TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 15028 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice Roberto PARZIALE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado di querela di falso in via principale iscritto al n.
15028 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 202442, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 5 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate alla udienza del giorno 7
novembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Tibullo n. 13 presso lo studio dell'avv. Claudio Larussa che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Francesca Sitzia giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: querela di falso.
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Alla udienza del giorno 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di memorie sulle conclusioni precisate come in atti in data 7 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio
[...]
al fine di accertare la falsità di quanto contenuto nel verbale di accertamento CP_1
elevato dalla Polizia Stradale di Roma n. 700018098409 elevato in data 31 maggio 2023
per omessa precedenza e circolazione su corsia preferenziale stando a quanto leggibile nella copia prodotta dell'avviso di accertamento sottoscritto da tre agenti di cui due non presenti ai fatti e chiamati dal stesso. Parte_1
Tale volontà di proporre querela di falso era stata rappresentata nel corso del giudizio di opposizione proposito innanzi al Giudice di pace.
A sostegno della opposizione ha riferito che nel corso di un diverbio con il che Pt_2
non si era qualificato come appartenente alla Polizia di Stato aveva chiamato la Polizia
sentendosi minacciato e sul posto erano stati inviati due agenti da parte del Prefetto
con il quale aveva cercato di mettersi in comunicazione non riuscendo a mettersi i CP_2
contatto con il Commissariato Viminale.
I due agenti sopraggiunti avevano elevato la contravvenzione per fatti ai quali non avevano assistito in quanto al loro arrivo la propria vettura era ferma al margine della strada mentre il on si era qualificato. Pt_2
Ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata la falsità della contestazione operata dagli agenti Liguori e Nangano sul verbale di accertamento.
Si è costituita evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
essendo stata proposta querela di falso avverto un verbale di acceretamento elevato dalla
Polizia di Stato. Nel merito ha dedotto che la sottoscrizione del verbale da parte degliagenti intervenuti non costituiva un falso essendo chiaramente indicato nel verbale che l'agente
RGAC 15028 ANNO 2024 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
accertatore era l'ispettore Tomassi che ha anche sottoscritto l'accertamento, come risultava dal verbale avendo gli atri due agenti sottoscritto il verbale sulla base di quanto accertato dall'Ispettore, come consentito dall'articolo 12 del codice della strada.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 5 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza adi precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al di là del fatto che nel verbale di accertamento risulta chiaramente indicato che l'agente accertatore della infrazione è stato l'ispettore ed il verbale relativo alla Persona_2
infrazione accertata dall'ispettore era stata contestata dai due agenti intervenuti sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 del codice della Strada, nel caso di specie la querela di falso è stata proposta nei confronti di una autorità estranea ai fatti essendo stata proposta nei confronti di invece che nei confronti del Ministero dell'interno essendo CP_1
stato emesso dalla Polizia di Stato il relativo verbale di accertamento.
Deve, pertanto, essere respinta la querela di falso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla querela di falso proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_1
* dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_1
* condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 2.000 complessivi di cui euro 2.000 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge, ove dovuti,
e maggiorazione forfettaria per le spese pari al 15%.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2025
Il giudice
RGAC 15028 ANNO 2024 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(dr Roberto Parziale)
RGAC 15028 ANNO 2024 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice Roberto PARZIALE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado di querela di falso in via principale iscritto al n.
15028 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 202442, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 5 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate alla udienza del giorno 7
novembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Tibullo n. 13 presso lo studio dell'avv. Claudio Larussa che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Francesca Sitzia giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: querela di falso.
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Alla udienza del giorno 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di memorie sulle conclusioni precisate come in atti in data 7 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio
[...]
al fine di accertare la falsità di quanto contenuto nel verbale di accertamento CP_1
elevato dalla Polizia Stradale di Roma n. 700018098409 elevato in data 31 maggio 2023
per omessa precedenza e circolazione su corsia preferenziale stando a quanto leggibile nella copia prodotta dell'avviso di accertamento sottoscritto da tre agenti di cui due non presenti ai fatti e chiamati dal stesso. Parte_1
Tale volontà di proporre querela di falso era stata rappresentata nel corso del giudizio di opposizione proposito innanzi al Giudice di pace.
A sostegno della opposizione ha riferito che nel corso di un diverbio con il che Pt_2
non si era qualificato come appartenente alla Polizia di Stato aveva chiamato la Polizia
sentendosi minacciato e sul posto erano stati inviati due agenti da parte del Prefetto
con il quale aveva cercato di mettersi in comunicazione non riuscendo a mettersi i CP_2
contatto con il Commissariato Viminale.
I due agenti sopraggiunti avevano elevato la contravvenzione per fatti ai quali non avevano assistito in quanto al loro arrivo la propria vettura era ferma al margine della strada mentre il on si era qualificato. Pt_2
Ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata la falsità della contestazione operata dagli agenti Liguori e Nangano sul verbale di accertamento.
Si è costituita evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
essendo stata proposta querela di falso avverto un verbale di acceretamento elevato dalla
Polizia di Stato. Nel merito ha dedotto che la sottoscrizione del verbale da parte degliagenti intervenuti non costituiva un falso essendo chiaramente indicato nel verbale che l'agente
RGAC 15028 ANNO 2024 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
accertatore era l'ispettore Tomassi che ha anche sottoscritto l'accertamento, come risultava dal verbale avendo gli atri due agenti sottoscritto il verbale sulla base di quanto accertato dall'Ispettore, come consentito dall'articolo 12 del codice della strada.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 5 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza adi precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al di là del fatto che nel verbale di accertamento risulta chiaramente indicato che l'agente accertatore della infrazione è stato l'ispettore ed il verbale relativo alla Persona_2
infrazione accertata dall'ispettore era stata contestata dai due agenti intervenuti sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 del codice della Strada, nel caso di specie la querela di falso è stata proposta nei confronti di una autorità estranea ai fatti essendo stata proposta nei confronti di invece che nei confronti del Ministero dell'interno essendo CP_1
stato emesso dalla Polizia di Stato il relativo verbale di accertamento.
Deve, pertanto, essere respinta la querela di falso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla querela di falso proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_1
* dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_1
* condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 2.000 complessivi di cui euro 2.000 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge, ove dovuti,
e maggiorazione forfettaria per le spese pari al 15%.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2025
Il giudice
RGAC 15028 ANNO 2024 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(dr Roberto Parziale)
RGAC 15028 ANNO 2024 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale