Decreto cautelare 19 febbraio 2026
Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 24/03/2026, n. 5482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5482 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02084/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2026, proposto da
IZ AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento tacito di esclusione del ricorrente dalla "Procedura straordinaria di mobilità volontaria – , manifestatosi attraverso il messaggio di errore del sistema informatico che ha impedito l'inoltro della domanda entro il termine del 31 dicembre 2025 Del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di sollecito e intervento urgente presentata dal ricorrente in data 31 dicembre 2025, da intendersi quale diniego implicito. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la circolare di indizione della procedura [Concorso 31.12.2025 .pdf], nella parte in cui non prevede modalità alternative di presentazione della domanda in caso di malfunzionamento del sistema telematico non imputabile al candidato, nonché la futura graduatoria finale, ove approvata, nella parte in cui non includerà il nominativo del ricorrente; ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA Del diritto del ricorrente a partecipare alla predetta procedura di mobilità e, per l'effetto, CONDANNA Dell'Amministrazione a disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alla procedura, ovvero a riaprire i termini per la presentazione della sua istanza, con ogni consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. IO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
- che il sig. IZ AZ, già militare in servizio permanente, è transitato nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione della Difesa, avendo sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 15 dicembre 2025;
- che, avendo interesse a ottenere l’assegnazione della sede di servizio in Palermo, ha tentato di presentare domanda di partecipazione a una procedura straordinaria di mobilità volontaria indetta per il personale civile, entro il termine fissato del 31 dicembre 2025;
- che il tentativo non ha avuto buon fine, in quanto il portale ha respinto la domando poiché: “ Il Codice Fiscale del Dipendente non è presente nell’anagrafica di Persociv: non è possibile partecipare al bando ”;
- che il AZ ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale amministrativo chiedendo che, a seguito delle richieste misure cautelari, il provvedimento tacito di esclusione sia annullato, con vittoria di spese, da distrarre;
- che con decreto n. 1122 del 19 febbraio 2026 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche, essendosi ravvisati profili di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- che il Ministero della Difesa si è costituito con memoria di stile;
- che nella camera di consiglio del 18 marzo 2026, nessuno presente per le parti, il Collegio ha rilevato possibili profili di difetto di giurisdizione e si è riservato di decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Considerato
- che ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001: “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti Omissis ”;
- che a norma del comma 4 dello stesso art. 63: “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”;
- che la controversia oggetto del presente giudizio riguarda la mancata ammissione a una procedura concorsuale concernente la mobilità territoriale e non una procedura concorsuale per la costituzione di un rapporto di lavoro;
- che laddove la domanda del dipendente in rapporto di pubblico impiego privatizzato sia diretta all'accertamento del proprio diritto a un determinato trasferimento, al mantenimento di una determinata sede o all’inserimento nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo preclusivo della pretesa, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cons. St., sez. VII, 20 gennaio 2023, n. 709);
- che, in conseguenza, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi a quale il giudizio potrà essere riproposto nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
-che la pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi a quale il giudizio potrà essere riproposto nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IA, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO IA |
IL SEGRETARIO