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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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- 1. Fideiussore consumatore: la deroga all’art. 1957 c.c. è abusiva?Accesso limitatoFabio Fiorucci · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2022
- 2. guida giuridica completa con esempi e riferimenti normativiAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 9153/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Alessandria, via Cavour n. 64, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Valerio Orsi che la rappresenta e difende giusta delega in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
oggetto: fideiussione
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
- in via principale, previa, se ritenuto, declaratoria di sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e/o di violazione delle norme del Codice del Consumo, accertare e dichiarare conseguentemente, e in ogni caso, la nullità totale e/o l'inefficacia del contratto di fideiussione n. 1/2015 del 30/7/2015 e del contratto di fideiussione n. 1/2016 del 19/10/2016 stipulati dalla sig.ra con e per l'effetto dichiarare la sig.ra Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 libera da qualsiasi impegno di garanzia nascente dai predetti contratti di Parte_1
fideiussione;
- in via di subordine, sempre, se ritenuto, previa declaratoria di cui alla domanda principale, accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia delle clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione n. 1/2015 del 30/7/2015 stipulato dalla sig.ra in data 30/7/2015 con Parte_1
e del contratto di fideiussione per n. 1/2016 del 19/10/2016 stipulato Controparte_2
dalla sig.ra con in data 19/10/2016, accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_2 per l'effetto, e in ogni caso, la nullità parziale e/o l'inefficacia delle predette fideiussioni e conseguentemente dichiarare la decadenza della società resistente dalla possibilità di agire nei confronti della sig.ra quale fideiussore della ditta individuale HE HE in Parte_1
forza dei contratti medesimi e, pertanto, dichiarare la sig.ra libera dagli obblighi Parte_1 fideiussori in questione per nullità ed inefficacia della deroga a quanto previsto dall'art. 1957
c.c. per tutte le causali indicate in narrativa;
- dichiarare, sia in ipotesi di accoglimento della domanda principale ovvero di quella subordinata, liberata la sig.ra da ogni obbligazione nei confronti di Parte_1 CP_1
derivante dal contratto di fideiussione stipulato con in data
[...] Controparte_2
30/7/2015, n. 1/2015 del 30/7/2015, e dal contratto di fideiussione stipulato con
[...]
in data 19/10/2016, n. 1/2016 del 19/10/2016; Controparte_2
- conseguentemente, ed in ogni caso, ordinare a in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale a Conegliano (TV) via Alfieri 1, codice fiscale e partita IVA 0 5 1 1 1 6 3 0 2 6 4, la cancellazione ab origine dalla Centrale Rischi della Banca
d'Italia e dai sistemi di informazioni creditizie della segnalazione dei predetti contratti di fideiussione, con fissazione di un termine per l'esecuzione e con condanna della convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ex art. 614 bis c.p.c.
Con vittoria di compenso di avvocato e spese di lite.
In via istruttoria: omissis”
*******
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, la sig.ra ha chiesto che venisse dichiarata la Parte_1
nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni prestate in favore di in Controparte_2
pagina 2 di 5 data 30.7.2015 (fideiussione n. 1/2015) e in data 19.10.2026 (fideiussione n. 1/2016) - poi oggetto di cessione di crediti in favore di - per l'adempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte dalla ditta individuale HE HE.
In punto di diritto, la ricorrente ha prospettato due ragioni di invalidità.
In primo luogo, ha invocato la nullità, totale o parziale, delle predette fideiussioni, evidenziando come entrambe riproducessero, agli articoli 2,6 ed 8, le clausole cc.dd. di
“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e riconosciute come illegittime con il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, poiché contrarie alle disposizioni contenute in provvedimenti comunitari e nella Legge n. 287/1990, poste a salvaguardia della libertà della concorrenza e del mercato.
In secondo luogo, ha sostenuto come la clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni, contenente la deroga all'art. 1957 c.c., dovesse comunque ritenersi nulla ex art. 33, II comma, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre eccezioni.
La convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia Controparte_1 all'udienza del 26.9.2024.
Con ordinanza collegiale emessa in data 24.1.2025 la sezione specializzata in materia di impresa ha rilevato la propria incompetenza territoriale a decidere sulle domande fondate sulla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale fra banche, in favore del Tribunale di Milano
– Sezione specializzata in materia di impresa, ed ha disposto la separazione della causa, rimettendo a questo giudice, ex art. 281 septies c.p.c., la causa relativa alle domande fondate sulla violazione delle norme del Codice del Consumo.
2. In questa sede occorre dunque esaminare la domanda di nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa a tutela del consumatore.
In applicazione del principio della ragione più liquida, va subito evidenziato come entrambe le fideiussioni oggetto di causa contengano, all'art. 6, la clausola di “permanenza dell'obbligazione del fideiussore”, del seguente tenore: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i limiti previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Sostiene la ricorrente come tale clausola debba ritenersi nulla ex artt. 33, n. 2, lett. t) e 36 del
Codice del Consumo, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei pagina 3 di 5 diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ed in particolare limitando la sua facoltà di opporre eccezioni.
Le tesi attoree devono essere condivise.
In primo luogo, deve ritenersi che la sig.ra possa essere qualificata come consumatore, Pt_1
dal momento che dalla documentazione in atti non emergono elementi che inducano a ritenere che la stessa abbia assunto incarichi per l'impresa individuale garantita;
peraltro, la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito sul punto argomenti di segno contrario.
Va poi evidenziato come sia ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui è sempre sottoposta agli artt. 33 ss. codice del consumo, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di colui che ha agito “per motivi personali”, ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha dunque uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa (Cass. n. 32225/2018; Cass.
n. 5868/2023).
Ciò premesso, appare del tutto condivisibile l'ipotesi di abusività della clausola in esame, posto che essa non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del consumatore, tale da compensare la perdita dell'eccezione di decadenza (cfr. ex multis, Trib Torino, Ord.
15.3.2024).
Nella fattispecie in esame, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di aver tempestivamente proposto le proprie istanze verso il debitore principale (ad esempio, insinuandosi al passivo fallimentare), né, comunque, che la clausola sia stata oggetto di una specifica trattativa.
Ne consegue l'estinzione della pretesa creditoria per decadenza ex art.1957 c.c. dovendosi evidenziare come la dichiarazione, in data 21.4.2017, di fallimento del debitore principale impresa individuale abbia determinato la scadenza automatica del debito CP_3
garantito (doc. 8).
Le considerazioni di cui sopra assorbono ogni altro profilo di nullità delle fideiussioni invocato dalla ricorrente.
3. In conseguenza della liberazione della ricorrente va altresì ordinata a parte convenuta la cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con decorrenza dalla data della presente sentenza, della segnalazione della sig.ra quale garante della ditta individuale Pt_1
HE HE in forza delle fideiussioni in esame (cfr. docc.5,6).
pagina 4 di 5 In applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. viene infine fissato, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, l'importo di € 50,00, determinato in considerazione del valore della controversia e del danno prevedibile in capo alla ricorrente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore delle fideiussioni), ridotte ai minimi le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara che è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti di Controparte_1 Parte_1 quale fideiussore dell'impresa individuale HE HE in forza delle fideiussioni oggetto di causa e, per l'effetto, dichiara liberata da ogni obbligazione inerente alle Parte_1
fideiussioni prestate in favore di in data 30.7.2015 (fideiussione n. 1/2015) e Controparte_2
in data 19.10.2016 (fideiussione n. 1/2016); ordina a di procedere, entro 45 giorni dalla notificazione della presente Controparte_1
sentenza, alla cancellazione della segnalazione della ricorrente dalla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, in relazione ai predetti contratti di fideiussione;
fissa, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di € 50,00 dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, con decorrenza dalla scadenza del termine di 45 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
5.261,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 3.2.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 9153/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Alessandria, via Cavour n. 64, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Valerio Orsi che la rappresenta e difende giusta delega in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
oggetto: fideiussione
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
- in via principale, previa, se ritenuto, declaratoria di sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e/o di violazione delle norme del Codice del Consumo, accertare e dichiarare conseguentemente, e in ogni caso, la nullità totale e/o l'inefficacia del contratto di fideiussione n. 1/2015 del 30/7/2015 e del contratto di fideiussione n. 1/2016 del 19/10/2016 stipulati dalla sig.ra con e per l'effetto dichiarare la sig.ra Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 libera da qualsiasi impegno di garanzia nascente dai predetti contratti di Parte_1
fideiussione;
- in via di subordine, sempre, se ritenuto, previa declaratoria di cui alla domanda principale, accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia delle clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione n. 1/2015 del 30/7/2015 stipulato dalla sig.ra in data 30/7/2015 con Parte_1
e del contratto di fideiussione per n. 1/2016 del 19/10/2016 stipulato Controparte_2
dalla sig.ra con in data 19/10/2016, accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_2 per l'effetto, e in ogni caso, la nullità parziale e/o l'inefficacia delle predette fideiussioni e conseguentemente dichiarare la decadenza della società resistente dalla possibilità di agire nei confronti della sig.ra quale fideiussore della ditta individuale HE HE in Parte_1
forza dei contratti medesimi e, pertanto, dichiarare la sig.ra libera dagli obblighi Parte_1 fideiussori in questione per nullità ed inefficacia della deroga a quanto previsto dall'art. 1957
c.c. per tutte le causali indicate in narrativa;
- dichiarare, sia in ipotesi di accoglimento della domanda principale ovvero di quella subordinata, liberata la sig.ra da ogni obbligazione nei confronti di Parte_1 CP_1
derivante dal contratto di fideiussione stipulato con in data
[...] Controparte_2
30/7/2015, n. 1/2015 del 30/7/2015, e dal contratto di fideiussione stipulato con
[...]
in data 19/10/2016, n. 1/2016 del 19/10/2016; Controparte_2
- conseguentemente, ed in ogni caso, ordinare a in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale a Conegliano (TV) via Alfieri 1, codice fiscale e partita IVA 0 5 1 1 1 6 3 0 2 6 4, la cancellazione ab origine dalla Centrale Rischi della Banca
d'Italia e dai sistemi di informazioni creditizie della segnalazione dei predetti contratti di fideiussione, con fissazione di un termine per l'esecuzione e con condanna della convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ex art. 614 bis c.p.c.
Con vittoria di compenso di avvocato e spese di lite.
In via istruttoria: omissis”
*******
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, la sig.ra ha chiesto che venisse dichiarata la Parte_1
nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni prestate in favore di in Controparte_2
pagina 2 di 5 data 30.7.2015 (fideiussione n. 1/2015) e in data 19.10.2026 (fideiussione n. 1/2016) - poi oggetto di cessione di crediti in favore di - per l'adempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte dalla ditta individuale HE HE.
In punto di diritto, la ricorrente ha prospettato due ragioni di invalidità.
In primo luogo, ha invocato la nullità, totale o parziale, delle predette fideiussioni, evidenziando come entrambe riproducessero, agli articoli 2,6 ed 8, le clausole cc.dd. di
“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e riconosciute come illegittime con il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, poiché contrarie alle disposizioni contenute in provvedimenti comunitari e nella Legge n. 287/1990, poste a salvaguardia della libertà della concorrenza e del mercato.
In secondo luogo, ha sostenuto come la clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni, contenente la deroga all'art. 1957 c.c., dovesse comunque ritenersi nulla ex art. 33, II comma, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre eccezioni.
La convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia Controparte_1 all'udienza del 26.9.2024.
Con ordinanza collegiale emessa in data 24.1.2025 la sezione specializzata in materia di impresa ha rilevato la propria incompetenza territoriale a decidere sulle domande fondate sulla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale fra banche, in favore del Tribunale di Milano
– Sezione specializzata in materia di impresa, ed ha disposto la separazione della causa, rimettendo a questo giudice, ex art. 281 septies c.p.c., la causa relativa alle domande fondate sulla violazione delle norme del Codice del Consumo.
2. In questa sede occorre dunque esaminare la domanda di nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa a tutela del consumatore.
In applicazione del principio della ragione più liquida, va subito evidenziato come entrambe le fideiussioni oggetto di causa contengano, all'art. 6, la clausola di “permanenza dell'obbligazione del fideiussore”, del seguente tenore: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i limiti previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Sostiene la ricorrente come tale clausola debba ritenersi nulla ex artt. 33, n. 2, lett. t) e 36 del
Codice del Consumo, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei pagina 3 di 5 diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ed in particolare limitando la sua facoltà di opporre eccezioni.
Le tesi attoree devono essere condivise.
In primo luogo, deve ritenersi che la sig.ra possa essere qualificata come consumatore, Pt_1
dal momento che dalla documentazione in atti non emergono elementi che inducano a ritenere che la stessa abbia assunto incarichi per l'impresa individuale garantita;
peraltro, la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito sul punto argomenti di segno contrario.
Va poi evidenziato come sia ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui è sempre sottoposta agli artt. 33 ss. codice del consumo, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di colui che ha agito “per motivi personali”, ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha dunque uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa (Cass. n. 32225/2018; Cass.
n. 5868/2023).
Ciò premesso, appare del tutto condivisibile l'ipotesi di abusività della clausola in esame, posto che essa non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del consumatore, tale da compensare la perdita dell'eccezione di decadenza (cfr. ex multis, Trib Torino, Ord.
15.3.2024).
Nella fattispecie in esame, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di aver tempestivamente proposto le proprie istanze verso il debitore principale (ad esempio, insinuandosi al passivo fallimentare), né, comunque, che la clausola sia stata oggetto di una specifica trattativa.
Ne consegue l'estinzione della pretesa creditoria per decadenza ex art.1957 c.c. dovendosi evidenziare come la dichiarazione, in data 21.4.2017, di fallimento del debitore principale impresa individuale abbia determinato la scadenza automatica del debito CP_3
garantito (doc. 8).
Le considerazioni di cui sopra assorbono ogni altro profilo di nullità delle fideiussioni invocato dalla ricorrente.
3. In conseguenza della liberazione della ricorrente va altresì ordinata a parte convenuta la cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con decorrenza dalla data della presente sentenza, della segnalazione della sig.ra quale garante della ditta individuale Pt_1
HE HE in forza delle fideiussioni in esame (cfr. docc.5,6).
pagina 4 di 5 In applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. viene infine fissato, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, l'importo di € 50,00, determinato in considerazione del valore della controversia e del danno prevedibile in capo alla ricorrente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore delle fideiussioni), ridotte ai minimi le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara che è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti di Controparte_1 Parte_1 quale fideiussore dell'impresa individuale HE HE in forza delle fideiussioni oggetto di causa e, per l'effetto, dichiara liberata da ogni obbligazione inerente alle Parte_1
fideiussioni prestate in favore di in data 30.7.2015 (fideiussione n. 1/2015) e Controparte_2
in data 19.10.2016 (fideiussione n. 1/2016); ordina a di procedere, entro 45 giorni dalla notificazione della presente Controparte_1
sentenza, alla cancellazione della segnalazione della ricorrente dalla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, in relazione ai predetti contratti di fideiussione;
fissa, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di € 50,00 dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, con decorrenza dalla scadenza del termine di 45 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
5.261,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 3.2.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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