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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/07/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 421/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:Bancario nella causa iscritta al n. 421 /2024 promossa da:
(C.F. ), avente sede legale in Parte_1 P.IVA_1 piazza Rossetti n. 2/2, Genova, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bennati Giorgio (C.F. - PEC C.F._1
e Bennati Luca (C.F. Email_1 CodiceFiscale_2
PEC , con domicilio eletto in via Fieschi n. 2/9, Email_2
Genova, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellante contro
(C.F. ), avente sede legale in Piazza Filippo Meda n. Controparte_1 P.IVA_2
4, Milano, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso Ema_ dall'Avvocato Zanelli Carla (C.F. - PEC C.F._3
[...]
, con domicilio eletto presso il suo studio in Corso Italia n. 18/7, Email_4
Savona, per procura in calce alla comparsa di costituzione
appellato e appellante incidentale
* * *
Udienza collegiale di discussione orale del 9/7/2025, udienza di precisazione delle conclusioni del 8/5/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
920/2024, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati ai contratti bancari indicati in atto d'appello dall' 01/01/2014 sino al 31/12/2022 con conseguente nullità parziale degli stessi e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illecitamente addebitate e percepite a qualsiasi titolo nella misura di € 80.795,85 o in quella maggiore o minore emersa in sede istruttoria, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo;
con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado, comprensive del procedimento di mediazione”.
Si chiede, in via istruttoria, disporsi CTU contabile idonea a quantificare gli interessi anatocistici indebitamente percepiti dalla banca ordinando, se del caso, a quest'ultima, la produzione e/o l'esibizione del contratto di apertura di credito in conto corrente n.
8636 del luglio 2015, se esistente, e degli altri eventuali documenti bancari mancanti”
* * *
-parte appellata a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corta di Appello di Genova adita, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso e, in particolare, previa declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia nuova domanda proposta da con l'atto di appello, nonché Parte_1 previo rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato:
1) In via principale: confermare la Sentenza del Tribunale di Genova n. 920/2024 respingere l'appello principale siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) In subordine: nel denegato caso di accoglimento dell'appello proposto dall' e di parziale riforma della Sentenza n. 920/2024 Parte_1 Parte_1 emessa dal Tribunale di Genova in data 20 marzo 2024 nel procedimento civile RG:
10240/2023, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto con il presente atto, contro la medesima Sentenza, A. accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione- mediazione obbligatoria da parte della società attrice in violazione Parte_1 dell'art. 5 comma 1bis DLGS 28/2010, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari. Con tutte le statuizioni conseguenti;
B. accertare e dichiarare la mancata 'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della debitrice principale e cedente del credito società Immobiliare Santa Chiara S.n.c. di Immobiliare
pag. 2/14 San Giuliano S.R.L. & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi di cui al presente atto. Con tutte le statuizioni conseguenti.
3) In ogni caso: vinte le spese di lite del secondo grado del giudizio, oltre C.P.A. ed
I.V.A. e le spese generali forfetarie del 15% ex art. 2 D.M.n.55/2014.
Ci si oppone alle domande e/o eccezioni nuove e/o modificate formulate da parte appellante in quanto infondate e/o irrituali e/o comunque inammissibili.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con la sentenza 920/2024 pubblicata il 20/3/2024 così decideva: “Rigetta tutte le domande dell'attrice. Condanna l'attrice a rimborsare alla controparte 14.103,00 euro a titolo di compensi, oltre accessori di legge”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti di causa che Parte_1
(da ora citava in giudizio in
[...] Parte_1 Controparte_1 relazione ad alcuni rapporti di conto corrente nei quali l'istituto di credito, ad avviso dell'attrice, aveva applicato interessi anatocistici. chiedeva, quindi, di Parte_1 accertare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati ai contratti bancari dal 01/01/2014 e sino al 31/12/2022 con conseguente nullità parziale degli stessi e condanna di alla restituzione di tutte le somme Controparte_1 illecitamente addebitate e percepite, pari a 80.795,85 euro.
Si costituiva formulava alcune eccezioni preliminari, opponeva Controparte_1
a l'esistenza di una transazione intercorsa tra l'istituto di credito, Parte_1
l'originaria società titolare dei conti bancari, l'Immobiliare Santa Chiara s.n.c. e anche con la stessa La convenuta sosteneva che il contenuto della Parte_1 transazione novativa aveva superato le domande formulate dalla attrice, poiché le parti avevano ricontrattato tutti i rapporti e i diritti derivanti dai contratti di conto corrente, determinando un importo a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa inclusi, quindi gli eventuali interessi anatocistici. contestava, poi, nel merito le Controparte_1 domande di Parte_1
Il Tribunale di Genova, costituitasi la convenuta, anticipava la prima udienza di comparizione indicando la possibilità ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. di procedere con rito semplificato. Il Giudice di prime cure alla prima udienza, sentite le parti disponeva procedersi con rito semplificato e alla successiva udienza faceva precisare le pag. 3/14 conclusioni e invitava le parti a discutere la causa. Il Tribunale di Genova, rigettate le prime due eccezioni preliminari di parte convenuta relative alla necessità di integrare il contradditorio con l'Immobiliare Santa Chiara s.n.c. e all'omesso ricorso alla conciliazione obbligatoria: i) riteneva assorbente l'esistenza della transazione;
ii) affermava che la transazione aveva coperto anche le domande relative agli eventuali interessi anatocistici avendo le parti definito tutte le posizioni giuridiche derivanti dai conti oggetto delle domande avanzate dalla attrice;
iii) rilevava che Parte_1 non aveva formulato alcuna domanda per l'annullamento della transazione e che non sarebbe stato possibile annullare la transazione ai sensi dell'art. 1972, comma secondo,
c.c. poiché quale parte della transazione, avrebbe dovuto conoscere Parte_1 con l'ordinaria diligenza la presunta causa di nullità del titolo costituita dall'anatocismo; iv) rigettava, quindi tutte le domande di Parte_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e formulava cinque censure relative: a) alla Parte_1 nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; b) alla erroneità della sentenza impugnata quanto alla
“valutazione delle risultanze processuali relative all'accordo transattivo” (cfr. pag. 10 appello) sotto tre profili;
c) alla erroneità della sentenza impugnata quanto alla valutazione delle risultanze processuali relative alla cessione del credito da parte del a con conseguente venir meno della transazione;
d) alla CP_1 Controparte_2 erroneità della sentenza impugnata quanto alla errata valutazione della domanda proposta dalla società attrice che non aveva impugnato “l'accordo transattivo già venuto meno e risolto” ma “la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dei contratti di apertura di credito in conto corrente … a causa dell'applicazione illecita di interessi passivi capitalizzati trimestralmente” (cfr. pag. 16 appello); e) alla erroneità della sentenza impugnata quanto alla liquidazione delle spese di lite. L'appellante chiedeva quindi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e nel merito la riforma della stessa con riconoscimento delle domande formulate in primo grado.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'appello di Controparte_1 controparte e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
[...] formulava poi appello incidentale condizionato relativo: a) alla CP_1
pag. 4/14 improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte della b) alla mancata integrazione del contraddittorio nei Parte_1 confronti della debitrice Immobiliare Santa Chiara s.n.c. cedente del debito.
