Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del giudice Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1435 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.25, vertente
TRA
, C.F.: , e , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.F._2
, C.F.: , con l'Avv. Antonietta Veneziano;
Persona_1 C.F._3
Parte attrice contro
, in p.l.r.p.t., P.I.: con gli Avv.ti Caterina Restuccia, Controparte_1 P.IVA_1
Francesca Carnovale Scalzo e Salvatore Leone;
Parte convenuta
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice domandava la condanna del al risarcimento dei danni fisici riportati a causa della caduta patita Controparte_1 dalla minore in una buca presente nella pavimentazione stradale Persona_2 nel centro abitato di alla Via corso V. Emanuele. CP_1
Resisteva il sostenendo l'ascrivibilità dell'evento dannoso alla Controparte_1 condotta di parte attrice.
La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta nella misura di seguito indicata.
sicché al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo a interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Corte di Cassazione, Sezione 3^ Civile, sentenza12 maggio 2017 n. 11785).
Orbene, l'attore ha dato prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità con la cosa.
Le circostanze indicate nell'atto introduttivo del giudizio hanno avuto conferma nella prova per testi espletata;
infatti, il Sig. , testimone oculare del sinistro, ha confermato Testimone_1 le circostanze denunciate dai deducenti, sia relativamente alla dinamica della caduta, cagionata dalla sconnessione della pavimentazione. Lo stesso ha anche confermato che la minore, a seguito della caduta, riportava lesioni successivamente accertate presso il P.O. di Lamezia Terme.
La sussistenza del nesso di causalità tra il fatto descritto e le lesioni riportate dall'attore risulta confermata, altresì, nella relazione del CTU.
Alcuna prova del caso fortuito è stata offerta dall'evocato CP_1
Per quanto attiene, invece, alle conseguenze del sinistro, il CTU, sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che dall'evento in questione l'attrice ha riportato 12 giorni di inabilità temporanea totale al 100%, 20 giorni di inabilità temporanea al 75%, 20 giorni di ITP al 50% e 25 giorni di ITP al 25% ed esiti permanenti ormai stabilizzati, con un danno biologico pari al 4 %, nonché spese mediche sostenute e ritenute congrue per € 125,00.
Le conclusioni peritali appaiono pienamene condivisibili ed esaustivamente motivate tecnicamente.
Sulla base dei criteri previsti dalle Tabelle della c.d. “lieve entità”, il danno risarcibile patito può essere complessivamente quantificato in IP 4% = € 4.925,00, -ITT (100%) 12 gg euro 662,88, - ITP gg. 20 (75%) euro 828,60, ITP gg 20 (50%) euro 552,40, ITP gg 25 al (25%) euro 345,25 ed € 125,00 per spese mediche e così complessivamente euro 7.440,09, con esclusione del danno morale, poiché in caso di micropermanenti, la sua liquidazione, quale voce del danno non patrimoniale, è subordinata all'assolvimento da parte del danneggiato dell'onere di allegazione e prova, anche mediante presunzioni, di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento. Sennonché, nel caso di specie parte attrice si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza (Cassazione sentenza n. 17209/2015).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore che ne ha avanzato espressa richiesta. Il valore di riferimento, coerentemente agli insegnamenti delle Sezioni Unite (11/09/2007, n. 19014), è rappresentato dal decisum e non dal disputatum, avendo la domanda attorea trovato accoglimento solo in misura inferiore a quanto richiesto nell'atto introduttivo. Ne consegue la generale riduzione della nota spesa prodotta da parte attrice.
Seguono la soccombenza anche le spese di CTU per come liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara la responsabilità del in p.l.r.p.t, per il determinismo Controparte_1 dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, lo si condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 7.440,09 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia e fino al soddisfo;
- condanna la convenuta, altresì, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.650,00, di cui € 250,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonietta Veneziano, nonché al pagamento delle spese per la CTU.
Lamezia Terme, il 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda