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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1664/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. FONICIELLO MICHELE e dall'avv. FERRALDESCHI ALFREDO;
elettivamente domiciliato in VIALE BRUNO BUOZZI 51 00197 ROMA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. CONTESSA LEONARDO;
elettivamente domiciliato in Via Quinto Ennio n. 50 - FRANCAVILLA FONTANA, presso il difensore;
;
, C.F. Controparte_2 assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
elettivamente domiciliato in c.so Mazzini n. 55, presso l'Avvocatura;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. Controparte_3 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. FERRANTINI TIZIANA;
elettivamente domiciliato in d. Candida n. 6, LOCRI, presso il difensore
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 16.5.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Va resa pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere conformi conclusioni delle parti.
2 - Il giudizio verte sulla opposizione all'esecuzione proposta da , nelle Parte_1 forme dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06320240003542560000 notificatagli dalla (di seguito, ) il 21.06.2024 per Controparte_1 CP_4
l'importo di euro 28.036,67; importo che invece risulta dapprima sequestrato e poi confiscato all'attore in forza della sentenza di patteggiamento n. 334 del 13.07.2022 (divenuta irrevocabile il
16.09.22, epoca precedente alla notifica della impugnata cartella) per l'indebita percezione del contributo di autonoma sistemazione.
2.1- A tal riguardo rappresenta l'attore che: euro 22.208,61 sono già stati erogati al fondo unico Giustizia (cfr. distinta del 16.01.2023 di cui all'all. 10 della citazione); euro 5.326,06 risultano ancora vincolati presso l'Ufficio Postale di Roma 516; in ogni caso l'importo è indisponibile all'attore in forza della confisca di cui al patteggiamento;
circostanze tutte incontestate.
2.2 - Sulla base di quanto sopra, , chiamata in causa dall Controparte_3 [...]
, costituendosi in giudizio, ha prodotto la raccomandata del 27.08.2024 con la Controparte_1 quale comunicava all'attore di aver provveduto al “discarico” della partita di credito richiamata dalla cartella di pagamento.
3 - Il “discarico” è stato comunicato all'attore il 27.08.2024, epoca successiva all'introduzione del presente giudizio (citazione del 25.07.24) di opposizione, il quale, per l'effetto, deve ritenersi fondatamente istaurato.
4 - Accertata quindi la intervenuta cessazione della materia del contendere (sub specie di sopravvenuta carenza di interesse), il giudizio prosegue per la sola liquidazione delle spese:
l'attore chiede la condanna delle controparti (convenuto), Controparte_1 [...]
(terzo chiamato); quest'ultime chiedono la compensazione e il Controparte_5 Controparte_2
(convenuto) la condanna del soccombente.
[...]
4.1 - Secondo il principio della soccombenza virtuale da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione, va osservato che la convenuta ha eccepito il proprio CP_4 difetto di legittimazione passiva in quanto soggetto preposto alla sola attività di riscossione del pagina 2 di 3 credito di cui non è titolare, non avendo proposto opposizione il avverso la attività Parte_1 materiale da lei tenuta.
4.2 - La doglianza è fondata. Infatti in materia di recupero di crediti il legittimato passivo va individuato in relazione al motivo dell'impugnazione della cartella di pagamento: se si contestano vizi procedurali (regolarità formale della cartella e/o di validità degli atti della procedura di riscossione, ad esempio la mancata notificazione della cartella) legittimato passivo è l'ente impositore in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva ai sensi del DPR 602/73; mentre si contestano vizi di merito (l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria) legittimato passivo è
l'ente impositore, quale titolare del credito azionato (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 7514/ 2022).
4.3 - Nel caso di specie l'opponente contesta l'esistenza della pretesa creditoria;
pertanto, la legittimazione processuale passiva non è dell'ente riscossore ma di quello impositore, dunque del . CP_2 Controparte_2
5 - Così, la soccombenza del , giustifica la sua condanna al Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio come richiesto dall'attore; spese liquidate in dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
5.1 - Tra le altre parti, secondo reciproca conforme istanza, le spese vanno per intero compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, sulla opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 06320240003542560000 Parte_1 notificata il 21.06.2024 per l'importo di euro 28.036,67, DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA il al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_2 liquida in favore di in euro 3.000,00 per comensi professionali, oltre spese Parte_1 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate, da distrarsi in favore degli avv.ti Foniciello
Michele e Ferraldeschi Alfredo, in solido, dichiaratisi antistatari;
COMPENSA per intero le spese tra le altre parti.