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, fissava udienza per il tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, invitava le parti a precisare le conclusioni e le rimetteva innanzi al Collegio per discussione orale con termine per il deposito dele note conclusionali. Le parti depositavano le rispettive note, comparivano davanti al Collegio, discutendo la causa, e la Corte tratteneva la causa in decisone.
* * *
3. Sulla prima censura di appello con la prima censura lamenta la nullità della sentenza per Parte_1 violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. si duole del fatto che il Tribunale di Genova, a fronte della Parte_1 domanda da lei introdotta con atto di citazione con prima udienza al 05/03/2024 e termini a ritroso per tutte le parti, ai sensi dell'articolo 171 ter c.p.c., dopo la costituzione telematica del convenuto abbia emesso decreto del 21/12/2023 un decreto ai sensi dell'articolo 171 bis c.p.c., anticipando la prima udienza e invitandole parti a prendere posizione sulla trasformazione del rito semplificato. Il Tribunale di Genova ha affermato: “ritenuto che l'interpretazione letterale dell'art. 171-bis c.p.c., primo alinea del primo comma, nella parte in cui il Giudice indica alle parti “…la sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato”, comporterebbe la redazione da parte delle stesse di tutte le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c. in base al secondo alinea del primo comma, con conseguente vanificazione del mutamento del rito in termini di conformità al canone costituzionale del giusto processo ex art. 111, secondo comma, secondo alinea, della Costituzione, nella parte in cui impone la ragionevole durata del processo;
ritenuto pertanto necessario, ai fini del contraddittorio sul rito proposto, fissare una nuova prima udienza, anticipandola come sotto, riservando all'esito della stessa la decisione finale sul rito e sulle istanze istruttorie;
FISSA nuova ex art. 183
c.p.c. al 5/2/24 alle 11.30 per la trattazione del rito applicabile, revocando l'udienza del 5/3/24” (cfr. Decreto 21/12/2023). sostiene che il Tribunale di Genova, “pur volendo applicare l'art. Parte_1
171 bis c.p.c. lo ha gravemente violato non concedendo alle parti il termine previsto dal
pag. 5/14 primo comma di detta norma per il deposito delle memorie integrative di cui all'art.
171 ter c.p.c.” (cfr. pag. 5 appello). L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe
“dichiaratamente disatteso quanto sancito dal secondo comma dell'art. 171 bis c.p.c. che così recita: <<quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono termini indicati dall'art. 171 ter>>”. afferma che il Tribunale di Genova non avrebbe fatto buona Parte_1 applicazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, limitandosi, invece a impedire “a parte attrice di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, in particolare proponendo domande ed eccezioni conseguenti alle numerose eccezioni e contestazioni del convenuto, precisando o modificando le domande e conclusioni già proposte, indicando i mezzi di prova ed effettuando le produzioni documentali (art. 171 ter c.p.c.)” (cfr. pag. 6 appello), violando i principi di cui all'articolo 6 CEDU, come illustrati anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. SS. UU. 5700/2014 e Cass. SS. UU. 9558/2014), eludendo norme processuali volte a garantire il diritto di difesa e del contraddittorio, impedendo alle parti di
“svolgere con completezza il diritto di difesa … (Cass. SS.UU. 36596/2021)” (cfr. pag.
7 appello), giacché l'udienza del 5/2/2024 era stata fissata esclusivamente per delibare quale rito applicare. si duole che all'udienza del 5/2/2024 il Tribunale di Genova abbia Parte_1 disposto il mutamento del rito in semplificato, riservandosi, senza concedere alle parti termine per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria ai sensi del quarto comma dell'articolo 281 duodecies. lamenta inoltre che il Tribunale di Genova, sciolta la riserva Parte_1 assunta abbia disposto con ordinanza 7/2/2024 udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa.
La prima censura è infondata.
Invero, quando il Tribunale di Genova ha rinviato all'udienza 5/2/2024, anticipando di un mese l'udienza di prima comparizione, il rito era ancora quello ordinario e tra il provvedimento di anticipazione (21/12/2023) e l'udienza (5/2/2024) sarebbe stato possibile per le parti procedere con le memorie di cui all'articolo 171 ter c.p.c..
pag. 6/14 Le parti, inoltre, all'udienza del 5/2/2024 avrebbero potuto discutere non solo le questioni in rito sul procedimento applicabile, ma anche le eccezioni preliminari e le questioni di merito ed avrebbero potuto, in particolare, chiedere termine di cui al quarto comma dell'articolo 281 duodecies (“Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni…”). Invero, proprio l'odierna appellante nella comparsa di costituzione si è espressamente difesa circa l'infondatezza delle due eccezioni preliminari di rito sollevate da (sulla necessità Controparte_1 di integrare il contraddittorio e sull'omessa mediazione obbligatoria). Parte_1 avrebbe potuto formulare a verbale ulteriori difese ed eccezioni o illustrare la necessità di concedere alle parti un termine per memorie. IMMOBILIARE alla successiva udienza del 20/3/2024, precisate le conclusioni, ha, invece, chiesto termine ex art. 281 duodecies c.p.c., ma solo “onde compiutamente replicare e produrre in controdeduzione alle eccezioni ex adverso formulate quantunque già respinte dal
Tribunale con l'ordinanza del 21/12/23” e il Tribunale di Genova ha disposto procedersi oltre, evidentemente non ritenendo sussistesse un “giustificato motivo”
(come indicato dall'articolo 281 duodecies c.p.c.) per accogliere l'istanza. Invero, da un lato il Tribunale di Genova si era già pronunciato con ordinanza 21/12/2023 sulle due eccezioni (relative alla necessità di integrare il contraddittorio e alla omessa mediazione obbligatoria), rigettandole (rigetto confermato nella sentenza impugnata). ha, quindi, chiesto un termine ma solo in relazione alla necessità di Parte_1 formulare specifiche difese già, di fatto, accolte dal Tribunale, senza indicare l'esistenza di un termine per altre ragioni, cioè per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti. IMMOBILIARE, da ultimo, avrebbe potuto a verbale sollevare questioni o eccezioni, formulare difese o chiedere l'ammissione di prove, mentre si è limitata a domandare termine per le ragioni sopra indicate, ben delimitando il campo operativo della propria richiesta.
