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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 662/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BA NS, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 693/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8331/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220164593562000 IMP. REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6078/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8331/2024, depositata il 29-5-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento n.07120220164593562000, notificata il 13/03/2023, in conseguenza dell'iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 Napoli, a titolo di Imposta di Registro ed IVA, oltre sanzioni e interessi, tutti relativi all'anno d'imposta 2015, in ragione delle seguenti censure: decadenza ex art. 2 DPR 602/73; mancata o irrituale notifica dell'avviso di liquidazione e, comunque, mancata indicazione della data di notifica in cartella con conseguente carenza di motivazione della stessa.
Aveva, quindi, osservato che l'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata (l'avviso di liquidazione n.2015/1T/008396, per la revoca delle agevolazioni fiscali prima casa, in quanto il contribuente -acquirente- non aveva stabilito la residenza nel comune di Sant'Antimo nel termine di 18 mesi dalla data di acquisto) era stato notificato in data 27/09/2018, a mezzo posta, secondo le modalità previste dall'art 14 della legge
20/11/1982 n 890, mediante consegna a mani della moglie del destinatario;
l'avviso era diventato definitivo per mancata impugnazione. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 700,00, oltre accessori per ciascuna parte resistente costituita.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, eccependo: a) la decadenza del potere di emettere la cartella essendo trascorsi oltre due anni dalla notifica dell'avviso di liquidazione (27-9-2018) e quella della notifica della cartella (13-3-2023); b) la nullità della notifica non essendo stata inviata la raccomandata di conferma;
c) l'illegittimità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuire al difensore, antistatario.
Si erano costituite la parti appellate Agenzia delle Entrate D.P.2 di Napoli e Agenzia delle Entrate SC chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
1) Il motivo sub a) è palesemente privo di fondamento. È pacifico in giurisprudenza che in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999 (in tali esatti termini, tra le tante, recentissimamente Sez. 5, Ordinanza n.33154 del 29/11/2023; Rv. 669567 - 01).
In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere operante il predetto termine di decadenza biennale deve osservarsi che nel caso di specie deve considerarsi la sospensione dei termini di cui alla legislazione speciale covid19 in tema di atti di riscossione.
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia) richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al
31 dicembre 2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021, slittava al 31 dicembre 2023; se scadeva successivamente era sospeso per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di decadenza biennale il 27-11-2020 (sessanta giorni dopo la notifica dell'avviso di liquidazione) lo stesso era prorogato fino al 31-12-2023, ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (31-3-2023).
2) Il motivo sub b) è inammissibile in quanto l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui in caso di notifica diretta da parte dell'Ente impositore si applicano le norme del servizio postale ordinario: la raccomandata consegnata al domicilio del destinatario non abbisogna di alcuna altra raccomandata di conferma, ai sensi dell'art.1335 c.c.
3) Anche il motivo sub c) è inammissibile, la doglianza circa la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, dovendo essere formulata nel corso del giudizio di primo grado, con motivi aggiunti, ex art.24 D.L.vo 546/92.
Peraltro, la doglianza è infondata anche nel merito, essendo pacifico in giurisprudenza che il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso;
l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti (in tali esatti termini, recentissimamente,
Sez. 5 - , Ordinanza n. 14445 del 29/05/2025; Rv. 675080 - 01).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in
Euro 950,00 oltre accessori n favore di Ader, ed in Euro 500,00 in favore di Agenzia Entrate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BA NS, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 693/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8331/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220164593562000 IMP. REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6078/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8331/2024, depositata il 29-5-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento n.07120220164593562000, notificata il 13/03/2023, in conseguenza dell'iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 Napoli, a titolo di Imposta di Registro ed IVA, oltre sanzioni e interessi, tutti relativi all'anno d'imposta 2015, in ragione delle seguenti censure: decadenza ex art. 2 DPR 602/73; mancata o irrituale notifica dell'avviso di liquidazione e, comunque, mancata indicazione della data di notifica in cartella con conseguente carenza di motivazione della stessa.
Aveva, quindi, osservato che l'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata (l'avviso di liquidazione n.2015/1T/008396, per la revoca delle agevolazioni fiscali prima casa, in quanto il contribuente -acquirente- non aveva stabilito la residenza nel comune di Sant'Antimo nel termine di 18 mesi dalla data di acquisto) era stato notificato in data 27/09/2018, a mezzo posta, secondo le modalità previste dall'art 14 della legge
20/11/1982 n 890, mediante consegna a mani della moglie del destinatario;
l'avviso era diventato definitivo per mancata impugnazione. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 700,00, oltre accessori per ciascuna parte resistente costituita.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, eccependo: a) la decadenza del potere di emettere la cartella essendo trascorsi oltre due anni dalla notifica dell'avviso di liquidazione (27-9-2018) e quella della notifica della cartella (13-3-2023); b) la nullità della notifica non essendo stata inviata la raccomandata di conferma;
c) l'illegittimità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuire al difensore, antistatario.
Si erano costituite la parti appellate Agenzia delle Entrate D.P.2 di Napoli e Agenzia delle Entrate SC chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
1) Il motivo sub a) è palesemente privo di fondamento. È pacifico in giurisprudenza che in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999 (in tali esatti termini, tra le tante, recentissimamente Sez. 5, Ordinanza n.33154 del 29/11/2023; Rv. 669567 - 01).
In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere operante il predetto termine di decadenza biennale deve osservarsi che nel caso di specie deve considerarsi la sospensione dei termini di cui alla legislazione speciale covid19 in tema di atti di riscossione.
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia) richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al
31 dicembre 2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021, slittava al 31 dicembre 2023; se scadeva successivamente era sospeso per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di decadenza biennale il 27-11-2020 (sessanta giorni dopo la notifica dell'avviso di liquidazione) lo stesso era prorogato fino al 31-12-2023, ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (31-3-2023).
2) Il motivo sub b) è inammissibile in quanto l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui in caso di notifica diretta da parte dell'Ente impositore si applicano le norme del servizio postale ordinario: la raccomandata consegnata al domicilio del destinatario non abbisogna di alcuna altra raccomandata di conferma, ai sensi dell'art.1335 c.c.
3) Anche il motivo sub c) è inammissibile, la doglianza circa la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, dovendo essere formulata nel corso del giudizio di primo grado, con motivi aggiunti, ex art.24 D.L.vo 546/92.
Peraltro, la doglianza è infondata anche nel merito, essendo pacifico in giurisprudenza che il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso;
l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti (in tali esatti termini, recentissimamente,
Sez. 5 - , Ordinanza n. 14445 del 29/05/2025; Rv. 675080 - 01).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in
Euro 950,00 oltre accessori n favore di Ader, ed in Euro 500,00 in favore di Agenzia Entrate.