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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 576/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 576/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CIPOLLA FABIO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 20.9.1993, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CIPOLLA FABIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
Il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1 premettevano di avere contratto matrimonio civile il 18.10.2016, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2016 Parte I n. 93 – unione dalla quale non sono nati figli – e
1 che con Decreto del 20.03.2023 il Tribunale di Gela omologava la separazione personale di detti coniugi
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati, chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
La causa, con ordinanza emessa in data 1.10.2025 all'esito dell'udienza cartolare fissata in data 9.7.2025, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, udienza celebrata in data, 20.3.2023 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione– il collegio ritiene di poter omologare le condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a [...] il Parte_1
12.6.1985, e , nata a [...] il [...], Controparte_1 in data 18.10.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 93 Parte I dell'anno 2016;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 18.10.2016, indicate in Parte_1 Controparte_1 ricorso;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
2 ET EA BE IG
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 576/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CIPOLLA FABIO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 20.9.1993, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CIPOLLA FABIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
Il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1 premettevano di avere contratto matrimonio civile il 18.10.2016, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2016 Parte I n. 93 – unione dalla quale non sono nati figli – e
1 che con Decreto del 20.03.2023 il Tribunale di Gela omologava la separazione personale di detti coniugi
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati, chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
La causa, con ordinanza emessa in data 1.10.2025 all'esito dell'udienza cartolare fissata in data 9.7.2025, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, udienza celebrata in data, 20.3.2023 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione– il collegio ritiene di poter omologare le condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a [...] il Parte_1
12.6.1985, e , nata a [...] il [...], Controparte_1 in data 18.10.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 93 Parte I dell'anno 2016;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 18.10.2016, indicate in Parte_1 Controparte_1 ricorso;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
2 ET EA BE IG
3