Sentenza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 02007/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1206 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- CA BB, rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Lecce alla via C.A. Mannarino 11/A;
contro
- il Comune di Taurisano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 presentata dalla ricorrente in data 1° marzo 2016, prot. n 4394, come successivamente integrata in data 26 aprile 2017, nonché di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
- del diniego di sanatoria in data 23 maggio 2018, prot. in partenza n. 10580 del 29 maggio 2018;
- dell’ordinanza di demolizione n. 25 del 29 maggio 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra BB è proprietaria di un compendio immobiliare acquistato in data 10 febbraio 2015 e nell’atto di compravendita così descritto: « fabbricato ad uso abitativo sito in Taurisano alla Strada Comunale Pirelle, composto da otto vani ed accessori a piano terra con annessa area scoperta e terreno agricolo circostante pertinenziale della superficie di circa are cinquantotto e centiare quarantacinque (are 58,45) - su cui insistono un vecchio vano rurale in parte diruto ed adiacente piccolo trullo in pietra a secco, entrambi privi delle relative coperture (…) ».
- nel medesimo titolo di provenienza veniva indicato che i « lavori per la costruzione del fabbricato ad uso abitativo sopra descritto sono stati eseguiti senza concessione edilizia e, pertanto, è stata presentata al Comune di Taurisano domanda di condono in data 02.04.2004 classificata al n. 49/04 ed integrata definitivamente il 26.01.2009, ed è stato rilasciato da parte del medesimo Comune in data 20.04.2010 il Permesso di Costruire in Sanatoria (rif. pratica di condono n. 49/04) ».
- in relazione al suddetto compendio immobiliare, come appena scritto abusivamente realizzato e tuttavia poi condonato, il Responsabile del Settore Urbanistica Assetto del Territorio del Comune di Taurisano, con nota prot. n. 12478 dell’8 luglio 2015, comunicava l’avvio di un procedimento relativo ad ulteriori opere abusive, e in specie: « Realizzazione, nella parte antistante del fabbricato esistente oggetto del P. di C. n. 49/04 del 20.04.2010, di un porticato della superficie di circa mq. 70,00 e della volumetria di circa mc. 238,00; Sopraelevazione di circa 0.75 mt della recinzione in muratura esistente e modifica dell’accesso dalla strada; Demolizione della scala scoperta di accesso alla terrazza; Sistemazione dell’area pertinenziale esterna, del viale di ingresso e dei gradini di accesso al porticato ».
- in esito alla presentazione, in data 1° marzo 2016, di una domanda di sanatoria, il predetto Responsabile UAT contestava poi, con nota prot. n. 19633 del 3 ottobre 2016, la « realizzazione di ulteriori opere… in data successiva all’accertamento edilizio, di seguito riportate: Tettoia con copertura in legno, sul prospetto retrostante, della superficie di mq 69,70 e del volume di circa mc 207,00; Tettoia con copertura in legno adibita a parcheggio, a ridosso del confine nord, della superficie di mq 55,78 e del volume di circa mc 126,00; Scavo per piscina delle dimensioni di mt 14,00 x mt 5,00 », e inoltre comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 36 TUE.
- in data 26 aprile 2017 la sig.ra BB produceva documentazione integrativa e una Relazione Tecnica.
- il successivo provvedimento di rigetto per silentium formatosi ai sensi dell’art. 36, comma 3, DPR n. 380/2001 formava oggetto del presente ricorso introduttivo.
1.1 Premesso, ulteriormente, che:
- con d.d. in data 23 maggio 2018, prot. in partenza n. 10580 del 29 maggio 2018, l’A.c. respingeva quindi espressamente l’istanza di sanatoria, e con ordinanza n. 25 del 29 maggio 2018 ingiungeva la demolizione delle opere in parola, con l’espresso avvertimento che « l’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce titolo per la comminazione della sanzione pecuniaria (…) di cui all’art. 31, comma 4-bis del DPR 380/01 e per l’acquisizione delle opere abusive ».
- gli atti de quibus formavano oggetto di motivi aggiunti di gravame, così articolati: a) violazione e falsa applicazione art. 36 DPR n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; perplessità dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione della normativa regolamentare di riferimento vigente ratione temporis ; b) illegittimità dell’ordinanza di demolizione: in via derivata; per vizi propri: violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; perplessità dell’azione amministrativa nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia ex artt. 31 e ss. l. n. 47/1985; erronea applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4- bis , DPR n. 380/01.
