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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 626 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 626 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: ato a RIMINI (RN) il 27/02/1983 ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] CP_2 ( con il patrocinio dell'Avv. DE CONO MARIA CodiceFiscale_3 ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Bergamo (BG), rispettivamente in data 5.02.2016 e
9.07.2021, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.04.2025 e 10.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- I figli minori verranno affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- I figli, e , staranno con il padre il lunedì dal dopo-scuola/asilo fino a prima di cena con Per_1 Per_2 riaccompagno alla ex casa coniugale;
martedì e giovedì dal dopo scuola/asilo fino a dopo cena;
domenica sera, i figli ceneranno con il padre e i nonni paterni, con riaccompagno alla ex casa coniugale.
L'orario di visita indicativamente va dalle ore 17:00 alle ore 21:00.
- Per quanto attiene ai pernotti, solo dopo che il figlio avrà compiuto anni quattro potranno essere Per_2 messi in atto.
- Le festività saranno equamente divise tra i coniugi e sottoposte alla regola dell'alternanza di anno in anno.
- Le vacanze estive prevederanno un periodo di tempo da trascorrere con i figli e , per Per_1 Per_2 entrambi i genitori, di due settimane anche NON consecutive da comunicarsi a vicenda entro il mese di maggio.
- A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore e del figlio minore , il signor Per_1 Per_2 verserà alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma di € 900,00 CP_1 CP_2
(novecento/00), 450,00 € per ciascuno figlio. Tale cifra sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT dall'anno successivo alla sentenza di divorzio.
pagina 2 di 5 - Il signor verserà l'importo pari all'80% di tutte le spese straordinarie concordate inerenti ai CP_1 figli minori e;
la signora verserà l'importo pari al 20% di tutte le spese straordinarie Per_1 Per_2 CP_2 concordate inerenti ai figli minori e , specificate come segue: Per_1 Per_2
- Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo
SPESE MEDICHE:
- visite specialistiche previste dal medico curante:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e private;
- accertamenti e trattamenti sanitari NON erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
SPESE SCOLASTICHE 1):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
- buoni pasto per i figli minori;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- assicurazioni e bolli per autovetture e motocicli in uso dei figli;
B) SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
SPESE MEDICHE:
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE 2):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
pagina 3 di 5 - gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
Si fa presente che il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bologna a cui si fa riferimento, viene dato in copia alle parti per ogni ed eventuale riferimento.
- Il signor per la durata di anni 4 dal deposito del presente atto, si impegnerà a versare CP_1 mensilmente la cifra di € 1.000,00 (mille/00) come contributo al pagamento di locazione e utenze in riferimento all'abitazione in cui risiederà la signora unitamente ai figli della coppia. Tale CP_2 cifra verrà ridotta ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, nel momento in cui la signora CP_2 riesca a reperire un'occupazione lavorativa con uno stipendio minimo di € 1.300 circa. Il tutto, comunque per la sola durata di anni 4 da decorrere dalla data del deposito in Tribunale del presente atto.
- L'Assegno Unico spetterà nella misura del 100% alla signora CP_2
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli stessi.
- La Sig.ra si impegna a trasferire la residenza dei figli nella cittadina di Riccione (RN) il prima CP_2 possibile, considerato anche l'impegno già assunto in sede di separazione dal proprio coniuge.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere a pretendere l'uno dall'altra alcunché a titolo di mantenimento e/o alimenti.
- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
- Le spese del presente giudizio (compresi i compensi professionali degli avvocati già stabiliti) sono a carico di entrambe le parti. pagina 4 di 5 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
il 25.05.2014 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A Anno 2014 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 626 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: ato a RIMINI (RN) il 27/02/1983 ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] CP_2 ( con il patrocinio dell'Avv. DE CONO MARIA CodiceFiscale_3 ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Bergamo (BG), rispettivamente in data 5.02.2016 e
9.07.2021, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.04.2025 e 10.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- I figli minori verranno affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- I figli, e , staranno con il padre il lunedì dal dopo-scuola/asilo fino a prima di cena con Per_1 Per_2 riaccompagno alla ex casa coniugale;
martedì e giovedì dal dopo scuola/asilo fino a dopo cena;
domenica sera, i figli ceneranno con il padre e i nonni paterni, con riaccompagno alla ex casa coniugale.
L'orario di visita indicativamente va dalle ore 17:00 alle ore 21:00.
- Per quanto attiene ai pernotti, solo dopo che il figlio avrà compiuto anni quattro potranno essere Per_2 messi in atto.
- Le festività saranno equamente divise tra i coniugi e sottoposte alla regola dell'alternanza di anno in anno.
- Le vacanze estive prevederanno un periodo di tempo da trascorrere con i figli e , per Per_1 Per_2 entrambi i genitori, di due settimane anche NON consecutive da comunicarsi a vicenda entro il mese di maggio.
- A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore e del figlio minore , il signor Per_1 Per_2 verserà alla signora entro il 5 di ogni mese, la somma di € 900,00 CP_1 CP_2
(novecento/00), 450,00 € per ciascuno figlio. Tale cifra sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT dall'anno successivo alla sentenza di divorzio.
pagina 2 di 5 - Il signor verserà l'importo pari all'80% di tutte le spese straordinarie concordate inerenti ai CP_1 figli minori e;
la signora verserà l'importo pari al 20% di tutte le spese straordinarie Per_1 Per_2 CP_2 concordate inerenti ai figli minori e , specificate come segue: Per_1 Per_2
- Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo
SPESE MEDICHE:
- visite specialistiche previste dal medico curante:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e private;
- accertamenti e trattamenti sanitari NON erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
SPESE SCOLASTICHE 1):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
- buoni pasto per i figli minori;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- assicurazioni e bolli per autovetture e motocicli in uso dei figli;
B) SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
SPESE MEDICHE:
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE 2):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
pagina 3 di 5 - gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
Si fa presente che il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bologna a cui si fa riferimento, viene dato in copia alle parti per ogni ed eventuale riferimento.
- Il signor per la durata di anni 4 dal deposito del presente atto, si impegnerà a versare CP_1 mensilmente la cifra di € 1.000,00 (mille/00) come contributo al pagamento di locazione e utenze in riferimento all'abitazione in cui risiederà la signora unitamente ai figli della coppia. Tale CP_2 cifra verrà ridotta ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, nel momento in cui la signora CP_2 riesca a reperire un'occupazione lavorativa con uno stipendio minimo di € 1.300 circa. Il tutto, comunque per la sola durata di anni 4 da decorrere dalla data del deposito in Tribunale del presente atto.
- L'Assegno Unico spetterà nella misura del 100% alla signora CP_2
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli stessi.
- La Sig.ra si impegna a trasferire la residenza dei figli nella cittadina di Riccione (RN) il prima CP_2 possibile, considerato anche l'impegno già assunto in sede di separazione dal proprio coniuge.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere a pretendere l'uno dall'altra alcunché a titolo di mantenimento e/o alimenti.
- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
- Le spese del presente giudizio (compresi i compensi professionali degli avvocati già stabiliti) sono a carico di entrambe le parti. pagina 4 di 5 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
il 25.05.2014 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A Anno 2014 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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