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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35399 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la condanna emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di LE FA per i reati di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 in relazione all'art. 216 comma 1 R.D. 267 del 1942 e di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 R.D. 267 del 1942, ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione, commessi nella qualità di amministratore unico ed in seguito liquidatore della 3Net Digital Consulting s.r.I., dichiarata fallita il 24 febbraio 2020. 2. Il proposto ricorso per cassazione si compone di quattro motivi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35399 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SI NO Data Udienza: 09/10/2025 2.1. Con il primo, sono denunciati i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. poiché la sentenza avrebbe condannato l'imputato per il reato di bancarotta documentale di cui al capo b) dell'imputazione sulla scorta di violazioni di legge e di una motivazione palesemente illogica. In particolare, la sussistenza del dolo specifico sarebbe stata affermata sulla base di un ragionamento tautologico, poggiato soltanto sulla mancata consegna delle scritture contabili al curatore. Non potrebbe essere sufficiente, in tal senso, il riferimento alla mancata collaborazione dell'imputato con la curatela. La Corte di merito, inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla proposta derubricazione della condotta del LE nella fattispecie di bancarotta semplice, dedotta in appello. 2.2. Il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, per avere, la sentenza, condannato l'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta impropria con motivazione omessa, ovvero illogica o contraddittoria, che non avrebbe tenuto conto delle specifiche deduzioni dell'atto di appello. L'escussione del curatore avrebbe sollevato dubbi sulla riconducibilità al LE del mancato pagamento dei tributi;
in particolare, buona parte del passivo erariale sarebbe riconducibile a un trasferimento di azienda avvenuto nel 2016, ben prima della nomina del LE ad amministratore unico. Inoltre, la motivazione non avrebbe dato conto della prova della consapevolezza dell'imputato a riguardo dell'aggravamento del passivo, in considerazione del suo subentro come amministratore in un periodo di evidenti difficoltà finanziarie della società. Si rileva poi come, pur volendo ammettere la riconducibilità al reato di bancarotta impropria del mancato pagamento di imposte, siano necessarie la dimostrazione del nesso eziologico tra la creazione o l'aggravamento del dissesto e il fallimento e della effettiva deliberazione di omettere tale pagamento;
entrambi assenti, nel caso di specie, poiché il LE non avrebbe ricoperto cariche all'epoca dell'insorgenza della maggioranza dei debiti. 2.3. Con il terzo motivo ci si è doluti del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 L. Fall., che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto sulla base di una motivazione palesemente illogica, attribuendo la diminuzione globale della massa attiva all'ingiustificato mantenimento in vita della società ormai inattiva da parte del ricorrente, quando quest'ultimo si sarebbe in realtà attivato rapidamente per la messa in liquidazione. 2.4. Il quarto ed ultimo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per avere, la sentenza impugnata, negato al ricorrente la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e, di conseguenza, quantificato la pena in eccesso. Il LE avrebbe gestito la società per poco tempo, attivandosi prontamente per la liquidazione e continuando a gestire una società già appesantita dall'accollo dei debiti di impresa diversa;
egli sarebbe, inoltre, incensurato e privo di carichi pendenti e non avrebbe tratto profitto dalle contestate condotte. Una diversa e proporzionata determinazione di pena gli avrebbe permesso di beneficiare della sospensione condizionale. 2 Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Per ragioni di ordine espositivo, si reputa opportuno scrutinare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, che si rivela generico e manifestamente infondato. Il tessuto espositivo delle pronunce del doppio grado di giudizio, in doppia conforme, ha esaminato ed affrontato l'oggetto specifico del rimprovero formulato nell'editto imputativo, attinente alla ingente, sistematica e preordinata omissione dei versamenti erariali che, alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte, ben può integrare il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose (sez.5, n. 24572 del 19/02/2018, De AT e altri, Rv. 273337, citata anche dalla pronuncia oggetto del ricorso). Tali condotte non si concretano in una forma di depauperamento mediante sottrazione di attivo, come avviene nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, che non esige necessariamente un collegamento con il dissesto o con il fallimento, ma attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (ex multis, Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684). Pertanto, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di pervicacia e stabilità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità). Quanto alla causazione del dissesto, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento;
ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è, dunque, l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o anche soltanto l'aggravamento (ex multis, Cass., Sez. V, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv 259051), di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, L. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). In tema di coefficiente psicologico, si è di recente puntualizzato che, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni 3 dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Nella specie, si trattava proprio di un caso di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale;