2.- Osservato, anzitutto, che il provvedimento di diniego espresso sopravvenuto non costituiva un atto meramente confermativo del precedente silenzio con valore legale tipico ma, invece, un atto di conferma in senso proprio, rispetto al quale si concentra ormai l’impugnazione: il ricorso introduttivo risulta dunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3.- Osservato, quindi, che:
- l’impugnato diniego di sanatoria del 23/29 maggio 2018 era motivato come segue: « Premesso che in data 04.06.2015 è stato trasmesso un accertamento edilizio dal quale risulta che il fabbricato … di proprietà della Sig.ra BB CA … (era) oggetto delle opere, realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio di seguito indicate:
a) Realizzazione, nella parte antistante del fabbricato esistente e condonato, di un porticato della superficie di circa mq. 70,00 e della volumetria di circa mc. 238,00;
b) Sopraelevazione e modifica della recinzione in muratura esistente (la recinzione preesistente è stata sopraelevata di circa mt. 0,75 ed è stata modificata in corrispondenza dell'accesso dalla strada);
c) È stata demolita la scala scoperta di accesso alla terrazza ed erano in corso i lavori di sistemazione dell'area pertinenziale esterna, viale di ingresso e gradini di accesso al porticato;
(…)
che in data 01/03/2016 è stata presentata la richiesta in oggetto;
che dal progetto allegato alla suddetta istanza, presentata ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/01, si rileva la realizzazione di ulteriori opere, realizzate in data successiva all’accertamento edilizio, di seguito riportate: - Tettoia con copertura in legno, sul prospetto retrostante, della superficie di mq. 69,70 e del volume di circa mc. 207,00; Tettoia con copertura in legno adibita a parcheggio, a ridosso del confine nord, della superficie di mq. 55,78 e del volume di circa mc. 126,00; Scavo per piscina delle dimensioni di mt. 14,00 x mt. 5,00;
(…)
che in data 26/04/2017 (Prot. 8494) è stata trasmessa, ad integrazione, altra documentazione scrittografica dalla quale si evince il completamento di alcune opere già inserite negli atti presentati (nello scavo risulta essere stata realizzata e completata la piscina) e la realizzazione di altre opere (Strutture con copertura in legno destinate a zona cottura, sala macchine, vani bagni, docce e vasca).
Considerato:
che la richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/01 presuppone che le opere abusive realizzate, per essere sanate, devono risultare conformi agli strumenti urbanistici generali sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda;
che il lotto oggetto della richiesta, costituito dal fabbricato preesistente riportato nel NCEU al Fg. 11 part. 920 e l’area adiacente riportata nel catasto terreni al fg. 11 part. 919 di are 58,45, è tipizzato dal vigente Piano Regolatore Generale in parte come zona ‘E1 - Zone agricole produttive normali’ e in parte come ‘Fasce ed aree di rispetto’;
che, da una verifica effettuata, l’intervento non risulta conforme al suddetto strumento urbanistico, così come già specificato nella suddetta comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza … (nota prot. 19633 del 03/10/2016);
che le ulteriori opere realizzate, risultanti dalla documentazione integrativa trasmessa con nota prot. 8494 del 26/04/2017, non modificano ma gravano ulteriormente sulle motivazioni ostative all’accoglimento della richiesta in oggetto già comunicate.
(…)
Si comunica che, a seguito dell’esame del progetto e visti i pareri acquisiti, non può essere rilasciato il permesso di costruire richiesto, per i seguenti motivi:
1. viene superata la volumetria massima ammissibile, in relazione all’indice di fabbricabilità fondiaria prevista dall’art. 63 delle vigenti norme del PRG (volume realizzato circa mc 1318,00 > del volume ammissibile pari a circa mc 185,00);
2. il terreno oggetto dell’intervento non rispetta il parametro, così come prescritto dal citato art. 63, della superficie minima del lotto pari a mq 10.000,00;
3. le tettoie con copertura in legno, realizzate a ridosso dei confini, non rispettano la distanza dagli stessi confini previste dalle vigenti norme ».
