Articolo 20 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1985
Art. 20.
Al fine di concorrere a che il complesso degli stanziamenti da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo raggiunga nell'anno 1985 l'importo di lire 3.500 miliardi e consenta un maggiore sviluppo degli intervenuti nelle aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi da iscrivere al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1985.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985