sez.5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv.286349). Orbene, l'imputato è stato ritenuto responsabile del rimprovero contestato nel capo d'imputazione, consistito nell'accumulazione "negli anni 2017 e 2018" di una "consistente esposizione nei confronti dell'erario di oltre 880.000 euro senza peraltro assumere alcuna iniziativa di risanamento o di riduzione parziale del debito e senza effettuare alcun pagamento parziale o dilazionato, neppure nell'esercizio dei compiti e delle attività liquidatorie e, anzi, celava tale situazione mediante la condotta di cui al capo b) - id est, di bancarotta fraudolenta documentale - e determinava volontariamente lo stato di decozione e di insolvenza". All'uopo, la Corte territoriale, conformandosi al decisum di primo grado, ha sottolineato che "l'ingente debito verso l'RA era maturato negli anni 2016-2020 (con una concentrazione nelle annualità 2016-2018, pag.2) a causa del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, da attribuirsi all'inerzia dell'amministratore e, poi, del liquidatore, arrivando a raggiungere il considerevole importo senza che LE assumesse alcuna iniziativa" ; dunque, in un arco temporale in cui si colloca, in netta prevalenza, proprio la gestione amministrativa e liquidatoria del ricorrente, amministratore dal 14 luglio 2017 e liquidatore dal 6 agosto 2018 al fallimento. La sentenza impugnata ha poi precisato che anche nella fase liquidatoria l'imputato non si è adoperato per il pagamento dei debiti sociali ed il soddisfacimento dei creditori, obbiettivo a cui è strumentale l'istituto della messa in liquidazione;
non ha mai depositato bilanci né dichiarazioni dei redditi e, anzi, ha predisposto un bilancio finale di liquidazione con l'iscrizione di poste fittizie, vuoi a riguardo di crediti societari inesistenti, vuoi a riguardo della enumerazione delle passività, non rispondenti a quelle successivamente insinuate nella procedura concorsuale. Il pur sintetico, ma appropriato ragionamento della Corte territoriale ha dunque fatto buon governo delle direttrici interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, perchè ha individuato nella deliberata e costante omissione dei versamenti erariali un obbiettivo di "autofinanziamento" dell'imprenditore, che - anziché destinare le risorse all'adempimento dei debiti tributari e previdenziali - le ha utilizzate per finalità differenti, così da cagionare, anche in rapporto alla progressiva maturazione di interessi e sanzioni, l'ingravescente dimensione del dissesto, per ciò solo ragionevolmente prevedibile. Di contro, la difesa del ricorrente ha, da un lato, opposto obiezioni assertive, inconsistenti e orientate a sollecitare il collegio di legittimità a rivalutare gli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, dunque ad elaborare un giudizio di fatto che non gli compete (come nella parte evocativa di un non meglio precisato trasferimento di azienda del 2016, che avrebbe aperto la voragine debitoria della società con il subentro del ricorrente in veste di amministratore, tra l'altro senza rispettare il principio di autosufficienza 4 del ricorso, che deve essere tenuto presente ove siano dedotte lacune di travisamento della prova); e, dall'altro, confezionato un motivo di ricorso che ha eluso l'indispensabile dialogo critico con gli snodi argomentativi che i giudici di merito hanno seguito nell'affrontare i singoli punti devoluti, così da precipitare nella patologia della genericità estrinseca (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268823). 2.Quanto al primo motivo, affetto da genericità di formulazione, deve essere premesso che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di "omessa tenuta" dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall. (prima ipotesi), tuttavia è necessario che la condotta sia sorretta da dolo specifico;
occorre, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992). Nel caso in esame, il fatto materiale addebitato nell'editto accusatorio ed accertato dai giudici di merito in un contesto di doppia conforme, sulla scorta delle evidenze probatorie, è consistito nell'aver distrutto o comunque sottratto - comportamenti omologhi, come anticipato, alla mancanza della tenuta - i libri e le scritture contabili con l'effetto di impedire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari "a fronte di un consistente indebitamento in gran parte derivante da debiti erariali". Le decisioni di merito hanno dunque nel complesso chiarito che la mancata ostensione delle scritture contabili ha precluso la benchè minima rielaborazione dell'impiego delle disponibilità societarie rispetto al soddisfacimento delle rilevanti obbligazioni erariali, che hanno dato causa alla formazione di un ingente passivo fallimentare (pag.3 sent. app.); tale inadempienza è stata correlata, sotto il profilo della significatività e dei lineamenti del dolo preteso dalla norma incriminatrice, ad ulteriori anomalie comportamentali, tradotte nella mancata presentazione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni tributarie - e, per quanto detto sopra, anche dalla predisposizione di un bilancio finale di liquidazione connotato da appostazioni artefatte (cfr. per un caso analogo, sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, cit.) - e nell'iniziale condizione di irreperibilità del liquidatore, che ha omesso di rendersi visibile e di interloquire con il curatore del fallimento (pagg.
2-3 sentenza impugnata). 5 2.2.A riguardo, in particolare, dello stato di irreperibilità, se è pur vero che il medesimo non può rappresentare dato autosufficiente ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica in caso di omessa consegna dell'impianto contabile (per il principio espresso, sia pure nella materia della bancarotta documentale a dolo generico, sez.5, n. n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910), è anche vero che più arresti della giurisprudenza di legittimità ne hanno tratto indicatori orientativi dell'intendimento di sottrarsi al confronto con gli organi della procedura e, dunque, della sussistenza di uno scopo di procurarsi un vantaggio ingiusto o di recare un nocumento alla massa dei creditori (tra le più recenti, sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983, che in motivazione, § 5.6., ha richiamato vari precedenti non massimati). Anche al cospetto delle plausibili proposizioni delle pronunce in rassegna il ricorrente si spende in note di dissenso, che ripercorrono l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ma non si curano di confrontarsi con la rispettiva trama espositiva, nuovamente incorrendo nella patologia dell'inammissibilità per a-specificità del motivo. 3.11 terzo motivo, che tradisce a sua volta genericità, non coglie nel segno. 3.1.La Corte d'appello ha enunciato le ragioni per le quali l'ammontare del passivo fallimentare deve essere ascritto all'illecita condotta dell'imputato, ed ha quantificato la misura dell'aggravamento del dissesto, prossimo al milione di euro, in conseguenza della consumazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose come espressamente contestato nell'imputazione di cui al capo a); ha convenientemente puntualizzato che a rilevare è l'entità globale delle conseguenze pregiudizievoli provocate dalle operazioni dolose sui creditori del fallito;
ha stigmatizzato, in particolare, l'intenzionale inattività del ricorrente anche nel segmento liquidatorio, con la rapida lievitazione del debito tributario, a cagione della maturazione di interessi e sanzioni. La decisione si è allineata ai canoni esegetici della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fai!. alle pene previste dall'art. 216 legge fall. (Sez.5, n. 24216 del 24/02/2021, Peviani, Rv. 281578; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247320; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Rv. 258446; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Rv. 255839; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Rv. 257762). La replica del ricorrente è circoscritta ad un rilievo autoreferenziale e di impatto inconcludente, ovvero di essersi tempestivamente adoperato per la messa in liquidazione della società. 4.11 quarto motivo si palesa, infine, manifestamente infondato. 6 E' costante insegnamento della Corte di legittimità che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente affrontato la doglianza di gravame e valorizzato i parametri della gravità del fatto e del danno procurato alla massa dei creditori, tali da non consentire di valicare il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate;
e del resto, più in generale, il percorso seguito dalla Corte territoriale si pone in armonia con il radicato principio di diritto, al lume del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (tra le varie, sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 576288). Nel caso di specie, è stato comminato il minimo assoluto della pena prevista per i reati contestati. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigl fL ts,r-Lsore NO SI CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la condanna emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di LE FA per i reati di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 in relazione all'art. 216 comma 1 R.D. 267 del 1942 e di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 R.D. 267 del 1942, ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione, commessi nella qualità di amministratore unico ed in seguito liquidatore della 3Net Digital Consulting s.r.I., dichiarata fallita il 24 febbraio 2020. 2. Il proposto ricorso per cassazione si compone di quattro motivi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35399 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SI NO Data Udienza: 09/10/2025 2.1. Con il primo, sono denunciati i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. poiché la sentenza avrebbe condannato l'imputato per il reato di bancarotta documentale di cui al capo b) dell'imputazione sulla scorta di violazioni di legge e di una motivazione palesemente illogica. In particolare, la sussistenza del dolo specifico sarebbe stata affermata sulla base di un ragionamento tautologico, poggiato soltanto sulla mancata consegna delle scritture contabili al curatore. Non potrebbe essere sufficiente, in tal senso, il riferimento alla mancata collaborazione dell'imputato con la curatela. La Corte di merito, inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla proposta derubricazione della condotta del LE nella fattispecie di bancarotta semplice, dedotta in appello. 2.2. Il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, per avere, la sentenza, condannato l'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta impropria con motivazione omessa, ovvero illogica o contraddittoria, che non avrebbe tenuto conto delle specifiche deduzioni dell'atto di appello. L'escussione del curatore avrebbe sollevato dubbi sulla riconducibilità al LE del mancato pagamento dei tributi;