Risulta, da quanto esposto che non vi è stata alcuna lesione del diritto al contradditorio o dei principi del giusto processo, motivo per cui la prima doglianza va rigettata.
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pag. 7/14
4. Sulla seconda censura di appello con la seconda censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata quanto alla “valutazione delle risultanze processuali relative all'accordo transattivo” (cfr. pag. 10 appello) sotto tre profili: i) non si sarebbe di fronte ad una vera e propria transazione;
ii) non vi sarebbe alcuna necessità di impugnare l'asserita transazione;
iii) non sarebbe stato concesso un termine per permettere alle parti di precisazione e modificazione delle domande.
L'appellante lamenta che (i) non si sarebbe di fronte ad una vera e propria transazione perché le parti non si sarebbero fatte reciproche concessioni e non avrebbero così posto fine a una lite già incominciata o prevenuto una lite che sarebbe potuta sorgere. L'appellante sostiene che la transazione sarebbe una semplice “concessione unilaterale da parte della banca ad una riduzione del debito dagli originari €
1.818.783,00 ad € 1.400.000,00 in virtù del fatto che l'esponente non era dichiaratamente in grado di pagare € 1.818.783,00” (cfr. pag. 11 appello).
La censura è infondata.
Il documento n. 6 prodotto da è una transazione a tutti gli effetti. Il Parte_1 contratto è titolato “ACCORDO TRANSATTIVO”, sono evidenti le reciproche concessioni, come anche l'intenzione di prevenire una lite che sarebbe potuta sorgere tra loro. Sono indicate le ragioni di credito di l'esistenza di Controparte_1 fideiussioni e ipoteche, l'esistenza di pretese di varia natura derivanti dal contratto intercorso tra le parti, la riduzione del debito da 1.818.211,00 euro a 1.400.000,00 euro, la rinuncia di a interessi e altri diritti, la rinuncia a ipoteche, la Controparte_1 liberazione di fideiussioni, l'impegno di Immobiliare Santa Chiara al versamento in tempi brevi (quattro mesi) di 550.000,00 euro e del saldo di 850.000,00 euro nel successivo anno. Si tratta, quindi di una transazione novativa impugnabile solo per dolo, con domanda di annullamento o nulla solo se relativa a contratto illecito (art. 1972 c.c.)
o annullabile se relativa a un titolo nullo solo “dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo” (art. 1972, comma secondo, c.c.).
La doglianza è, quindi, infondata.
* * *
L'appellante lamenta, inoltre, che (ii) il Tribunale di Genova ha evidenziato come non avesse impugnato la transazione, affermando l'erroneità di tale Parte_1 affermazione giacché “l'odierna appellante non doveva affatto impugnare la
pag. 8/14 transazione perché non ne ha chiesto l'annullamento; innanzitutto la lettera sottoscritta non era una transazione e, anche se così si fosse considerata, essa era stata chiaramente risolta dal con la successiva cessione del credito originario a CP_1 seguito dell'inadempimento dell'esponente, come verrà precisato nel successivo motivo” (cfr. pag. 12 appello).
La censura è infondata.
La scrittura di cui si discute, come detto, è una transazione novativa impugnabile solo nei casi sopra indicati. non solo non ha impugnato la transazione, Parte_1 ma non ha neppure formulato in primo grado alcuna difesa sul contenuto di tale contratto o sulla sua portata, vigenza o efficacia. La Corte osserva a tale riguardo che non può dolersi di non aver potuto formulare adeguate difese sul punto Parte_1 per non avere avuto termini a difesa o per una indebita compressione del suo diritto di difesa o di contraddire. Invero, come visto, avrebbe potuto difendersi Parte_1 sul punto, così come ha fatto per le altre due eccezioni preliminare solevate da
[...]
e rigettate dal Tribunale di Genova. costituitosi in CP_1 Controparte_1 primo grado, ha opposto a l'esistenza della transazione e parte attrice, Parte_1
a fronte di tale difesa nulla ha dedotto sul punto.
La doglianza è, quindi, infondata.
* * *
L'appellante lamenta, infine, che (iii) il Tribunale di Genova ha rilevato la mancata modificazione delle conclusioni da parte di alla prima udienza del Parte_1
5/2/24, sottolineando come tale parte si sarebbe limitata a formulare “generiche difese relativamente alla comparsa avversaria” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). si duole che il “Tribunale non ha concesso, come avrebbe dovuto, i Parte_1 termini di legge previsti per la precisazione e modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni e per le produzioni di documenti;
inoltre, quella del 05/02/24 non era la prima udienza poiché, come si evince dal decreto del 21/12/2023, era stata fissata dal
Tribunale esclusivamente <<per la trattazione del rito applicabile>>” (cfr. pag. 12 appello).
La censura è infondata.
Va richiamato sul punto quanto sopra indicato in relazione alla prima censura di appello. Invero, non ha mai mutato le proprie conclusioni a seguito Parte_1 delle difese contenute nella comparsa di costituzione di controparte e non ha sollevato pag. 9/14 eccezioni, non ha avanzato questioni, non ha formulato difese, non ha chiesto di produrre o allegare alcunché. avrebbe potuto difendersi Parte_1 compiutamente già in sede di udienza del 5/2/2024, ma anche nella successiva del
20/3/2024.
La doglianza è, quindi, infondata.
* * *
5. Sulla terza censura di appello con la terza censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata quanto alla valutazione “delle risultanze processuali relative alla cessione del credito da parte del a tramite . (cfr. CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pag. 13 appello). L'appellante si duole che “il Tribunale non si è affatto avveduto che la presunta transazione era venuta a meno ed era stata risolta dal a seguito CP_1 dell'inadempimento dell'Immobiliare S. Chiara s.n.c., con conseguente cessione da parte della banca dell'intero credito originario alla società (cfr. Controparte_2 ibidem). IMMOBILIARE afferma di non essere riuscita a versare nei tempi previsti dall'accordo con l'importo previsto di € 1.400.000,00, Controparte_1
“corrispondendo, dopo il primo acconto di € 550.000,00, solamente, ed in ritardo, n. 3 assegni per complessivi € 300.000,00 (doc.n.7)” (cfr. pag. 13 appello). L'appellante a conforto di quanto affermato, da un lato, produce i tre assegni in sede di gravame e, dall'altro sostiene che la controparte nella propria comparsa di costituzione in primo grado avrebbe dato atto del fatto che la debitrice aveva “richiesto proroghe dei pagamenti a scadere”, certificando l'inadempimento all'accordo e il venir meno della transazione.
L'appellante, in particolare afferma che “… a seguito di tali inadempimenti e del rigetto delle nuove richieste di proroga, il ha fatto venir meno la CP_1 transazione in virtù dell'art. 5 e, nell'ambio di un'operazione di cartolarizzazione di crediti, ha ceduto in data 21/11/2022 alla società tramite CP_2 Controparte_3 il credito derivante dal contratto di finanziamento in forma di apertura ipotecaria del
15/10/2010 sottoscritto con la Immobiliare Santa Chiara s.n.c.” (cfr. pag. 14 appello). costituendosi in appello ha contestato la novità della difesa e Controparte_1 delle produzioni e la loro inammissibilità.
La doglianza è inammissibile e infondata.
pag. 10/14 La terza censura formula una serie di difese mai prima avanzate da Parte_1 nel giudizio di primo grado. L'attrice, odierna appellante, avrebbe potuto già in primo grado contestare la transazione, la sua portata e il suo contenuto, mentre nulla ha dedotto sul punto. IMMOBILIARE, inoltre, quanto all'asserito inadempimento produce tre assegni, solo in sede di gravame, documenti che risultano tardivi e inammissibili. invero, già in comparsa di risposta di primo grado aveva Controparte_1 ricostruito tutta la vicenda, evidenziando l'efficacia della transazione, nei seguenti termini:
ha collaborato e adempiuto come da accordi transattivi con CP_1
Immobiliare Santa Chiara procedendo alle richieste restrizioni ipotecarie. In pendenza di accordo transattivo, la debitrice Immobiliare Santa Chiara ha richiesto proroghe dei pagamenti a scadere (doc. all. n. 10). … in data 21.11.2022, - nella CP_1 gestione delle attività di recupero del credito - ha ceduto il credito relativo alla posizione Immobiliare Santa Chiara alla cessionaria tramite il servicer CP_2
. Pertanto, i previsti versamenti rateali sono effettuati dalla debitrice CP_3
Immobiliare Santa Chiara in favore della cessionaria Per mera CP_2 completezza difensiva, si dà atto che in data 12.12.2022 è stato concluso un nuovo accordo transattivo tra la Società e la società Immobiliare Santa Chiara CP_2 avente ad oggetto il credito della banca oggetto degli anzidetti accordi pattizi (doc. all.
n. 11), con pagamento a saldo e stralcio della somma di € 650.000/00. A pag. 3 di tale accordo espressamente si dichiara che: “Il presente accordo non costituisce novazione dei rapporti sottostanti alle relative ragioni di credito e il buon fine dell'operazione è espressamente subordinato al completo pagamento nel termine indicato dell'intero importo come sopra pattuito” (cfr. pagg. 6 e 7 comparsa di costituzione in primo grado di . Controparte_1 non ha formulato in primo grado alcuna difesa rispetto alla Parte_1 prospettazione sopra riportata e le difese avanzate in sede di gravame, da un lato, risultano evidentemente tardive e inammissibili e, dall'altro, non incidono quanto alla portata e agli effetti della transazione.
La doglianza va, quindi rigettata.
* * *
pag. 11/14
6. Sulla quarta censura di appello con la quarta censura lamenta “l'errata valutazione della domanda Parte_1 proposta dalla società attrice” che “non ha impugnato l'accordo transattivo già venuto meno e risolto” (cfr. pag. 16 appello). L'appellante afferma, quindi di aver “dedotto e fatto valere la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dei contratti di apertura di credito in conto corrente n. 64053 dal 15/10/2010 al 19/11/2022 e n. 8636 dal 28/07/2015 al
21/11/2022 (v.doc. n.
1-4 di primo grado) a causa dell'applicazione illecita di interessi passivi capitalizzati trimestralmente in spregio all'art. 1283 c.c. ed alla L. 147/2013”
(cfr. ibidem).
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Genova ha ben compreso quale fosse la domanda di ma, a fronte della produzione della transazione da parte di Parte_1 [...] ha rilevato come parte attrice non avesse formulato una domanda di CP_1 annullamento utile a travolgere la transazione. Il Giudice di prime cure ha, quindi, evidenziato che, in presenza della transazione, rispetto al cui contenuto, alla cui portata e alla cui efficacia, lo si ribadisce, nulla ha dedotto in primo grado, le Parte_1 domande di merito erano infondate. Il Tribunale di Genova ha sottolineato come, avendo l'attrice richiesto la dichiarazione di nullità delle clausole asseritamente anatocistiche, la presunta nullità parziale del titolo oggetto di transazione era conoscibile dalla attrice con l'ordinaria diligenza già in quella sede, motivo per cui non avrebbe comunque potuto invocare l'annullamento della transazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 1972 c.c.. La presunta risoluzione dell'accordo transattivo, da un lato, risulta poi, come visto, difesa del tutto nuova e inammissibile.
* * *
7. Sull'appello incidentale subordinato. ha formulato appello incidentale subordinato, Controparte_4 avanzando due censure, relative: i) alla improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte della Parte_1
ii) alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...] debitrice Immobiliare Santa Chiara s.n.c. cedente del debito.
L'appello incidentale è stato spiegato in via subordinata e come tale è assorbito dal rigetto dell'appello principale.
* * *
pag. 12/14
8. Sulla quinta censura di appello e sulle spese di lite.
IMMOBILIARE con la quarta censura ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese (perlato le stesse sono state liquidate nei valori medi di scaglione).
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante e l'appello incidentale è stato formulato in via subordinata. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (260.000,00 euro), nei valori medi (scaglione fino a
260.000,100 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass.
