Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 105 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 7.2.2025 vertente tra
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ELEONORA MOLINERIS ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in ALBENGA,
VIA DALMAZIA 27, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. CECI CRISTINA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in TORINO, CORSO MARCONI
4, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3 Parte_2
(C.F. ), nata a RA GU (SV) il [...], in [...] curatore speciale Avv. C.F._4
FABIO CARDONE, con domicilio eletto in Albenga, Piazza Enrico Berlinguer n. 17/4
e
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “1) affidare le figlie minori e , nate a RA GU in data 04/11/2014 ai Servizi Sociali Territorialmente Competenti Pt_2 CP_2
minori e alla madre;
2) confermare la collocazione delle figlie minori e presso CP_2 Pt_2 CP_2 Pt_2
l'abitazione materna, in quanto assegnata alla RA;
3) disporre un calendario di visite a favore Parte_1
delle figlie minori tale da permettere il c.d. diritto alla bigenitorialità, quale presenza comune dei genitori nella vita delle figlie, in particolare:
- le minori e trascorreranno week end alternati con il padre, in particolare dal venerdì dopo CP_2 Pt_2
la scuola fino alla domenica sera comprensivi dei pernottamenti (fino alle ore 18,00 della domenica durante il periodo scolastico e fino alle ore 21 durante il periodo estivo o di vacanza);
- durante le settimane in cui le minori passeranno il week end successivo con il padre, le stesse trascorreranno con quest'ultimo le giornate di mercoledì e giovedì comprensive del pernotto, mentre nelle restanti settimane ed trascorreranno con il padre le giornate dal mercoledì al venerdì CP_2 Pt_2
comprensive di due pernottamenti;
- le giornate di vacanza dalla scuola, sia religiose che non, ed altresì il giorno del compleanno delle minori seguiranno il principio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive le minori ed potranno trascorrere un periodo non inferiore a 15 CP_2 Pt_2
giorni con il padre, anche non continuativi;
- nei periodi in cui le bambine saranno con il padre, e viceversa con la madre, dovranno essere assicurate comunicazioni telefoniche giornaliere;
- prevedere che i Servizi sociali territorialmente competenti predispongano un sostegno psicologico per le minori;
- prevedere che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un percorso di sostegno psicologico per entrambi i genitori;
- prevedere che i Servizi Sociali monitorino la situazione familiare e riferiscano al Giudice Tutelare in merito alla esecuzione della sentenza ogni tre mesi, salvo ovviamente comunicazioni che dovessero risultare urgenti alla Procura presso il Tribunale dei Minori nel caso in cui fosse necessaria l'adozione di provvedimenti modificativi;
4) stabilire e confermare la modifica del mantenimento ordinario a favore delle figlie minori, aumentandolo ad euro 500,00 ciascuna, oltre al riconoscimento del 100% delle spese straordinarie a favore delle stesse minori, del 100% delle spese relative alle utenze domestiche della casa coniugale assegnata alla madre
RA , già accettate dal padre in sede di separazione, ed il riconoscimento del 100% delle spese Parte_1
relative alla mensa scolastica, già accettate dal padre in sede di separazione;
5) stabilire e confermare la modifica mantenimento ordinario a favore delle RA , per le ragioni Parte_1
descritte in parte narrativa, aumentandolo ad euro 1.100,= mensili, lasciando invariato nella parte non impugnata il provvedimento di separazione omologato.
Con vittoria di spese diritti e onorari”.
Parte resistente ha precisato le seguenti conclusioni: “- affidare le figlie minori e Controparte_2 Pt_2
entrambe nate a RA GU in data 4.11.2014, per un periodo di dodici mesi, ai Servizi Sociali del
[...]
Comune di Ceriale, i quali assumeranno, tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria amministrazione. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente tra i genitori;
- confermare la collocazione delle minori presso l'abitazione della mamma;
- disporre, nel rispetto con quanto stabilito dall'art. 8 della
Convenzione CEDU, sul rispetto della vita privata e familiare, che le figlie minori trascorrano con entrambi i genitori un calendario di cure come sotto determinato:
- fine settimana alternati tra i genitori, con pernotto, dal venerdì, dopo la scuola, alla domenica sera, dopo cena (alle ore 18,00, durante l'anno scolastico, alle ore 21,00 nel periodo estivo);
- durante le settimane in cui le minori passeranno il successivo weekend con il padre, le minori trascorreranno con quest'ultimo - come giorni infrasettimanali con pernotto - dal mercoledì al giovedì;
- durante le settimane in cui le minori passeranno il successivo weekend con la madre, le minori trascorreranno con il padre - come giornate infrasettimanali con pernotti - dal mercoledì al venerdì;
- le giornate di vacanza da scuola delle minori, durante l'anno scolastico, le feste religiose o sociali e il compleanno delle bambine, saranno distribuite in modo paritetico e alternato tra i genitori;
- prevedere che ciascun genitore possa trascorrere con le minori, durante le vacanze scolastiche estive, un periodo non inferiore a quattro settimane anche non continuative;
- prevedere da parte del genitore che non ha con sé le bambine di poter effettuare una telefonata o una videochiamata giornaliera alle minori;
- prevedere, in modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, che il padre versi a titolo di mantenimento delle figlie minori, alla madre, entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo complessivo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia); - prevedere che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un sostegno psicologico per le minori;
- prevedere che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
- incaricare il Servizi Sociali di monitorare la situazione familiare, disponendo che l'Ente affidatario riferisca al Giudice Tutelare in merito all'esecuzione della sentenza ogni sei mesi, salvo comunicazioni urgenti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni qualora fosse necessaria l'adozione di provvedimento modificativi;
- disporre la trasmissione del decreto al Giudice Tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c.; - confermare, per quanto non modificato nelle presenti conclusioni, gli accordi di cui al verbale di separazione dei coniugi del 05.10.2022 del Tribunale di Savona rigettando le ulteriori richieste della sig.ra
; - con vittoria di spese di lite e competenze”. Parte_1
Il curatore speciale ha chiesto: “piaccia all'Ill.mo Tribunale, sulla base delle considerazioni e delle conclusioni rilasciate dalla Consulente d'Ufficio nominata, Dott.ssa adottare i provvedimenti ritenuti di Persona_1
giustizia in merito all'affido di e alla loro collocazione, al regime di visita genitoriale Controparte_2 Pt_2
per il genitore non collocatario, oltre ai connessi ed ulteriori provvedimenti, con riserva di richiedere provvedimenti urgenti ove di necessità. Con ogni riserva e salvezza”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da nei confronti di avente ad oggetto la Parte_1 CP_1
modifica delle condizioni separative concordate e omologate con decreto n. 1466/2022 di questo Tribunale del 5.10.2022 in punto affido, regime degli incontri e mantenimento.
La causa è stata istruita mediante relazione del SERD e mediante CTU che ha reso superflua ogni ulteriore relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
In particolare, la CTU elaborata dalla CTU Dott.ssa muovendo dall'osservazione, dai Persona_1
colloqui e dalla somministrazione dei test, è pervenuta a conclusioni equilibrate, logihe e coerenti, di fatto condivise anche dai periti di parte e dalle parti stesse che ad esse hanno fatto ampio riferimento negli scritti conclusivi e nelle richieste in esse contenute.
Tanto premesso, è bene muovere dalla questione dell'affido delle minori e (4.11.2014). Pt_2 CP_2
Negli accordi separativi, le parti avevano previsto l'affido condiviso delle figlie.
La ricorrente, però, con il ricorso introduttivo ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie a sé, lamentando il disinteresse del padre nei confronti delle bimbe, il mancato rispetto da parte sua del regime degli incontri concordato, suoi atteggiamenti aggressivi e denigratori sia nei confronti della madre che di terzi, tenuti anche alla presenza delle minori. All'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. la ricorrente ha pure dedotto l'abuso da parte del coniuge di sostanze stupefacenti.
Il resistente, dal canto suo, ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso.
Il curatore speciale delle minori si è sostanzialmente rimesso.
All'esito del giudizio espletata la CTU ed acquisite le risultanze degli accertamenti svolti dal , la CP_3
ricorrente ha chiesto l'affido delle minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, già disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. ed indicato dalla CTU quale miglior regime di affido.
Anche parte resistente ha invocato l'affido delle figlie ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Il Collegio ritiene che le domande delle parti di affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti debbano effettivamente trovare accoglimento.
Ed invero dalla perizia in atti emergono in capo a ciascuna delle parti criticità e fragilità che, però, non sono tali da determinare una situazione di inidoneità genitoriale.
Per quanto riguarda , “si riscontra la presenza di un disturbo affettivo caratterizzato da Parte_1
un'eccessiva sensibilità che aumenta il rischio di agiti autolesivi. Non emergono invece disturbi nell'area dell'ideazione e dell'esame di realtà. Le strategie di coping sono efficaci e le decisioni vengono prese con sicurezza valutando tutti gli elementi con attenzione e coinvolgendo talvolta il ragionamento e altre volte l'istinto. La flessibilità cognitiva è scarsa ma è capace di gestire efficacemente lo stress in quanto possiede una buona quantità di risorse ideative e affettive. La qualità delle relazioni interpersonali è molto buona e la persona sa porsi in sintonia con i bisogni altrui ponendosi con il giusto grado di empatia. L'autostima è buona e non presenta elementi stilistici come ossessività, ipervigilanza, narcisismo ecc… Dall'intervista emerge una relazione positiva con entrambe le figlie, basata sul dialogo e sulla vicinanza fisica ed emotiva. La GNa Parte_1
racconta di essere una figura genitoriale presente, disponibile e attenta alle necessità e ai bisogni delle figlie, preoccupandosi con scrupolosità anche della loro igiene e della loro salute. Nello specifico, le affianca quotidianamente nei compiti, pur cercando di far acquisire una certa autonomia nell'organizzazione dello studio, ma sempre supervisionando il loro operato. Inoltre, si preoccupa di trasmettere loro valori come la gentilezza e l'importanza della cultura, cercando di offrire in prima persona il buon esempio e collaborando con agenzie esterne alla famiglia per favorire la crescita e l'equilibrio adattivo delle bambine, in particolar modo con gli insegnanti della scuola e dello sport, ma anche con figure professionali come psicologi;
mentre, la collaborazione con il padre risulta quasi del tutto assente a causa dello scarso dialogo e della poca comunicazione tra gli ex coniugi, all'interno di rapporti che risultano tesi e caratterizzati da insulti che l'ex marito le rivolgerebbe, anche in presenza delle figlie”.
Per quanto riguarda lo stesso è risultato negativo agli accertamenti effettuati dal CP_1 CP_3
rispetto all'abuso di sostanze stupefacenti. Inoltre, secondo la CTU “non si riscontra la presenza né di disturbi affettivi né del pensiero. Tuttavia, si riscontrano significative difficoltà nell'ambito relazionale con scarse capacità empatiche che impoveriscono le capacità di controllo comportamentale, nonostante non si evidenzi un aumentato rischio di aperti agiti aggressivi. Le capacità di risolvere i problemi sono limitate in quanto il sig. possiede una scarsa complessità CP_1
psicologica e un'analisi dei contesti piuttosto superficiale e approssimativa che unita alle scarse capacità di gestione dello stress e all'impulsività comportamentale rende inefficace il processo decisionale. L'autostima appare connotata da autocritica e focalizzata su aspetti di sé negativi e pessimistici…non risulta del tutto chiaro il tipo di relazione con le figlie, che sembra essere basata sulla vicinanza fisica ma sulla scarsa vicinanza emotiva: alla domanda sulla capacità di ascoltare le figlie quando esprimono difficoltà nelle relazioni familiari o di entrare in sintonia con loro quando sembrano tristi, arrabbiate o quando hanno qualche problema affettivo e/o relazionale risponde affermando che con lui non parlano di questi argomenti e che, quando sono arrabbiate, le lascia
“sbollire”.Il GN riferisce di essere una figura genitoriale che segue le figlie nei compiti CP_1
scolastici, affiancandole quando chiedono aiuto, e che presta attenzione alla loro igiene e alla loro salute, soprattutto con , che soffre di asma. Riferisce, inoltre, di cercare di trasmettere, CP_2
attraverso il dialogo, valori come l'educazione e il rispetto verso il prossimo, specie nei confronti dei genitori e delle persone più anziane. Afferma di non collaborare con agenzie esterne alla famiglia per favorire la crescita e l'equilibrio adattivo delle bambine, in parte perché ritiene che sia compito esclusivo dei genitori, in parte per una presunta esclusione operata dalla scuola, che non comunicherebbe con lui, attribuendo la colpa all'ex moglie che, a suo dire, avrebbe chiesto agli insegnanti di non fornirgli informazioni sulle figlie. Anche la collaborazione con la madre delle bambine sembra essere assente, anche in questo caso, per una riferita esclusione da parte di quest'ultima in tutte le decisioni che riguardano le figlie. L'attenzione rivolta al benessere delle minori sembra riguardare per lo più i pericoli fisici in casa che i possibili rischi in ambito sociale e relazionale, ad eccezione di una generale raccomandazione di riferirgli comportamenti operati dagli altri o di rivolgersi agli insegnanti, dichiarando di non prendere particolari iniziative per affrontare i problemi o difficoltà relazionali e di non conoscere la loro cerchia amicale. Si dichiara, però, attento a evitare che assistano a liti e scene di violenza in famiglia, e di coinvolgerle come alleate nei conflitti con la madre. In relazione al rispetto dell'intimità e della sfera corporea, il padre riferisce di tenere molto alla privacy, specie quando sono in bagno o quando si cambiano. Per quanto riguarda, invece,
l'attenzione all'esposizione delle minori a scene o immagini a contenuto sessuale, afferma di essere molto attento e fa riferimento all'unico episodio in cui le bambine, scoperto il codice del telefono del padre, avrebbero visto dei video scambiati su whatsapp. Da quel momento, il GN riferisce CP_1
di aver prestato maggior attenzione e, adesso, al suo cellulare, si accede soltanto tramite impronta digitale”.
Dunque, entrambe le parti sono risultate all'esito delle operazioni peritali sostanzialmente idonee sotto il profilo genitoriale, ma il vero problema è rappresentato dalla conflittualità di questa coppia genitoriale che ha origini risalenti e che si è da ultimo manifestata in episodi che hanno comportato l'intervento delle Forze dell'Ordine e l'avvio di un procedimento penale, ad oggi archiviato.
La crisi che ha condotto alla disgregazione di questa famiglia, per la CTU, ha preso avvio proprio con la nascita delle gemelle e : “perché è importante la nascita delle bimbe? Certo, l'arrivo di un figlio, Pt_2 CP_2
a maggior ragione due, in una coppia può avere effetti deflagranti. Qui sembra rappresentare un punto nodale ma interpretato in modo assolutamente diverso dai due genitori. La GNa – dal racconto che Pt_1
ha fatto di se stessa – appare come una donna determinata ad ottenere ciò che a suo parere è meglio per sé
e per le figlie, tanto da chiedere l'affido esclusivo. Determinata sicuramente ad avere dei figli (il primo matrimonio che l'ha portata in Italia si interrompe proprio a causa dei diversi obiettivi che i coniugi avevano al riguardo di creare una famiglia), tanto da sottoporsi ad alcune cure ormonali molto impegnative e alle fivet - dopo che aveva perduto una gravidanza - in un centro in Repubblica Ceca, a quarantasette anni. Le due gemelle diventano il centro della sua vita che sino a quel momento era stata molto frizzante: cambiare Paese, cambiare lavori, interessarsi all'attività fisica tanto da acquisire un patentino di istruttrice, utilizzare al meglio la sua capacità di parlare le lingue, tanti viaggi e molteplici interessi. Le gemelle sono al suo centro, un centro che ha costruito con fermezza. La coppia si sfascia, la relazione intima scompare, avviene la separazione e la GNa sembra essere la sola a sapere cosa sia bene per le bambine: certamente stare lontano dal papà, perché “non è un buon padre”. Nonostante fosse stato un compagno di vita, prima delle gemelle, divertente e gentile, nonostante i suoi scatti irosi e un lavoro che assorbiva e assorbe tanta parte della sua vita. Dopo si complica tutto, certamente la loro relazione, che ha punte di criticità che si realizzano con episodi che la spingono a chiamare i carabinieri, presentare denunce. Durante la ctu la GNa tende a implementare il suo racconto con innumerevoli parafrasi positive (quando si tratta di se stessa) e negative (quando si riferisce al CP_ marito) al limite del logorroico, facendo fatica a stare nei termini della domanda. Il GN , dal suo canto, affronta la vita con una formula semplice, in modo basico e lineare, rigido. Questa sua semplicità, anche psicologica, si scontra con l'elaborazione intellettualistica della moglie. Al punto da realizzare un vero e proprio scontro come tra continenti diversi. Le sue attività al camping sono totalizzanti, e lo tengono occupato molte ore al giorno (un tempo anche di notte), e probabilmente questo suo immergersi nel lavoro ha trovato, in modo complementare, la disponibilità della moglie, la GNa , che al contrario ha investito molto nella famiglia, nell'occuparsi delle figlie. Questo Pt_1
meccanismo. Una estraneità che si rivela platealmente quando anche sul piano della comunicazione tra i genitori questa diventa ennesima occasione di scontro. Praticamente non esiste quella verbale o vis a vis. Impossibile quella scritta: una non scrive sulle bambine – così dice il padre, mentre questi non risponde alla madre, come da lei riportato si rompe negli anni successivi, la GNa sempre più immersa nel suo ruolo e il padre sempre più estraneo”.
In altri termini questi coniugi, con la nascita delle figlie sono diventati progressivamente estranei.
La ricorrente si è concentrata esclusivamente sulle figlie, il resistente sulla propria attività lavorativa fino ad allontanarsi irrimediabilmente e fino a non trovare più alcun canale di comunicazione.
A fronte della conflittualità di questi genitori, “queste due minori … cercano di tenere botta, cercando di barcamenarsi tra due genitori molto conflittuali, con ben poche modalità educanti in comune
(anche se esprimono a parole valori certamente condivisibili e universali), e la realizzazione del loro crescere. Ma il costo di questo loro essere “cuscinetto” infligge una sofferenza che pesa sulle loro emozioni, sulla costruzione del se', sulla fiducia in se stesse senza per questo assumere un comportamento adultizzante che non consente loro di vivere con serenità la propria infanzia, caricandosi invece sulle spalle questioni che non devono appartenere alla loro fase evolutiva”.
Per la CTU “va…disinnescato il meccanismo della dinamica tra i due genitori, una dinamica che risulta inefficace, disturbante” ed all'uopo l'affido va conferito ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Il Collegio ritiene, quindi, di disporre che le minori e siano affidate ai Servizi Sociali Pt_2 CP_2
territorialmente competenti, per un periodo pari a 24 mesi.
Deve essere conferito all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori (pur non vincolanti), le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti.
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla
A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
L'affido ai Servizi Sociali deve, infatti, allentare la conflittualità presente fra questi genitori, sollevandoli dall'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto alle scelte più importanti che riguardano la vita delle figlie.
Nel contempo, il Collegio ritiene che vada corredato dall'indicazione di percorsi attraverso i quali entrambi i genitori possano recuperare le proprie piene competenze.
