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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/12/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di appello, nella persona del dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 788/2023 r.g.a.c. vertente tra
(p. i.v.a. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele TOMA
-appellante-
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
-appellata contumace-
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria conclusioni: come da verbale di udienza del 11.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Controparte_1
Calabria avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000674002000, ricevuta in data
1.12.2021, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09420120014032209001, inerente a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada anni 2007 e 2008, elevate dalla per un importo di € 659,14, notificata il 15.6.2012. Controparte_2
1 Ha eccepito la prescrizione estintiva della pretesa creditoria fatta valere per intervenuta prescrizione della stessa sul presupposto che, alla data di notifica della intimazione di pagamento (1.12.2021), era decorso il termine per il suo maturarsi in assenza di atto interruttivo alcuno.
Ha concluso chiedendo che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, fossero annullati gli atti impugnati ed opposti con accertamento circa l'inesistenza del diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata. Controparte_3
1.1. Nel giudizio di primo grado si è costituita l' Controparte_3
eccependo la violazione da parte dell'opponente del principio del ne bis in idem
[...] avendo la stessa già impugnato la cartella esattoriale n. 09420120014032209001 oggetto di altro procedimento pendente dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria (n.r.g.
4693/2021).
Ha inoltre contestato che fosse maturata l'eccepita prescrizione rilevando che, successivamente alla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 15.6.2012, alla era CP_1 stata notificata - in data 28.2.2017 - l'intimazione di pagamento n. 09420169007535467000
e, successivamente, quella oggetto del presente procedimento, costituendo entrambe atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo che fosse dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione e, in subordine, che fosse disposta la riunione con l'opposizione avente n.r.g. 4693/2021; nel merito, ha chiesto che fosse rigettata l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'appellata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Il Giudice di pace di Reggio Calabria con sentenza n. 1406/2022 emessa e depositata il 31.10.2022, ha accolto l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, ha annullato l'intimazione di pagamento n. 09420219000674002000 notificata l'1.12.2021, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09420120014032209001, inerente a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada anni 2007 e 2008, dell'importo di € 659,14, presuntivamente notificata il 15.6.2012, ritenendo prescritto il debito corrispondente all'importo sopra riportato.
Ha condannato, infine, l' al pagamento delle Controparte_3 spese del giudizio liquidate complessivamente in € 176, oltre spese documentate ed accessori di legge.
2. Avverso detta sentenza ha interposto appello l' Parte_2
[..
[...] reiterando l'eccezione di violazione del ne bis in idem poiché il giudice di prime
[...] cure avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'opposizione stante la pendenza del procedimento n.r.g. 4693/2021 dinanzi al medesimo Giudice di Pace di Reggio Calabria, tra le stesse parti, relativo alla stessa cartella n. 09420120014032209001, successivamente definito con la sentenza n. 521/2022, emessa il 14.4.2022 e depositata il 15.4.2022.
Ha poi eccepito l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della documentazione allegata da parte dell' in merito alla regolarità della notifica della CP_4 cartella di pagamento opposta, nonché l'ultra petita poiché parte appellata nel giudizio di primo grado non aveva sollevato vizi attinenti alla mancata notifica della cartella opposta.
Ha eccepito, infine, che il giudice di primo grado non ha preso cognizione dei documenti allegati da parte dell' , sottolineando che alla ricezione della cartella CP_4 esattoriale avvenuta il 15.6.2012, è seguita la notificata all'appellata dell'intimazione di pagamento n. 09420169007535467000 in data 28.2.2017 e, da ultimo, l'intimazione di pagamento impugnata in data 1.12.2021, con interruzione di qualsivoglia termine di prescrizione quinquennale.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria, ogni contraria istanza contestata e disattesa, ed in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato in primo grado per violazione del ne bis in idem;
- nel merito, accertare e dichiarare la regolarità formale, la legittimità degli atti e dell'operato dell'agente della riscossione per tutte le motivazioni sopra addotte e per l'effetto, accogliere l'appello per tutti i motivi indicati nel presente ricorso;
- sempre nel merito voglia dichiarare la legittimità della intimazione di pagamento impugnata relativamente alla cartella oggetto di opposizione e richiamata nelle premesse. - con vittoria di spese e compensi in qualità di distrattario dei due gradi del giudizio”.
3. Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata differita all'udienza dell'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4.Preliminarmente, vista la regolarità della notifica dell'atto di appello, si dichiara la contumacia di Controparte_1
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 5.1. Con riferimento all'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa la violazione del principio del ne bis in idem da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'opposizione stante la pendenza di altro procedimento avente n.r.g. 4693/2021 avanti il medesimo Giudice di Pace di Reggio Calabria tra le stesse parti e relativo alla cartella di pagamento n. 09420120014032209001 (poi, definito con la sentenza n. 521/2022, emessa il 14.4.2022 e depositata il 15.4.2022), deve affermarsene l'infondatezza.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che l'opposizione spiegata da in Controparte_1 primo grado si fonda su un'eccezione – invero assai sintetica e generica – di prescrizione della pretesa creditoria fatta valere con l'intimazione di pagamento n.