in particolare, buona parte del passivo erariale sarebbe riconducibile a un trasferimento di azienda avvenuto nel 2016, ben prima della nomina del LE ad amministratore unico. Inoltre, la motivazione non avrebbe dato conto della prova della consapevolezza dell'imputato a riguardo dell'aggravamento del passivo, in considerazione del suo subentro come amministratore in un periodo di evidenti difficoltà finanziarie della società. Si rileva poi come, pur volendo ammettere la riconducibilità al reato di bancarotta impropria del mancato pagamento di imposte, siano necessarie la dimostrazione del nesso eziologico tra la creazione o l'aggravamento del dissesto e il fallimento e della effettiva deliberazione di omettere tale pagamento;
entrambi assenti, nel caso di specie, poiché il LE non avrebbe ricoperto cariche all'epoca dell'insorgenza della maggioranza dei debiti. 2.3. Con il terzo motivo ci si è doluti del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 L. Fall., che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto sulla base di una motivazione palesemente illogica, attribuendo la diminuzione globale della massa attiva all'ingiustificato mantenimento in vita della società ormai inattiva da parte del ricorrente, quando quest'ultimo si sarebbe in realtà attivato rapidamente per la messa in liquidazione. 2.4. Il quarto ed ultimo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per avere, la sentenza impugnata, negato al ricorrente la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e, di conseguenza, quantificato la pena in eccesso. Il LE avrebbe gestito la società per poco tempo, attivandosi prontamente per la liquidazione e continuando a gestire una società già appesantita dall'accollo dei debiti di impresa diversa;
egli sarebbe, inoltre, incensurato e privo di carichi pendenti e non avrebbe tratto profitto dalle contestate condotte. Una diversa e proporzionata determinazione di pena gli avrebbe permesso di beneficiare della sospensione condizionale. 2 Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Per ragioni di ordine espositivo, si reputa opportuno scrutinare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, che si rivela generico e manifestamente infondato. Il tessuto espositivo delle pronunce del doppio grado di giudizio, in doppia conforme, ha esaminato ed affrontato l'oggetto specifico del rimprovero formulato nell'editto imputativo, attinente alla ingente, sistematica e preordinata omissione dei versamenti erariali che, alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte, ben può integrare il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose (sez.5, n. 24572 del 19/02/2018, De AT e altri, Rv. 273337, citata anche dalla pronuncia oggetto del ricorso). Tali condotte non si concretano in una forma di depauperamento mediante sottrazione di attivo, come avviene nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, che non esige necessariamente un collegamento con il dissesto o con il fallimento, ma attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (ex multis, Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684). Pertanto, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di pervicacia e stabilità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità). Quanto alla causazione del dissesto, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento;
ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è, dunque, l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o anche soltanto l'aggravamento (ex multis, Cass., Sez. V, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv 259051), di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, L. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). In tema di coefficiente psicologico, si è di recente puntualizzato che, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni 3 dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Nella specie, si trattava proprio di un caso di sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale;
sez.5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv.286349). Orbene, l'imputato è stato ritenuto responsabile del rimprovero contestato nel capo d'imputazione, consistito nell'accumulazione "negli anni 2017 e 2018" di una "consistente esposizione nei confronti dell'erario di oltre 880.000 euro senza peraltro assumere alcuna iniziativa di risanamento o di riduzione parziale del debito e senza effettuare alcun pagamento parziale o dilazionato, neppure nell'esercizio dei compiti e delle attività liquidatorie e, anzi, celava tale situazione mediante la condotta di cui al capo b) - id est, di bancarotta fraudolenta documentale - e determinava volontariamente lo stato di decozione e di insolvenza". All'uopo, la Corte territoriale, conformandosi al decisum di primo grado, ha sottolineato che "l'ingente debito verso l'RA era maturato negli anni 2016-2020 (con una concentrazione nelle annualità 2016-2018, pag.2) a causa del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, da attribuirsi all'inerzia dell'amministratore e, poi, del liquidatore, arrivando a raggiungere il considerevole importo senza che LE assumesse alcuna iniziativa" ; dunque, in un arco temporale in cui si colloca, in netta prevalenza, proprio la gestione amministrativa e liquidatoria del ricorrente, amministratore dal 14 luglio 2017 e liquidatore dal 6 agosto 2018 al fallimento. La sentenza impugnata ha poi precisato che anche nella fase liquidatoria l'imputato non si è adoperato per il pagamento dei debiti sociali ed il soddisfacimento dei creditori, obbiettivo a cui è strumentale l'istituto della messa in liquidazione;
non ha mai depositato bilanci né dichiarazioni dei redditi e, anzi, ha predisposto un bilancio finale di liquidazione con l'iscrizione di poste fittizie, vuoi a riguardo di crediti societari inesistenti, vuoi a riguardo della enumerazione delle passività, non rispondenti a quelle successivamente insinuate nella procedura concorsuale. Il pur sintetico, ma appropriato ragionamento della Corte territoriale ha dunque fatto buon governo delle direttrici interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, perchè ha individuato nella deliberata e costante omissione dei versamenti erariali un obbiettivo di "autofinanziamento" dell'imprenditore, che - anziché destinare le risorse all'adempimento dei debiti tributari e previdenziali - le ha utilizzate per finalità differenti, così da cagionare, anche in rapporto alla progressiva maturazione di interessi e sanzioni, l'ingravescente dimensione del dissesto, per ciò solo ragionevolmente prevedibile. Di contro, la difesa del ricorrente ha, da un lato, opposto obiezioni assertive, inconsistenti e orientate a sollecitare il collegio di legittimità a rivalutare gli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, dunque ad elaborare un giudizio di fatto che non gli compete (come nella parte evocativa di un non meglio precisato trasferimento di azienda del 2016, che avrebbe aperto la voragine debitoria della società con il subentro del ricorrente in veste di amministratore, tra l'altro senza rispettare il principio di autosufficienza 4 del ricorso, che deve essere tenuto presente ove siano dedotte lacune di travisamento della prova); e, dall'altro, confezionato un motivo di ricorso che ha eluso l'indispensabile dialogo critico con gli snodi argomentativi che i giudici di merito hanno seguito nell'affrontare i singoli punti devoluti, così da precipitare nella patologia della genericità estrinseca (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268823). 2.Quanto al primo motivo, affetto da genericità di formulazione, deve essere premesso che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di "omessa tenuta" dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall. (prima ipotesi), tuttavia è necessario che la condotta sia sorretta da dolo specifico;
occorre, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992). Nel caso in esame, il fatto materiale addebitato nell'editto accusatorio ed accertato dai giudici di merito in un contesto di doppia conforme, sulla scorta delle evidenze probatorie, è consistito nell'aver distrutto o comunque sottratto - comportamenti omologhi, come anticipato, alla mancanza della tenuta - i libri e le scritture contabili con l'effetto di impedire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari "a fronte di un consistente indebitamento in gran parte derivante da debiti erariali". Le decisioni di merito hanno dunque nel complesso chiarito che la mancata ostensione delle scritture contabili ha precluso la benchè minima rielaborazione dell'impiego delle disponibilità societarie rispetto al soddisfacimento delle rilevanti obbligazioni erariali, che hanno dato causa alla formazione di un ingente passivo fallimentare (pag.3 sent. app.); tale inadempienza è stata correlata, sotto il profilo della significatività e dei lineamenti del dolo preteso dalla norma incriminatrice, ad ulteriori anomalie comportamentali, tradotte nella mancata presentazione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni tributarie - e, per quanto detto sopra, anche dalla predisposizione di un bilancio finale di liquidazione connotato da appostazioni artefatte (cfr. per un caso analogo, sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, cit.) - e nell'iniziale condizione di irreperibilità del liquidatore, che ha omesso di rendersi visibile e di interloquire con il curatore del fallimento (pagg.