12537/2019): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
* * *
9. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova n. 920/2024 Controparte_1 pubblicata il 20/3/2024
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00euro a titolo di compensi, oltre al rimborso pag. 13/14 forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 421/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:Bancario nella causa iscritta al n. 421 /2024 promossa da:
(C.F. ), avente sede legale in Parte_1 P.IVA_1 piazza Rossetti n. 2/2, Genova, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bennati Giorgio (C.F. - PEC C.F._1
e Bennati Luca (C.F. Email_1 CodiceFiscale_2
PEC , con domicilio eletto in via Fieschi n. 2/9, Email_2
Genova, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellante contro
(C.F. ), avente sede legale in Piazza Filippo Meda n. Controparte_1 P.IVA_2
4, Milano, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso Ema_ dall'Avvocato Zanelli Carla (C.F. - PEC C.F._3
[...]
, con domicilio eletto presso il suo studio in Corso Italia n. 18/7, Email_4
Savona, per procura in calce alla comparsa di costituzione
appellato e appellante incidentale
* * *
Udienza collegiale di discussione orale del 9/7/2025, udienza di precisazione delle conclusioni del 8/5/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
920/2024, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati ai contratti bancari indicati in atto d'appello dall' 01/01/2014 sino al 31/12/2022 con conseguente nullità parziale degli stessi e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illecitamente addebitate e percepite a qualsiasi titolo nella misura di € 80.795,85 o in quella maggiore o minore emersa in sede istruttoria, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo;
con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado, comprensive del procedimento di mediazione”.
Si chiede, in via istruttoria, disporsi CTU contabile idonea a quantificare gli interessi anatocistici indebitamente percepiti dalla banca ordinando, se del caso, a quest'ultima, la produzione e/o l'esibizione del contratto di apertura di credito in conto corrente n.
8636 del luglio 2015, se esistente, e degli altri eventuali documenti bancari mancanti”
* * *
-parte appellata a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corta di Appello di Genova adita, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso e, in particolare, previa declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia nuova domanda proposta da con l'atto di appello, nonché Parte_1 previo rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato:
1) In via principale: confermare la Sentenza del Tribunale di Genova n. 920/2024 respingere l'appello principale siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) In subordine: nel denegato caso di accoglimento dell'appello proposto dall' e di parziale riforma della Sentenza n. 920/2024 Parte_1 Parte_1 emessa dal Tribunale di Genova in data 20 marzo 2024 nel procedimento civile RG:
10240/2023, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto con il presente atto, contro la medesima Sentenza, A. accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione- mediazione obbligatoria da parte della società attrice in violazione Parte_1 dell'art. 5 comma 1bis DLGS 28/2010, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari. Con tutte le statuizioni conseguenti;
B. accertare e dichiarare la mancata 'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della debitrice principale e cedente del credito società Immobiliare Santa Chiara S.n.c. di Immobiliare
pag. 2/14 San Giuliano S.R.L. & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi di cui al presente atto. Con tutte le statuizioni conseguenti.
3) In ogni caso: vinte le spese di lite del secondo grado del giudizio, oltre C.P.A. ed
I.V.A. e le spese generali forfetarie del 15% ex art. 2 D.M.n.55/2014.
Ci si oppone alle domande e/o eccezioni nuove e/o modificate formulate da parte appellante in quanto infondate e/o irrituali e/o comunque inammissibili.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con la sentenza 920/2024 pubblicata il 20/3/2024 così decideva: “Rigetta tutte le domande dell'attrice. Condanna l'attrice a rimborsare alla controparte 14.103,00 euro a titolo di compensi, oltre accessori di legge”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti di causa che Parte_1
(da ora citava in giudizio in
[...] Parte_1 Controparte_1 relazione ad alcuni rapporti di conto corrente nei quali l'istituto di credito, ad avviso dell'attrice, aveva applicato interessi anatocistici. chiedeva, quindi, di Parte_1 accertare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati ai contratti bancari dal 01/01/2014 e sino al 31/12/2022 con conseguente nullità parziale degli stessi e condanna di alla restituzione di tutte le somme Controparte_1 illecitamente addebitate e percepite, pari a 80.795,85 euro.
Si costituiva formulava alcune eccezioni preliminari, opponeva Controparte_1
a l'esistenza di una transazione intercorsa tra l'istituto di credito, Parte_1
l'originaria società titolare dei conti bancari, l'Immobiliare Santa Chiara s.n.c. e anche con la stessa La convenuta sosteneva che il contenuto della Parte_1 transazione novativa aveva superato le domande formulate dalla attrice, poiché le parti avevano ricontrattato tutti i rapporti e i diritti derivanti dai contratti di conto corrente, determinando un importo a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa inclusi, quindi gli eventuali interessi anatocistici. contestava, poi, nel merito le Controparte_1 domande di Parte_1
Il Tribunale di Genova, costituitasi la convenuta, anticipava la prima udienza di comparizione indicando la possibilità ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. di procedere con rito semplificato. Il Giudice di prime cure alla prima udienza, sentite le parti disponeva procedersi con rito semplificato e alla successiva udienza faceva precisare le pag. 3/14 conclusioni e invitava le parti a discutere la causa. Il Tribunale di Genova, rigettate le prime due eccezioni preliminari di parte convenuta relative alla necessità di integrare il contradditorio con l'Immobiliare Santa Chiara s.n.c. e all'omesso ricorso alla conciliazione obbligatoria: i) riteneva assorbente l'esistenza della transazione;
ii) affermava che la transazione aveva coperto anche le domande relative agli eventuali interessi anatocistici avendo le parti definito tutte le posizioni giuridiche derivanti dai conti oggetto delle domande avanzate dalla attrice;
iii) rilevava che Parte_1 non aveva formulato alcuna domanda per l'annullamento della transazione e che non sarebbe stato possibile annullare la transazione ai sensi dell'art. 1972, comma secondo,
c.c. poiché quale parte della transazione, avrebbe dovuto conoscere Parte_1 con l'ordinaria diligenza la presunta causa di nullità del titolo costituita dall'anatocismo; iv) rigettava, quindi tutte le domande di Parte_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e formulava cinque censure relative: a) alla Parte_1 nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; b) alla erroneità della sentenza impugnata quanto alla
“valutazione delle risultanze processuali relative all'accordo transattivo” (cfr. pag. 10 appello) sotto tre profili;
c) alla erroneità della sentenza impugnata quanto alla valutazione delle risultanze processuali relative alla cessione del credito da parte del a con conseguente venir meno della transazione;
d) alla CP_1 Controparte_2 erroneità della sentenza impugnata quanto alla errata valutazione della domanda proposta dalla società attrice che non aveva impugnato “l'accordo transattivo già venuto meno e risolto” ma “la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dei contratti di apertura di credito in conto corrente … a causa dell'applicazione illecita di interessi passivi capitalizzati trimestralmente” (cfr. pag. 16 appello); e) alla erroneità della sentenza impugnata quanto alla liquidazione delle spese di lite. L'appellante chiedeva quindi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e nel merito la riforma della stessa con riconoscimento delle domande formulate in primo grado.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'appello di Controparte_1 controparte e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
[...] formulava poi appello incidentale condizionato relativo: a) alla CP_1
pag. 4/14 improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte della b) alla mancata integrazione del contraddittorio nei Parte_1 confronti della debitrice Immobiliare Santa Chiara s.n.c. cedente del debito.
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, fissava udienza per il tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, invitava le parti a precisare le conclusioni e le rimetteva innanzi al Collegio per discussione orale con termine per il deposito dele note conclusionali. Le parti depositavano le rispettive note, comparivano davanti al Collegio, discutendo la causa, e la Corte tratteneva la causa in decisone.
* * *
3. Sulla prima censura di appello con la prima censura lamenta la nullità della sentenza per Parte_1 violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. si duole del fatto che il Tribunale di Genova, a fronte della Parte_1 domanda da lei introdotta con atto di citazione con prima udienza al 05/03/2024 e termini a ritroso per tutte le parti, ai sensi dell'articolo 171 ter c.p.c., dopo la costituzione telematica del convenuto abbia emesso decreto del 21/12/2023 un decreto ai sensi dell'articolo 171 bis c.p.c., anticipando la prima udienza e invitandole parti a prendere posizione sulla trasformazione del rito semplificato. Il Tribunale di Genova ha affermato: “ritenuto che l'interpretazione letterale dell'art. 171-bis c.p.c., primo alinea del primo comma, nella parte in cui il Giudice indica alle parti “…la sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato”, comporterebbe la redazione da parte delle stesse di tutte le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c. in base al secondo alinea del primo comma, con conseguente vanificazione del mutamento del rito in termini di conformità al canone costituzionale del giusto processo ex art. 111, secondo comma, secondo alinea, della Costituzione, nella parte in cui impone la ragionevole durata del processo;
ritenuto pertanto necessario, ai fini del contraddittorio sul rito proposto, fissare una nuova prima udienza, anticipandola come sotto, riservando all'esito della stessa la decisione finale sul rito e sulle istanze istruttorie;
FISSA nuova ex art. 183
c.p.c. al 5/2/24 alle 11.30 per la trattazione del rito applicabile, revocando l'udienza del 5/3/24” (cfr. Decreto 21/12/2023). sostiene che il Tribunale di Genova, “pur volendo applicare l'art. Parte_1
171 bis c.p.c. lo ha gravemente violato non concedendo alle parti il termine previsto dal
pag. 5/14 primo comma di detta norma per il deposito delle memorie integrative di cui all'art.
171 ter c.p.c.” (cfr. pag. 5 appello). L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe
“dichiaratamente disatteso quanto sancito dal secondo comma dell'art. 171 bis c.p.c. che così recita: <<quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono termini indicati dall'art. 171 ter>>”. afferma che il Tribunale di Genova non avrebbe fatto buona Parte_1 applicazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, limitandosi, invece a impedire “a parte attrice di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, in particolare proponendo domande ed eccezioni conseguenti alle numerose eccezioni e contestazioni del convenuto, precisando o modificando le domande e conclusioni già proposte, indicando i mezzi di prova ed effettuando le produzioni documentali (art. 171 ter c.p.c.)” (cfr. pag. 6 appello), violando i principi di cui all'articolo 6 CEDU, come illustrati anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. SS. UU. 5700/2014 e Cass. SS. UU. 9558/2014), eludendo norme processuali volte a garantire il diritto di difesa e del contraddittorio, impedendo alle parti di
“svolgere con completezza il diritto di difesa … (Cass. SS.UU. 36596/2021)” (cfr. pag.
7 appello), giacché l'udienza del 5/2/2024 era stata fissata esclusivamente per delibare quale rito applicare. si duole che all'udienza del 5/2/2024 il Tribunale di Genova abbia Parte_1 disposto il mutamento del rito in semplificato, riservandosi, senza concedere alle parti termine per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria ai sensi del quarto comma dell'articolo 281 duodecies. lamenta inoltre che il Tribunale di Genova, sciolta la riserva Parte_1 assunta abbia disposto con ordinanza 7/2/2024 udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa.
La prima censura è infondata.
Invero, quando il Tribunale di Genova ha rinviato all'udienza 5/2/2024, anticipando di un mese l'udienza di prima comparizione, il rito era ancora quello ordinario e tra il provvedimento di anticipazione (21/12/2023) e l'udienza (5/2/2024) sarebbe stato possibile per le parti procedere con le memorie di cui all'articolo 171 ter c.p.c..
pag. 6/14 Le parti, inoltre, all'udienza del 5/2/2024 avrebbero potuto discutere non solo le questioni in rito sul procedimento applicabile, ma anche le eccezioni preliminari e le questioni di merito ed avrebbero potuto, in particolare, chiedere termine di cui al quarto comma dell'articolo 281 duodecies (“Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni…”). Invero, proprio l'odierna appellante nella comparsa di costituzione si è espressamente difesa circa l'infondatezza delle due eccezioni preliminari di rito sollevate da (sulla necessità Controparte_1 di integrare il contraddittorio e sull'omessa mediazione obbligatoria). Parte_1 avrebbe potuto formulare a verbale ulteriori difese ed eccezioni o illustrare la necessità di concedere alle parti un termine per memorie. IMMOBILIARE alla successiva udienza del 20/3/2024, precisate le conclusioni, ha, invece, chiesto termine ex art. 281 duodecies c.p.c., ma solo “onde compiutamente replicare e produrre in controdeduzione alle eccezioni ex adverso formulate quantunque già respinte dal
Tribunale con l'ordinanza del 21/12/23” e il Tribunale di Genova ha disposto procedersi oltre, evidentemente non ritenendo sussistesse un “giustificato motivo”
(come indicato dall'articolo 281 duodecies c.p.c.) per accogliere l'istanza. Invero, da un lato il Tribunale di Genova si era già pronunciato con ordinanza 21/12/2023 sulle due eccezioni (relative alla necessità di integrare il contraddittorio e alla omessa mediazione obbligatoria), rigettandole (rigetto confermato nella sentenza impugnata). ha, quindi, chiesto un termine ma solo in relazione alla necessità di Parte_1 formulare specifiche difese già, di fatto, accolte dal Tribunale, senza indicare l'esistenza di un termine per altre ragioni, cioè per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti. IMMOBILIARE, da ultimo, avrebbe potuto a verbale sollevare questioni o eccezioni, formulare difese o chiedere l'ammissione di prove, mentre si è limitata a domandare termine per le ragioni sopra indicate, ben delimitando il campo operativo della propria richiesta.
