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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/10/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2717/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 16.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Antonio Grasso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Priverno alla via R. Margherita n. 14
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g.
5635/2020, dall'avv. Giordano Balossi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Sperandio in Latina alla via Parigi n. 1
OPPOSTO
E
(incorporata in in persona del CP_2 Controparte_3 legale rapp.te p.t., a mezzo della procuratrice giusta Controparte_1 procura per atto per notaio del 17.02.2023, Rep. n. 76924 – Persona_1
Racc. 17956, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Giordano Balossi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Sperandio in Latina alla via Parigi n. 1
TERZO INTERVENTORE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 5635/2020 la Controparte_4 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento Parte_1 della somma complessiva di euro 16.990,21, oltre accessori e spese. Fondava il credito su copia contratto di finanziamento, piano di ammortamento, lettera di lettera di messa in mora.
Con d.i. 1894/2020 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione, l'odierno opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, originata da un contratto di installazione di impianto fotovoltaico, non completato e comunque rivelatosi non funzionante, senza che lo stesso avesse avuto consapevolezza della sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_4 deducendo di essere cessionaria di un contratto di finanziamento per acquisto di bene di consumo e, pertanto, estranea alle vicende del suddetto, non contestato nel quantum, né prima dell'odierno giudizio.
Con comparsa di intervento del 10.3.2023 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. a mezzo della mandataria CP_2 Controparte_4 cessionaria del credito in oggetto e, pertanto, successore a titolo
[...] particolare nel diritto controverso, riportandosi a tutte le difese già formulate.
Prodotta documentazione, concessa la provvisoria esecuzione, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 16.10.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente va osservato che la cessione del credito in favore di
- 2 - intervenuta nelle more del giudizio non incide sulla CP_2 legittimazione del dante causa stante il disposto dell'art. 111 c.p.c. per cui il processo proseguo tra le parti originarie. Tuttavia con la costituzione del successore è possibile l'estromissione dell'originaria parte con il consenso delle altre parti. Invero nel caso di specie non risulta manifestato espresso consenso all'estromissione dalle parti in causa. In ogni caso la pronuncia ai sensi dell'art. 111 c.p.c. u.c. spiegherà i suoi effetti anche nei confronti del successore.
Nel merito l'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto bancario, mediante produzione del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento ed estratto conto certificato ex art. 50 tub.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla banca, si evince che i documenti posti a fondamento della domanda monitoria sono sufficienti ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, necessitandosi solo nel corso del giudizio di opposizione dell'ulteriore documentazione analitica.
Infatti l'estratto conto è sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo;
spetterà poi nel giudizio di cognizione piena, successivo all'opposizione all'opposta documentare l'andamento del rapporto di conto corrente bancario (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008).
Gli estratti prodotti dalla banca opposta riportano analiticamente l'andamento e l'esposizione debitoria sin dall'inizio del rapporto, potendosi quindi ritenere prova sufficiente ed idonea del credito anche in fase di cognizione unitamente alla ulteriore documentazione in atti ed alla condotta processuale di parte opponente.
Parte opponente eccepisce l'inadempimento del contratto di acquisto di beni di consumo collegato al contratto di finanziamento.
Orbene la giurisprudenza si è occupata di stabilire l'operatività del
- 3 - collegamento funzionale.
Ed invero “il collegamento funzionale può essere affermato solo ove sussista idonea prova della volontà delle parti di rendere i contratti medesimi interdipendenti l'uno, rispetto alle vicende dell'altro (Cass. civ., III,
19.07.2012 n. 12454; Cass. , II, 21.09.2011 n. 19211; Cass. III, 17.05.2010, n.
11974)” (cfr. Tribunale di Milano, 8 febbraio 2015)
Osserva la Suprema Corte che nell'ambito della pluralità contrattuale possono distinguersi più negozi distinti ed indipendenti ovvero più negozi tra loro collegati. Le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti
(quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un'intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico). (Corte di
Cassazione, Sez. III, sentenza n.7074 del 28 marzo 2006).
Il collegamento contrattuale nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Questo collegamento negoziale può essere bilaterale o unilaterale (cfr. Cass.
06/09/1991, n. 9388; Cass. 06/08/2004, n. 15190).
È bilaterale quando le vicende di un contratto reagiscono necessariamente sull'altro, per cui l'invalidità di uno, nel suo significato più' generale, determina necessariamente l'invalidità dell'altro e reciprocamente. È
- 4 - unilaterale, quando tale reciprocità non sussiste ed un negozio può restare valido, anche in presenza dell'invalidità dell'altro.
Il "contratto collegato" non è, quindi, un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio. (Corte di Cassazione,
Sez. III, sentenza n.7074 del 28 marzo 2006).
Nel caso di specie la documentazione prodotta dalle parti evidenzia che il contratto di finanziamento sia stato stipulato per l'acquisto del bene di consumo, assumendo rilevanza l'inadempimento dell'operatore commerciale.
Orbene nel caso di specie non risulta dedotto alcunchè a sostegno dell'asserito inadempimento dell'operatore commerciale.
Ed invero parte opponente allega nell'atto introduttivo che l'impianto acquistato non fosse stato ultimato e comunque non funzionante, tuttavia non produce prove documentali a sostegno dell'assunto, né ha articolato prove costituende in tal senso, essendo unicamente dedotta la pendenza di altri giudizi da cui non è possibile, però, trarre argomenti di prova in assenza di ulteriore allegazione della parte.
Del pari asserisce l'opponente di non aver avuto consapevolezza dell'operazione commerciale che stava concludendo, tuttavia neppure in tale caso ha prodotto o richiesto di provare il vizio della volontà ovvero i raggiri che avrebbe asseritamente subito.
Deve altresì osservarsi che l'inadempimento che giustifica il mancato adempimento del contratto di finanziamento deve essere valutato di non scarsa importanza, mentre nel caso di specie non è stato neppure specificato quale fossero gli asseriti vizi che affliggevano l'impianto e quando si sarebbero palesati.
- 5 - Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine al quantum, con la conseguenza che il credito azionato deve intendersi provato nel suo ammontare.
Invero ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'opponente-convenuto in senso sostanziale è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda creditoria, i quali devono ritenersi ammessi, ove la parte si sia limitata a negare genericamente la sussistenza di presupposti di legge, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass.
19896/2015).
In particolare la non contestazione, avendo riflessi sul piano dell'esonero probatorio, (rendendo superflua l'attività istruttoria), comporta che il momento ultimo utile per contestare debba essere identificato in una fase processuale anteriore rispetto a quella in cui maturano le preclusioni istruttorie.
Diversamente opinando, una parte, nel formulare le proprie richieste istruttorie, non sarebbe posta nelle condizioni di stabilire se un determinato fatto richieda o meno sulla base dell'avverso comportamento processuale di essere dimostrato. In quest'ottica mentre i fatti allegati negli atti introduttivi devono al più tardi essere contestati nella prima memoria 183 VI c c.p.c., i fatti allegati in quest'ultima devono essere contestati nella prima difesa utile.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
- 6 - Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 1894/2020, emesso il 4.12.2020 dal Tribunale di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
e (incorporata in Controparte_4 CP_2 [...]
che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per Controparte_3 ciascuna parte, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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