09420219000674002000 dell'1.12.2021 a fronte della quale, del pari genericamente, l'
[...]
si è limitata ad esporre che la '…ha già impugnato la Controparte_3 CP_1 stessa cartella esattoriale con giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria n.r.g.
4693/2021…'.
Invero, dalla lettura della sentenza n. 521/2022, si evince che quel procedimento
(n.r.g. 4693/2021) aveva ad oggetto l'opposizione all'estratto di ruolo ed alla cartella di pagamento n. 09420120014032209001.
In quel procedimento, quindi, il petitum era l'accertamento negativo della pretesa creditoria portata dalla predetta cartella di pagamento ed inserita nell'estratto di ruolo (per prescrizione), richiesto, ottenuto e successivamente impugnato dalla CP_1
Nel presente procedimento, il petitum è coincidente con l'accertamento negativo della pretesa creditoria portata dalla intimazione di pagamento n. 09420219000674002000 dell'1.12.2021 nella quale è compreso il credito portato dalla cartella di pagamento n.
09420120014032209001.
Nel presente procedimento, in altre parole, si controverte circa la legittimità di un'intimazione di pagamento successiva alla notifica della cartella di pagamento, rinveniente nell'art. 50 d.p.r. n. 602 del 1973 la sua fonte legittimante, costituente l'atto con il quale si preannuncia l'avvio dell'espropriazione forzata.
Non è discutibile l'autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento tanto che la giurisprudenza di legittimità, sia pur con riferimento a pretesa creditoria di carattere tributario, ha chiarito che 'i due giudizi, l'uno avente per oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale e l'altro di un'intimazione di pagamento, hanno petitum e causa petendi differenti' e che, al fine
4 di evitare eventuali contrasti di giudicati, può essere opportuna la riunione degli stessi (Cass.
n. 27581/2018).
Nel caso di specie, l'omessa riunione dei due procedimenti, senz'altro non imputabile a parte appellata (che, peraltro, non risulta aver partecipato alle udienze svoltesi dinanzi al
Giudice di pace), non determina l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento tanto che, in astratto, avverso l'intimazione di pagamento possono essere fatti valere fatti estintivi successivi e diversi da quelli oggetto dell'impugnazione della presupposta cartella di pagamento.
5.2. Pertanto ed in estrema sintesi, l' Controparte_3 avrebbe, in primo luogo, dovuto appellare la sentenza n. 521/2022 nella parte in cui ha dichiarato l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo (impugnabile nei limitati casi previsti dall'art. 12 comma 4 bis d.p.r. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n.
146/2021, convertito con modifiche nella legge n. 215/2021, avente natura ricognitiva: SS.
UU. n. 26283/2022) o, in ogni caso, dimostrare in quel procedimento (n.r.g. 4693/2021) la validità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420169007535467000 del
28.2.2017 e la non maturata prescrizione della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento n. 09420120014032209001.
Qualora ciò avesse fatto, anche appellando la sentenza n. 521/2022, l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420219000674002000 dell'1.12.2021 presentata dalla formulando una generica eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, avrebbe CP_1 avuto aspettative di accoglimento solo ove fossero stati dimostrati fatti estintivi successivi alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420169007535467000 del 28.2.2017 o vizi formali dell'atto.
Viceversa, le statuizioni contenute nella sentenza n. 521/2022 - in relazione alla quale non risulta nemmeno esposto che sia stata oggetto di impugnazione -, quanto alla nullità della notifica dell'intimazione n. 09420169007535467000 del 28.2.2017 ed alla conseguente inesigibilità del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420120014032209001, per intervenuta prescrizione, risultano intangibili, con conseguente corretto annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata disposto dal Giudice di prime cure.
Ne consegue il rigetto dell'appello in quanto la pretesa creditoria portata dall'intimazione di pagamento n. 09420219000674002000 dell'1.12.2021 risulta inesigibile, stante la valenza – sul punto – dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 521/2022 che,
5 esso sì, non può essere ulteriormente messo in discussione in quanto non impugnato.