- l’ordinanza n. 25 del 29 maggio 2018, a sua volta, giustificata dal rigetto dell’istanza di sanatoria, riguardava in specie le seguenti opere: « a) Realizzazione, nella parte antistante del fabbricato esistente e condonato, di un porticato della superficie di circa mq. 70,00 e della volumetria di circa mc 238,00; b) Sopraelevazione e modifica della recinzione in muratura esistente (la recinzione preesistente è stata sopraelevata di circa mt 0,75 ed è stata modificata in corrispondenza dell’accesso dalla strada); c) Tettoia in legno, adibita a parcheggio e realizzata a ridosso del confine nord, di circa mq 56,00 e con altezza di circa mt 2,30; d) Tettoia in legno, adibita a porticato ed annessa al corpo principale del fabbricato, sul prospetto posteriore, di circa mq 70,00 e con copertura in legno inclinata (altezze circa mt 2,80 /3,45); e) Struttura in legno, adibita a cucina esterna, realizzata in prossimità del confine nord con copertura inclinata in legno, di circa mq 20,00 (altezze circa mt. 2,50/3,05); f) Struttura in legno, adibita a servizi e zona vasca e sauna con adiacente sala macchine, realizzata in prossimità del confine nord-est con copertura inclinata in legno, di circa mq 58,00 (altezze circa mt 2,60/3,35); g) Piscina scoperta, realizzata nell’area pertinenziale retrostante delle dimensioni di circa mt 5,00 x mt 14,00; h) Completamento degli spazi esterni con pavimentazioni dei viali, piantumazioni, organi illuminanti » e, inoltre, avvertiva che « l’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce titolo per la comminazione della sanzione pecuniaria (da euro 2.000,00 a euro 20.000,00) di cui all’art. 31, comma 4-bis del DPR 380/01 e per l’acquisizione delle opere abusive, come atto preordinato alla rimozione delle stesse ed al recupero delle spese in danno ».
4.- Ritenuto che secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa:
- nel « ponderare l’impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata della complessiva operazione posta in essere. Ne discende che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato (cfr. TAR Puglia Bari, III, 9 aprile 2015 n. 577; TAR Toscana, III, 30 gennaio 2012 n. 199; TAR Campania Napoli, VI, 9 novembre 2009 n. 7053). In tale ottica, deve convenirsi con la valutazione di generale illiceità degli interventi effettuata dall’amministrazione comunale, tenuto conto del numero delle opere e delle significative dimensioni dei manufatti, tali da comportare una radicale e corposa modificazione dello stato dei luoghi, necessariamente subordinata, nella sua interezza, al previo ottenimento del permesso di costruire » (TAR Campania Napoli, II, 7 aprile 2022, n. 2375).
- la nozione di « la nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta rispetto a quella civilistica, definita dall’articolo 817 del codice civile. La qualifica di pertinenza urbanistica è, infatti, applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando, da un lato, sia preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, essendo funzionalmente inserito al suo servizio, dall’altro, sia sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale. Il collegamento tra pertinenza e bene principale non può essere, peraltro, apprezzato sul piano soggettivo, avuto riguardo al tipo di destinazione che il proprietario ha inteso imprimere nel caso concreto al manufatto di servizio, dovendo sussistere un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce » (Consiglio di Stato, VI, 12 settembre 2022, n. 7899).
- nel caso di specie, appunto, si fa questione di una serie di manufatti di dimensioni assolutamente significative e suscettibili di autonomo utilizzo, con conseguente mancata integrazione degli elementi costitutivi della pertinenza urbanistica: il superamento della volumetria consentita, il mancato rispetto del ‘lotto minimo’ e la violazione delle distanze dai confini giustificavano, dunque, il diniego di sanatoria e l’impugnata misura sanzionatoria.
5.- Ritenuto che:
- gli atti impugnati appaiono dunque immuni dalle censure formulate, dimodoché, ribadita l’improcedibilità del ricorso introduttivo, i formulati motivi aggiunti vanno respinti.
- nulla deve disporsi quanto alle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1206 del 2017 indicato in epigrafe, dichiara improcedibile il gravame introduttivo e respinge i formulati motivi aggiunti.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO