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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa TA IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1545/2025 R.G. avente ad oggetto risarcimento dei danni da reiterazione di contratti a termine
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Randazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Asiago n. 53, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc.: , P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. dal dott. CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ed elettivamente domiciliato in
[...] Controparte_6
Catania via Mascagni n.52 nonché presso indirizzo pec: Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 17.02.2025 in sintesi, ha Parte_1
esposto:
- che, in forza di contratti a termine, annualmente rinnovati senza soluzione di continuità, dal
2017 fino all'anno scolastico 2024/2025, ha prestato servizio come docente di scuola primaria presso il , svolgendo, in condizione di precarietà, le Controparte_4
proprie funzioni con continuità, diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle responsabilità didattiche e formative affidatele;
- che la condotta tenuta dalla parte datoriale si pone in violazione dei principi sanciti dalla
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea e del relativo Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP che impongono agli Stati membri l'adozione di strumenti normativi idonei per prevenire l'ingiustificata stipula di contratti a tempo determinato e reprimere il reiterato abusivo utilizzo di essi;
- che la Corte di Giustizia ha osservato che la successione di contratti a tempo determinato può essere giustificata dalla fissazione di una durata massima complessiva dei contratti a termine in successione o da un numero massimo degli stessi (limiti che in Italia non sono previsti per i precari della scuola) oppure da ragioni obiettive che possono essere integrate dall'atteso espletamento di un concorso, ma solo a condizione che siano previsti tempi certi per l'espletamento di esso e la conseguente assunzione;
- che di recente il d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla l. 14.11.2024 n. 166, ha rafforzato le tutele contro la reiterazione ingiustificata dei contratti a termine nel settore pubblico, introducendo modifiche significative al sistema risarcitorio in guisa da adeguare la normativa italiana alle direttive europee e alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (CGUE);
- che la stessa ha prestato servizio per l'Amministrazione Scolastica in forza di contratti a tempo determinato reiterati per molteplici anni senza qualsivoglia giustificazione obiettiva né adozione di meccanismi tesi alla stabilizzazione, per cui ha maturato il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001.
Su tali premesse, ritenuta la competenza giurisdizionale del Tribunale adito, la ricorrente ha chiesto, “… previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di eventuali atti
e provvedimenti amministrativi ostativi disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: (di) … dichiarare l'illegittimità della reiterazione di contratti a termine avvenuta in (suo) danno …; - per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente nella misura e nei limiti di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30
Pagina 2 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 12 della L 166/2024, in particolare nella misura massima di 24 mensilità per l'importo complessivo pari a € 43.822,56 o nella maggiore o minore somma che Codesto Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia … Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
In data 2.09.2025 si è ritualmente costituita l' depositando nel Controparte_7
fascicolo telematico memoria di costituzione con la quale, in breve, ha dedotto:
- che è maturata la decadenza ex art. 32 l. n.183/2010, globalmente sull'intera azione, nonché singolarmente per ciascuno dei contratti dedotti in causa;
- che, ad ogni modo, le domande per cui è causa sono infondate ai sensi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, essendo stati conclusi inter partes contratti efficaci fino alla data del
30/6 a seguito della partecipazione della ricorrente a procedure di interpello distinte anno per anno senza che possa configurarsi a scadenza rinnovo, tacito o consensuale, laddove, peraltro,
l'ordinario rapporto di lavoro prevede la scadenza al 31/8 e nessuna prova è stata offerta dalla ricorrente in ordine al suo utilizzo su organico di diritto;
- che, invero, la ricorrente “ha avuto varie chance assunzionali ordinarie, mentre una coercizione delle chance d'impiego da interpello periodico nulla avrebbe a che vedere con
l'abusivo ricorso del contratto a termine”, potendo sussistere “l'abusivo ricorso del contratto a termine … solo ed esclusivamente al ricorrere di una distorsione causale del contratto in questione che si realizzerebbe, in specie, allorquando il datore di lavoro, anziché ricorrere al reclutamento stabile ed ordinario, opta per quello a termine così frustando il diritto all'impiego degli aspiranti”, laddove, nella specie, le procedure per il reclutamento sono state bandite con regolarità e l' ha disposto l'attribuzione di supplenze Controparte_8
fino al 30/6 proprio per sopperire ad esigenze estemporanee dell'organico, tanto che la ricorrente è stata convocata “come supplente da GPS o da graduatoria d'istituto, non essendo la stessa inserita in GAE perché non lo afferma, e perché documentalmente provato”;
- che, in particolare, il “reclutamento a termine oggi avviene attraverso procedure di interpello estemporaneo (cfr. art. 4, L. 124/1999) che comportano la redazione di elenchi aventi durata biennale (c.d. GPS) la cui partecipazione avviene su base volontaria dei candidati senza che sia prevista la perpetuità degli elenchi che si formano, e non essendo tali elenchi funzionali all'immissione in ruolo
- che è onere di parte ricorrente allegare e provare, in modo specifico, gli elementi di fatto dai quali desumere la concreta abusività della reiterazione della stipula di contratti a termine per la copertura di posti su organico di fatto (supplenze infra-annuali, fino al termine delle
Pagina 3 lezioni, ovvero al 30/6 di ogni anno scolastico) non essendo sufficiente in sé la mera allegazione della reiterazione dello strumento negoziale;
- che “per l'a.s. 2024/2025, infine, con nota 9/08/2024 … e relativa tabella allegata … venivano assegnati numerosi posti di sostegno in deroga, di cui ben 40 presso l'Istituto scolastico dove al ricorrente svolge servizio nell'a.s. 2024/2025 dal 10/09/2024. Nel turno di nomine da GPS del 9/09/2024 (doc. 9/0) in cui la ricorrente risulta essere stata nominata (/1), si vede che le nomine su AD (sostegno nella scuola primaria) sono solo 31, così risultando evidente non solo l'esistenza di un organico di fatto, ma, finanche, le difficoltà di colmare tali lacune facendo ricorso agli elenchi GPS”;
- che, ad ogni modo, è maturata la prescrizione dell'azione risarcitoria a norma dell'art. 2947
c.c. e dell'art. 2948 c.c. di ogni eventuale pretesa retributiva od assimilata (progressioni economiche, differenze retributive, et similia), oltre alla prescrizione ordinaria ex art. 2936 c.c..
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto di “Dichiarare inammissibile od infondato il ricorso per cessata materia del contendere;
- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010; - Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
- Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c. Condannare parte ricorrente ex. art. 96 c.p.c.”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali;
quindi, all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_______________________
Parte ricorrente ha assunto di aver svolto attività di docenza come supplente per oltre 36 mesi in forza di contratti a termine annualmente rinnovati, senza soluzione di continuità, dal
2017 fino all'anno scolastico 2024/2025, e che tale reiterato utilizzo della contrazione a termine
è in spregio di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. n 368/2001, dalla direttiva 1999/70/CE e dall'accordo quadro allegato ad essa alla luce delle linee ermeneutiche della giurisprudenza europea e nazionale riportate nell'atto introduttivo.
Secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la presente causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente
Pagina 4 le altre, imponendosi, a tutela dell'esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (tra le tante, Cass. 09.01.2019, n. 363).
In questa prospettiva, va rilevato che le questioni giuridiche oggetto di causa sono state già affrontate sia in ambito comunitario sia dalla Consulta con la sentenza n. 187/2016, oltre che dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7.11.2016 n. 22552 ed altre del medesimo tenore depositate in pari data e successiva.
Uniformandosi ai principi di diritto affermati dalle Corti superiori, l'intestato Tribunale con plurime costanti decisioni che per la loro chiarezza espositiva si richiamano a norma dell'art. 118 delle dispos. att. c.p.c. (tra le varie, sent. n. 1984/2025, sent. n. 1456/2025 r.g. est. dott.ssa
C. Ruggeri;
sent. 1982/2025; sent. 1983/2025; sent. 1985/2025; sent. n.2106/2025 est. dott. G.
G. Di Benedetto) ha evidenziato che, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia con sentenza del 26.11.2014 (c.d. sentenza ), ha chiarito «la contrarietà al diritto europeo Per_1 di “una normativa nazionale (…) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
La Corte Costituzionale pertanto ha dichiarato “è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (…) l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio
1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. (…) L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari
Pagina 5 interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”.
La Corte di Cassazione, preso atto della pronuncia del giudice costituzionale, con le suindicate sentenze ha risolto i problemi concreti relativi al complessivo sistema dell'assegnazione delle supplenze annuali, individuando in particolare le condizioni per la configurabilità dell'abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato su organico di diritto, sola tipologia contrattuale presa in considerazione tanto dalla Corte di Giustizia che dalla
Corte Costituzionale.
In breve, la Cassazione ha ritenuto illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, termine per
l'attuazione della direttiva europea in materia, la reiterazione dei contratti a tempo determinato su organico di diritto oltre i 36 mesi, assumendo quale parametro temporale il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
In tali ipotesi la Corte ha escluso anzitutto la conversione del rapporto a tempo indeterminato alla luce del divieto contenuto nell'art. 36, d. lgs. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 97 Costituzione il quale prevede il concorso quale modalità generale di accesso alle pubbliche amministrazioni, salvi i casi previsti dalla legge. Ha pertanto concluso che nelle ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti a termine su organico di diritto la stabilizzazione dei docenti ai sensi della legge 107/2015 o in virtù della pregressa disciplina o comunque la certezza della stabilizzazione entro tempi certi e ravvicinati costituisca misura idonea a sanzionare l'abuso, salva la prova del maggior danno e nei casi di mancata stabilizzazione il danno vada risarcito secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016.
Secondo la Corte invece “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio
Pagina 6 o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. n. 22552/2016).
Al riguardo, infatti, la Cassazione ha premesso la distinzione tra le varie tipologie di supplenza – annuale su organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico, temporanea su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche e temporanea per necessità contingenti
– ed ha precisato che l'attribuzione del tipo di supplenza è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'amministrazione scolastica: risulta pertanto necessaria l'allegazione che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore al ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio.
La Corte nella sostanza ha escluso recisamente che la mera reiterazione ultratriennale del contratto a tempo determinato per supplenze su organico di fatto o temporanee sia sufficiente a configurare un abuso in assenza di specifiche deduzioni delle parti con riguardo alle condizioni concrete della reiterazione con susseguirsi ad esempio di assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa classe di concorso, per oltre 36 mesi, ritenuti elementi sintomatici dell'uso distorto del contratto a termine su organico di fatto anche dalla più recente e attenta giurisprudenza di merito …» (così, in motivazione, Trib. Catania sent. n.
1984/2025 cit.).
Alla luce di quanto precede, pertanto, come ha avuto modo di ribadire Cass. 15.03.2023
n.7493, la complessità e la pluralità dei fattori che annualmente devono essere apprezzati da parte dell' ai fini della formazione delle classi e delle cattedre, Controparte_7
tenuto conto ancora secondo la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo che può costituire ragione obiettiva anche la necessità "di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari", adeguamento che è legato ad "un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari" (Corte di Giustizia 26.11.2014 in cause C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, , punto 94), lascia trarre “la Per_1
conseguenza che nelle organizzazioni complesse, quale è quella scolastica, non è valorizzabile la sola reiterazione dell'incarico per affermarne il carattere abusivo ed è, invece, necessario che risultino allegate circostanze dalle quali si possa desumere un uso distorto della tipologia contrattuale della supplenza sino al termine delle attività didattiche;
Pagina 7 … sulla base del richiamato principio sono stati accolti da Cass. n. 26357/2018, Cass. n.
17921/2018, Cass. n. 17863/2018, Cass. n. 8201/2018 i ricorsi proposti dal avverso CP_4
le pronunce richiamate nella motivazione della sentenza qui impugnata e si è evidenziato che erroneamente la Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto equivalenti agli incarichi annuali quelli conferiti fino al 30 giugno, dei quali, invece, si può tenere conto ai fini del superamento del triennio solo nei casi in cui ricorrano le condizioni evidenziate dalla citata Cass. n. 22552 del
2016”.
Dal che, “In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è, in sè, configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima - nè il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, (Corte Cost., sentenza n. 187 del 2016), perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'"organico di diritto" e si siano protratte per oltre 36 mesi” (Cass. 25.02.2021
n.5125).
Ebbene, nella vicenda che ci occupa, parte ricorrente non risulta essere stata destinataria dal
16.11.2017 all'anno scolastico 2024/2025 di alcun contratto a tempo determinato su organico di diritto –ossia fino al 31 agosto– ma soltanto su organico di fatto.
Nello specifico, per come risulta dai documenti contrattuali prodotti dalla parte ricorrente, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 i contratti di supplenza hanno avuto carattere breve e saltuario essendo stati diretti a soddisfare le esigenze temporanee di copertura di vacanze determinate dalla momentanea assenza di altro docente rispetto al quale la ricorrente è stata chiamata a prestare la sostituzione e, nei restanti anni scolastici di cui al ricorso, il contratto di supplenza è stato concluso fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) cambiando ogni anno scolastico l'Istituto ove il servizio è stato prestato (v. all. 1 del ricorso e stato matricolare prodotto nel fascicolo di parte resistente).
A ben vedere, invero, parte ricorrente ha incentrato la prospettazione della domanda risarcitoria argomentando in ordine alla mera reiterazione dei contratti a termine conclusi non oltre la fine delle attività di didattiche a norma dell'art. 4 comma 2 della l. n.124/1999, senza allegare e provare nel caso concreto le sintomatiche condizioni dell'utilizzo improprio o distorto di siffatta tipologia di supplenze e tanto meno fornire elementi obiettivi per
Pagina 8 comprovare che i contratti di supplenza in contestazione sono stati stipulati dall'Amministrazione scolastica per fronteggiare una situazione di consolidata scopertura del posto, né, invero, si rinvengono in atti circostanze concrete tese ad attestare che negli istituti in cui è stata eseguita la supplenza non era sussistente un'effettiva esigenza temporanea (Cass.
27.11.2017 n.28209; Cass. 10.10.2017 n.23724).
Alla fronte delle lacune probatorie e, prima ancora, assertive di cui al ricorso, non vi è spazio per ritenere che l'utilizzo della contrattazione a termine è stata preordinata al soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto per inadeguatezza dell'organico previsionale da parte dell'Amministrazione resistente, sì restando esclusa la dedotta illegittimità dei contratti a tempo determinati oggetto di causa. Per l'effetto, le pretese di cui al ricorso vanno rigettate.
Le spese processuali restano regolate secondo il criterio della soccombenza e, perciò, liquidate a favore dell'Amministrazione resistente nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore e dell'oggetto della controversia, del mancato espletamento della fase istruttoria, del disposto dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in rapporto alla limitata attività difensiva svolta, unitamente agli ulteriori parametri di cui al DM n.55/2014 modificato dal DM
147/2022.
A fronte di quanto prospettato nella memoria difensiva, non si ravvisano i presupposti per provvedere a norma dell'art. 96 c.p.c. atteso che ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo sono prive di pregio le ragioni estranee all'ambito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
RIGETTA il ricorso
CONDANNA parte ricorrente a rifondere all' le spese Controparte_7
processuali che si liquidano in complessivi euro 1.688,00.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA IC
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