TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 635 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 635-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca F. Parte_1 C.F._1
Montalbano
- RICORRENTE-
nei confronti di
(CF e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale ad Almese (TO), Via Caselette n. 23/6, nonchè del socio illimitatamente responsabile (C.F. , rappresentati e difesi Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Gabriele Ferretti e Federica Invincibile
- CONVENUTI– ***
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2025, ha domandato l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede legale ad Almese (TO), Via Caselette n. 23/6. Con il decreto di fissazione di udienza datato 24.10.2025, è stato segnalato che la domanda, qualora accolta, avrebbe comportato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio accomandatario onerando il ricorrente di notificare gli atti anche a tale Controparte_1 soggetto.
Appare opportuno rilevare che, dalla visura camerale datata 27.10.2025 acquisita dall'ufficio, la società risulta in scioglimento e liquidazione (data atto 14.5.2025, data iscrizione 19.5.2025).
La notifica è stata effettuata dalla cancelleria alla società a mezzo pec il 27.10.2025, mentre il ricorrente non ha depositato prova della notifica al socio accomandatario, che tuttavia si è costituito a mezzo degli avvocati Gabriele Ferretti e Federica Invincibile con memoria
25.11.2025. Con tale atto, senza nulla eccepire in ordine al tema delle notifiche, i convenuti si sono opposti alla domanda, sostenendo il mancato raggiungimento della soglia debitoria di euro 30.000 ex art. 49 co 5 CCII e la qualifica di impresa minore da parte della ricorrente.
Con maggiore dettaglio, la difesa ha evidenziato, alle pagine 3 e 4 della memoria, i seguenti dati delle dichiarazioni:
“- Anno 2023 reddito d'impresa rigo RG31 pari ad Euro 30.831,00;
- Anno 2024 reddito d'impresa rigo RG31 pari ad Euro 26.247,00;
- Anno 2025 reddito d'impresa rigo RG31 pari ad Euro 20.444,00;
- Anno 2023 ricavi rigo RN2 pari ad Euro 30.831,00;
- Anno 2024 ricavi rigo RN2 pari ad Euro 26.947,00;
- Anno 2025 ricavi rigo RN2 pari ad Euro 20.444,00;
- Anno 2023 componenti negativi rigo RG24 euro 199.503,00;
- Anno 2024 componenti negativi rigo RG24 euro 173.381,00;
- Anno 2025 componenti negativi rigo RG24 euro 173.079,00”.
ha trasmesso l'informativa datata 29.10.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il CP_2
5.11.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo affidati all'Agente della Riscossione per euro 166.557,98, di cui euro 116.844,72 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”, euro 1.012,27
“Importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica” ed euro 48.700,99 “Importi oggetto di definizione agevolata”.
2 All'udienza del 28 novembre 2025, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale “ribadendo le finalità di attivazione del fondo di garanzia INPS” (cfr. verbale di udienza) e la difesa dei convenuti si è opposta per le ragioni di cui alla memoria di costituzione. Al termine dell'udienza, il giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente ex art. 37 CCII, creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 788/2025 del Tribunale di Torino -Sezione Lavoro-, dichiarato esecutivo il 4.7.2025 (doc. 1) per la somma quantificata in euro 11.521,58 oltre interessi nell'atto di precetto datato 7.7.2025 (doc. 2);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è ad Almese (TO), Via Caselette n. 23/6 (visura del 27.10.2025 in atti);
- la società debitrice e il socio accomandatario sono stati messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e si sono costituiti tramite difesa tecnica, sollevando le eccezioni sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della Controparte_1 attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in accomandita semplice, con
[...] attività risultante dalla visura camerale di produzione di filmati e realizzazione di spot) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Occorre osservare al riguardo che l'art. 2 co 1 lettera d) CCII definisce impresa minore
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
3 superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La norma citata quanto alla verifica dell'attivo ed ai ricavi fa riferimento ai “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale”, riprendendo la medesima formulazione dell'art. 1 l.f., in relazione a cui la Suprema Corte aveva chiarito che deve aversi riguardo ai tre esercizi in cui la gestione economica è scadenzata conclusisi prima del deposito dell'istanza di fallimento e non agli anni solari
(Cass. n. 10952/2015 e n. 501/2016).
Nella fattispecie la domanda è stata depositata nell'ottobre 2025, così che devono esaminarsi i tre anni di esercizio già chiusi a quel momento (anno 2024, 2023 e 2022).
Posta tale premessa, dalle dichiarazioni fiscali acquisite d'ufficio emerge che per l'anno di esercizio 2022 sono stati dichiarati ricavi per euro 230.334 (Modello Società di Persone
2023 rigo RG2) e dunque, essendo superata la soglia dei ricavi per l'anno 2022, non può qualificarsi la società convenuta come impresa minore. Deve rilevarsi che le allegazioni della difesa convenuta appaiono prendere in considerazione quanto ai ricavi il diverso dato del
“reddito di impresa” non coincidente con i ricavi e non è stata dichiarata alcuna ragione per cui i ricavi dichiarati dalla stessa società sarebbero diversi da quelli reali. Si tratta peraltro di una somma in linea con i ricavi dichiarati l'anno successivo ad euro 199.628 -rigo RG2 Pt_2
Dichiarazione società di persone 2024 relativa all'anno di esercizio 2023);
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, l'insolvenza non è stata contestata dalla parte convenuta e si ricava comunque dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente, nonostante l'ammontare non elevato
(inferiore a 12.000 euro), e l'impossibilità per il creditore di trovare soddisfazione tramite l'esecuzione presso il terzo ove dall'istanza ex art. 492 bis cpc effettuata era CP_3 risultato esservi un rapporto di conto corrente (docc.3, 4 , 5, 6); l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale attestata al momento della tentata esecuzione del pignoramento mobiliare il 17.9.2025; il debito erariale pari a complessivi euro 166.557,98, di cui euro
116.844,72 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”, euro 1.012,27 “Importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica” ed euro 48.700,99 “Importi oggetto di definizione agevolata”.
4 Inoltre, come si è detto, dalla visura camerale datata 27.10.2025 acquisita dall'ufficio, la società risulta in scioglimento e liquidazione (data atto 14.5.2025, data iscrizione 19.5.2025).
Trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema
Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie la società convenuta non ha indicato, né constano altrimenti, elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito del ricorrente e delle somme risultanti dall'informativa trasmessa da sopra citata. CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'apertura della liquidazione giudiziale anche del socio illimitatamente responsabile ex art. 256 CCII, che dovrà rivolgere al GD sotto individuato tempestiva istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione.
Deve infine rilevarsi che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o prima della chiusura “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Pertanto deve darsi avvertimento ai debitori sottoposti a liquidazione giudiziale di tale possibilità, da esercitare proponendo istanza da trasmettere al
Curatore prima della chiusura della procedura.
5
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(CF e P.IVA ), con sede legale ad Almese Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Caselette n. 23/6, nonchè del socio illimitatamente responsabile
[...]
C.F. ; CP_1 C.F._2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 30 marzo 2026 alle ore 15.00 nell'aula 9 del Tribunale (scala A, piano terra), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di
6 insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
invita il socio illimitatamente responsabile a presentare quanto prima possibile al GD istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione;
avverte i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o prima della chiusura “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”,
7 dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Tale istanza dovrà essere trasmessa al Curatore prima della chiusura della procedura;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4.12.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 635-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca F. Parte_1 C.F._1
Montalbano
- RICORRENTE-
nei confronti di
(CF e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale ad Almese (TO), Via Caselette n. 23/6, nonchè del socio illimitatamente responsabile (C.F. , rappresentati e difesi Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Gabriele Ferretti e Federica Invincibile
- CONVENUTI– ***
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2025, ha domandato l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede legale ad Almese (TO), Via Caselette n. 23/6. Con il decreto di fissazione di udienza datato 24.10.2025, è stato segnalato che la domanda, qualora accolta, avrebbe comportato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio accomandatario onerando il ricorrente di notificare gli atti anche a tale Controparte_1 soggetto.
Appare opportuno rilevare che, dalla visura camerale datata 27.10.2025 acquisita dall'ufficio, la società risulta in scioglimento e liquidazione (data atto 14.5.2025, data iscrizione 19.5.2025).
La notifica è stata effettuata dalla cancelleria alla società a mezzo pec il 27.10.2025, mentre il ricorrente non ha depositato prova della notifica al socio accomandatario, che tuttavia si è costituito a mezzo degli avvocati Gabriele Ferretti e Federica Invincibile con memoria
25.11.2025. Con tale atto, senza nulla eccepire in ordine al tema delle notifiche, i convenuti si sono opposti alla domanda, sostenendo il mancato raggiungimento della soglia debitoria di euro 30.000 ex art. 49 co 5 CCII e la qualifica di impresa minore da parte della ricorrente.
Con maggiore dettaglio, la difesa ha evidenziato, alle pagine 3 e 4 della memoria, i seguenti dati delle dichiarazioni:
“- Anno 2023 reddito d'impresa rigo RG31 pari ad Euro 30.831,00;
- Anno 2024 reddito d'impresa rigo RG31 pari ad Euro 26.247,00;
- Anno 2025 reddito d'impresa rigo RG31 pari ad Euro 20.444,00;
- Anno 2023 ricavi rigo RN2 pari ad Euro 30.831,00;
- Anno 2024 ricavi rigo RN2 pari ad Euro 26.947,00;
- Anno 2025 ricavi rigo RN2 pari ad Euro 20.444,00;
- Anno 2023 componenti negativi rigo RG24 euro 199.503,00;
- Anno 2024 componenti negativi rigo RG24 euro 173.381,00;
- Anno 2025 componenti negativi rigo RG24 euro 173.079,00”.
ha trasmesso l'informativa datata 29.10.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il CP_2
5.11.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo affidati all'Agente della Riscossione per euro 166.557,98, di cui euro 116.844,72 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”, euro 1.012,27
“Importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica” ed euro 48.700,99 “Importi oggetto di definizione agevolata”.
2 All'udienza del 28 novembre 2025, parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale “ribadendo le finalità di attivazione del fondo di garanzia INPS” (cfr. verbale di udienza) e la difesa dei convenuti si è opposta per le ragioni di cui alla memoria di costituzione. Al termine dell'udienza, il giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente ex art. 37 CCII, creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 788/2025 del Tribunale di Torino -Sezione Lavoro-, dichiarato esecutivo il 4.7.2025 (doc. 1) per la somma quantificata in euro 11.521,58 oltre interessi nell'atto di precetto datato 7.7.2025 (doc. 2);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è ad Almese (TO), Via Caselette n. 23/6 (visura del 27.10.2025 in atti);
- la società debitrice e il socio accomandatario sono stati messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e si sono costituiti tramite difesa tecnica, sollevando le eccezioni sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della Controparte_1 attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in accomandita semplice, con
[...] attività risultante dalla visura camerale di produzione di filmati e realizzazione di spot) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Occorre osservare al riguardo che l'art. 2 co 1 lettera d) CCII definisce impresa minore
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
3 superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La norma citata quanto alla verifica dell'attivo ed ai ricavi fa riferimento ai “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale”, riprendendo la medesima formulazione dell'art. 1 l.f., in relazione a cui la Suprema Corte aveva chiarito che deve aversi riguardo ai tre esercizi in cui la gestione economica è scadenzata conclusisi prima del deposito dell'istanza di fallimento e non agli anni solari
(Cass. n. 10952/2015 e n. 501/2016).
Nella fattispecie la domanda è stata depositata nell'ottobre 2025, così che devono esaminarsi i tre anni di esercizio già chiusi a quel momento (anno 2024, 2023 e 2022).
Posta tale premessa, dalle dichiarazioni fiscali acquisite d'ufficio emerge che per l'anno di esercizio 2022 sono stati dichiarati ricavi per euro 230.334 (Modello Società di Persone
2023 rigo RG2) e dunque, essendo superata la soglia dei ricavi per l'anno 2022, non può qualificarsi la società convenuta come impresa minore. Deve rilevarsi che le allegazioni della difesa convenuta appaiono prendere in considerazione quanto ai ricavi il diverso dato del
“reddito di impresa” non coincidente con i ricavi e non è stata dichiarata alcuna ragione per cui i ricavi dichiarati dalla stessa società sarebbero diversi da quelli reali. Si tratta peraltro di una somma in linea con i ricavi dichiarati l'anno successivo ad euro 199.628 -rigo RG2 Pt_2
Dichiarazione società di persone 2024 relativa all'anno di esercizio 2023);
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, l'insolvenza non è stata contestata dalla parte convenuta e si ricava comunque dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente, nonostante l'ammontare non elevato
(inferiore a 12.000 euro), e l'impossibilità per il creditore di trovare soddisfazione tramite l'esecuzione presso il terzo ove dall'istanza ex art. 492 bis cpc effettuata era CP_3 risultato esservi un rapporto di conto corrente (docc.3, 4 , 5, 6); l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale attestata al momento della tentata esecuzione del pignoramento mobiliare il 17.9.2025; il debito erariale pari a complessivi euro 166.557,98, di cui euro
116.844,72 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”, euro 1.012,27 “Importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica” ed euro 48.700,99 “Importi oggetto di definizione agevolata”.
4 Inoltre, come si è detto, dalla visura camerale datata 27.10.2025 acquisita dall'ufficio, la società risulta in scioglimento e liquidazione (data atto 14.5.2025, data iscrizione 19.5.2025).
Trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema
Corte nella vigenza della l.f. in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie la società convenuta non ha indicato, né constano altrimenti, elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito del ricorrente e delle somme risultanti dall'informativa trasmessa da sopra citata. CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'apertura della liquidazione giudiziale anche del socio illimitatamente responsabile ex art. 256 CCII, che dovrà rivolgere al GD sotto individuato tempestiva istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione.
Deve infine rilevarsi che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o prima della chiusura “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Pertanto deve darsi avvertimento ai debitori sottoposti a liquidazione giudiziale di tale possibilità, da esercitare proponendo istanza da trasmettere al
Curatore prima della chiusura della procedura.
5
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(CF e P.IVA ), con sede legale ad Almese Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Caselette n. 23/6, nonchè del socio illimitatamente responsabile
[...]
C.F. ; CP_1 C.F._2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 30 marzo 2026 alle ore 15.00 nell'aula 9 del Tribunale (scala A, piano terra), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di
6 insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
invita il socio illimitatamente responsabile a presentare quanto prima possibile al GD istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione;
avverte i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o prima della chiusura “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”,
7 dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Tale istanza dovrà essere trasmessa al Curatore prima della chiusura della procedura;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4.12.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
8