nato a [...] in data [...]; e nato a [...] Per_2 Per_1
Sacco in data 13.09.2012.
Le parti, in data 01.02.2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.03.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 114/2024, pubblicata il 05.04.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza
in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 24-27.01.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 4
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del
05.03.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1 al 5 e 7
delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dall'1 al 5
e al 7 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento poi, al punto 6 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione di accordi nascenti dal matrimonio,
costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide: 5
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 14.09.1996 a Legnaro (PD) e trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte II, serie A, anno
1996;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dall'1 al 5 e 7 delle conclusioni rassegnante in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4)Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 14.02.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari