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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2025
N. R.G. 1341/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 247/2024 del Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 15/06/2024, promossa da:
con l'avv. MARIA Parte_1
GRAZIA DEMATRI e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in Milano via
Savarè 1 presso l'ufficio legale dell'ente contro
, con l'avv. LIVIO NERI, l'avv. DANIELE BERGONZI e l'avv. MIRIAM CP_1
FAGNANI, elettivamente domiciliato in Milano, VIA GIULIO UBERTI, 6 20129 presso lo studio dell'avv. ALBERTO GUARISO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
Pagina 1 -accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di PA in funzione di giudice del lavoro n. 247/24 de 15/06/2024 respingere in quanto infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande proposte dall'appellato contro . CP_1 Pt_1
- dichiarare che in merito ai crediti diversi ex d.lgs 80/92 la prestazione previdenziale nei limiti del massimale CIGS spetta solo con riferimento all'ultima settimana del mese di dicembre 2016+gennaio 2017.
Con vittoria di spese e competenze.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 247/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di PA ha accolto il ricorso promosso da contro così disponendo: “accerta e dichiara il diritto del CP_1 Pt_1 ricorrente a ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' il CP_1 Pt_1
pagamento del TFR e delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 maturati alle dipendenze della fallita FO s.r.l.; e per l'effetto: condanna l' , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma lorda CP_1 di € 6392,42 a titolo di TFR nonché la retribuzione dei mesi di dicembre e 2016 e gennaio
2017 nei limiti previsti dalla normativa, oltre interessi rivalutazione monetaria.
Condanna alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 3000 per Pt_1
compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge che distrae
a favore dei procuratori antistatari”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto di accertare e dichiarare il suo CP_1 diritto a ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' il pagamento del TFR e delle Pt_1
retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 maturati alle dipendenze della fallita
Pagina 2 FO s.r.l.; e per l'effetto la condanna dell'ente alla corresponsione -in suo favore- della complessiva somma lorda di € 10.511,14. CP_ A supporto della sua domanda ha dedotto:
. di essere stato assunto da Edilfond s.r.l. in data 1.9.1995 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, e che tale società aveva successivamente modificato il proprio nominativo in NO s.r.l.;
. che il 15.4.2014 NO gli aveva comunicato che il ramo d'azienda (presso il quale era occupato) era stato trasferito alla società FO s.r.l., in virtù di affitto di ramo d'azienda pattuito fra le due società e che, di conseguenza, il rapporto di lavoro era proseguito ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, al pari di quello degli altri addetti al ramo d'azienda concesso in affitto, alle dipendenze di FO;
. che a decorrere dal 16.4.2014 e sino al 30.1.2017 aveva svolto la propria prestazione di lavoro per FO;
. che il Tribunale di PA il 17.12.2014 aveva dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo di NO e il 15.7.2015 ne aveva dichiarato l'omologazione;
. che in data 31.1.2017 aveva ricevuto una lettera di licenziamento per cessazione d'affitto d'azienda, a lui formalmente indirizzata dal liquidatore giudiziale di NO, nella quale si leggeva che: “In data 30 gennaio 2017, con atto del notaio Dott. l'azienda retrocedeva Per_1
da FO SRL al Concordato preventivo cessando Parte_2 formalmente l'affitto aziendale decorrente dal 15 aprile 2014. Non essendovi alcuna previsione di vendita o nuove possibilità di affitto dell'azienda, si rende necessario risolvere i rapporti di lavoro per cessazione definitiva dell'attività”.
. che, conseguentemente, dal 31.1.2017 non si era recato sul luogo di lavoro e non aveva svolto alcuna attività lavorativa, nemmeno per NO;
. che non aveva percepito la retribuzione di dicembre 2016, gennaio 2017, né il TFR maturato alle dipendenze di FO, mentre gli erano state corrisposte tutte le somme maturate alle dipendenze di NO fino al 15.4.2014 (compreso il TFR maturato fino a tale data);
. che con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.12.2017 presso la Cancelleria del
Tribunale di PA - Sezione Lavoro aveva convenuto in giudizio FO per ottenere la condanna al pagamento di € 10.511,14 (di cui € 5.638,60 lordi a titolo di TFR ed € 753,82 per rivalutazione sul TFR);.
. che con sentenza n. 214/2018 pubblicata in data 20.6.2018, il Tribunale di PA aveva condannato FO a pagare al ricorrente la somma di € 10.511,14, di cui € 5.638,60 lordi a
Pagina 3 titolo di TFR ed € 753,82 per rivalutazione sul TFR. Tale sentenza non era mai stata impugnata ed era così passata in giudicato;
. che nonostante la condanna, FO non aveva mai pagato quanto dovuto, e dopo una serie di infruttuose azioni esecutive, in data 9.11.2021 veniva depositata presso la Cancelleria del
Tribunale di PA istanza di fallimento nei confronti di FO, che il 20.12.2021 veniva dichiarata fallita. Il Ricorrente veniva poi iscritto al numero 7 dello stato passivo per l'intero importo richiesto (€ 6.558,17 a titolo di TFR e per l'importo di € 4.228,21 a titolo di crediti da lavoro diversi dal TFR);
. che in data 22.6.2022- divenuto esecutivo lo stato passivo in data 7.4.2022 - aveva fatto istanza di intervento presso il Fondo di Garanzia per il TFR e i crediti da lavoro ma che Pt_1 con raccomandata datata 30.11.2022, l' aveva rigettato tale istanza adducendo la Pt_1 seguente motivazione: “la data indicata come cessazione del rapporto di lavoro con FO
s.r.l. è in realtà la data del passaggio diretto (retrocessione conseguente alla risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda), alla NO s.r.l. La responsabilità per i crediti del lavoratore ricade pertanto su NO”;
. che aveva pertanto presentato ricorso al Tribunale.
Si è costituito ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso in quanto Pt_1
infondato in fatto e diritto. In particolare, l'ente ha eccepito l'inopponibilità del provvedimento di ammissione al passivo assunto dal fallimento FO e del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di PA n. 214/18. Ha rilevato poi, nel merito, che perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, l'insolvenza deve riguardare il soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, ossia il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto e, nel caso di specie, il datore di lavoro che aveva licenziato il ricorrente era liquidazione. Quindi il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi a Parte_2 detta società per il pagamento di quanto dovuto dalla FO. Secondo l'assunto dell'ente, pertanto, la retrocessione a NO SR costituiva necessariamente un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la conseguenza che il rapporto di lavoro del ricorrente era proseguito alle dipendenze di NO e cessato alle dipendenze di quest'ultima, da ritenersi cessionaria ai sensi del predetto art. 2112 c.c.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, aderendo all'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, che ha stabilito che affinché sia applicabile l'art. 2112 c.c. ai casi di retrocessione di azienda (o di ramo di azienda) è necessario che “l'impresa retrocessionaria
Pagina 4 (originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali,
l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore” (Cass. n. 12909/2003; in tal senso anche 7458/2002, e successivamente Cass. n.
16255/2011; Cass. n. 23765/2018).
Nel caso di specie, ha concluso il primo giudice: “la prosecuzione dell'attività da parte dell'azienda retrocessionaria pacificamente non vi è stata (come evidenzia la stessa lettera di licenziamento), con la conseguenza che la disciplina dell'art. 2112 c.c. non è applicabile alla retrocessione intervenuta da FO a NO, che è stata solo formale (un automatismo derivante dalla cessazione dell'affitto d'azienda) e non effettiva (FO non ha mai ripreso in alcun modo l'attività).
Se si vuole guardare alla realtà concreta dei fatti, questa nel caso di specie conferma che il
CP_ rapporto di lavoro di cui era titolare il sig. non si è mai ripristinato alle dipendenze di
NO: l'ultimo giorno di lavoro del ricorrente è stato il 30.1.2017 e quel giorno il sig. CP_
ha lavorato per FO, circostanze confermate dalla lettera di licenziamento, che motiva il recesso proprio sulla base della cessazione dell'affitto d'azienda e della conseguente definitiva cessazione dell'attività (cfr. doc.4)
Dunque la insolvenza cui fare riferimento al fine del pagamento della quota di TFR e delle ultime mensilità, non può che essere che quella di FO [……]Tale interpretazione pare in grado di assicurare concretamente al lavoratore l'intervento del fondo di Garanzia nel caso dell'attuale insolvenza dell'unico soggetto obbligato a quel pagamento: si consideri infatti che una richiesta a NO avrebbe rischiato di vanificare quella tutela perché avrebbe dovuto fare i conti con la inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art 2112 cc al retrocessionario che non prosegue l'attività..”.
Avverso la sentenza con atto depositato in data 10/12/24 ha proposto appello, insistendo Pt_1
per la riforma della sentenza di primo grado.
Questi i motivi di impugnazione:
1. Difetto di motivazione per omessa valutazione della circostanza dell'avvenuto licenziamento dell'appellato da parte di Controparte_2
che in veste di datore di lavoro ha licenziato il
[...] dipendente in data 31.01.2017 con denuncia dell'imponibile retributivo e versamento della contribuzione previdenziale
Pagina 5 Con il primo motivo di appello lamenta l'omessa valutazione della circostanza per cui il
31.01.2017 l'odierno appellato era dipendente NO, la quale, in tale data, aveva scelto di cessare i rapporti di lavoro e di non proseguire l'attività.
Il rapporto di lavoro del sig. , ribatte l'ente appellante, era cessato solo in seguito CP_1
al licenziamento da parte di NO SR in Concordato preventivo che aveva Parte_2 agito a tutti gli effetti quale datore di lavoro, in ragione dell'avvenuta retrocessione aziendale.
NO aveva poi inviato ad -per il mese di gennaio 2017- regolare denuncia Pt_1
assicurativa, versando la retribuzione ed i contributi dovuti su detta retribuzione e comunicando la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente con decorrenza
31.01.2017 (doc. 6).
2. Inopponibilità all' del provvedimento di ammissione al passivo del fallimento Pt_1
TI e del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di PA n. 214/18.
Violazione dell'art. 2 co. 1, 2, 4, 7, 8 legge 297/82 e dell'art. 1 del d. lgs 80/92
Parte appellante lamenta l'inopponibilità all del provvedimento di ammissione al Pt_1
passivo del fallimento TI e del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di PA n.
214/18.
Sul punto infatti rammenta che, come stabilito dall'art. 96 L.F (Formazione ed esecutività dello stato passivo) il decreto di ammissione al passivo, di per sé, ha natura di mero giudicato endofallimentare valido, quindi, ai soli fini del concorso tra i creditori all'interno della procedura fallimentare ma non è opponibile ai terzi estranei. Come del resto non è opponibile ad nemmeno la sentenza del Tribunale di PA n. 214/18 in quanto res inter alios che Pt_1
non modifica i parametri di intervento del Fondo di Garanzia.
L' conclude quindi ribadendo di non essere vincolato nella sua azione dai provvedimenti Pt_1
assunti in sede fallimentare o dalle precedenti sentenze di condanna del datore di lavoro assunte all'esito delle vertenze promosse dai lavoratori. Non può dunque la definitività dello stato passivo TI (come anche la sentenza del Tribunale di PA resa nella causa dei lavoratori) precludere all' di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli Pt_1
elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro (Si vedano Cass. sez. lav. 6480/15, Cass. sez. lav. n. 9495 del 10/05/2016;
Cassazione sez. lav. con sentenza 19728/2018; Cass. sez. lav. n. 33888 del 17/11/2022; Cass. sez. lav. 37789 del 27.12.2022; Cass.n.1861/2022 e Cass.4897/2021).
3.Violazione dell'art. 2 co. 1, 2, 4, 7, 8 legge 297/82, dell'art. 1 del d.lgs 80/92 e dell'art. 2120 c.c
Pagina 6 Parte appellante ricorda ancora una volta che, a norma di quanto stabilito dall'art. 2 legge
297/82 perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, l'insolvenza deve riguardare il soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, ossia il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie a tutti gli effetti il datore di lavoro che ha licenziato il ricorrente è
e pertanto, anche valutando la responsabilità solidale stabilita Parte_2 dall'art. 2112 c.c., lamenta che l'odierno appellato avrebbe dovuto rivolgersi per il pagamento di quanto dovuto dalla FO alla NO – o meglio – alla procedura Parte_2
di concordato preventivo cui risulta sottoposta NO.
3. Sulle tre mensilità ex dlgs 80/92- Violazione dell'art. 2 comma 1 dlgs 80/92
Da ultimo parte appellante lamenta che la sentenza appellata non aveva colto le eccezioni che aveva svolto in primo grado in merito alle somme richieste per le mensilità di dicembre Pt_1
2016 e gennaio 2017 rispetto alla domanda amministrativa avanzata a seguito dell'ammissione dei crediti di lavoro nel fallimento FO.
A supporto di ciò rammenta quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 dlgs 80/92, il quale prevede:
“1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”
In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento. Essendo il fallimento TI stato dichiarato nel 2021 nulla a parere dell'appellante, vi sarebbe da erogare.
Pur tuttavia qualora il lavoratore abbia anche agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento al Fondo di garanzia, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi nei quali devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in
Tribunale del relativo ricorso.
Pagina 7 Come si desume dalla sentenza n. 214/18 del Tribunale di PA (doc. 7 ric.) il ricorso CP_ giudiziario del e di altri colleghi era stato depositato il 22/12/2017 quindi per calcolare i crediti di lavoro teoricamente riconoscibili dal Fondo di garanzia si può partire solo dal
22/12/2016 in avanti.
L'intervento del Fondo nei limiti del massimale CIGS potrebbe riguardare teoricamente rispetto alla domanda amministrativa proposta per TI SRL l'ultima settimana di dicembre 2016 e non le intere mensilità di dicembre 2016 e gennaio 2017.
Con memoria depositata in data 28/03/25 si è costituito in giudizio insistendo per CP_1
il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure, ritenendola corretta e congruamente motivata, nel punto in cui aveva riconosciuto il suo diritto all'intervento del Fondo di garanzia . Pt_1
Quanto ai motivi di doglianza avversari rammenta che il suo rapporto di lavoro non poteva ritenersi proseguito alle dipendenze di NO (come invece sostenuto da ) in forza Pt_1 dell'art. 2112 c.c., che risultava inapplicabile nel caso di specie, e doveva ritenersi cessato alle dipendenze di FO, ultima datrice di lavoro effettiva, come accertato dal Tribunale di
PA con la sentenza n. 214/2018 del 20.6.2018 . Ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, perché sia applicabile l'art. 2112 c.c. ai casi di retrocessione di azienda (o di ramo di azienda) è necessario che “l'impresa retrocessionaria (originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore” (Cass.
n. 12909/2003; in tal senso anche 7458/2002, e successivamente Cass. 16255/2011, Cass.
23765/2018, Cass. 8039/2022, Cass. 13186/22, Cass. 1298/23).
Nel caso di specie, lamenta parte appellata, la prosecuzione dell'attività da parte dell'azienda retrocessionaria pacificamente non vi era stata (come evidenziava la stessa lettera di licenziamento), con la conseguenza che la disciplina dell'art. 2112 c.c. invocata dall' Pt_1
non era applicabile alla retrocessione intervenuta da FO a NO, che era stata solo formale (un automatismo derivante dalla cessazione dell'affitto d'azienda) e non effettiva
(FO non aveva mai ripreso in alcun modo l'attività).
Quanto all'ulteriore motivo di doglianza di relativo al fatto che ai fini della verifica dei Pt_1 presupposti per l'intervento del fondo di garanzia, l'ente non sia vincolato alle risultanze dello CP_ stato passivo fallimentare, rammenta che occorre distinguere l'accertamento compiuto tramite l'ammissione al passivo fallimentare, che ha valore esclusivamente endoconcorsuale,
Pagina 8 dall'accertamento compiuto tramite la sentenza resa a definizione di un procedimento di cognizione e passata in giudicato, che pone un limite invalicabile alle eccezioni sollevabili dall' . Come noto, infatti: “quale affermazione oggettiva di verità, la sentenza che sia Pt_1
passata in giudicato produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, oppure comunque subordinati a questa” (ex multis, Cass. civ., sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28577; sez. VI – 5, 4 dicembre 2015, n. 24793; sez. lav., 31 gennaio 2014, n. 2137; sez. lav. 19 marzo 2013, n. 67889) e “l'efficacia ultrattiva del giudicato (oltre, quindi, i limiti segnati dall'art. 2909 c.c.) ricorre in presenza di una situazione di pregiudizialità dipendenza tra i rapporti giuridici, tale per cui il rapporto pregiudiziale-condizionante, che è stato oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato di cui sia parte il terzo rimasto estraneo al processo” (Cons. Stato,
Sez. V, 11/10/2022, n. 8689).
Sul punto parte appellata conclude ribadendo che il diritto a ricevere il TFR e le ultime tre mensilità dall'impresa assoggettata a procedura concorsuale costituisce presupposto del diritto all'intervento del Fondo di Garanzia : tali diritti si pongono fra loro nel rapporto Pt_1
pregiudiziale-condizionante indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata, con la conseguenza, nel caso di specie, che l'accertamento passato in giudicato (con sentenza n. CP_ 214/2018 del 20.6.2018) del diritto del a ricevere il TFR e le ultime due mensilità da
FO deve ritenersi vincolante anche nei confronti dell' in virtù della c.d. efficacia Pt_1
riflessa del giudicato nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza.
Sale respinge infine anche l'ultimo motivo di doglianza avversario ( criticava la sentenza Pt_1 per aver riconosciuto il diritto dell'appellato a ricevere dal fondo di garanzia l'intera Pt_1
mensilità di dicembre 2016 (entro i massimali di legge)) rilevando che, come correttamente
CP_ riconosciuto da nell'appello, il sig. (unitamente ad altri colleghi) aveva promosso Pt_1
la causa
contro
FO per ottenerne la condanna al pagamento delle somme in seguito oggetto di richiesta al Fondo di garanzia in data 22.12.2017 (cfr. doc.7). Pt_1
Il diritto a percepire la retribuzione di dicembre 2016 era sorto in capo al ricorrente solo alla data del 31.12.2016, quando era maturata la sua retribuzione mensile.
Ne consegue che, per ottenere la copertura da parte del Fondo di garanzia della Pt_1
CP_ retribuzione di dicembre 2016, maturata il 31.12.2016, aveva tempo per agire in giudizio al fine di soddisfare tale credito fino al 31.12.2017, sicché la promozione del giudizio in data
Pagina 9 22.12.2017 deve ritenersi tempestiva: il suo credito retributivo per la mensilità di dicembre
2016 era infatti sorto nei 12 mesi precedenti la promozione del giudizio. Parte appellata insiste quindi per la conferma della sentenza appellata anche su questo punto.
All'udienza del 9.04.2025 la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
******
L'appello è infondato e deve essere respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica cronologia dei fatti rilevanti ai fini della decisione, documentali e pacifici in causa. CP_
è stato assunto da Edilfond s.r.l.-che poi ha modificato la ragione sociale in NO
s.r.l.- il giorno 1.9.1995 ;
CP_ in data 15.04.2014 NO s.r.l. ha comunicato a che, a seguito di un Parte_2
contratto di affitto di azienda stipulato con FO, il suo rapporto di lavoro passava a quest'ultima società ex art 2112 cc;
CP_ dal 16.04.2014 al 30.1.2017 ha lavorato alle dipendenze di FO;
Il 30.1.2017 viene sottoscritto l'atto di retrocessione dell'azienda da FO al Concordato preventivo NO;
CP_ Il 31.1.2017 NO licenzia a seguito della intervenuta cessazione dell'affitto d'azienda
FO SR è fallita il 20.12. 2021.
CP_ E' pertanto accaduto, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, che , già dipendente di NO, a decorrere dal 66.4.2014 sia transitato a FO,; resasi affittuaria dell'azienda; il rapporto con l'affittuaria era poi formalmente cessato il 30.12.2017 ed egli era stato retrocesso presso l'originario datore di lavoro, che lo aveva licenziato il giorno successivo.
CP_
aveva insinuato al passivo del fallimento FO il credito per TFR maturato presso la predetta società nonché le ultime due retribuzioni, il credito è stato ammesso per l'intero . Ha poi chiresto a il pagamento di quanto dovuto a copertura dell'insolvenza. Pt_1
Alla luce di tali vicende devono essere esaminati i motivi di appello.
Il primo e terzo motivo possono essere valutati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Pagina 10 CP_
censura la sentenza per non avere il primo giudice valutato che alla data del Pt_1
31.1.2017 non era dipendente della società FO, poi fallita, in quanto il suo rapporto di lavoro ex art 2112 cc, a seguito della risoluzione del contratto di affitto di azienda, era passato nuovamente a in concordato preventivo, che lo ha Parte_2
licenziato con lettera in pari data.
L'oggetto della controversia è, pertanto, costituito dalla individuazione del soggetto datore di CP_ lavoro all'atto della cessazione del rapporto di , sostenendo che a seguito della Pt_1
CP_ intervenuta retrocessione di azienda il datore di lavoro era NO, mentre sostiene che non si possa parlare di retrocessione di azienda dal momento che NO non ha proseguito l'attività dopo la risoluzione del contratto di affitto di azienda.
Il primo giudice ha condannato , quale gestore del Fondo di Garanzia per la tutela contro Pt_1
CP_ l'insolvenza dei datori di lavoro al pagamento in favore di del TFR e di quanto dovuto per le mensilità di retribuzione di dicembre 2016 e gennaio 2017, rilevando che “Se si vuole guardare alla realtà concreta dei fatti, questa nel caso di specie conferma che il rapporto di
CP_ lavoro di cui era titolare il sig. non si è mai ripristinato alle dipendenze di NO: CP_ l'ultimo giorno di lavoro del ricorrente è stato il 30.1.2017 e quel giorno il sig. ha lavorato per FO, circostanze confermate dalla lettera di licenziamento, che motiva il recesso proprio sulla base della cessazione dell'affitto d'azienda e della conseguente definitiva cessazione dell'attività (cfr. doc.4)
Dunque la insolvenza cui fare riferimento al fine del pagamento della quota di TFR e delle ultime mensilità, non può che essere che quella di FO”
La Corte ritiene di condividere le argomentazioni del giudice di prime cure in quanto aderenti sia alla interpretazione della Suprema Corte sia alla ratio della normativa istitutiva del Fondo di Garanzia.
In diritto occorre ricordare i seguenti consolidati principi affermati dalla Corte di legittimità:
- l'ammissione al passivo della domanda del lavoratore non esclude che, almeno rispetto all'an della autonoma prestazione previdenziale, l' possa contestare la Pt_1
ricorrenza dei presupposti del diritto di credito lavoristico alla tutela del quale è preposto il Fondo di Garanzia;
-l'intervento del Fondo di Garanzia presuppone che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto, perché solo con il licenziamento e la cessazione del rapporto sorge l'obbligo di pagare il TFR;
Pagina 11 - perché sia applicabile l'art. 2112 c.c. ai casi di retrocessione di azienda (o di ramo di azienda) è necessario che “l'impresa retrocessionaria (originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore”
(Cass. n. 12909/2003; in tal senso anche 7458/2002, e successivamente Cass.
16255/2011, Cass. 23765/2018, Cass. 8039/2022, Cass. 13186/22, Cass. 1298/23).
- La norma non si applica neppure nell'ipoteso in cui alla non prosecuzione dell'attività presso il retrocessionario si accompagni la continuazione di essa presso il retrocedente perché in tali casi la “retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto deve ritenersi proseguito (o cessato, in caso di licenziamento) presso il presunto retrocedente.) (cass sent. 26021/2118)
In fatto costituiscono circostanze non contestate:
l'avvenuta risoluzione del rapporto a seguito di lettera di licenziamento del 31.1.2017 inviata da NO;
La mancata prosecuzione dell'attività aziendale da parte di NO;
CP_ il mancato svolgimento della prestazione lavorativa da parte di in favore di NO dopo l'asserita retrocessione dell'azienda.
In presenza di queste pacifiche circostanze ritiene il Collegio che in applicazione del riportato orientamento della Corte di Cassazione, si deve escludere l'applicabililtà dell'art 2112 cc con
CP_ la conseguenza che il rapporto di lavoro di non è tornato alle dipendenze di NO.
su cui ricadeva l'onere di prova, nulla ha dedotto in relazione alla effettività della Pt_1
indicata retrocessione, si è limitato ad allegare il contratto di risoluzione dell'affitto di azienda e la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali per il 31.1.2017, ma nulla ha chiesto di provare in merito all'effettiva ripresa dell'attività e riguardo all'esercizio
CP_ dei poteri datoriali da parte di NO nei confronti di . Il mero dato formale (lettera di licenziamento e versamento dei contributi) del ripristino amministrativo del rapporto non è
CP_ sufficiente a provare l'esistenza tra e NO di un rapporto d lavoro subordinato alla data del 31.1.2017
Accertato, quindi che, datore di lavoro alla data di cessazione del rapporto era FO SR e che detta società è stata dichiarata fallita con sentenza del 20.12.2021, si deve ritenere che CP_ correttamente abbia chiesto l'ammissione al passivo per l'importo del TFR e delle retribuzioni di dicembre 2016 e gennaio 2017 e atteso il mancato pagamento abbia poi fatto
Pagina 12 istanza di intervento 22.6.2022 al Fondo di Garanzia per l'intera somma corrispondente.
Sussistevano, infatti, all'epoca della domanda (22.06.2022) entrambi i presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione al Fondo, così come riconosciuti da costante giurisprudenza di legittimità:
“a) l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro (sorto il 31.1.2017) ;
b) lo stato di insolvenza del datore di lavoro (dichiarato i il 20.12.2021)
Infondato è anche il secondo motivo di gravame. Se infatti va condiviso il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui ai fini della verifica dei presupposti per l'intervento del fondo di garanzia, non è vincolato alle risultanze dello stato passivo Pt_1
fallimentare e di conseguenza non possa tenersi conto della definitività dello stato passivo di
FO, provvedimento di carattere endoprocessuale, deve tuttavia nella fattispecie evidenziarsi che il Tribunale di PA con sentenza n. 214/2018 pubblicata in data 20.6.2018,
CP_ divenuta definitiva, ha condannato FO a pagare a la somma di € 10.511,14, di cui €
5.638,60 lordi a titolo di TFR ed € 753,82 per rivalutazione sul TFR.
Tale pronuncia passata in giudicato, sebbene resa in un giudizio a cui non ha partecipato
, deve ritenersi vincolante per l'Istituto in applicazione dell'estensione degli effetti del Pt_1
giudicato “riflesso”
Secondo l'interpretazione della Suprema Corte, infatti:
“…, con specifico riferimento ai presupposti necessari per potere fare valere il giudicato riflesso della pronuncia resa in altro giudizio, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 26 aprile 2022, n. 13004) ha precisato che l'efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità dipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva
Pagina 13 di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale.
Si tratta quindi di definire i limiti entro i quali tale estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo.
Questa Corte ha, quindi, precisato che l'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ.,
20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto "autonomo ed indipendente" rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass. civ., 13 gennaio
2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252)
(così Cass. sent. 29301/2023)
Con riferimento al caso di specie, l'applicazione dei suddetti principi induce a ritenere che la sentenza del Tribunale di PA, passata in giudicato, abbia effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio.
CP_ Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di ad accedere al Fondo di
Garanzia e presupposto di tale accertamento è l'esistenza di un credito per TFR e mensilità di
CP_ retribuzione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito. Il diritto di credito di accertato dal Tribunale di PA nei confronti di FO costituisce quindi un presupposto per l'accoglimento della domanda.
Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata appare quindi corretta.
CP_ da ultimo ha censurato la sentenza per avere riconosciuto il diritto di a ricevere dal Pt_1
Fondo di Garanzia l'intera mensilità di dicembre 2016 entro i massimali di legge.
Deduce in particolare l'appellante:
“L'art 2 comma 1 del d.lgs 80 prevede:
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
Pagina 14 b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”
In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento. Essendo il fallimento TI stato dichiarato nel 2021 nulla vi sarebbe da erogare.
Pur tuttavia qualora il lavoratore abbia anche agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento al Fondo di garanzia, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi nei quali devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in
Tribunale del relativo ricorso.
Come si desume dalla sentenza n. 214/18 del Tribunale di PA (doc. 7 ric.) il ricorso giudiziario del ricorrente e di altri colleghi è stato depositato il 22/12/2017 quindi per calcolare i crediti di lavoro teoricamente riconoscibili dal Fondo di garanzia si può partire solo dal 22/12/2016 in avanti”
Pur essendo corretta la ricostruzione cronologica di , ritiene la Corte che non si possa Pt_1
CP_ addivenire alla conclusione auspicata dall' . La retribuzione di è stata infatti Pt_1
stabilita in misura mensile, il relativo cedolino è stato elaborato certamente non prima del
31.12.2016 sicchè la domanda di pagamento non poteva essere introdotta in data antecedente.
Tempestivo, in quanto relativo ad un credito sorto nei 12 mesi antecedenti, deve quindi ritenersi il ricorso deposito il 22.12.2017 .
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti. al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità dipendenza in senso giuridico"
(e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato
Pagina 15 fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolanterispetto ai terzi, tuttavia,
a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale
“quale affermazione oggettiva di verità, la sentenza che sia passata in giudicato produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, oppure comunque subordinati a questa” (ex multis, Cass. civ., sez. V, 18 ottobre
2021, n. 28577; sez. VI – 5, 4 dicembre 2015, n. 24793; sez. lav., 31 gennaio 2014, n. 2137; sez. lav. 19 marzo 2013, n. 67889)
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 247/2024 del Tribunale di PA n funzione di Giudice del Lavoro
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 09/04/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 16
N. R.G. 1341/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 247/2024 del Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 15/06/2024, promossa da:
con l'avv. MARIA Parte_1
GRAZIA DEMATRI e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in Milano via
Savarè 1 presso l'ufficio legale dell'ente contro
, con l'avv. LIVIO NERI, l'avv. DANIELE BERGONZI e l'avv. MIRIAM CP_1
FAGNANI, elettivamente domiciliato in Milano, VIA GIULIO UBERTI, 6 20129 presso lo studio dell'avv. ALBERTO GUARISO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
Pagina 1 -accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di PA in funzione di giudice del lavoro n. 247/24 de 15/06/2024 respingere in quanto infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande proposte dall'appellato contro . CP_1 Pt_1
- dichiarare che in merito ai crediti diversi ex d.lgs 80/92 la prestazione previdenziale nei limiti del massimale CIGS spetta solo con riferimento all'ultima settimana del mese di dicembre 2016+gennaio 2017.
Con vittoria di spese e competenze.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 247/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di PA ha accolto il ricorso promosso da contro così disponendo: “accerta e dichiara il diritto del CP_1 Pt_1 ricorrente a ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' il CP_1 Pt_1
pagamento del TFR e delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 maturati alle dipendenze della fallita FO s.r.l.; e per l'effetto: condanna l' , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma lorda CP_1 di € 6392,42 a titolo di TFR nonché la retribuzione dei mesi di dicembre e 2016 e gennaio
2017 nei limiti previsti dalla normativa, oltre interessi rivalutazione monetaria.
Condanna alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 3000 per Pt_1
compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge che distrae
a favore dei procuratori antistatari”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto di accertare e dichiarare il suo CP_1 diritto a ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' il pagamento del TFR e delle Pt_1
retribuzioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 maturati alle dipendenze della fallita
Pagina 2 FO s.r.l.; e per l'effetto la condanna dell'ente alla corresponsione -in suo favore- della complessiva somma lorda di € 10.511,14. CP_ A supporto della sua domanda ha dedotto:
. di essere stato assunto da Edilfond s.r.l. in data 1.9.1995 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, e che tale società aveva successivamente modificato il proprio nominativo in NO s.r.l.;
. che il 15.4.2014 NO gli aveva comunicato che il ramo d'azienda (presso il quale era occupato) era stato trasferito alla società FO s.r.l., in virtù di affitto di ramo d'azienda pattuito fra le due società e che, di conseguenza, il rapporto di lavoro era proseguito ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, al pari di quello degli altri addetti al ramo d'azienda concesso in affitto, alle dipendenze di FO;
. che a decorrere dal 16.4.2014 e sino al 30.1.2017 aveva svolto la propria prestazione di lavoro per FO;
. che il Tribunale di PA il 17.12.2014 aveva dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo di NO e il 15.7.2015 ne aveva dichiarato l'omologazione;
. che in data 31.1.2017 aveva ricevuto una lettera di licenziamento per cessazione d'affitto d'azienda, a lui formalmente indirizzata dal liquidatore giudiziale di NO, nella quale si leggeva che: “In data 30 gennaio 2017, con atto del notaio Dott. l'azienda retrocedeva Per_1
da FO SRL al Concordato preventivo cessando Parte_2 formalmente l'affitto aziendale decorrente dal 15 aprile 2014. Non essendovi alcuna previsione di vendita o nuove possibilità di affitto dell'azienda, si rende necessario risolvere i rapporti di lavoro per cessazione definitiva dell'attività”.
. che, conseguentemente, dal 31.1.2017 non si era recato sul luogo di lavoro e non aveva svolto alcuna attività lavorativa, nemmeno per NO;
. che non aveva percepito la retribuzione di dicembre 2016, gennaio 2017, né il TFR maturato alle dipendenze di FO, mentre gli erano state corrisposte tutte le somme maturate alle dipendenze di NO fino al 15.4.2014 (compreso il TFR maturato fino a tale data);
. che con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.12.2017 presso la Cancelleria del
Tribunale di PA - Sezione Lavoro aveva convenuto in giudizio FO per ottenere la condanna al pagamento di € 10.511,14 (di cui € 5.638,60 lordi a titolo di TFR ed € 753,82 per rivalutazione sul TFR);.
. che con sentenza n. 214/2018 pubblicata in data 20.6.2018, il Tribunale di PA aveva condannato FO a pagare al ricorrente la somma di € 10.511,14, di cui € 5.638,60 lordi a
Pagina 3 titolo di TFR ed € 753,82 per rivalutazione sul TFR. Tale sentenza non era mai stata impugnata ed era così passata in giudicato;
. che nonostante la condanna, FO non aveva mai pagato quanto dovuto, e dopo una serie di infruttuose azioni esecutive, in data 9.11.2021 veniva depositata presso la Cancelleria del
Tribunale di PA istanza di fallimento nei confronti di FO, che il 20.12.2021 veniva dichiarata fallita. Il Ricorrente veniva poi iscritto al numero 7 dello stato passivo per l'intero importo richiesto (€ 6.558,17 a titolo di TFR e per l'importo di € 4.228,21 a titolo di crediti da lavoro diversi dal TFR);
. che in data 22.6.2022- divenuto esecutivo lo stato passivo in data 7.4.2022 - aveva fatto istanza di intervento presso il Fondo di Garanzia per il TFR e i crediti da lavoro ma che Pt_1 con raccomandata datata 30.11.2022, l' aveva rigettato tale istanza adducendo la Pt_1 seguente motivazione: “la data indicata come cessazione del rapporto di lavoro con FO
s.r.l. è in realtà la data del passaggio diretto (retrocessione conseguente alla risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda), alla NO s.r.l. La responsabilità per i crediti del lavoratore ricade pertanto su NO”;
. che aveva pertanto presentato ricorso al Tribunale.
Si è costituito ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso in quanto Pt_1
infondato in fatto e diritto. In particolare, l'ente ha eccepito l'inopponibilità del provvedimento di ammissione al passivo assunto dal fallimento FO e del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di PA n. 214/18. Ha rilevato poi, nel merito, che perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, l'insolvenza deve riguardare il soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, ossia il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto e, nel caso di specie, il datore di lavoro che aveva licenziato il ricorrente era liquidazione. Quindi il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi a Parte_2 detta società per il pagamento di quanto dovuto dalla FO. Secondo l'assunto dell'ente, pertanto, la retrocessione a NO SR costituiva necessariamente un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la conseguenza che il rapporto di lavoro del ricorrente era proseguito alle dipendenze di NO e cessato alle dipendenze di quest'ultima, da ritenersi cessionaria ai sensi del predetto art. 2112 c.c.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, aderendo all'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, che ha stabilito che affinché sia applicabile l'art. 2112 c.c. ai casi di retrocessione di azienda (o di ramo di azienda) è necessario che “l'impresa retrocessionaria
Pagina 4 (originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali,
l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore” (Cass. n. 12909/2003; in tal senso anche 7458/2002, e successivamente Cass. n.
16255/2011; Cass. n. 23765/2018).
Nel caso di specie, ha concluso il primo giudice: “la prosecuzione dell'attività da parte dell'azienda retrocessionaria pacificamente non vi è stata (come evidenzia la stessa lettera di licenziamento), con la conseguenza che la disciplina dell'art. 2112 c.c. non è applicabile alla retrocessione intervenuta da FO a NO, che è stata solo formale (un automatismo derivante dalla cessazione dell'affitto d'azienda) e non effettiva (FO non ha mai ripreso in alcun modo l'attività).
Se si vuole guardare alla realtà concreta dei fatti, questa nel caso di specie conferma che il
CP_ rapporto di lavoro di cui era titolare il sig. non si è mai ripristinato alle dipendenze di
NO: l'ultimo giorno di lavoro del ricorrente è stato il 30.1.2017 e quel giorno il sig. CP_
ha lavorato per FO, circostanze confermate dalla lettera di licenziamento, che motiva il recesso proprio sulla base della cessazione dell'affitto d'azienda e della conseguente definitiva cessazione dell'attività (cfr. doc.4)
Dunque la insolvenza cui fare riferimento al fine del pagamento della quota di TFR e delle ultime mensilità, non può che essere che quella di FO [……]Tale interpretazione pare in grado di assicurare concretamente al lavoratore l'intervento del fondo di Garanzia nel caso dell'attuale insolvenza dell'unico soggetto obbligato a quel pagamento: si consideri infatti che una richiesta a NO avrebbe rischiato di vanificare quella tutela perché avrebbe dovuto fare i conti con la inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art 2112 cc al retrocessionario che non prosegue l'attività..”.
Avverso la sentenza con atto depositato in data 10/12/24 ha proposto appello, insistendo Pt_1
per la riforma della sentenza di primo grado.
Questi i motivi di impugnazione:
1. Difetto di motivazione per omessa valutazione della circostanza dell'avvenuto licenziamento dell'appellato da parte di Controparte_2
che in veste di datore di lavoro ha licenziato il
[...] dipendente in data 31.01.2017 con denuncia dell'imponibile retributivo e versamento della contribuzione previdenziale
Pagina 5 Con il primo motivo di appello lamenta l'omessa valutazione della circostanza per cui il
31.01.2017 l'odierno appellato era dipendente NO, la quale, in tale data, aveva scelto di cessare i rapporti di lavoro e di non proseguire l'attività.
Il rapporto di lavoro del sig. , ribatte l'ente appellante, era cessato solo in seguito CP_1
al licenziamento da parte di NO SR in Concordato preventivo che aveva Parte_2 agito a tutti gli effetti quale datore di lavoro, in ragione dell'avvenuta retrocessione aziendale.
NO aveva poi inviato ad -per il mese di gennaio 2017- regolare denuncia Pt_1
assicurativa, versando la retribuzione ed i contributi dovuti su detta retribuzione e comunicando la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente con decorrenza
31.01.2017 (doc. 6).
2. Inopponibilità all' del provvedimento di ammissione al passivo del fallimento Pt_1
TI e del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di PA n. 214/18.
Violazione dell'art. 2 co. 1, 2, 4, 7, 8 legge 297/82 e dell'art. 1 del d. lgs 80/92
Parte appellante lamenta l'inopponibilità all del provvedimento di ammissione al Pt_1
passivo del fallimento TI e del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di PA n.
214/18.
Sul punto infatti rammenta che, come stabilito dall'art. 96 L.F (Formazione ed esecutività dello stato passivo) il decreto di ammissione al passivo, di per sé, ha natura di mero giudicato endofallimentare valido, quindi, ai soli fini del concorso tra i creditori all'interno della procedura fallimentare ma non è opponibile ai terzi estranei. Come del resto non è opponibile ad nemmeno la sentenza del Tribunale di PA n. 214/18 in quanto res inter alios che Pt_1
non modifica i parametri di intervento del Fondo di Garanzia.
L' conclude quindi ribadendo di non essere vincolato nella sua azione dai provvedimenti Pt_1
assunti in sede fallimentare o dalle precedenti sentenze di condanna del datore di lavoro assunte all'esito delle vertenze promosse dai lavoratori. Non può dunque la definitività dello stato passivo TI (come anche la sentenza del Tribunale di PA resa nella causa dei lavoratori) precludere all' di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli Pt_1
elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro (Si vedano Cass. sez. lav. 6480/15, Cass. sez. lav. n. 9495 del 10/05/2016;
Cassazione sez. lav. con sentenza 19728/2018; Cass. sez. lav. n. 33888 del 17/11/2022; Cass. sez. lav. 37789 del 27.12.2022; Cass.n.1861/2022 e Cass.4897/2021).
3.Violazione dell'art. 2 co. 1, 2, 4, 7, 8 legge 297/82, dell'art. 1 del d.lgs 80/92 e dell'art. 2120 c.c
Pagina 6 Parte appellante ricorda ancora una volta che, a norma di quanto stabilito dall'art. 2 legge
297/82 perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, l'insolvenza deve riguardare il soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, ossia il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie a tutti gli effetti il datore di lavoro che ha licenziato il ricorrente è
e pertanto, anche valutando la responsabilità solidale stabilita Parte_2 dall'art. 2112 c.c., lamenta che l'odierno appellato avrebbe dovuto rivolgersi per il pagamento di quanto dovuto dalla FO alla NO – o meglio – alla procedura Parte_2
di concordato preventivo cui risulta sottoposta NO.
3. Sulle tre mensilità ex dlgs 80/92- Violazione dell'art. 2 comma 1 dlgs 80/92
Da ultimo parte appellante lamenta che la sentenza appellata non aveva colto le eccezioni che aveva svolto in primo grado in merito alle somme richieste per le mensilità di dicembre Pt_1
2016 e gennaio 2017 rispetto alla domanda amministrativa avanzata a seguito dell'ammissione dei crediti di lavoro nel fallimento FO.
A supporto di ciò rammenta quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 dlgs 80/92, il quale prevede:
“1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”
In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento. Essendo il fallimento TI stato dichiarato nel 2021 nulla a parere dell'appellante, vi sarebbe da erogare.
Pur tuttavia qualora il lavoratore abbia anche agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento al Fondo di garanzia, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi nei quali devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in
Tribunale del relativo ricorso.
Pagina 7 Come si desume dalla sentenza n. 214/18 del Tribunale di PA (doc. 7 ric.) il ricorso CP_ giudiziario del e di altri colleghi era stato depositato il 22/12/2017 quindi per calcolare i crediti di lavoro teoricamente riconoscibili dal Fondo di garanzia si può partire solo dal
22/12/2016 in avanti.
L'intervento del Fondo nei limiti del massimale CIGS potrebbe riguardare teoricamente rispetto alla domanda amministrativa proposta per TI SRL l'ultima settimana di dicembre 2016 e non le intere mensilità di dicembre 2016 e gennaio 2017.
Con memoria depositata in data 28/03/25 si è costituito in giudizio insistendo per CP_1
il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure, ritenendola corretta e congruamente motivata, nel punto in cui aveva riconosciuto il suo diritto all'intervento del Fondo di garanzia . Pt_1
Quanto ai motivi di doglianza avversari rammenta che il suo rapporto di lavoro non poteva ritenersi proseguito alle dipendenze di NO (come invece sostenuto da ) in forza Pt_1 dell'art. 2112 c.c., che risultava inapplicabile nel caso di specie, e doveva ritenersi cessato alle dipendenze di FO, ultima datrice di lavoro effettiva, come accertato dal Tribunale di
PA con la sentenza n. 214/2018 del 20.6.2018 . Ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, perché sia applicabile l'art. 2112 c.c. ai casi di retrocessione di azienda (o di ramo di azienda) è necessario che “l'impresa retrocessionaria (originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore” (Cass.
n. 12909/2003; in tal senso anche 7458/2002, e successivamente Cass. 16255/2011, Cass.
23765/2018, Cass. 8039/2022, Cass. 13186/22, Cass. 1298/23).
Nel caso di specie, lamenta parte appellata, la prosecuzione dell'attività da parte dell'azienda retrocessionaria pacificamente non vi era stata (come evidenziava la stessa lettera di licenziamento), con la conseguenza che la disciplina dell'art. 2112 c.c. invocata dall' Pt_1
non era applicabile alla retrocessione intervenuta da FO a NO, che era stata solo formale (un automatismo derivante dalla cessazione dell'affitto d'azienda) e non effettiva
(FO non aveva mai ripreso in alcun modo l'attività).
Quanto all'ulteriore motivo di doglianza di relativo al fatto che ai fini della verifica dei Pt_1 presupposti per l'intervento del fondo di garanzia, l'ente non sia vincolato alle risultanze dello CP_ stato passivo fallimentare, rammenta che occorre distinguere l'accertamento compiuto tramite l'ammissione al passivo fallimentare, che ha valore esclusivamente endoconcorsuale,
Pagina 8 dall'accertamento compiuto tramite la sentenza resa a definizione di un procedimento di cognizione e passata in giudicato, che pone un limite invalicabile alle eccezioni sollevabili dall' . Come noto, infatti: “quale affermazione oggettiva di verità, la sentenza che sia Pt_1
passata in giudicato produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, oppure comunque subordinati a questa” (ex multis, Cass. civ., sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28577; sez. VI – 5, 4 dicembre 2015, n. 24793; sez. lav., 31 gennaio 2014, n. 2137; sez. lav. 19 marzo 2013, n. 67889) e “l'efficacia ultrattiva del giudicato (oltre, quindi, i limiti segnati dall'art. 2909 c.c.) ricorre in presenza di una situazione di pregiudizialità dipendenza tra i rapporti giuridici, tale per cui il rapporto pregiudiziale-condizionante, che è stato oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato di cui sia parte il terzo rimasto estraneo al processo” (Cons. Stato,
Sez. V, 11/10/2022, n. 8689).
Sul punto parte appellata conclude ribadendo che il diritto a ricevere il TFR e le ultime tre mensilità dall'impresa assoggettata a procedura concorsuale costituisce presupposto del diritto all'intervento del Fondo di Garanzia : tali diritti si pongono fra loro nel rapporto Pt_1
pregiudiziale-condizionante indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata, con la conseguenza, nel caso di specie, che l'accertamento passato in giudicato (con sentenza n. CP_ 214/2018 del 20.6.2018) del diritto del a ricevere il TFR e le ultime due mensilità da
FO deve ritenersi vincolante anche nei confronti dell' in virtù della c.d. efficacia Pt_1
riflessa del giudicato nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza.
Sale respinge infine anche l'ultimo motivo di doglianza avversario ( criticava la sentenza Pt_1 per aver riconosciuto il diritto dell'appellato a ricevere dal fondo di garanzia l'intera Pt_1
mensilità di dicembre 2016 (entro i massimali di legge)) rilevando che, come correttamente
CP_ riconosciuto da nell'appello, il sig. (unitamente ad altri colleghi) aveva promosso Pt_1
la causa
contro
FO per ottenerne la condanna al pagamento delle somme in seguito oggetto di richiesta al Fondo di garanzia in data 22.12.2017 (cfr. doc.7). Pt_1
Il diritto a percepire la retribuzione di dicembre 2016 era sorto in capo al ricorrente solo alla data del 31.12.2016, quando era maturata la sua retribuzione mensile.
Ne consegue che, per ottenere la copertura da parte del Fondo di garanzia della Pt_1
CP_ retribuzione di dicembre 2016, maturata il 31.12.2016, aveva tempo per agire in giudizio al fine di soddisfare tale credito fino al 31.12.2017, sicché la promozione del giudizio in data
Pagina 9 22.12.2017 deve ritenersi tempestiva: il suo credito retributivo per la mensilità di dicembre
2016 era infatti sorto nei 12 mesi precedenti la promozione del giudizio. Parte appellata insiste quindi per la conferma della sentenza appellata anche su questo punto.
All'udienza del 9.04.2025 la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
******
L'appello è infondato e deve essere respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica cronologia dei fatti rilevanti ai fini della decisione, documentali e pacifici in causa. CP_
è stato assunto da Edilfond s.r.l.-che poi ha modificato la ragione sociale in NO
s.r.l.- il giorno 1.9.1995 ;
CP_ in data 15.04.2014 NO s.r.l. ha comunicato a che, a seguito di un Parte_2
contratto di affitto di azienda stipulato con FO, il suo rapporto di lavoro passava a quest'ultima società ex art 2112 cc;
CP_ dal 16.04.2014 al 30.1.2017 ha lavorato alle dipendenze di FO;
Il 30.1.2017 viene sottoscritto l'atto di retrocessione dell'azienda da FO al Concordato preventivo NO;
CP_ Il 31.1.2017 NO licenzia a seguito della intervenuta cessazione dell'affitto d'azienda
FO SR è fallita il 20.12. 2021.
CP_ E' pertanto accaduto, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, che , già dipendente di NO, a decorrere dal 66.4.2014 sia transitato a FO,; resasi affittuaria dell'azienda; il rapporto con l'affittuaria era poi formalmente cessato il 30.12.2017 ed egli era stato retrocesso presso l'originario datore di lavoro, che lo aveva licenziato il giorno successivo.
CP_
aveva insinuato al passivo del fallimento FO il credito per TFR maturato presso la predetta società nonché le ultime due retribuzioni, il credito è stato ammesso per l'intero . Ha poi chiresto a il pagamento di quanto dovuto a copertura dell'insolvenza. Pt_1
Alla luce di tali vicende devono essere esaminati i motivi di appello.
Il primo e terzo motivo possono essere valutati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Pagina 10 CP_
censura la sentenza per non avere il primo giudice valutato che alla data del Pt_1
31.1.2017 non era dipendente della società FO, poi fallita, in quanto il suo rapporto di lavoro ex art 2112 cc, a seguito della risoluzione del contratto di affitto di azienda, era passato nuovamente a in concordato preventivo, che lo ha Parte_2
licenziato con lettera in pari data.
L'oggetto della controversia è, pertanto, costituito dalla individuazione del soggetto datore di CP_ lavoro all'atto della cessazione del rapporto di , sostenendo che a seguito della Pt_1
CP_ intervenuta retrocessione di azienda il datore di lavoro era NO, mentre sostiene che non si possa parlare di retrocessione di azienda dal momento che NO non ha proseguito l'attività dopo la risoluzione del contratto di affitto di azienda.
Il primo giudice ha condannato , quale gestore del Fondo di Garanzia per la tutela contro Pt_1
CP_ l'insolvenza dei datori di lavoro al pagamento in favore di del TFR e di quanto dovuto per le mensilità di retribuzione di dicembre 2016 e gennaio 2017, rilevando che “Se si vuole guardare alla realtà concreta dei fatti, questa nel caso di specie conferma che il rapporto di
CP_ lavoro di cui era titolare il sig. non si è mai ripristinato alle dipendenze di NO: CP_ l'ultimo giorno di lavoro del ricorrente è stato il 30.1.2017 e quel giorno il sig. ha lavorato per FO, circostanze confermate dalla lettera di licenziamento, che motiva il recesso proprio sulla base della cessazione dell'affitto d'azienda e della conseguente definitiva cessazione dell'attività (cfr. doc.4)
Dunque la insolvenza cui fare riferimento al fine del pagamento della quota di TFR e delle ultime mensilità, non può che essere che quella di FO”
La Corte ritiene di condividere le argomentazioni del giudice di prime cure in quanto aderenti sia alla interpretazione della Suprema Corte sia alla ratio della normativa istitutiva del Fondo di Garanzia.
In diritto occorre ricordare i seguenti consolidati principi affermati dalla Corte di legittimità:
- l'ammissione al passivo della domanda del lavoratore non esclude che, almeno rispetto all'an della autonoma prestazione previdenziale, l' possa contestare la Pt_1
ricorrenza dei presupposti del diritto di credito lavoristico alla tutela del quale è preposto il Fondo di Garanzia;
-l'intervento del Fondo di Garanzia presuppone che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto, perché solo con il licenziamento e la cessazione del rapporto sorge l'obbligo di pagare il TFR;
Pagina 11 - perché sia applicabile l'art. 2112 c.c. ai casi di retrocessione di azienda (o di ramo di azienda) è necessario che “l'impresa retrocessionaria (originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore”
(Cass. n. 12909/2003; in tal senso anche 7458/2002, e successivamente Cass.
16255/2011, Cass. 23765/2018, Cass. 8039/2022, Cass. 13186/22, Cass. 1298/23).
- La norma non si applica neppure nell'ipoteso in cui alla non prosecuzione dell'attività presso il retrocessionario si accompagni la continuazione di essa presso il retrocedente perché in tali casi la “retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto deve ritenersi proseguito (o cessato, in caso di licenziamento) presso il presunto retrocedente.) (cass sent. 26021/2118)
In fatto costituiscono circostanze non contestate:
l'avvenuta risoluzione del rapporto a seguito di lettera di licenziamento del 31.1.2017 inviata da NO;
La mancata prosecuzione dell'attività aziendale da parte di NO;
CP_ il mancato svolgimento della prestazione lavorativa da parte di in favore di NO dopo l'asserita retrocessione dell'azienda.
In presenza di queste pacifiche circostanze ritiene il Collegio che in applicazione del riportato orientamento della Corte di Cassazione, si deve escludere l'applicabililtà dell'art 2112 cc con
CP_ la conseguenza che il rapporto di lavoro di non è tornato alle dipendenze di NO.
su cui ricadeva l'onere di prova, nulla ha dedotto in relazione alla effettività della Pt_1
indicata retrocessione, si è limitato ad allegare il contratto di risoluzione dell'affitto di azienda e la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali per il 31.1.2017, ma nulla ha chiesto di provare in merito all'effettiva ripresa dell'attività e riguardo all'esercizio
CP_ dei poteri datoriali da parte di NO nei confronti di . Il mero dato formale (lettera di licenziamento e versamento dei contributi) del ripristino amministrativo del rapporto non è
CP_ sufficiente a provare l'esistenza tra e NO di un rapporto d lavoro subordinato alla data del 31.1.2017
Accertato, quindi che, datore di lavoro alla data di cessazione del rapporto era FO SR e che detta società è stata dichiarata fallita con sentenza del 20.12.2021, si deve ritenere che CP_ correttamente abbia chiesto l'ammissione al passivo per l'importo del TFR e delle retribuzioni di dicembre 2016 e gennaio 2017 e atteso il mancato pagamento abbia poi fatto
Pagina 12 istanza di intervento 22.6.2022 al Fondo di Garanzia per l'intera somma corrispondente.
Sussistevano, infatti, all'epoca della domanda (22.06.2022) entrambi i presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione al Fondo, così come riconosciuti da costante giurisprudenza di legittimità:
“a) l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro (sorto il 31.1.2017) ;
b) lo stato di insolvenza del datore di lavoro (dichiarato i il 20.12.2021)
Infondato è anche il secondo motivo di gravame. Se infatti va condiviso il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui ai fini della verifica dei presupposti per l'intervento del fondo di garanzia, non è vincolato alle risultanze dello stato passivo Pt_1
fallimentare e di conseguenza non possa tenersi conto della definitività dello stato passivo di
FO, provvedimento di carattere endoprocessuale, deve tuttavia nella fattispecie evidenziarsi che il Tribunale di PA con sentenza n. 214/2018 pubblicata in data 20.6.2018,
CP_ divenuta definitiva, ha condannato FO a pagare a la somma di € 10.511,14, di cui €
5.638,60 lordi a titolo di TFR ed € 753,82 per rivalutazione sul TFR.
Tale pronuncia passata in giudicato, sebbene resa in un giudizio a cui non ha partecipato
, deve ritenersi vincolante per l'Istituto in applicazione dell'estensione degli effetti del Pt_1
giudicato “riflesso”
Secondo l'interpretazione della Suprema Corte, infatti:
“…, con specifico riferimento ai presupposti necessari per potere fare valere il giudicato riflesso della pronuncia resa in altro giudizio, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 26 aprile 2022, n. 13004) ha precisato che l'efficacia riflessa del giudicato reso tra altre parti del giudizio è ravvisabile in quei soli casi in cui tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità dipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva
Pagina 13 di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale.
Si tratta quindi di definire i limiti entro i quali tale estensione degli effetti del giudicato possa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio divenuto definitivo.
Questa Corte ha, quindi, precisato che l'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ.,
20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599), mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolare di un rapporto "autonomo ed indipendente" rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass. civ., 13 gennaio
2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252)
(così Cass. sent. 29301/2023)
Con riferimento al caso di specie, l'applicazione dei suddetti principi induce a ritenere che la sentenza del Tribunale di PA, passata in giudicato, abbia effetti di giudicato riflesso nel presente giudizio.
CP_ Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di ad accedere al Fondo di
Garanzia e presupposto di tale accertamento è l'esistenza di un credito per TFR e mensilità di
CP_ retribuzione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito. Il diritto di credito di accertato dal Tribunale di PA nei confronti di FO costituisce quindi un presupposto per l'accoglimento della domanda.
Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata appare quindi corretta.
CP_ da ultimo ha censurato la sentenza per avere riconosciuto il diritto di a ricevere dal Pt_1
Fondo di Garanzia l'intera mensilità di dicembre 2016 entro i massimali di legge.
Deduce in particolare l'appellante:
“L'art 2 comma 1 del d.lgs 80 prevede:
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
Pagina 14 b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”
In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento. Essendo il fallimento TI stato dichiarato nel 2021 nulla vi sarebbe da erogare.
Pur tuttavia qualora il lavoratore abbia anche agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento al Fondo di garanzia, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi nei quali devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in
Tribunale del relativo ricorso.
Come si desume dalla sentenza n. 214/18 del Tribunale di PA (doc. 7 ric.) il ricorso giudiziario del ricorrente e di altri colleghi è stato depositato il 22/12/2017 quindi per calcolare i crediti di lavoro teoricamente riconoscibili dal Fondo di garanzia si può partire solo dal 22/12/2016 in avanti”
Pur essendo corretta la ricostruzione cronologica di , ritiene la Corte che non si possa Pt_1
CP_ addivenire alla conclusione auspicata dall' . La retribuzione di è stata infatti Pt_1
stabilita in misura mensile, il relativo cedolino è stato elaborato certamente non prima del
31.12.2016 sicchè la domanda di pagamento non poteva essere introdotta in data antecedente.
Tempestivo, in quanto relativo ad un credito sorto nei 12 mesi antecedenti, deve quindi ritenersi il ricorso deposito il 22.12.2017 .
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti. al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità dipendenza in senso giuridico"
(e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato. Invero, sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato
Pagina 15 fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolanterispetto ai terzi, tuttavia,
a determinate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale
“quale affermazione oggettiva di verità, la sentenza che sia passata in giudicato produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, oppure comunque subordinati a questa” (ex multis, Cass. civ., sez. V, 18 ottobre
2021, n. 28577; sez. VI – 5, 4 dicembre 2015, n. 24793; sez. lav., 31 gennaio 2014, n. 2137; sez. lav. 19 marzo 2013, n. 67889)
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 247/2024 del Tribunale di PA n funzione di Giudice del Lavoro
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 09/04/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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