Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 980
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 gennaio 1954
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54 sara' fatto fronte mediante diminuzione di egual somma del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1954