Ordinanza cautelare 10 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5229 del 2025, proposto da
SC LL OC, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Riccio ed Enrica Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, via Guglielmo Melisurgo n. 4;
contro
Fondazione Festa dei Gigli di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SI TA e OM CC, non costituiti in giudizio;
TI IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR OL, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a) del decreto dell’8 ottobre 2025, a firma congiunta del Commissario Straordinario della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, di assegnazione del Giglio del Calzolaio in favore di SI TR;
b) del provvedimento dell’8 settembre 2025 della Fondazione Festa dei Gigli, mai pubblicato e conosciuto in pari data tramite un post pubblicato sui social network , avente a oggetto l’assegnazione provvisoria delle Macchine da Festa per l’edizione della Festa dei Gigli 2026, con riferimento alla corporazione del Calzolaio;
c) del verbale del 28 giugno 2025 della Fondazione Festa dei Gigli, mai pubblicato, e conosciuto in data 29 luglio 2025 tramite un post pubblicato sui social network , avente a oggetto l’assegnazione provvisoria delle Macchine da Festa per l’edizione della Festa dei Gigli 2026, con riferimento alla corporazione del Calzolaio, nella parte in cui esclude, di fatto, l’assegnazione del Giglio del Calzolaio in favore della ricorrente;
d) del verbale del 27 giugno 2025, di contenuto sconosciuto, avente a oggetto l’esame delle domande di concessione per l’assegnazione delle macchine da Festa dei Gigli per l’edizione della Festa dei Gigli di Nola 2026, nella parte in cui ritiene che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti prescritti per l’assegnazione del Giglio del Calzolaio;
e) di ogni altro verbale, di contenuto sconosciuto, lesivo dei diritti della ricorrente;
f) di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, conseguenziale e connesso ove e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnato il Giglio del Calzolaio per la Festa dei Gigli 2026 o, in subordine, per la ripetizione dell’intera procedura di assegnazione del Giglio del Calzolaio per la Festa dei Gigli 2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TI IA, di AR OL e del Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa VA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Emerge dalla documentazione prodotta in giudizio che:
- il termine di presentazione della domanda di concessione delle Macchine da Festa per l’edizione 2026 era fissato al 16 giugno 2025;
- in data 28 maggio 2025, la ricorrente ha presentato la propria domanda insieme con il RO di Festa PE CC;
- con verbale del 28 giugno 2025, la Commissione ha provvisoriamente assegnato le Macchine da Festa, escludendo la domanda della ricorrente per mancanza dei requisiti;
- in data 8 luglio 2025, la ricorrente ha presentato un’istanza di annullamento in autotutela, rivendicando l’assegnazione del Giglio in virtù del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento della Fondazione;
- in data 21 luglio 2025, PE CC è deceduto;
- in data 24 luglio 2025, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e all’apertura delle buste, la ricorrente ha presentato un’istanza di autotutela, volta sia a sollecitare la Fondazione a riesaminare l’esclusione, sia a richiedere l’assegnazione del Giglio del Calzolaio “ in favore del sig. CH CC (nella qualità di figlio del deceduto sig. PE CC) o la sig.ra La MA SA (nella qualità di moglie e consorte del deceduto PE CC) ovvero … la assegnazione dello stesso in favore della sig.ra LL OC SC, nella qualità di Firmataria e, a tutt’oggi, RO di Festa (a seguito del decesso del sig. PE CC); in subordine, di procedere alla rinnovazione della procedura di assegnazione del Giglio del Calzolaio ”;
- con la sentenza di rigetto n. 2299 del 10 aprile 2026, la Sezione ha respinto il ricorso di SC LL OC avverso il silenzio serbato dalla Fondazione sulla predetta istanza di autotutela, per non avere la Fondazione l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita;
- con verbale dell’8 settembre 2025, la Fondazione Festa dei Gigli, ha revocato la precedente assegnazione;
- infine, con l’impugnato provvedimento dell’8 ottobre 2025, la Macchina da Festa della Corporazione del Calzolaio è stata definitivamente assegnata a SI TA, in qualità di Firmatario, e TI IA, RO di Festa.
Avverso tale assegnazione, la ricorrente deduce – in questa sede – il difetto d’istruttoria in ordine alla mancanza, in capo alla stessa, dei requisiti previsti dal Regolamento per la Festa dei Gigli.
In via subordinata, chiede che venga nuovamente svolta l’intera procedura di assegnazione del Giglio del Calzolaio, in quanto le due compagini formate da SI TA con TI IA e OM CC con AR OL non sarebbero in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento della Festa dei Gigli.
Con l’ordinanza n. 2788 del 10 novembre 2025, la Sezione ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari manifestate dalla parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la tempestiva fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve, in primo luogo, essere respinta la richiesta del Comune di Nola di dichiararne il difetto di legittimazione passiva, essendo il decreto dell’8 ottobre 2025 formalmente riconducibile anche al Sindaco, che lo ha sottoscritto.
Neppure è fondata l’eccezione relativa alla mancanza di legittimazione a ricorrere in capo a SC LL OC per il fatto che l’articolo 21 del Regolamento della Fondazione prevede l’assegnazione “ in favore del RO di Festa ”; non può infatti negarsi la lesività del provvedimento anche nei confronti della Firmataria, né dunque la sua legittimazione a impugnarlo.
È, invece, fondata e va accolta l’eccezione d’inammissibilità per difetto d’interesse, formulata dal Comune di Nola.
Il decesso dell’aspirante RO di Festa PE CC ha, infatti, comportato la decadenza della domanda a suo tempo presentata con la ricorrente Firmataria, alla luce di quanto previsto dall’articolo 21 del Regolamento, secondo cui:
“ 1. L’atto concessorio, anche detto assegnazione, è rilasciato in favore del RO di Festa ed ha ad oggetto il diritto di costruire e allestire una delle Macchine da Festa e di organizzare tutti gli eventi cerimoniali ad essa relativi per una durata di 12 mesi.
2. L’assegnazione avviene all’esito dell’istruttoria delle domande di concessione presentate dagli Aspiranti Maestri di Festa congiuntamente ai rispettivi firmatari.
3. L’assegnazione è un atto personale e non è cedibile a terzi ”.
Ne deriva l’inammissibilità del presente ricorso per difetto d’interesse, atteso che dopo il decesso di PE CC non sarebbe stato possibile – per l’intervenuta scadenza del termine – presentare una nuova domanda di assegnazione, recante un diverso RO di Festa; né l’assegnazione – ove anche nelle more conseguita o, in tesi, conseguibile – avrebbe potuto essere trasferita dall’originario richiedente ad altri (ancorché legittimi eredi).
L’inammissibilità del ricorso rende superfluo richiedere la prova, mancante in atti, del perfezionamento della notifica dello stesso al controinteressato SI TA (ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del codice del processo amministrativo).
La peculiarità della questione trattata sorregge, infine, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GE IA GU, Presidente
SAlba Giansante, Consigliere
VA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NI | GE IA GU |
IL SEGRETARIO