Art. 3. 1. La commissione esaminatrice, composta a norma dell' art. 3 del decreto ministeriale n. 8140 del 21 giugno 1989 , predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli di cui al precedente art. 2, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del D.M. 21 giugno 1989, n. 8140 (per il testo dell'art. 2 si veda la nota precedente):
"Art. 3. - Alle operazioni di selezione provvede una commissione nominata dal direttore compartimentale composta da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore all'ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.
La scelta dei componenti puo' essere effettuata anche tra i funzionari della qualifica immediatamente inferiore a quella prescritta ai quali siano state conferite funzioni superiori ai sensi dell' art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 .
In caso di cessazione dall'esercizio delle funzioni superiori durante l'espletamento dei lavori della commissione i predetti funzionari possono continuare a svolgere l'incarico sino alla conclusione delle prove di selezione".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del D.M. 21 giugno 1989, n. 8140 (per il testo dell'art. 2 si veda la nota precedente):
"Art. 3. - Alle operazioni di selezione provvede una commissione nominata dal direttore compartimentale composta da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore all'ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.
La scelta dei componenti puo' essere effettuata anche tra i funzionari della qualifica immediatamente inferiore a quella prescritta ai quali siano state conferite funzioni superiori ai sensi dell' art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 .
In caso di cessazione dall'esercizio delle funzioni superiori durante l'espletamento dei lavori della commissione i predetti funzionari possono continuare a svolgere l'incarico sino alla conclusione delle prove di selezione".