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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ed in persona del giudice
Maurizio Pancaro, nella causa civile iscritta al n. 175 / 2023 del R.G.A.C. e vertente tra:
, con l'avv. Cosmo Maria Gagliardi Parte_1
- Attrice / Opponente -
e
, con l'avv. Alfredo Martignetti Controparte_1
- Convenuta / opposta - nonché contro con gli avv. Carmela Filice e Umberto Ferrato CP_2
- Convenuta / opposta - avente ad oggetto un giudizio di merito ex art. 616/618 cpc, ha pronunciato la seguente sentenza, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti all'udienza del
09 gennaio 2025.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Parte attrice ha introdotto il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616/618 cpc ed ha chiesto al Tribunale l'invalidità/inefficacia dell'intimazione di pagamento notificatagli da [ad oggetto: Cartella / Atto n. Controparte_1
03420110041883038000 (numero ruolo: 2011/535); Cartella / Atto
n.03420110041883139000 (numero ruolo: 2011/5344); Cartella / Atto n.
03420130003560027000 (numero ruolo: 2013/1615); Cartella / Atto n.
03420130033710425000 (numero ruolo: 2013/5115); Cartella / Atto n.
03420140003667865000 (numero ruolo: 2014/10); Cartella / Atto n. 03420150016235885000 (numero ruolo: 2015/2486); Avviso di accertamento n, TDFM00939 (numero ruolo: 2014/802394); Avviso di accertamento n,
TDFTDFM000557 (numero ruolo: 2015/800920); Cartella / Atto n.
03420130003559926000 data notifica avviso 15/10/2021; Cartella / Atto
n.03420160017324170000 notifica avviso 15/10/2021; Cartella / Atto n.
03420180004737802000; Avviso TDFTDFM000833 notifica avviso 15/10/2021;
TDFTDFM000394 notifica avviso 15/10/2021; Avviso TDFTDFM000032 notifica avviso 15/10/2021; Avviso TDFTDFM000078 notifica avviso 15/10/2021; Avviso
TD3010201473/2019 notifica avviso 15/10/2021; Avviso TDFTDFM000135 notifica avviso 24/05/2022 ]; siccome, a suo dire, essi atti impositivi travolti da carenza di potere di spendita di titolo idoneo a sorreggere l'esecuzione, residuando, in subordine, una domanda dell'attrice di riduzione del dovuto a quanto effettivamente e legittimamente preteso.
L'istante, di specie, ha evidenziato che, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi “ex artt. 48-bis DPR n. 602/1973 e art. 543 c.p.c.”, il creditore gli aveva intimato il pagamento di € Controparte_3
35.610,73 e che, previo ricorso in opposizione ex artt. 615/617 cpc, il GE, in data
19/10/2022 aveva parzialmente sospeso l'esecuzione e limitatamente a taluni atti impositivi.
Da qui, nei termini di riassunzione, il presente giudizio di merito.
Si è costituita che, con articolata e specifica Controparte_1
comparsa, ha contestato, in singulis et in toto con motivazione in diritto,
l'avverso libello, concludendo per il rigetto della domanda, ovvero per una sua adeguata rideterminazione nel quantum debeatur.
Si è costituito l' il quale, nell'evidenziare la legittimità e la dovutezza del suo CP_2
operare, ha chiesto di essere estromesso da ogni soccombenza.
Assente ogni istruttoria (questione di mero diritto) e precisate le conclusioni, la pag. 2/5 causa esitava a sentenza come da rito.
La domanda va decisa per come segue.
Così come rilevano gli atti prodotti e l'assenza di indici documentali contrari, su parte della pretesa confluita nell'atto di pignoramento opposto dall'attrice, è intervenuta una pronuncia demolitiva della Commissione Tributaria di Cosenza
(sentenza n. 3699/2021 pronunciata il 26.11.2020 e depositata in segreteria il
23.06.2021).