Macerata, 20 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1664/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. FONICIELLO MICHELE e dall'avv. FERRALDESCHI ALFREDO;
elettivamente domiciliato in VIALE BRUNO BUOZZI 51 00197 ROMA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. CONTESSA LEONARDO;
elettivamente domiciliato in Via Quinto Ennio n. 50 - FRANCAVILLA FONTANA, presso il difensore;
;
, C.F. Controparte_2 assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
elettivamente domiciliato in c.so Mazzini n. 55, presso l'Avvocatura;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. Controparte_3 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. FERRANTINI TIZIANA;
elettivamente domiciliato in d. Candida n. 6, LOCRI, presso il difensore
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 16.5.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Va resa pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere conformi conclusioni delle parti.
2 - Il giudizio verte sulla opposizione all'esecuzione proposta da , nelle Parte_1 forme dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06320240003542560000 notificatagli dalla (di seguito, ) il 21.06.2024 per Controparte_1 CP_4
l'importo di euro 28.036,67; importo che invece risulta dapprima sequestrato e poi confiscato all'attore in forza della sentenza di patteggiamento n. 334 del 13.07.2022 (divenuta irrevocabile il
16.09.22, epoca precedente alla notifica della impugnata cartella) per l'indebita percezione del contributo di autonoma sistemazione.
2.1- A tal riguardo rappresenta l'attore che: euro 22.208,61 sono già stati erogati al fondo unico Giustizia (cfr. distinta del 16.01.2023 di cui all'all. 10 della citazione); euro 5.326,06 risultano ancora vincolati presso l'Ufficio Postale di Roma 516; in ogni caso l'importo è indisponibile all'attore in forza della confisca di cui al patteggiamento;
circostanze tutte incontestate.
2.2 - Sulla base di quanto sopra, , chiamata in causa dall Controparte_3 [...]
, costituendosi in giudizio, ha prodotto la raccomandata del 27.08.2024 con la Controparte_1 quale comunicava all'attore di aver provveduto al “discarico” della partita di credito richiamata dalla cartella di pagamento.
3 - Il “discarico” è stato comunicato all'attore il 27.08.2024, epoca successiva all'introduzione del presente giudizio (citazione del 25.07.24) di opposizione, il quale, per l'effetto, deve ritenersi fondatamente istaurato.
4 - Accertata quindi la intervenuta cessazione della materia del contendere (sub specie di sopravvenuta carenza di interesse), il giudizio prosegue per la sola liquidazione delle spese:
l'attore chiede la condanna delle controparti (convenuto), Controparte_1 [...]
(terzo chiamato); quest'ultime chiedono la compensazione e il Controparte_5 Controparte_2
(convenuto) la condanna del soccombente.
[...]
4.1 - Secondo il principio della soccombenza virtuale da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione, va osservato che la convenuta ha eccepito il proprio CP_4 difetto di legittimazione passiva in quanto soggetto preposto alla sola attività di riscossione del pagina 2 di 3 credito di cui non è titolare, non avendo proposto opposizione il avverso la attività Parte_1 materiale da lei tenuta.
4.2 - La doglianza è fondata. Infatti in materia di recupero di crediti il legittimato passivo va individuato in relazione al motivo dell'impugnazione della cartella di pagamento: se si contestano vizi procedurali (regolarità formale della cartella e/o di validità degli atti della procedura di riscossione, ad esempio la mancata notificazione della cartella) legittimato passivo è l'ente impositore in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva ai sensi del DPR 602/73; mentre si contestano vizi di merito (l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria) legittimato passivo è
l'ente impositore, quale titolare del credito azionato (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 7514/ 2022).
4.3 - Nel caso di specie l'opponente contesta l'esistenza della pretesa creditoria;
pertanto, la legittimazione processuale passiva non è dell'ente riscossore ma di quello impositore, dunque del . CP_2 Controparte_2
5 - Così, la soccombenza del , giustifica la sua condanna al Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio come richiesto dall'attore; spese liquidate in dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
5.1 - Tra le altre parti, secondo reciproca conforme istanza, le spese vanno per intero compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, sulla opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 06320240003542560000 Parte_1 notificata il 21.06.2024 per l'importo di euro 28.036,67, DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA il al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_2 liquida in favore di in euro 3.000,00 per comensi professionali, oltre spese Parte_1 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate, da distrarsi in favore degli avv.ti Foniciello
Michele e Ferraldeschi Alfredo, in solido, dichiaratisi antistatari;
COMPENSA per intero le spese tra le altre parti.
Macerata, 20 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3