Risulta, da quanto esposto che non vi è stata alcuna lesione del diritto al contradditorio o dei principi del giusto processo, motivo per cui la prima doglianza va rigettata.
* * *
pag. 7/14
4. Sulla seconda censura di appello con la seconda censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata quanto alla “valutazione delle risultanze processuali relative all'accordo transattivo” (cfr. pag. 10 appello) sotto tre profili: i) non si sarebbe di fronte ad una vera e propria transazione;
ii) non vi sarebbe alcuna necessità di impugnare l'asserita transazione;
iii) non sarebbe stato concesso un termine per permettere alle parti di precisazione e modificazione delle domande.
L'appellante lamenta che (i) non si sarebbe di fronte ad una vera e propria transazione perché le parti non si sarebbero fatte reciproche concessioni e non avrebbero così posto fine a una lite già incominciata o prevenuto una lite che sarebbe potuta sorgere. L'appellante sostiene che la transazione sarebbe una semplice “concessione unilaterale da parte della banca ad una riduzione del debito dagli originari €
1.818.783,00 ad € 1.400.000,00 in virtù del fatto che l'esponente non era dichiaratamente in grado di pagare € 1.818.783,00” (cfr. pag. 11 appello).
La censura è infondata.
Il documento n. 6 prodotto da è una transazione a tutti gli effetti. Il Parte_1 contratto è titolato “ACCORDO TRANSATTIVO”, sono evidenti le reciproche concessioni, come anche l'intenzione di prevenire una lite che sarebbe potuta sorgere tra loro. Sono indicate le ragioni di credito di l'esistenza di Controparte_1 fideiussioni e ipoteche, l'esistenza di pretese di varia natura derivanti dal contratto intercorso tra le parti, la riduzione del debito da 1.818.211,00 euro a 1.400.000,00 euro, la rinuncia di a interessi e altri diritti, la rinuncia a ipoteche, la Controparte_1 liberazione di fideiussioni, l'impegno di Immobiliare Santa Chiara al versamento in tempi brevi (quattro mesi) di 550.000,00 euro e del saldo di 850.000,00 euro nel successivo anno. Si tratta, quindi di una transazione novativa impugnabile solo per dolo, con domanda di annullamento o nulla solo se relativa a contratto illecito (art. 1972 c.c.)
o annullabile se relativa a un titolo nullo solo “dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo” (art. 1972, comma secondo, c.c.).
La doglianza è, quindi, infondata.
* * *
L'appellante lamenta, inoltre, che (ii) il Tribunale di Genova ha evidenziato come non avesse impugnato la transazione, affermando l'erroneità di tale Parte_1 affermazione giacché “l'odierna appellante non doveva affatto impugnare la
pag. 8/14 transazione perché non ne ha chiesto l'annullamento; innanzitutto la lettera sottoscritta non era una transazione e, anche se così si fosse considerata, essa era stata chiaramente risolta dal con la successiva cessione del credito originario a CP_1 seguito dell'inadempimento dell'esponente, come verrà precisato nel successivo motivo” (cfr. pag. 12 appello).
La censura è infondata.
La scrittura di cui si discute, come detto, è una transazione novativa impugnabile solo nei casi sopra indicati. non solo non ha impugnato la transazione, Parte_1 ma non ha neppure formulato in primo grado alcuna difesa sul contenuto di tale contratto o sulla sua portata, vigenza o efficacia. La Corte osserva a tale riguardo che non può dolersi di non aver potuto formulare adeguate difese sul punto Parte_1 per non avere avuto termini a difesa o per una indebita compressione del suo diritto di difesa o di contraddire. Invero, come visto, avrebbe potuto difendersi Parte_1 sul punto, così come ha fatto per le altre due eccezioni preliminare solevate da
[...]
e rigettate dal Tribunale di Genova. costituitosi in CP_1 Controparte_1 primo grado, ha opposto a l'esistenza della transazione e parte attrice, Parte_1
a fronte di tale difesa nulla ha dedotto sul punto.
La doglianza è, quindi, infondata.
* * *
L'appellante lamenta, infine, che (iii) il Tribunale di Genova ha rilevato la mancata modificazione delle conclusioni da parte di alla prima udienza del Parte_1
5/2/24, sottolineando come tale parte si sarebbe limitata a formulare “generiche difese relativamente alla comparsa avversaria” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). si duole che il “Tribunale non ha concesso, come avrebbe dovuto, i Parte_1 termini di legge previsti per la precisazione e modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni e per le produzioni di documenti;
inoltre, quella del 05/02/24 non era la prima udienza poiché, come si evince dal decreto del 21/12/2023, era stata fissata dal
Tribunale esclusivamente <<per la trattazione del rito applicabile>>” (cfr. pag. 12 appello).
La censura è infondata.
Va richiamato sul punto quanto sopra indicato in relazione alla prima censura di appello. Invero, non ha mai mutato le proprie conclusioni a seguito Parte_1 delle difese contenute nella comparsa di costituzione di controparte e non ha sollevato pag. 9/14 eccezioni, non ha avanzato questioni, non ha formulato difese, non ha chiesto di produrre o allegare alcunché. avrebbe potuto difendersi Parte_1 compiutamente già in sede di udienza del 5/2/2024, ma anche nella successiva del
20/3/2024.
La doglianza è, quindi, infondata.
