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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. AE Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nato in [...] il [...] ( ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Ivan Siragusa.
CONTRO
Co
( ), con l'avv. Angelo Tudisca. Controparte_2 P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
Sulla domanda di cui al ricorso introduttivo – rivolta ad introdurre un'opposizione alla intimazione di pagamento n. 29320239015527938/000 “limitatamente alle somme di competenza di Codesto
Giudice in riferimento ai crediti riportati dalla seguente cartella esattoriale: n.
293220000064083768000 asseritamente notificata il 10.03.21 e avente quale ente impositore
l'ufficio registro di Catania – spese giudiziarie, per l'importo di € 431,97” – va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito e la competenza, ratione valoris, del Giudice di pace, in ispecie quello di Acireale, avuto riguardo al luogo dei residenza dell'opponente; vedasi, su analoga, fattispecie: Cassazione civile sez. VI, 16/10/2014, n.21914 e la giurisprudenza quivi cit.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 276,00 (d. m. 55/2014; parametri delle cause di valore inferiore a Euro 1.101,00; massimo abbattimenti dei parametri di tutte le fasi, avuto riguardo all'estrema semplicità delle questioni trattate).
P. Q. M.
Il dott. AE Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania per essere competente il Giudice di pace di Acireale;
condanna parte opponente a rifondere l'agente per la riscossione indicato in rubrica delle spese di lite, che liquida in Euro 276,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Così deciso in Catania, 14 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. AE Cataldo
Atto depositato telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. AE Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nato in [...] il [...] ( ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Ivan Siragusa.
CONTRO
Co
( ), con l'avv. Angelo Tudisca. Controparte_2 P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
Sulla domanda di cui al ricorso introduttivo – rivolta ad introdurre un'opposizione alla intimazione di pagamento n. 29320239015527938/000 “limitatamente alle somme di competenza di Codesto
Giudice in riferimento ai crediti riportati dalla seguente cartella esattoriale: n.
293220000064083768000 asseritamente notificata il 10.03.21 e avente quale ente impositore
l'ufficio registro di Catania – spese giudiziarie, per l'importo di € 431,97” – va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito e la competenza, ratione valoris, del Giudice di pace, in ispecie quello di Acireale, avuto riguardo al luogo dei residenza dell'opponente; vedasi, su analoga, fattispecie: Cassazione civile sez. VI, 16/10/2014, n.21914 e la giurisprudenza quivi cit.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 276,00 (d. m. 55/2014; parametri delle cause di valore inferiore a Euro 1.101,00; massimo abbattimenti dei parametri di tutte le fasi, avuto riguardo all'estrema semplicità delle questioni trattate).
P. Q. M.
Il dott. AE Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania per essere competente il Giudice di pace di Acireale;
condanna parte opponente a rifondere l'agente per la riscossione indicato in rubrica delle spese di lite, che liquida in Euro 276,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Così deciso in Catania, 14 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. AE Cataldo
Atto depositato telematicamente.