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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel.est. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 6981 dell'anno 2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6981/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato in [...] il [...] (Avv. GIACALONE FABIO); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Controparte_1
Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano memoria di costituzione dell'Amministrazione resistente e note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 30 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di CP_1
( 4^) del 21 febbraio 2024 notificato all'interessato in data 2 CodiceFiscale_1 maggio 2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di CP_1
che, esaminato il parere negativo della Commissione Territoriale di Trapani, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso.
Il predetto ha pertanto richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione del proficuo percorso di integrazione intrapreso in Italia.
La Pubblica Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata il 21 giugno 2025 e ha richiesto il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
In vista dell'udienza di discussione del 30 giugno 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha contestato le deduzioni di parte resistente e ha chiesto a questo Tribunale un rinvio per il deposito di ulteriore documentazione lavorativa, insistendo in subordine nell'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi formulate.
--------------------------
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs.
251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno la domanda è stata inoltrata alla Questura con messaggio di posta elettronica certificata in data 4/10/2022, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 2017.
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente, infatti, ha documentato:
- di avere lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17 giugno 2022 al
30 settembre 2022, come lavapiatti alla dipendenze di "Aggiungi un posto a tavola srls" con sede legale in alla Via Dei Mille 56 (cfr. comunicazione Unilav, contratto CP_1 di lavoro e buste paga dal mese di giugno 2022 al mese di settembre 2022, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 20 ottobre 2022 al 19 novembre 2022, come operatore di magazzino alle dipendenze di avente sede legale in Milano alla Via privata Controparte_2
Grosio n. 10/10 (cfr. contratto di lavoro, in atti);
- di avere svolto una attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 10 ottobre 2022 all'11 dicembre 2022, come operaio alle dipendenze di CP_3
con sede in Milano alla Piazza IV Novembre 5 (cfr. buste paga dei mesi di novembre
[...]
e dicembre 2022, in atti);
- di avere svolto una attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata è stata prorogata dapprima fino al 31 dicembre 2023, come operaio alle dipendenze di “ avente sede legale in Pescara alla Via Vomano 6 (cfr. CP_4
contratto, lettere di proroga, buste paga dal mese di settembre 2023 al mese di marzo 2023, CU 2024, in atti);
- di avere intrapreso una attività di lavoro con contratto a tempo determinato, dal 28 giugno 2023 al 10 agosto 2023, la cui durata è stata prorogata fino al 30 settembre
2023, come elettricista alla dipendenze di "New Impianti srl" con sede legale in Castel
Bolognese alla Via Serraglio 262 (lettera di assunzione, lettera di proroga, in atti);
- di avere intrapreso una attività di lavoro a tempo determinato, dal 24 aprile 2024 fino al 30 settembre 2024, come fattorino alla dipendenze di con sede legale in Parte_2
alla Via Garibaldi 18 (cfr. comunicazione Unilav proroga, in atti); CP_1
- di avere intrapreso una attività di lavoro con contratto a tempo indeterminato, a far data dal 19 maggio 2025, come addetto alle pulizie alle dipendenze di "Eddyderb
Consult di NE WA I" avente sede legale in Palermo alla Via Amico
Antonio 16 (cfr. comunicazione Unilav, contratto di lavoro e busta paga del mese di maggio 2025, in atti);
- di essersi adoperato per apprendere la lingua italiana raggungendone il livello “A2” di conoscenza (cfr. certificazione conoscenza italiano A1 del CPIAdi del 11 giugno 2018 e CP_1
certificazione conoscenza italiano A2 del CPIA di del 17 giugno 2020, in atti). CP_1
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd
“Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
3. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara che il ricorrente ut supra generalizzato, ha il diritto di Parte_1
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 18/07/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel.est. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 6981 dell'anno 2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6981/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato in [...] il [...] (Avv. GIACALONE FABIO); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Controparte_1
Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano memoria di costituzione dell'Amministrazione resistente e note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 30 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di CP_1
( 4^) del 21 febbraio 2024 notificato all'interessato in data 2 CodiceFiscale_1 maggio 2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di CP_1
che, esaminato il parere negativo della Commissione Territoriale di Trapani, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso.
Il predetto ha pertanto richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione del proficuo percorso di integrazione intrapreso in Italia.
La Pubblica Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata il 21 giugno 2025 e ha richiesto il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
In vista dell'udienza di discussione del 30 giugno 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha contestato le deduzioni di parte resistente e ha chiesto a questo Tribunale un rinvio per il deposito di ulteriore documentazione lavorativa, insistendo in subordine nell'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi formulate.
--------------------------
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs.
251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno la domanda è stata inoltrata alla Questura con messaggio di posta elettronica certificata in data 4/10/2022, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 2017.
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente, infatti, ha documentato:
- di avere lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17 giugno 2022 al
30 settembre 2022, come lavapiatti alla dipendenze di "Aggiungi un posto a tavola srls" con sede legale in alla Via Dei Mille 56 (cfr. comunicazione Unilav, contratto CP_1 di lavoro e buste paga dal mese di giugno 2022 al mese di settembre 2022, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 20 ottobre 2022 al 19 novembre 2022, come operatore di magazzino alle dipendenze di avente sede legale in Milano alla Via privata Controparte_2
Grosio n. 10/10 (cfr. contratto di lavoro, in atti);
- di avere svolto una attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 10 ottobre 2022 all'11 dicembre 2022, come operaio alle dipendenze di CP_3
con sede in Milano alla Piazza IV Novembre 5 (cfr. buste paga dei mesi di novembre
[...]
e dicembre 2022, in atti);
- di avere svolto una attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata è stata prorogata dapprima fino al 31 dicembre 2023, come operaio alle dipendenze di “ avente sede legale in Pescara alla Via Vomano 6 (cfr. CP_4
contratto, lettere di proroga, buste paga dal mese di settembre 2023 al mese di marzo 2023, CU 2024, in atti);
- di avere intrapreso una attività di lavoro con contratto a tempo determinato, dal 28 giugno 2023 al 10 agosto 2023, la cui durata è stata prorogata fino al 30 settembre
2023, come elettricista alla dipendenze di "New Impianti srl" con sede legale in Castel
Bolognese alla Via Serraglio 262 (lettera di assunzione, lettera di proroga, in atti);
- di avere intrapreso una attività di lavoro a tempo determinato, dal 24 aprile 2024 fino al 30 settembre 2024, come fattorino alla dipendenze di con sede legale in Parte_2
alla Via Garibaldi 18 (cfr. comunicazione Unilav proroga, in atti); CP_1
- di avere intrapreso una attività di lavoro con contratto a tempo indeterminato, a far data dal 19 maggio 2025, come addetto alle pulizie alle dipendenze di "Eddyderb
Consult di NE WA I" avente sede legale in Palermo alla Via Amico
Antonio 16 (cfr. comunicazione Unilav, contratto di lavoro e busta paga del mese di maggio 2025, in atti);
- di essersi adoperato per apprendere la lingua italiana raggungendone il livello “A2” di conoscenza (cfr. certificazione conoscenza italiano A1 del CPIAdi del 11 giugno 2018 e CP_1
certificazione conoscenza italiano A2 del CPIA di del 17 giugno 2020, in atti). CP_1
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd
“Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
3. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara che il ricorrente ut supra generalizzato, ha il diritto di Parte_1
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 18/07/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.