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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3776/2022
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3776/2022
Oggi 5 marzo 2025, alle ore 11:30, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. ANDREA BIANCA, il quale insiste in atti, con Controparte_1 particolare riferimento all'eccezione di prescrizione del credito;
insiste nell'accoglimento delle conclusioni spiegate in atti;
- per l'avv. ANDREA ORNATI e l'avv. RAFFAELE ZURLO, Controparte_2
oggi sostituiti dall'avv. FABIO CONDORELLI, il quale precisa le conclusioni come da atti e verbali di causa nelle cui conclusioni insiste;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
17:15, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro difensori - a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 4 N. R.G. 3776/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3776/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), e per esso Controparte_1 C.F._1
l'amministratrice di sostegno , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Bianca, CP_3
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Raffaele Controparte_2 P.IVA_1
Zurlo e Andrea Ornati, elettivamente domiciliata a La Spezia, Via Paolo Emilio
Taviani, n. 170, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 05.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da , CP_3
amministratrice di sostegno di , avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
496/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 27.04.2022 nel procedimento iscritto al n. 523/2022 r.g., recante l'ingiunzione di pagare, in favore della la Controparte_2 somma complessiva di € 5.188,55, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la instando per Controparte_2
il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita negativamente la procedura di mediazione e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 05.03.2025 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - Ciò posto, l'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - Sul punto, va ricordato che, conformemente a quanto statuito dalla S.C., la parte che si affermi successore a titolo universale o particolare del creditore originario, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n.
4116/2016; Cass. n. 24798/2020).
4.2. - Nel caso in esame, ai fini dell'accoglimento della spiegata opposizione, risulta assorbente il rilievo che la società opposta non ha fornito alcuna prova dell'eventuale cessione del credito originariamente vantato dalla Findomestic Banca S.p.A. nei confronti dell'odierno opponente, in favore della essendosi la predetta Controparte_4 limitata a dimostrare (esclusivamente) l'ultima operazione di cessione in blocco da in proprio favore. Controparte_4
4.3. - In difetto di tale prova, il credito in questione non può ritenersi validamente pervenuto nell'attuale titolarità della società odierna opposta.
4.4. - Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione.
5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai parametri fissati dal D.M. n.
Pag. 3 di 4 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (€ 5.188,55), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, stante la natura documentale della controversia e la ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale, con distrazione del relativo pagamento in favore dell'Avv. Andrea
Bianca, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3776/2022 r.g., così dispone:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da CP_3
amministratrice di sostegno di , avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 496/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 27.04.2022 nel procedimento iscritto al n. 523/2022 r.g., e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese di lite che liquida in €
76,00 a titolo di spese vive (di cui € 49,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Andrea Bianca, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 5 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3776/2022
Oggi 5 marzo 2025, alle ore 11:30, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. ANDREA BIANCA, il quale insiste in atti, con Controparte_1 particolare riferimento all'eccezione di prescrizione del credito;
insiste nell'accoglimento delle conclusioni spiegate in atti;
- per l'avv. ANDREA ORNATI e l'avv. RAFFAELE ZURLO, Controparte_2
oggi sostituiti dall'avv. FABIO CONDORELLI, il quale precisa le conclusioni come da atti e verbali di causa nelle cui conclusioni insiste;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
17:15, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro difensori - a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 4 N. R.G. 3776/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3776/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), e per esso Controparte_1 C.F._1
l'amministratrice di sostegno , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Bianca, CP_3
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Raffaele Controparte_2 P.IVA_1
Zurlo e Andrea Ornati, elettivamente domiciliata a La Spezia, Via Paolo Emilio
Taviani, n. 170, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 05.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da , CP_3
amministratrice di sostegno di , avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
496/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 27.04.2022 nel procedimento iscritto al n. 523/2022 r.g., recante l'ingiunzione di pagare, in favore della la Controparte_2 somma complessiva di € 5.188,55, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la instando per Controparte_2
il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita negativamente la procedura di mediazione e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 05.03.2025 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - Ciò posto, l'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - Sul punto, va ricordato che, conformemente a quanto statuito dalla S.C., la parte che si affermi successore a titolo universale o particolare del creditore originario, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n.
4116/2016; Cass. n. 24798/2020).
4.2. - Nel caso in esame, ai fini dell'accoglimento della spiegata opposizione, risulta assorbente il rilievo che la società opposta non ha fornito alcuna prova dell'eventuale cessione del credito originariamente vantato dalla Findomestic Banca S.p.A. nei confronti dell'odierno opponente, in favore della essendosi la predetta Controparte_4 limitata a dimostrare (esclusivamente) l'ultima operazione di cessione in blocco da in proprio favore. Controparte_4
4.3. - In difetto di tale prova, il credito in questione non può ritenersi validamente pervenuto nell'attuale titolarità della società odierna opposta.
4.4. - Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione.
5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai parametri fissati dal D.M. n.
Pag. 3 di 4 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (€ 5.188,55), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, stante la natura documentale della controversia e la ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale, con distrazione del relativo pagamento in favore dell'Avv. Andrea
Bianca, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3776/2022 r.g., così dispone:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da CP_3
amministratrice di sostegno di , avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 496/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 27.04.2022 nel procedimento iscritto al n. 523/2022 r.g., e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese di lite che liquida in €
76,00 a titolo di spese vive (di cui € 49,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Andrea Bianca, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 5 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4