Più precisamente, il Collegio ritiene che i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche avvalendosi della struttura consultoriale, dovranno attivare o, se già attivato a seguito dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., proseguire apposito percorso di sostegno alla genitorialità, così come suggerito dalla CTU.
Gli obiettivi di questo percorso di sostegno alla genitorialità saranno molteplici;
ciascun genitore dovrà: acquisire consapevolezza di dover esercitare il proprio ruolo unitamente all'altro genitore;
non guardare al proprio ruolo come “perfetto”, ma criticamente;
comprendere l'importanza del ruolo genitoriale dell'altro e il disvalore di un atteggiamento screditante;
meglio comprendere i reali bisogni delle figlie ed anche le ragioni del disagio dalle stesse espresso;
acquisire una maggiore vicinanza alle minori sotto il profilo affettivo;
superare eventuali tendenze escludenti;
acquisire sufficiente capacità di comunicazione con l'altro, anche al fine di decidere insieme.
Come noto, non è consentito prescrivere alle parti alcun percorso, essendo rimesso alla libertà di ciascuna la scelta se sottoporsi o meno agli interventi suggeriti.
Il Collegio ritiene, tuttavia, opportuno avvertire le parti che qualora ritenessero di non sottoporsi al percorso indicato, la loro scelta ben potrà costituire oggetto in eventuali successivi giudizi di specifica valutazione al fine di adottare provvedimenti più incisivi.
Si ritiene inoltre di incaricare i Servizi Sociali affidatari di attivare in favore di entrambe le minori apposito percorso di supporto psicologico, per superare il disagio che le stesse manifestano e per consentire loro di avere uno spazio adeguato per esprimere il proprio pensiero ed i propri bisogni, senza condizionamenti.
Nessuna delle parti ha chiesto di modificare la collocazione delle minori che, anzi, con i provvedimenti temporanei ed urgenti è stata mantenuta presso la madre e anche nelle conclusioni della CTU non è stata oggetto di intervento.
Quanto al regime degli incontri, il Collegio rileva come alla stregua del materiale probatorio in atti non pare trovare riscontro la doglianza della madre di assoluto disinteresse del padre nei confronti delle figlie.
Certo è, però, che il padre stesso ha di fatto ammesso nei propri scritti difensivi di aver frequentato, nel 2022-2023, le figlie in modo tutt'altro che stabile e continuativo, pur imputando la causa alla mancanza di idonea abitazione, alla malattia del padre, al lavoro, ecc.
D'altra parte, per le dinamiche innescatesi all'indomani della nascita delle minori, il si è CP_1
progressivamente allontanato da moglie e figlie.
Occorre allora riavvicinare padre e figlie sul piano affettivo e a questo scopo appare determinante il percorso di sostegno alla genitorialità, sopra indicato, attraverso il quale l'uomo potrà recuperare a pieno le proprie competenze.
Nel contempo, dovranno essere implementati i tempi di permanenza delle bambine col padre in conformità a quanto indicato in CTU, ragione per cui il Collegio ritiene che la frequentazione padre- figlie debba essere così articolata:
“- un fine settimana con pernotto, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena (alle 18 durante l'anno scolastico, alle 21 nel periodo estivo), ovviamente alternato;
- durante le settimane in cui le minori passeranno il successivo weekend col papà queste trascorreranno con lui - come giorni infrasettimanali con pernotto - dal mercoledì al giovedì;
- durante le settimane in cui le minori passeranno il successivo weekend con la mamma queste trascorreranno col padre -come giornate infrasettimanali con pernotti - dal mercoledì al venerdì”.
