TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 227
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere la somma dovuta a titolo di sanzione per violazione del vincolo paesaggistico

    Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, momento in cui cessa l'illiceità del comportamento edilizio. Poiché il provvedimento di concessione in sanatoria è stato adottato in data successiva alla commissione dell'abuso e l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata prima della maturazione del termine quinquennale dalla sanatoria, la prescrizione non è maturata.

  • Rigettato
    Abuso realizzato dal dante causa della ricorrente

    La sanzione paesaggistica ha natura ripristinatoria e reale, essendo finalizzata alla ricomposizione dell'ordine urbanistico violato. Pertanto, il proprietario, anche se non autore dell'abuso, è tenuto al pagamento della sanzione in quanto beneficia dell'opera e il suo obbligo deriva dal collegamento oggettivo con il bene da mantenere, a prescindere dalla responsabilità individuale.

  • Rigettato
    Immobile non rientrante tra quelli di notevole interesse pubblico

    La valutazione di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata in relazione all'esistenza del vincolo al momento della domanda di sanatoria, indipendentemente dall'epoca di introduzione del vincolo. In questo caso, il vincolo è stato introdotto con D.M. 19.2.1976, e l'edificazione, pur avvenuta nel 1976, non è provata come anteriore a tale data, mentre la domanda di condono è del 1986.

  • Rigettato
    Fabbricato realizzato in epoca antecedente alla previsione legislativa del vincolo paesaggistico

    La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di pronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza del vincolo al momento della valutazione della domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo. La valutazione mira a vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente. Il vincolo è stato introdotto con D.M. 19.2.1976, e l'edificazione non è provata come anteriore a tale decreto.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione avvio procedimento e mancata indicazione criterio di calcolo della sanzione

    L'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 non prevede il previo contraddittorio con gli interessati per la determinazione della sanzione. La ricorrente non ha evidenziato elementi che avrebbero potuto modificare la decisione dell'amministrazione. Il provvedimento impugnato indica i riferimenti all'immobile, la volumetria abusiva, l'attività istruttoria svolta e i parametri di riferimento per la quantificazione della sanzione, facendo riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 2006 che ha approvato le tabelle per il calcolo del danno ambientale e del profitto. Il modulo di conteggio oneri, allegato alla produzione del 16.1.2026, espone i parametri normativi, i criteri e gli indici utilizzati. La determinazione dei criteri è posta dalla delibera di Giunta regionale, non impugnata, e il provvedimento è adeguatamente motivato.

  • Rigettato
    Richiamo alla legge regionale n. 3/1995 non ancora vigente all'epoca della costruzione

    L'art. 15 L. n. 1497/1939 prevedeva già l'indennità risarcitoria. La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione di compatibilità paesaggistica deve basarsi sull'esistenza del vincolo al momento della domanda di sanatoria, indipendentemente dall'epoca di introduzione del vincolo. Il vincolo è stato introdotto con D.M. 19.2.1976, e l'edificazione non è provata come anteriore a tale decreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 227
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 227
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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