6. La contumacia dell'appellata esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1406/2022 del Giudice di pace di Reggio Calabria, presentato dall'
[...]
nei confronti di così provvede: Controparte_3 Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Reggio Calabria il 15.12.2025
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
6
Giudice di appello, nella persona del dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 788/2023 r.g.a.c. vertente tra
(p. i.v.a. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele TOMA
-appellante-
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
-appellata contumace-
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria conclusioni: come da verbale di udienza del 11.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Controparte_1
Calabria avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000674002000, ricevuta in data
1.12.2021, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09420120014032209001, inerente a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada anni 2007 e 2008, elevate dalla per un importo di € 659,14, notificata il 15.6.2012. Controparte_2
1 Ha eccepito la prescrizione estintiva della pretesa creditoria fatta valere per intervenuta prescrizione della stessa sul presupposto che, alla data di notifica della intimazione di pagamento (1.12.2021), era decorso il termine per il suo maturarsi in assenza di atto interruttivo alcuno.
Ha concluso chiedendo che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, fossero annullati gli atti impugnati ed opposti con accertamento circa l'inesistenza del diritto dell' di procedere ad esecuzione forzata. Controparte_3
1.1. Nel giudizio di primo grado si è costituita l' Controparte_3
eccependo la violazione da parte dell'opponente del principio del ne bis in idem
[...] avendo la stessa già impugnato la cartella esattoriale n. 09420120014032209001 oggetto di altro procedimento pendente dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria (n.r.g.
4693/2021).
Ha inoltre contestato che fosse maturata l'eccepita prescrizione rilevando che, successivamente alla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 15.6.2012, alla era CP_1 stata notificata - in data 28.2.2017 - l'intimazione di pagamento n. 09420169007535467000
e, successivamente, quella oggetto del presente procedimento, costituendo entrambe atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo che fosse dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione e, in subordine, che fosse disposta la riunione con l'opposizione avente n.r.g. 4693/2021; nel merito, ha chiesto che fosse rigettata l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'appellata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Il Giudice di pace di Reggio Calabria con sentenza n. 1406/2022 emessa e depositata il 31.10.2022, ha accolto l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, ha annullato l'intimazione di pagamento n. 09420219000674002000 notificata l'1.12.2021, limitatamente alla cartella esattoriale n. 09420120014032209001, inerente a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada anni 2007 e 2008, dell'importo di € 659,14, presuntivamente notificata il 15.6.2012, ritenendo prescritto il debito corrispondente all'importo sopra riportato.
Ha condannato, infine, l' al pagamento delle Controparte_3 spese del giudizio liquidate complessivamente in € 176, oltre spese documentate ed accessori di legge.
2. Avverso detta sentenza ha interposto appello l' Parte_2
[..
[...] reiterando l'eccezione di violazione del ne bis in idem poiché il giudice di prime
[...] cure avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'opposizione stante la pendenza del procedimento n.r.g. 4693/2021 dinanzi al medesimo Giudice di Pace di Reggio Calabria, tra le stesse parti, relativo alla stessa cartella n. 09420120014032209001, successivamente definito con la sentenza n. 521/2022, emessa il 14.4.2022 e depositata il 15.4.2022.
Ha poi eccepito l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della documentazione allegata da parte dell' in merito alla regolarità della notifica della CP_4 cartella di pagamento opposta, nonché l'ultra petita poiché parte appellata nel giudizio di primo grado non aveva sollevato vizi attinenti alla mancata notifica della cartella opposta.
Ha eccepito, infine, che il giudice di primo grado non ha preso cognizione dei documenti allegati da parte dell' , sottolineando che alla ricezione della cartella CP_4 esattoriale avvenuta il 15.6.2012, è seguita la notificata all'appellata dell'intimazione di pagamento n. 09420169007535467000 in data 28.2.2017 e, da ultimo, l'intimazione di pagamento impugnata in data 1.12.2021, con interruzione di qualsivoglia termine di prescrizione quinquennale.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria, ogni contraria istanza contestata e disattesa, ed in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato in primo grado per violazione del ne bis in idem;
- nel merito, accertare e dichiarare la regolarità formale, la legittimità degli atti e dell'operato dell'agente della riscossione per tutte le motivazioni sopra addotte e per l'effetto, accogliere l'appello per tutti i motivi indicati nel presente ricorso;
- sempre nel merito voglia dichiarare la legittimità della intimazione di pagamento impugnata relativamente alla cartella oggetto di opposizione e richiamata nelle premesse. - con vittoria di spese e compensi in qualità di distrattario dei due gradi del giudizio”.
3. Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata differita all'udienza dell'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4.Preliminarmente, vista la regolarità della notifica dell'atto di appello, si dichiara la contumacia di Controparte_1
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 5.1. Con riferimento all'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa la violazione del principio del ne bis in idem da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'opposizione stante la pendenza di altro procedimento avente n.r.g. 4693/2021 avanti il medesimo Giudice di Pace di Reggio Calabria tra le stesse parti e relativo alla cartella di pagamento n. 09420120014032209001 (poi, definito con la sentenza n. 521/2022, emessa il 14.4.2022 e depositata il 15.4.2022), deve affermarsene l'infondatezza.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che l'opposizione spiegata da in Controparte_1 primo grado si fonda su un'eccezione – invero assai sintetica e generica – di prescrizione della pretesa creditoria fatta valere con l'intimazione di pagamento n.
09420219000674002000 dell'1.12.2021 a fronte della quale, del pari genericamente, l'
[...]
si è limitata ad esporre che la '…ha già impugnato la Controparte_3 CP_1 stessa cartella esattoriale con giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria n.r.g.
4693/2021…'.
Invero, dalla lettura della sentenza n. 521/2022, si evince che quel procedimento
(n.r.g. 4693/2021) aveva ad oggetto l'opposizione all'estratto di ruolo ed alla cartella di pagamento n. 09420120014032209001.
In quel procedimento, quindi, il petitum era l'accertamento negativo della pretesa creditoria portata dalla predetta cartella di pagamento ed inserita nell'estratto di ruolo (per prescrizione), richiesto, ottenuto e successivamente impugnato dalla CP_1
Nel presente procedimento, il petitum è coincidente con l'accertamento negativo della pretesa creditoria portata dalla intimazione di pagamento n. 09420219000674002000 dell'1.12.2021 nella quale è compreso il credito portato dalla cartella di pagamento n.
09420120014032209001.
Nel presente procedimento, in altre parole, si controverte circa la legittimità di un'intimazione di pagamento successiva alla notifica della cartella di pagamento, rinveniente nell'art. 50 d.p.r. n. 602 del 1973 la sua fonte legittimante, costituente l'atto con il quale si preannuncia l'avvio dell'espropriazione forzata.
Non è discutibile l'autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento tanto che la giurisprudenza di legittimità, sia pur con riferimento a pretesa creditoria di carattere tributario, ha chiarito che 'i due giudizi, l'uno avente per oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale e l'altro di un'intimazione di pagamento, hanno petitum e causa petendi differenti' e che, al fine
4 di evitare eventuali contrasti di giudicati, può essere opportuna la riunione degli stessi (Cass.
n. 27581/2018).
Nel caso di specie, l'omessa riunione dei due procedimenti, senz'altro non imputabile a parte appellata (che, peraltro, non risulta aver partecipato alle udienze svoltesi dinanzi al
Giudice di pace), non determina l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento tanto che, in astratto, avverso l'intimazione di pagamento possono essere fatti valere fatti estintivi successivi e diversi da quelli oggetto dell'impugnazione della presupposta cartella di pagamento.
5.2. Pertanto ed in estrema sintesi, l' Controparte_3 avrebbe, in primo luogo, dovuto appellare la sentenza n. 521/2022 nella parte in cui ha dichiarato l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo (impugnabile nei limitati casi previsti dall'art. 12 comma 4 bis d.p.r. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n.
146/2021, convertito con modifiche nella legge n. 215/2021, avente natura ricognitiva: SS.
UU. n. 26283/2022) o, in ogni caso, dimostrare in quel procedimento (n.r.g. 4693/2021) la validità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420169007535467000 del
28.2.2017 e la non maturata prescrizione della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento n. 09420120014032209001.
Qualora ciò avesse fatto, anche appellando la sentenza n. 521/2022, l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420219000674002000 dell'1.12.2021 presentata dalla formulando una generica eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, avrebbe CP_1 avuto aspettative di accoglimento solo ove fossero stati dimostrati fatti estintivi successivi alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420169007535467000 del 28.2.2017 o vizi formali dell'atto.
Viceversa, le statuizioni contenute nella sentenza n. 521/2022 - in relazione alla quale non risulta nemmeno esposto che sia stata oggetto di impugnazione -, quanto alla nullità della notifica dell'intimazione n. 09420169007535467000 del 28.2.2017 ed alla conseguente inesigibilità del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420120014032209001, per intervenuta prescrizione, risultano intangibili, con conseguente corretto annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata disposto dal Giudice di prime cure.
Ne consegue il rigetto dell'appello in quanto la pretesa creditoria portata dall'intimazione di pagamento n. 09420219000674002000 dell'1.12.2021 risulta inesigibile, stante la valenza – sul punto – dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 521/2022 che,
5 esso sì, non può essere ulteriormente messo in discussione in quanto non impugnato.
6. La contumacia dell'appellata esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1406/2022 del Giudice di pace di Reggio Calabria, presentato dall'
[...]
nei confronti di così provvede: Controparte_3 Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Reggio Calabria il 15.12.2025
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
6