2-3 sentenza impugnata). 5 2.2.A riguardo, in particolare, dello stato di irreperibilità, se è pur vero che il medesimo non può rappresentare dato autosufficiente ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica in caso di omessa consegna dell'impianto contabile (per il principio espresso, sia pure nella materia della bancarotta documentale a dolo generico, sez.5, n. n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910), è anche vero che più arresti della giurisprudenza di legittimità ne hanno tratto indicatori orientativi dell'intendimento di sottrarsi al confronto con gli organi della procedura e, dunque, della sussistenza di uno scopo di procurarsi un vantaggio ingiusto o di recare un nocumento alla massa dei creditori (tra le più recenti, sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983, che in motivazione, § 5.6., ha richiamato vari precedenti non massimati). Anche al cospetto delle plausibili proposizioni delle pronunce in rassegna il ricorrente si spende in note di dissenso, che ripercorrono l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ma non si curano di confrontarsi con la rispettiva trama espositiva, nuovamente incorrendo nella patologia dell'inammissibilità per a-specificità del motivo. 3.11 terzo motivo, che tradisce a sua volta genericità, non coglie nel segno. 3.1.La Corte d'appello ha enunciato le ragioni per le quali l'ammontare del passivo fallimentare deve essere ascritto all'illecita condotta dell'imputato, ed ha quantificato la misura dell'aggravamento del dissesto, prossimo al milione di euro, in conseguenza della consumazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose come espressamente contestato nell'imputazione di cui al capo a); ha convenientemente puntualizzato che a rilevare è l'entità globale delle conseguenze pregiudizievoli provocate dalle operazioni dolose sui creditori del fallito;
ha stigmatizzato, in particolare, l'intenzionale inattività del ricorrente anche nel segmento liquidatorio, con la rapida lievitazione del debito tributario, a cagione della maturazione di interessi e sanzioni. La decisione si è allineata ai canoni esegetici della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fai!. alle pene previste dall'art. 216 legge fall. (Sez.5, n. 24216 del 24/02/2021, Peviani, Rv. 281578; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247320; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Rv. 258446; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Rv. 255839; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Rv. 257762). La replica del ricorrente è circoscritta ad un rilievo autoreferenziale e di impatto inconcludente, ovvero di essersi tempestivamente adoperato per la messa in liquidazione della società. 4.11 quarto motivo si palesa, infine, manifestamente infondato. 6 E' costante insegnamento della Corte di legittimità che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente affrontato la doglianza di gravame e valorizzato i parametri della gravità del fatto e del danno procurato alla massa dei creditori, tali da non consentire di valicare il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate;
e del resto, più in generale, il percorso seguito dalla Corte territoriale si pone in armonia con il radicato principio di diritto, al lume del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (tra le varie, sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 576288). Nel caso di specie, è stato comminato il minimo assoluto della pena prevista per i reati contestati. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigl fL ts,r-Lsore NO SI CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE