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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 11 giugno 2025 alle ore 12,34 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIMBI Parte_1 C.F._1
LORENZO
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Resistente
Compare l'avv. Lorenzo Bimbi che conclude come da ricorso domandando di liquidare i compensi per l'attività di rappresentanza e difesa svolta dal difensore nel procedimento penale n.134/22 R.G.N.R. –
n. 501/23 R.G. Dib nella somma pari ad €.900,00, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge e con vittoria di spese e compensi di lite del presente procedimento.
Il difensore illustra oralmente le conclusioni.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Dando lettura della motivazione che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE D LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 23 maggio 2024, proponeva Parte_1
opposizione ai sensi degli artt. 85 e 170 D.P.R. n.115/2002 e 15 D. Lgs. n.10/2011 avverso il decreto di liquidazione del 9 maggio 2024 del compenso al difensore Avv. Lorenzo Bimbi della parte civile ammessa al gratuito patrocinio. pagina 1 di 2 A sostegno della domanda la parte processuale deduceva che il Tribunale aveva liquidato al difensore la somma di euro 466,67, ma doveva liquidare il compenso di euro 900,00, in quanto le voci della tabella in base al decreto ministeriale 10 marzo 2014 n.55 che dovevano essere riconosciute erano per la fase di studio euro 300,00, per la fase introduttiva euro 400,00, per la fase decisioria euro 650,00, con un totale di euro 1.350,00, ridotto ad euro 900,00 ai sensi dell'art. 130 DPR n.115/2002.
II. Con comparsa depositata in data 12 settembre 2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
, con l'Avvocatura di Stato, il quale chiedeva la dichiarazione di inammissibile
[...] dell'opposizione o in subordine il rigetto della stessa.
III. L'opposizione viene accolta.
L'eccezione di inammissibilità è infondata in quanto l'opposizione alla liquidazione può essere proposta ai sensi degli artt. 85 e 170 D.P.R. n.115/2002 dalla parte processuale.
La liquidazione del compenso deve essere operata come effettuata dall'avv. Lorenzo Bimbi, in quanto rispondente ai criteri dettati dal decreto ministeriale 10 marzo 2014 n.55.
In virtù del principio della soccombenza, il viene condannato a pagamento Controparte_1
delle spese processuali, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro il , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e Controparte_1
respinta, così provvede:
annulla il decreto del Tribunale di Livorno del 9 maggio 2024 nel processo R.G. Dib. 501/2023 e liquida al difensore di , ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, il compenso di euro 900,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge e pone il compenso a carico dell'Erario dello Stato;
condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1
la somma di euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Parte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 11 giugno 2025 alle ore 12,34 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIMBI Parte_1 C.F._1
LORENZO
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Resistente
Compare l'avv. Lorenzo Bimbi che conclude come da ricorso domandando di liquidare i compensi per l'attività di rappresentanza e difesa svolta dal difensore nel procedimento penale n.134/22 R.G.N.R. –
n. 501/23 R.G. Dib nella somma pari ad €.900,00, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge e con vittoria di spese e compensi di lite del presente procedimento.
Il difensore illustra oralmente le conclusioni.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Dando lettura della motivazione che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE D LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 23 maggio 2024, proponeva Parte_1
opposizione ai sensi degli artt. 85 e 170 D.P.R. n.115/2002 e 15 D. Lgs. n.10/2011 avverso il decreto di liquidazione del 9 maggio 2024 del compenso al difensore Avv. Lorenzo Bimbi della parte civile ammessa al gratuito patrocinio. pagina 1 di 2 A sostegno della domanda la parte processuale deduceva che il Tribunale aveva liquidato al difensore la somma di euro 466,67, ma doveva liquidare il compenso di euro 900,00, in quanto le voci della tabella in base al decreto ministeriale 10 marzo 2014 n.55 che dovevano essere riconosciute erano per la fase di studio euro 300,00, per la fase introduttiva euro 400,00, per la fase decisioria euro 650,00, con un totale di euro 1.350,00, ridotto ad euro 900,00 ai sensi dell'art. 130 DPR n.115/2002.
II. Con comparsa depositata in data 12 settembre 2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
, con l'Avvocatura di Stato, il quale chiedeva la dichiarazione di inammissibile
[...] dell'opposizione o in subordine il rigetto della stessa.
III. L'opposizione viene accolta.
L'eccezione di inammissibilità è infondata in quanto l'opposizione alla liquidazione può essere proposta ai sensi degli artt. 85 e 170 D.P.R. n.115/2002 dalla parte processuale.
La liquidazione del compenso deve essere operata come effettuata dall'avv. Lorenzo Bimbi, in quanto rispondente ai criteri dettati dal decreto ministeriale 10 marzo 2014 n.55.
In virtù del principio della soccombenza, il viene condannato a pagamento Controparte_1
delle spese processuali, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro il , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e Controparte_1
respinta, così provvede:
annulla il decreto del Tribunale di Livorno del 9 maggio 2024 nel processo R.G. Dib. 501/2023 e liquida al difensore di , ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, il compenso di euro 900,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge e pone il compenso a carico dell'Erario dello Stato;
condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1
la somma di euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Parte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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