Art. 13.
I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264 , potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'art. 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge.
I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264 , potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'art. 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge.