Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A IN NOME DEL POPO021 2 4 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.21702/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fernando LUPI Cron. 4420 Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO DE MATTEIS Consigliere Ud. 05/12/00 Dott. Aldo ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CAMPIONE GI, elettivamente domiciliato in Roma, IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 6000 viale Glorioso n. 13, presso l'avv. Livio Bussa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Paolo Pini del Foro di Torino;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
RANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO s.p.a., in persona presidente pro tempore, avv. GI del vice elettivamente domiciliab in Roma, via Giordana, Magno n. 9, presso l'avv. Gaetano Sant'Alberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Severini, che la rappresenta e difende giusta delega in Qcopia legate Rilasciata Bussa atti, unitamente all'avv. Piero De Donato del Foro di al Sig. per giritti 23 FEB. 2001 5190 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Torino;
Richiesta copia studio controricorrente dal Sig. D'AMATI 6000 per diritti avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 20 19 FEB. 200T maggio- 22 settembre 1998, n. 2877, RGAC 380 del 1997, IL CANCELLIERE cron. 4526; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 5 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Livio Bussa;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore CG07325 Generale Dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 20 maggio- 22 settembre 1998, il Tribunale di Torino respingeva l'appello proposto da GI IO avverso la decisione del locale Pretore del 17 gennaio 1997, che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento alla qualifica di quadro- 1, con relative differenze retributive e la reintegrazione nelle funzioni e mansioni svolte prima del 3 maggio 1993, data del suo trasferimento dall'agenzia 24 alla Filiale di Torino Città-6. Il Tribunale osservava, quanto al primo motivo di appello, che -sia sulla base delle disposizioni di legge in vigore che del contratto collettivo di 2 T categoria- doveva escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo del IO alla promozione a quadro-1 solo per effetto delle note di qualifica ("ottimo" negli anni 1988-1990 e 1991) e della valutazione positiva espressa dal diretto superiore del IO, ai fini del passaggio alla qualifica ed al grado superiore. L'art.100 del c.c.n.l. vigente stabiliva, infatti, espressamente che dovesse tenersi conto ai fini della promozione a scelta, quale appunto quella a quadro-1, anche dei precedenti di lavoro e delle note di qualifica, oltre che delle competenze professionali acquisite eventualmente mediante esperienze lavorative e formative e attitudine ad ulteriori sviluppi professionale. Correttamente il primo giudice -sottolinea il Tribunale- aveva osservato che la promozione a scelta si differenza e contrappone a quella automatica, implicando un margine di discrezionalità per il datore di lavoro. In altre parole, l'idoneità alla promozione significa semplicemente diritto a partecipare alla selezione e quindi, possibilità di essere promossi e non già diritto alla promozione: altrimenti non si tratterebbe più di promozione mediante scelta. Del resto, anche se fosse provato (il che non era 3 stato) che la Banca avesse violato i criteri di correttezza e buona fede, non promuovendo il IO nella qualifica superiore, ciò -sottolinea il Tribunale- non potrebbe mai fare sorgere retroattivamente un diritto soggettivo perfetto ed assoluto dello stesso alla promozione alla qualifica superiore. Le schede valutative annuali- nelle quali il IO veniva elogiato per il suo comportamento e definitivo idoneo al passaggio a quadro-1- pur provenendo dal suo diretto superiore, costituivano semplicemente un ulteriore elemento di valutazione, che si aggiungeva all'altro già segnalato (note di qualifica), ma non era ancora sufficiente per il riconoscimento del diritto del IO alla qualifica superiore. In altre parole, esse non rappresentavano ancora l'estrinsecazione di una decisione da parte della Banca-datrice di lavoro, ma solo una valutazione formulata dal superiore gerarchico del IO, diretta ai gradi sopraordinati, che doveva concorrere- unitamente a tutti gli altri elementi indicati dall'art. 100 c.c.n.l.- all' ulteriore esame complessivo di competenza della dirigenza della Banca. Molti altri dipendenti, che pure avevano avuto una valutazione largamente positiva, non erano stati promossi al grado superiore, al pari del ricorrente. Le testimonianze raccolte -osserva il Tribunale- permesso unaraccogliere tutta serie di avevano di elementi che giustificavano in pieno la mancata promozione del IO. Ad esempio, alcuni testimoni avevano riferito di una lettera, datata 25 gennaio 1992 (ma, in realtà, di un anno successiva) con la quale erano state portate a conoscenza del IO alcune considerazioni critiche e valutazioni negative sul suo operato, formulate dal dirigente dell'agenzia n.24, Colombo. Pertanto, osservavano i giudici di appello, nessuna violazione dei principi di correttezza e buone fede poteva essere formulata a carico della Banca. Quanto al dedotto demansionamento, coincidente con il trasferimento di sede di lavoro, il Tribunale ribadiva quanto già accertato dal Pretore e cioè che non vi era prova di esso, e tra l'altro il IO non aveva neppure chiarito in cosa fossero consistite le mansioni da lui svolte in precedenza presso l'agenzia 24 e quali fossero invece quelle nuove, attribuitegli presso la Filiale 6 di città. Solo nel ricorso in appello, osservava il Tribunale, si era dedotto per la prima volta che egli in precedenza era stato responsabile amministrativo e che dopo il 5 trasferimento era stato incaricato semplicemente della istruttoria affidamenti: mansione questa sicuramente inferiore a quelle in precedenza svolte e tale da non consentirgli comunque di estrinsecare quelle conoscenze ed esperienze più volte riconosciutegli ed apprezzate dai vari direttori di agenzia e di filiale presso le quali aveva prestato servizio. Del tutto generiche, concludevano i giudici di appello, erano le osservazioni formulate al riguardo nel ricorso in appello ed in particolare quelle con le quali si sottolineava che le funzioni attuali sarebbe inferiori a quelle svolte in precedenza perché demandate ad una équipe di dipendenti, invece che ad una unica figura. Avverso tale decisione il IO propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi ed illustrato da memoria. Resiste la Banca Cassa di Risparmio di Torino con 人 controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione (art.360 n.5 codice di procedura civile) consistente nella erronea negazione del diritto alla promozione nell'ambito del sistema di avanzamenti a scelta, di cui all'art. 100 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile, nonché vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Ad avviso del ricorrente, il margine di discrezionalità del datore di lavoro, nel riconoscere ○ meno la promozione, trova il suo invalicabile limite laddove i requisiti previsti dalla contrattazione collettiva siano -come nel caso di specie- tali da condurre necessità della promozione del univocamente alla soggetto in esame, a differenza di altri candidati. Il ricorrente richiama, ancora, il contenuto di alcune deposizioni testimoniali, secondo le quali la mancata promozione del IO doveva spiegarsi con una precisa volontà di escluderlo dei suoi superiori gerarchici. 人 due motivi, da esaminare congiuntamente, perché I connessi tra di loro, non sono fondati. Con ampia motivazione, i giudici di appello hanno tracciato una chiara linea di demarcazione tra la promozione automatica e quella a scelta. Hanno preso in esame la contrattazione collettiva applicabile al settore dei dipendenti delle Casse di Risparmio ed hanno ricordato che secondo la previsione dell'art. 100, quinto comma, del c.c.n.l. "agli effetti 7 delle promozioni al grado più elevato della categoria impiegati, il merito è determinato sulla base delle competenze professionali- acquisite anche mediante esperienze lavorative e formative- nonché sulla base della attitudine ad ulteriori sviluppi professionali, tenendo anche conto dei precedenti di lavoro e delle note di qualifica". Correttamente, i giudici di appello hanno osservato : -che, nell'ambito della promozione a scelta, non esiste un diritto soggettivo alla promozione (essendovi nel contratto collettivo un chiaro riferimento alla discrezionalità del datore di lavoro); -che idoneità alla promozione significa solamente possibilità di essere promossi e non già diritto alla promozione;
-che neppure nel caso di violazione dei principi di correttezza e buona fede (peraltro specificamente esclusa con riferimento alla mancata promozione del IO) sarebbe comunque configurabile un diritto del candidato ingiustamente escluso alla promozione, ma solo un diritto al risarcimento del danno, ovvero alla ripetizione della selezione. I giudici di appello, in tal modo, hanno confermato la decisione del Pretore, il quale aveva osservato che il contratto applicabile al caso di specie fornisce una 8 precisa serie di parametri alla luce dei quali la scelta deve essere operata, parametri tra i quali compaiono anche le note di qualifica, ma solo in funzione sussidiaria e complementare ("tenendo anche conto delle note di qualifica) ed aveva concluso che "non vi è né vi può essere un automatico riscontro ' conseguimento della nota più elevata e il tra il riconoscimento della qualifica superiore, posto che in tal modo il datore di lavoro si verrebbe a privare di un potere non arbitrario, ma quanto meno discrezionale, Cife Mulve invece da ulla strie ben più complessa ed articulata di valutazioni”. ん Nel caso di specie, il IO ha agito chiedendo la affermazione del proprio diritto alla promozione d quadro-1 (*per sentir accertare e dichiarare che dal 2 dicembre 1992 gli spettava l'inquadramento come quadro- uno, con il conseguente trattamento retributivo"). Tanto basta per ritenere inammissibile la domanda. Quanto alla seconda domanda del IO, intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del demansionamento operato a seguito del trasferimento dalla agenzia 24 alla filiale di città 6, i giudici di appello -con motivazione insindacabile in questa sede- hanno accertato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento di prova al riguardo, limitandosi a dedurre genericamente che il lavoro prima affidatogli, di responsabile amministrativo, doveva considerarsi superiore a quello di incaricato della istruttoria degli affidamenti, attribuitogli nella nuova sede. Sul punto, con motivazione del tutto logica, i giudici di appello si sono limitati ad osservare che "non è certo l'unicità о meno della funzione svolta che ne determina il valore e che la qualifica rispetto a quelle ritenute inferiori* sottolineando che il ricorrente avrebbe dovuto fornire qualche elemento comparativo perché il Tribunale potesse raffrontare le mansioni svolte in precedenza con quelle affidategli successivamente, in modo da stabilire l'esistenza di un eventuale demansionamento. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire22.000000 oltre a lire 3.000.000 am ble Frenc (tremilioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. chim mu m 10 Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 14 FEB. 2001 LABORATORE DI CANCELLERIA