Allo stato, tale pronuncia (non si ravvisa alcun elemento contrario al consolidamento della sentenza) - valida ed efficace - appare idonea a rendere inefficace il titolo esecutivo speso da (creditore) con il pignoramento CP_4
azionato, ovviamente, così come sancito dal Giudice Tributario e tratteggiato dal
Giudice dell'Esecuzione in sede di sospensione (parziale) dell'esecuzione.
Il thema decidendum, pertanto, va circoscritto alle altre pretese vantate dalla PA
e non incluse nell'annullamento citato.
Sulle obbligazioni dedotte da e presupposto dell'usbergo impositivo non CP_4
comprese nell'annullamento disposto dalla Commissione Tributaria di Cosenza, appare evidente, in rito, che il petitum invocato dall'attrice (annullamento pignoramento e, prima ancora, caducazione prioritaria della fonte incorporata al titolo), non può essere scrutinato [ segnatamente, ogni motivo singolarmente proposto: r i c h i e s t a d i annullamento di diritto ex art. 1, comma 540, L. n.
228/2012, per mancato invio della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi;
mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
prescrizione della pretesa sostanziale portata nelle cartelle di cui all'intimazione/ decadenza dal potere di pag. 3/5 accertamento per avvenuto inutile decorso del termine finale;
invalidità dell'intimazione di pagamento per violazione del diritto fondamentale del contribuente al contraddittorio e alla difesa, sancito dallo Statuto del contribuente: art. 7, Legge 27/07/2000, n. 212 ].
La parte istante, in sintesi, non avendo impugnato le intimazioni de quibus, si è preclusa la possibilità di far valere vizi relativi alle fasi precedenti del procedimento (v. a seguire da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 02/06/1992, Rv.
477495 01) - ivi comprese le questioni afferenti il vizio dell'asserita omessa notifica delle cartelle ovvero le altre questioni procedimentali cui ai motivi esposti dall'attrice – si determinando, in diritto, l'inammissibilità di ogni motivo adottato.
Le spese tra le parti possono interamente compensarsi, a ragione dell'equidistanza dei motivi di diritto spesi da e dall'attrice e per la non CP_4
influenza sostanziale delle ragioni processuali esposte dall' CP_2
Tali motivi del decidere.
PQM
Il Tribunale monocratico di Cosenza- prima sezione civile- definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 175/2023 del R.G.A.C così dispone:
- Dichiara la non dovutezza della pretesa di Controparte_1
nei confronti di , relativamente alle
[...] Controparte_5
cartelle di pagamento: Cartella n. 03420110041883038000 (numero ruolo: 2011/535);
Cartella n.03420110041883139000 (numero ruolo: 2011/5344);
Cartella n. 03420130003560027000 (numero ruolo: 2013/1615);
Cartella n. 03420130033710425000 (numero ruolo: 2013/5115);
Cartella n. 03420140003667865000 (numero ruolo: 2014/10);
pag. 4/5 Cartella n. 03420150016235885000 (numero ruolo: 2015/2486);
Avviso di accertamento n, TDFM00939 (numero ruolo: 2014/802394);
Avviso di accertamento n, TDFTDFM000557 ( numero ruolo: 2015/800920);
- Dichiara inammissibile il restante capo di domanda, con la correlata declaratoria di dovutezza di quanto preteso da Controparte_1
nei confronti di , relativamente alle
[...] Parte_1
cartelle di pagamento: Cartella / Atto n. 03420130003559926000 data notifica avviso 15/10/2021; Cartella / Atto n.03420160017324170000 notifica avviso 15/10/2021; Cartella / Atto n. 03420180004737802000;
Avviso TDFTDFM000833 notifica avviso 15/10/2021; TDFTDFM000394 notifica avviso 15/10/2021; Avviso TDFTDFM000032 notifica avviso
15/10/2021; Avviso TDFTDFM000078 notifica avviso 15/10/2021; Avviso
TD3010201473/2019 notifica avviso 15/10/2021; Avviso
TDFTDFM000135 notifica avviso 24/05/2022 ;
- Compensa interamente le spese tra le parti.
Deciso in Cosenza il 28/03/2025
Maurizio Pancaro
pag. 5/5
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ed in persona del giudice
Maurizio Pancaro, nella causa civile iscritta al n. 175 / 2023 del R.G.A.C. e vertente tra:
, con l'avv. Cosmo Maria Gagliardi Parte_1
- Attrice / Opponente -
e
, con l'avv. Alfredo Martignetti Controparte_1
- Convenuta / opposta - nonché contro con gli avv. Carmela Filice e Umberto Ferrato CP_2
- Convenuta / opposta - avente ad oggetto un giudizio di merito ex art. 616/618 cpc, ha pronunciato la seguente sentenza, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti all'udienza del
09 gennaio 2025.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Parte attrice ha introdotto il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616/618 cpc ed ha chiesto al Tribunale l'invalidità/inefficacia dell'intimazione di pagamento notificatagli da [ad oggetto: Cartella / Atto n. Controparte_1
03420110041883038000 (numero ruolo: 2011/535); Cartella / Atto
n.03420110041883139000 (numero ruolo: 2011/5344); Cartella / Atto n.
03420130003560027000 (numero ruolo: 2013/1615); Cartella / Atto n.
03420130033710425000 (numero ruolo: 2013/5115); Cartella / Atto n.
03420140003667865000 (numero ruolo: 2014/10); Cartella / Atto n. 03420150016235885000 (numero ruolo: 2015/2486); Avviso di accertamento n, TDFM00939 (numero ruolo: 2014/802394); Avviso di accertamento n,
TDFTDFM000557 (numero ruolo: 2015/800920); Cartella / Atto n.
03420130003559926000 data notifica avviso 15/10/2021; Cartella / Atto
n.03420160017324170000 notifica avviso 15/10/2021; Cartella / Atto n.
03420180004737802000; Avviso TDFTDFM000833 notifica avviso 15/10/2021;
TDFTDFM000394 notifica avviso 15/10/2021; Avviso TDFTDFM000032 notifica avviso 15/10/2021; Avviso TDFTDFM000078 notifica avviso 15/10/2021; Avviso
TD3010201473/2019 notifica avviso 15/10/2021; Avviso TDFTDFM000135 notifica avviso 24/05/2022 ]; siccome, a suo dire, essi atti impositivi travolti da carenza di potere di spendita di titolo idoneo a sorreggere l'esecuzione, residuando, in subordine, una domanda dell'attrice di riduzione del dovuto a quanto effettivamente e legittimamente preteso.
L'istante, di specie, ha evidenziato che, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi “ex artt. 48-bis DPR n. 602/1973 e art. 543 c.p.c.”, il creditore gli aveva intimato il pagamento di € Controparte_3
35.610,73 e che, previo ricorso in opposizione ex artt. 615/617 cpc, il GE, in data
19/10/2022 aveva parzialmente sospeso l'esecuzione e limitatamente a taluni atti impositivi.
Da qui, nei termini di riassunzione, il presente giudizio di merito.
Si è costituita che, con articolata e specifica Controparte_1
comparsa, ha contestato, in singulis et in toto con motivazione in diritto,
l'avverso libello, concludendo per il rigetto della domanda, ovvero per una sua adeguata rideterminazione nel quantum debeatur.
Si è costituito l' il quale, nell'evidenziare la legittimità e la dovutezza del suo CP_2
operare, ha chiesto di essere estromesso da ogni soccombenza.
Assente ogni istruttoria (questione di mero diritto) e precisate le conclusioni, la pag. 2/5 causa esitava a sentenza come da rito.
La domanda va decisa per come segue.
Così come rilevano gli atti prodotti e l'assenza di indici documentali contrari, su parte della pretesa confluita nell'atto di pignoramento opposto dall'attrice, è intervenuta una pronuncia demolitiva della Commissione Tributaria di Cosenza
(sentenza n. 3699/2021 pronunciata il 26.11.2020 e depositata in segreteria il
23.06.2021).
Allo stato, tale pronuncia (non si ravvisa alcun elemento contrario al consolidamento della sentenza) - valida ed efficace - appare idonea a rendere inefficace il titolo esecutivo speso da (creditore) con il pignoramento CP_4
azionato, ovviamente, così come sancito dal Giudice Tributario e tratteggiato dal
Giudice dell'Esecuzione in sede di sospensione (parziale) dell'esecuzione.
Il thema decidendum, pertanto, va circoscritto alle altre pretese vantate dalla PA
e non incluse nell'annullamento citato.
Sulle obbligazioni dedotte da e presupposto dell'usbergo impositivo non CP_4
comprese nell'annullamento disposto dalla Commissione Tributaria di Cosenza, appare evidente, in rito, che il petitum invocato dall'attrice (annullamento pignoramento e, prima ancora, caducazione prioritaria della fonte incorporata al titolo), non può essere scrutinato [ segnatamente, ogni motivo singolarmente proposto: r i c h i e s t a d i annullamento di diritto ex art. 1, comma 540, L. n.
228/2012, per mancato invio della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi;
mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
prescrizione della pretesa sostanziale portata nelle cartelle di cui all'intimazione/ decadenza dal potere di pag. 3/5 accertamento per avvenuto inutile decorso del termine finale;
invalidità dell'intimazione di pagamento per violazione del diritto fondamentale del contribuente al contraddittorio e alla difesa, sancito dallo Statuto del contribuente: art. 7, Legge 27/07/2000, n. 212 ].
La parte istante, in sintesi, non avendo impugnato le intimazioni de quibus, si è preclusa la possibilità di far valere vizi relativi alle fasi precedenti del procedimento (v. a seguire da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 02/06/1992, Rv.
477495 01) - ivi comprese le questioni afferenti il vizio dell'asserita omessa notifica delle cartelle ovvero le altre questioni procedimentali cui ai motivi esposti dall'attrice – si determinando, in diritto, l'inammissibilità di ogni motivo adottato.
Le spese tra le parti possono interamente compensarsi, a ragione dell'equidistanza dei motivi di diritto spesi da e dall'attrice e per la non CP_4
influenza sostanziale delle ragioni processuali esposte dall' CP_2
Tali motivi del decidere.
PQM
Il Tribunale monocratico di Cosenza- prima sezione civile- definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 175/2023 del R.G.A.C così dispone:
- Dichiara la non dovutezza della pretesa di Controparte_1
nei confronti di , relativamente alle
[...] Controparte_5
cartelle di pagamento: Cartella n. 03420110041883038000 (numero ruolo: 2011/535);
Cartella n.03420110041883139000 (numero ruolo: 2011/5344);
Cartella n. 03420130003560027000 (numero ruolo: 2013/1615);
Cartella n. 03420130033710425000 (numero ruolo: 2013/5115);
Cartella n. 03420140003667865000 (numero ruolo: 2014/10);
pag. 4/5 Cartella n. 03420150016235885000 (numero ruolo: 2015/2486);
Avviso di accertamento n, TDFM00939 (numero ruolo: 2014/802394);
Avviso di accertamento n, TDFTDFM000557 ( numero ruolo: 2015/800920);
- Dichiara inammissibile il restante capo di domanda, con la correlata declaratoria di dovutezza di quanto preteso da Controparte_1
nei confronti di , relativamente alle
[...] Parte_1
cartelle di pagamento: Cartella / Atto n. 03420130003559926000 data notifica avviso 15/10/2021; Cartella / Atto n.03420160017324170000 notifica avviso 15/10/2021; Cartella / Atto n. 03420180004737802000;
Avviso TDFTDFM000833 notifica avviso 15/10/2021; TDFTDFM000394 notifica avviso 15/10/2021; Avviso TDFTDFM000032 notifica avviso
15/10/2021; Avviso TDFTDFM000078 notifica avviso 15/10/2021; Avviso
TD3010201473/2019 notifica avviso 15/10/2021; Avviso
TDFTDFM000135 notifica avviso 24/05/2022 ;
- Compensa interamente le spese tra le parti.
Deciso in Cosenza il 28/03/2025
Maurizio Pancaro
pag. 5/5