Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2024, proposto da
IA SA MU, rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena Pellicanò e Simona Cariati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza-ingiunzione prot. n. 69898/SIAR emessa dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio in data 7.3.2019 e notificata l’8.4.2019, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 18.970,20 quale indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 167 d. lgs. n. 42/2004, per lavori realizzati in assenza o in difformità del nullaosta paesaggistico ambientale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. OM GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto notificato il 13.6.2024 e depositato il 27.6.2024 MU IA SA ha riproposto dinanzi a questo T.A.R. il ricorso originariamente presentato dinanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria il 6.5.2019, per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione di cui in epigrafe e relativamente al quale, con sentenza n. 404 del 22.3.2024, il predetto Giudice ha declinato la giurisdizione in favore di questo plesso giurisdizionale.
La ricorrente premette di aver ricevuto dal proprio padre in donazione con riserva di usufrutto vitalizio, in data 21.7.1997, la metà dell'intero sul fabbricato a n. 3 piani fuori terra, oltre seminterrato, sito in Catona di Reggio Calabria, con atto notarile nel quale si specificava che l’immobile donato era stato costruito su suolo pervenuto al donante con atto di compravendita dell’1.12.1976 per il quale il medesimo donante aveva presentato al Comune di Reggio Calabria istanza di sanatoria il 24.3.1986, a sua volta da ritenersi accolta ai sensi della legge n. 47/1985 per decorrenza di oltre ventiquattro mesi dalla data di presentazione.
1.1- Tanto premesso, la medesima ricorrente ha contestato l’applicazione dell’indennità prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, disposta dalla Regione Calabria previa acquisizione del parere paesaggistico in sanatoria prot. n. 6900 del 30.1.2019 rilasciato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi del L.R. n. 3/95, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 28 LEGGE 698/1981: PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A RISCUOTERE LA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI SANZIONE PER VIOLAZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO
Viene contestata la legittimità del provvedimento impugnato per essere intervenuta la prescrizione del relativo credito, dal momento che la violazione è stata commessa nell’anno 1976, ossia prima della presentazione della domanda di condono edilizio del 24.3.1986, a fronte di un’ingiunzione di pagamento notificatale solo in data 8.4.2019.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 167 D.LGS. N. 42/2004, ART. 3 E SS. LEGGE 689/1981. ABUSO REALIZZATO DAL DANTE CAUSA DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE.
Viene contestata la carenza dell’elemento soggettivo nella violazione edilizia, in quanto il trasgressore, responsabile dell’opera abusiva, è soggetto diverso dall’attuale proprietario dell’immobile, ossia dall’odierna ricorrente, ed invece identificabile nel suo dante causa, che aveva presentato l’istanza di condono.
3) VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE: ART. 15 LEGGE N. 1497/1939, ART. 41 LEGGE 47/1985, ART. 2 C. 46 LEGGE 662/1996. IMMOBILE NON RIENTRANTE TRA QUELLI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO.
Viene contestato alla Regione Calabria di non aver tenuto conto che il sito ove sorge l’immobile non appartiene “a sistemi naturalistici di rilievo quali riserve, parchi naturali, o significativi percorsi panoramici, non sono presenti fauna o flora in via di estinzione o particolari biodiversità” come previsto dall’art. 15 della legge n. 1497/1939, richiamato dal provvedimento impugnato.
Si soggiunge altresì che nelle immediate vicinanze del fabbricato sono presenti tipologie edilizie destinate per la maggior parte a civili abitazioni, circostanza che confermerebbe l’ubicazione del fabbricato nella zona F, verde pubblico, del P.R.G., aspetto non contestato dall’Ufficio Urbanistica preposto alla valutazione dell’istanza di condono.
4) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 167 D.LGS 42/2004. FABBRICATO REALIZZATO IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA PREVISIONE LEGISLATIVA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO. ECCESSO DI POTERE.
La ricorrente deduce che al tempo della costruzione e del completamento dell'edificio oggetto di controversia (ossia prima del 1977) non era previsto il vincolo paesaggistico, non essendo applicabile l’art. 2 comma 46 della legge n. 662 del 1996 dal momento che il fabbricato non ricadeva in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico all’epoca della sua costruzione.
5) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 97 COST. E ARTT. 3 e 7 LEGGE 241/1990, ART. 167 D.LGS. N 42/2004 ED ULTERIORI PROFILI DI ECCESSO DI POTERE PER MANCATA INDICAZIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DELLA SANZIONE.
Viene contestato alla Regione Calabria di aver omesso la previa comunicazione dell’avvio del procedimento, che non le ha consentito di aver adeguata contezza preventivamente dell’entità della somma richiesta dalla Regione, peraltro calcolata arbitrariamente in violazione di quanto previsto dal D.M. 26.9.1997, recante “parametri per la quantificazione della sanzione ex art. 15 Legge 1497/39”, secondo cui il profitto conseguito dall’autore dell’abuso è pari, in via ordinaria, “al tre per cento del valore dell’estimo dell’unità immobiliare”.
6) ECCESSO DI POTERE PER AVERE LA REGIONE RICHIAMATO NEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO LA LEGGE REGIONALE N. 3/1995, NON ANCORA VIGENTE ALL’EPOCA DELLA COSTRUZIONE E DEL COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO.
Viene dedotta l’inconferenza del richiamo, posto dalla Regione Calabria, alla l.r. n. 3/1995 e al regime della sanatoria per violazione del vincolo ambientale, in quanto posteriori alla realizzazione del fabbricato oggetto di controversia.
2- In data 28.6.2024 si è costituita la Regione Calabria per resistere al ricorso, che ha quindi depositato documenti il 16.1.2026 e memoria il 5.2.2026.
3- All’udienza pubblica dell’11.3.2026 la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
4- Il ricorso è infondato.
5- Viene scrutinato il primo motivo, che è infondato.
5.1- Questa Sezione già ha avuto modo di precisare (da ultimo con sentenza n. 162 del 3.3.2026) che il dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale dell’indennità prevista dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/04 cit. (già art. 15 l. n. 1497/39, divenuto poi art. 164 d.lgs. n. 490/99) per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici deve ritenersi coincidente con l’atto che fa cessare nel tempo la illiceità del comportamento edilizio e cioè con la concessione edilizia in sanatoria, essendo “ irrilevante l’emanazione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo alla condonabilità dell’abuso ” (cfr., ex multis , TAR Reggio Calabria, 23.7.2018, n. 442; Cons. St., sez. IV, 4.2.2004, n. 395). Costituisce, infatti, opinione largamente condivisa nella giurisprudenza amministrativa che la vicenda condonistica nella quale si inserisce la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica dell'opera interessata dall'abuso conduce a escludere sino al rilascio del permesso di costruire in sanatoria l'avvio della decorrenza del termine di prescrizione della pretesa ex art. 167 cit., posto che “ fino al momento in cui il comune non concede la sanatoria, il privato non è in grado di conoscere se effettivamente potrà mantenere l'immobile, ovvero (pur a seguito della favorevole delibazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo) non dovrà invece demolirlo perché il comune riterrà di non concedere la sanatoria ”. Nessuna prescrizione può, quindi, ritenersi maturata nella vicenda di specie, non essendo stato ancora rilasciato il permesso in sanatoria (in termini, Tar Calabria, Reggio Calabria, 28 luglio 2025, n.560).
5.2- Tanto chiarito, essendo stato il provvedimento di concessione in sanatoria adottato in data 14.11.2018, alla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, avvenuta l’8.4.2019, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione.
6- Parimenti infondato è il secondo motivo.
6.1- Secondo quanto previsto dall’art. 167, co. 5, del d. lgs. n. 42/2004, “ il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma ”.
Nell’esegesi di tale disposizione, si è condivisibilmente precisato che “ l'applicabilità della sanzione paesaggistica all’attuale proprietario, che afferma di non essere autore dell'abuso è, dunque, giustificata dalla natura ripristinatoria della sanzione, siccome alternativa rispetto alla demolizione, nonché dall'indubbio carattere reale della stessa per il collegamento oggettivo con il bene da mantenere (in termini, cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 aprile 2018, n. 2094; 4 febbraio 2019, n. 855; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 8 luglio 2019, n. 1809). In altri termini, poiché il proprietario beneficia delle opere realizzate, è tenuto a compensare l’Amministrazione per il pregiudizio da esse cagionato, a prescindere dall’ essere o meno loro autore. In tal senso, presupposto per l’adozione della misura è, non già l’accertamento di responsabilità individuale nella commissione dell’illecito, bensì la verifica di un’avvenuta trasformazione dei luoghi, attraverso la realizzazione dell’opera, contrastante con le norme di tutela paesaggistica. La c.d. “sanzione” paesaggistica ha, dunque, la finalità di perseguire non tanto la “punizione” dei responsabili, quanto la ricomposizione dell’ordine urbanistico violato, al fine del soddisfacimento del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio ” (Tar Sicilia, Catania, V, 4 giugno 2025, n.1752).
6.2- In applicazione di tali principi l’irrogazione della sanzione alla ricorrente -attuale proprietario dell’immobile e titolare del permesso di costruire in sanatoria- si rivela legittima.
7- Vengono quindi scrutinati congiuntamente il terzo e il quinto motivo, entrambi infondati.
7.1- Quando all’omesso contraddittorio in sede di quantificazione della sanzione si osserva che l'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 -che prevede il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione- non prevede, per la determinazione della sanzione, il previo contraddittorio con gli interessati e, d’altro canto, la ricorrente non ha evidenziato nelle doglianze elementi, da evidenziare in sede procedimentale. tali da mutare il segno della decisione assunta dall’amministrazione regionale.
7.2- Quanto alla contestata carenza motivazionale, si osserva anzitutto che il provvedimento impugnato indica i riferimenti all’immobile cui è stata applicata la sanzione con la volumetria abusiva conseguita (pari a mc 1.530,00), nonché l’attività istruttoria svolta ed i parametri di riferimento mercè i quali è stata quantificata la sanzione di € 18.963,00.
Ancora, nelle premesse del provvedimento impugnato la Regione dà conto di aver applicato i parametri e i criteri fissati dal medesimo art. 167 (ossia il maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione) così come recepiti nella Deliberazione della Giunta Regionale del 20/3/2006 n. 198 avente ad oggetto: "Presa d'atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla protezione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita con D.D.G. n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e n. 2247 del 4/5/1998", con la quale sono state approvate le tabelle relative ai parametri di calcolo per la quantificazione del danno ambientale e del profitto.
Da ultimo, nel modulo di conteggio oneri (all. 3 alla produzione del 16.1.2026) sono evincibili i parametri normativi nonché i criteri e gli indici in base ai quali è stata determinata la sanzione.
7.3- Da quanto ora esposto emerge che:
-) per un verso, la determinazione dei criteri è posta non dal provvedimento impugnato bensì dalla predetta delibera di Giunta regionale n. 198 del 2006 che però la ricorrente non ha impugnato;
-) per altro verso, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, risultano ben percepibili i parametri normativi nonché i criteri e i dati fattuali a base del computo della sanzione comminata, profili rispetto ai quali le censure e le relative argomentazioni esposte da parte ricorrente risultano del tutto generiche e apodittiche.
8- Anche il quarto e il sesto motivo, parimenti suscettibili di scrutinio congiunto, sono infondati.
8.1- Risulta sul punto tranciante la considerazione (su cui v. anche T.A.R. Reggio Calabria, sentenza n. 35 del 2026) per cui l’indennità risarcitoria che qui rileva era già prevista dall’art. 15 L. n. 1497/1939. Per altro verso, la giurisprudenza ha chiarito come “ in attuazione del principio tempus regit actum, l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo, poiché tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente ” e, nella fattispecie, il vincolo è stato introdotto con D.M. 19.2.1976 mentre dalle allegazioni in atti non emerge l’anteriorità dell’edificazione a tale decreto ministeriale (evincendosi, a tutto concedere, dall’istanza di condono la costruzione nel medesimo anno 1976 ma senza specificazione del mese), mentre la domanda di condono è stata poi presentata nel 1986.
9- In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
10- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Calabria, liquidandole in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT EN, Presidente
OM GA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM GA | AT EN |
IL SEGRETARIO