Per quanto attiene alle vacanze, il Collegio ritiene che al fine di evitare che la calendarizzazione degli incontri del padre con le minori possa costituire un nuovo terreno di scontro fra le parti, è bene incaricare i Servizi Sociali affidatari di procedere alla relativa calendarizzazione, osservando le seguenti indicazioni offerte dalla CTU:
“- le giornate di vacanza da scuola durante l'anno scolastico debbono essere distribuite in modo paritetico e alternato oltre alle feste religiose o sociali così come il compleanno;
- per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive si può prevedere un periodo non inferiore a quattro settimane anche non continuative. Durante questo mese le comunicazioni tra le bimbe e l'altro genitore devono essere assicurate con comunicazioni telefoniche due volte a settimana”.
Una conclusiva precisazione. Dalla CTU è emersa la necessità che il resistente, che “ha le competenze per essere un buon padre”, si organizzi “adeguatamente con le figlie: seguirle ed essere vicino ai loro bisogni non significa averle con se' in campeggio: luogo certamente amato dalle bambine per la varietà di stimoli che offre, ma che non esaurisce il suo ruolo paterno di frequentazione. Deve potersi attrezzare per stare con loro ed esclusivamente con loro quando sono con lui. Questo ovviamente non significa rinunciare al lavoro, che è fonte di sostentamento per lui e per la GNa e le minori, Pt_1
ma trovare la quadra come tutti i genitori che lavorano e hanno figli”.
I Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno vigilare sul buon andamento degli incontri padre-figlie, garantirne la regolarità e supportare il padre, anche avvalendosi della struttura consultoriale, a ripensare la propria organizzazione familiare, sì da dedicare spazi esclusivi alle figlie.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha invocato una modifica delle condizioni separative anche in punto economico, sul rilievo che il padre non avrebbe rispettato il regime degli incontri previsto, di fatto aggravando in capo alla madre il peso del mantenimento diretto delle minori e precludendole qualsiasi possibilità di svolgere attività lavorativa;
la donna ha dedotto di aver dovuto lasciare il lavoro presso il campeggio gestito dal coniuge per gli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori dallo stesso tenuti e nel contempo di non aver potuto reperire altra attività stante le necessità di cura ed accudimento delle figlie minori.
Il padre si è opposto.
All'esito della CTU, benchè entrambe le parti abbiamo di fatto aderito alle conclusioni della CTU anche rispetto al regime delle visite, la ricorrente ha insistito nella richiesta di incremento del contributo economico da porre a carico del per il mantenimento proprio e delle figlie, mentre il resistente ha CP_1
addirittura invocato una riduzione del contributo dovuto per le minori.
Il Collegio osserva che secondo gli accordi separativi:
• la ex casa familiare è assegnata alla Sig.ra che, dunque, non sopporta oneri Parte_1
alloggiativi;
• competono al per intero, le utenze della ex casa familiare, sicché oltre a non CP_1
sopportare oneri alloggiativi la Sig.ra non sopporta neppure esborsi per utenze;
Parte_1
• il deve versare mensilmente per il mantenimento delle figlie 600,00 euro complessivi CP_1
(300,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 100% delle spese straordinarie (compresa la mensa scolastica, stente il venir meno del rapporto lavorativo della moglie con la Società Alibabà Srl);
• il deve versare mensilmente per il mantenimento della moglie ulteriori 600,00 euro. CP_1 Nelle condizioni separative, è infine previsto: “la Sig.ra continuerà a percepire euro Parte_1
6.000,00 dalla società di famiglia del Sig. , a titolo di corrispettivo per il di lei lavoro CP_1
stagionale di segreteria in seno al Parco vacanze, salvo che la ridetta non rinvenga altra e diversa occupazione stabile ed a tempo indeterminato che le consenta di introitare annualmente quantomeno la somma indicata”.
Ora, è circostanza non contestata che il lavoro della presso il campeggio è venuto meno, Parte_1
secondo le prospettazioni attoree a causa dei comportamenti aggressivi del coniuge, secondo le prospettazioni del resistente per libera scelta della moglie, insofferente agli orari ed agli impegni da rispettare.