* * *
5. Sulla terza censura di appello con la terza censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata quanto alla valutazione “delle risultanze processuali relative alla cessione del credito da parte del a tramite . (cfr. CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pag. 13 appello). L'appellante si duole che “il Tribunale non si è affatto avveduto che la presunta transazione era venuta a meno ed era stata risolta dal a seguito CP_1 dell'inadempimento dell'Immobiliare S. Chiara s.n.c., con conseguente cessione da parte della banca dell'intero credito originario alla società (cfr. Controparte_2 ibidem). IMMOBILIARE afferma di non essere riuscita a versare nei tempi previsti dall'accordo con l'importo previsto di € 1.400.000,00, Controparte_1
“corrispondendo, dopo il primo acconto di € 550.000,00, solamente, ed in ritardo, n. 3 assegni per complessivi € 300.000,00 (doc.n.7)” (cfr. pag. 13 appello). L'appellante a conforto di quanto affermato, da un lato, produce i tre assegni in sede di gravame e, dall'altro sostiene che la controparte nella propria comparsa di costituzione in primo grado avrebbe dato atto del fatto che la debitrice aveva “richiesto proroghe dei pagamenti a scadere”, certificando l'inadempimento all'accordo e il venir meno della transazione.
L'appellante, in particolare afferma che “… a seguito di tali inadempimenti e del rigetto delle nuove richieste di proroga, il ha fatto venir meno la CP_1 transazione in virtù dell'art. 5 e, nell'ambio di un'operazione di cartolarizzazione di crediti, ha ceduto in data 21/11/2022 alla società tramite CP_2 Controparte_3 il credito derivante dal contratto di finanziamento in forma di apertura ipotecaria del
15/10/2010 sottoscritto con la Immobiliare Santa Chiara s.n.c.” (cfr. pag. 14 appello). costituendosi in appello ha contestato la novità della difesa e Controparte_1 delle produzioni e la loro inammissibilità.
La doglianza è inammissibile e infondata.
pag. 10/14 La terza censura formula una serie di difese mai prima avanzate da Parte_1 nel giudizio di primo grado. L'attrice, odierna appellante, avrebbe potuto già in primo grado contestare la transazione, la sua portata e il suo contenuto, mentre nulla ha dedotto sul punto. IMMOBILIARE, inoltre, quanto all'asserito inadempimento produce tre assegni, solo in sede di gravame, documenti che risultano tardivi e inammissibili. invero, già in comparsa di risposta di primo grado aveva Controparte_1 ricostruito tutta la vicenda, evidenziando l'efficacia della transazione, nei seguenti termini:
ha collaborato e adempiuto come da accordi transattivi con CP_1
Immobiliare Santa Chiara procedendo alle richieste restrizioni ipotecarie. In pendenza di accordo transattivo, la debitrice Immobiliare Santa Chiara ha richiesto proroghe dei pagamenti a scadere (doc. all. n. 10). … in data 21.11.2022, - nella CP_1 gestione delle attività di recupero del credito - ha ceduto il credito relativo alla posizione Immobiliare Santa Chiara alla cessionaria tramite il servicer CP_2
. Pertanto, i previsti versamenti rateali sono effettuati dalla debitrice CP_3
Immobiliare Santa Chiara in favore della cessionaria Per mera CP_2 completezza difensiva, si dà atto che in data 12.12.2022 è stato concluso un nuovo accordo transattivo tra la Società e la società Immobiliare Santa Chiara CP_2 avente ad oggetto il credito della banca oggetto degli anzidetti accordi pattizi (doc. all.
n. 11), con pagamento a saldo e stralcio della somma di € 650.000/00. A pag. 3 di tale accordo espressamente si dichiara che: “Il presente accordo non costituisce novazione dei rapporti sottostanti alle relative ragioni di credito e il buon fine dell'operazione è espressamente subordinato al completo pagamento nel termine indicato dell'intero importo come sopra pattuito” (cfr. pagg. 6 e 7 comparsa di costituzione in primo grado di . Controparte_1 non ha formulato in primo grado alcuna difesa rispetto alla Parte_1 prospettazione sopra riportata e le difese avanzate in sede di gravame, da un lato, risultano evidentemente tardive e inammissibili e, dall'altro, non incidono quanto alla portata e agli effetti della transazione.
La doglianza va, quindi rigettata.
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6. Sulla quarta censura di appello con la quarta censura lamenta “l'errata valutazione della domanda Parte_1 proposta dalla società attrice” che “non ha impugnato l'accordo transattivo già venuto meno e risolto” (cfr. pag. 16 appello). L'appellante afferma, quindi di aver “dedotto e fatto valere la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dei contratti di apertura di credito in conto corrente n. 64053 dal 15/10/2010 al 19/11/2022 e n. 8636 dal 28/07/2015 al
21/11/2022 (v.doc. n.
1-4 di primo grado) a causa dell'applicazione illecita di interessi passivi capitalizzati trimestralmente in spregio all'art. 1283 c.c. ed alla L. 147/2013”
(cfr. ibidem).
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Genova ha ben compreso quale fosse la domanda di ma, a fronte della produzione della transazione da parte di Parte_1 [...] ha rilevato come parte attrice non avesse formulato una domanda di CP_1 annullamento utile a travolgere la transazione. Il Giudice di prime cure ha, quindi, evidenziato che, in presenza della transazione, rispetto al cui contenuto, alla cui portata e alla cui efficacia, lo si ribadisce, nulla ha dedotto in primo grado, le Parte_1 domande di merito erano infondate. Il Tribunale di Genova ha sottolineato come, avendo l'attrice richiesto la dichiarazione di nullità delle clausole asseritamente anatocistiche, la presunta nullità parziale del titolo oggetto di transazione era conoscibile dalla attrice con l'ordinaria diligenza già in quella sede, motivo per cui non avrebbe comunque potuto invocare l'annullamento della transazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 1972 c.c.. La presunta risoluzione dell'accordo transattivo, da un lato, risulta poi, come visto, difesa del tutto nuova e inammissibile.
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7. Sull'appello incidentale subordinato. ha formulato appello incidentale subordinato, Controparte_4 avanzando due censure, relative: i) alla improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte della Parte_1
ii) alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...] debitrice Immobiliare Santa Chiara s.n.c. cedente del debito.
L'appello incidentale è stato spiegato in via subordinata e come tale è assorbito dal rigetto dell'appello principale.
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8. Sulla quinta censura di appello e sulle spese di lite.
IMMOBILIARE con la quarta censura ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese (perlato le stesse sono state liquidate nei valori medi di scaglione).
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante e l'appello incidentale è stato formulato in via subordinata. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (260.000,00 euro), nei valori medi (scaglione fino a
260.000,100 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass.
12537/2019): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
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9. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova n. 920/2024 Controparte_1 pubblicata il 20/3/2024
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00euro a titolo di compensi, oltre al rimborso pag. 13/14 forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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