Sta di fatto che le condizioni separative tutte sono state concordate su un presupposto – che la Sig.ra percepisse 6.000,00 euro dalla Società Alibabà – oggi non più esistente. Parte_1
La donna, peraltro, - oggi 47enne - ha competenze professionali ed esperienze lavorative che ben potranno agevolarne il collocamento nel mercato del lavoro.
Il nuovo regime delle visite delineato potrà in qualche misura lasciarle anche più spazi per svolgere attività lavorativa retribuita.
La situazione economica del appare sostanzialmente immutata, fatto salvo il debito contratto CP_1
per l'acquisto della nuova casa di abitazione che, peraltro, appare sintomatico della di lui capacità economica, dal momento che l'uomo non ha esitato a contrarre un mutuo che aggiunto ad altro precedente, nel complesso lo espone ad una rata mensile di 1.551,96 euro, pur potendo valutare, almeno allo stato, soluzioni alloggiative meno gravose.
Nel contempo, proprio con la presente sentenza si è operata una modifica del regime degli incontri padre-figlie tale per cui oggi gli incontri previsti risultano implementati ed il regime delineato prossimo ad essere paritetico.
Infine, all'epoca della separazione le bambine avevano circa 7 anni, mentre oggi ne hanno 10. Pare al Collegio che, in rapporto all'età, non possa postularsi un significativo aumento delle loro esigenze primarie, tanto più che le spese straordinarie risultano integralmente a carico del padre.
Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di confermare le condizioni economiche attualmente vigenti, come già previsto nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate fra e Parte_1 CP_1
Relativamente alle figlie minori, le spese vanno invece poste a carico solidale di e Parte_1 [...]
che con il loro comportamento hanno reso necessaria la nomina del curatore speciale. CP_1 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti e Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione n.
1466/2022 emesso da questo Tribunale in data 5.10.2022, così provvede:
− dispone l'affidamento delle minori e ai Servizi Sociali territorialmente Pt_2 CP_2
competenti, per il periodo di 24 mesi, con collocazione presso la madre;
− conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori (sia pure non vincolanti), le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n.
172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
− dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori. Qualora, invece, il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio
1983, n. 184;
− dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
− dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
− incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, di:
• predisporre in favore delle minori adeguato percorso psicologico;
• approntare in favore delle parti percorsi di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi meglio precisati in parte motiva;
• calendarizzazione le vacanze scolastiche, estive e non, come segue: * “le giornate di vacanza da scuola durante l'anno scolastico debbono essere distribuite in modo paritetico e alternato oltre alle feste religiose o sociali così come il compleanno;
* “per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive si può prevedere un periodo non inferiore a quattro settimane anche non continuative. Durante questo mese le comunicazioni tra le bimbe e l'altro genitore devono essere assicurate con comunicazioni telefoniche due volte a settimana”;
• vigilare sul buon andamento degli incontri padre-figlie, garantirne la regolarità e supportare il padre, anche avvalendosi della struttura consultoriale, a ripensare la propria organizzazione familiare;
− stabilisce il seguente regime degli incontri padre-figlie: “un fine settimana con pernotto, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena (alle 18 durante l'anno scolastico, alle 21 nel periodo estivo), ovviamente alternato;
durante le settimane in cui le minori passeranno il successivo weekend col papà queste trascorreranno con lui - come giorni infrasettimanali con pernotto - dal mercoledì al giovedì; durante le settimane in cui le minori passeranno il successivo weekend con la mamma queste trascorreranno col padre -come giornate infrasettimanali con pernotti - dal mercoledì al venerdì”;
− tiene ferme, per il resto, le restanti condizioni separative;
− compensa le spese di lite fra e Parte_1 CP_1
− relativamente alle figlie minori, rappresentate in giudizio dal curatore speciale nominato ed ammesse al gratuito patrocinio, condanna e in solido fra loro al Parte_1 CP_1
pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in 3890,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti;
− pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come in separato decreto, a carico solidale delle parti e Parte_1 CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e segnatamente per la comunicazione ai
Servizi Sociali territorialmente competenti. Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo