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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/09/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1978 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclusioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 24/09/2025
Il G.I.
Fabrizio Pieschi
1 N. 1978/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1978/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- , parte rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
BUTINI MICHELE ( ) e GUIDO LAZZI, come da procura in C.F._2 calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA CAMOL- LIA 99 53100 SIENA - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione: “A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art 224 cpc, dell'originale del documento impugnato di falso (ricevuta di notificazione del verbale n. V.38442T/21P del 16.4.21, notificata dall'ente accertatore in data 22.4.21), il quale si trova presso la Polizia Municipale di Arezzo;
B) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di notificazione del verbale n. V.38442T/21P del 16.4.21, notificata dall'ente accertatore in data 22.4.21; C) Dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sotto- scrizione della ricevuta di notificazione del verbale n. V.38442T/21P del 16.4.21, notificata dall'ente accer- tatore in data 22.4.21; D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
E
2 - ( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentata e difesa dagli Avv. PASQUINI STEFANO ( ), RULLI C.F._3 LUCIA ( ), come da procura a margine di/in calce a C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 AREZZO - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “dichiarare l'infondatezza della do- manda e la piena validità ed efficacia del verbale n. 38442T/21 del 16.4.21. Con ogni consequenziale pro- nuncia. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con vittoria delle spese di lite e oneri riflessi”
Querela di falso
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: il 19/05/24 aveva ricevuto da Pt_1
quale concessionario per la riscossione del , ingiunzione di CP_2 Controparte_1 pagamento N. 1617/24 del 09/05/24 per complessivi € 259,00 a titolo contravvenzione (mai notificatagli), maggiorazioni e spese notifica, relativo a verbale di accertamento di viola- zione al C.d.S. (senza indicazione del veicolo) N. V.38442T/21P del 16.04.2021, notificato dall' ente il 22.04.2021; nel corso del giudizio perciò instaurato dinanzi al G. di P. di Arezzo
(N. 1928/2024 R.G.) avevano depositato copia del verbale 16/4/21 CP_2 Controparte_1 elevato dalla Polizia Municipale di Arezzo, con ricevuta della notifica del 22/04/2021, asse- ritamente a propria firma, invero da esso mai ricevuto né, rispettivamente, sottoscritto - es- sendo la firma apposta sulla ricevuta del tutto difforme dalla propria grafia. Ciò premesso, avendo il documento valore fidefaciente fino a querela di falso, depositava vari atti conte- nenti proprie firme originali e adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta confermava che il Comando di Controparte_1
Polizia aveva regolarmente e tempestivamente notificato il verbale di accertamento e viola- zione a mani del ricorrente, in data 22/04/2021 per cui, mancato il pagamento della sanzione amministrativa e in assenza di qualsiasi opposizione nel termine di legge, era divenuto titolo
3 esecutivo, con conseguente iscrizione a ruolo della cartella entro il termine di prescrizione;
peraltro, era assente qualsiasi movente, essendo inverosimile che un impiegato pubblico fal- sificasse una firma per notificare una sanzione di importo complessivo di € 259,00, né avendo il ricorrente provato l' esistenza di un rapporto di conoscenza con chi aveva raccolto la firma;
ne derivava la validità dell'ingiunzione di pagamento emessa dall'agente di riscos- sione. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Lo strumento processuale della querela di falso, disciplinata dagli Art 221 e ss. del c.p.c., corrisponde ad un'azione - proponibile in via principale, come nella specie, oppure incidentale all' interno di altra causa già pendente – appartenente al dominio del diritto pro- cessuale civile, la quale consente di contestare la veridicità formale, sotto il profilo della sua paternità ed impregiudicata ogni considerazione circa il suo contenuto), di un documento - atto pubblico, scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata in sede giudiziale - al fine di accertarne la falsità. Se la Sentenza ha esito positivo (“erga omnes”), (i)l' (mero) accertamento circa la mancanza di autenticità del documento - il quale deve essere, perciò, ritenuto apocrifo, contraffatto, o quantomeno alterato – priva lo stesso della sua forza pro- batoria privilegiata (“pubblica fede”) e della sua efficacia legale.
Ciò premesso, la relazione di CTU grafologica, depositata in data 22/07/2025, ha preso in esame il documento in verifica non su supporto originale (mai rinvenuto) ma su una duplicazione fotostatica. Alla luce del confronto tecnico comparativo operato, e pur con i conseguenti limiti tecnico-metodologici di valutazione (ivi compreso l'impiego di eventuali tecniche di falsificazione indiretta), sulla base rilevati, numerosi elementi di incongruenza - generativa, strutturale, angolare, nella gestione degli assi letterali, nel ritmo e nello stile re- dattivo, nella gestione del rigo di base, dimensionali nelle formazioni decrescenti, determi- nazione del tracciato - della conformazione strutturale della firma de qua, il CTU ha confer- mato che “sulla base delle analisi effettuate e delle comparazioni sopra illustrate il sottoscritto perito ritiene che la firma oggetto del quesito sia apocrifa ovvero non riferibile alla mano di
[...]
. Pt_1
Nella consapevolezza delle surriportate riserve (cfr, Cass., III, n. 2777 del 2025), le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono sufficienti a fondare il convincimento del
4 Giudicante nel senso della non autenticità del documento in esame, essendo l'analisi operata dal tecnico immune da vizi logici, coerente e completa sotto ogni profilo, per cui le conclu- sioni raggiunte - alle quali parte convenuta non ha opposto osservazioni tecniche critiche – appaiono perfettamente condivisibili e ad esse ci si riporta.
Del tutto irrilevanti, nel presente giudizio, appaiono le considerazioni svolte da parte convenuta in punto assenza di movente ed inverosimiglianza del comportamento della gente accertatore, sia pure in relazione all'esiguità dell'importo della sanzione, o addirittura man- cata prova di una asserita malafede di quest'ultimo, il quale potrebbe essere un conoscente del ricorrente, con esso compiacente.
Il presente giudizio rivolto unicamente ad accertare la falsità, sotto il profilo della mancata corrispondenza/attribuzione della firma apposta sulla ricevuta di notificazione del verbale de quo (doc. 4 ricorrente) e la persona dello stesso, al fine di attribuire, al contrario, negare valore di prova allo stesso documento, secondo legge.
Ebbene, in disparte ogni altra considerazione di inverosimiglianza, tale falsità/as- senza di corrispondenza/mancata attribuibilità di tale firma al ricorrente emerge senza ombra di dubbio alla luce dell'istruttoria svolta, con ogni conseguenza in punto accoglimento dell' azione di (mero) accertamento della falsità del documento.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori minimi (stanti mole e pregio dell'opera prestata) delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istrut- toria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 3809 per competenze, oltre alle Spese Ge- nerali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 1790,96, come da decreto del G.I. del 01.09.2025.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di noti- ficazione del verbale n. V.38442T/21P del 16.04.2021, notificata da CP
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in data
[...]
22.04.2021;
- NN , in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Controparte_1 pore, alle spese di giudizio per € 3.809,00 oltre accessori, come da motivazione;
- NN , in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Controparte_1 pore, alle spese di C.T.U. per € 1.790,96, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 24/09/2025
Il Giudice
Fabrizio Pieschi
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclusioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 24/09/2025
Il G.I.
Fabrizio Pieschi
1 N. 1978/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1978/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- , parte rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
BUTINI MICHELE ( ) e GUIDO LAZZI, come da procura in C.F._2 calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA CAMOL- LIA 99 53100 SIENA - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione: “A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art 224 cpc, dell'originale del documento impugnato di falso (ricevuta di notificazione del verbale n. V.38442T/21P del 16.4.21, notificata dall'ente accertatore in data 22.4.21), il quale si trova presso la Polizia Municipale di Arezzo;
B) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di notificazione del verbale n. V.38442T/21P del 16.4.21, notificata dall'ente accertatore in data 22.4.21; C) Dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sotto- scrizione della ricevuta di notificazione del verbale n. V.38442T/21P del 16.4.21, notificata dall'ente accer- tatore in data 22.4.21; D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
E
2 - ( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentata e difesa dagli Avv. PASQUINI STEFANO ( ), RULLI C.F._3 LUCIA ( ), come da procura a margine di/in calce a C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 AREZZO - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “dichiarare l'infondatezza della do- manda e la piena validità ed efficacia del verbale n. 38442T/21 del 16.4.21. Con ogni consequenziale pro- nuncia. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con vittoria delle spese di lite e oneri riflessi”
Querela di falso
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: il 19/05/24 aveva ricevuto da Pt_1
quale concessionario per la riscossione del , ingiunzione di CP_2 Controparte_1 pagamento N. 1617/24 del 09/05/24 per complessivi € 259,00 a titolo contravvenzione (mai notificatagli), maggiorazioni e spese notifica, relativo a verbale di accertamento di viola- zione al C.d.S. (senza indicazione del veicolo) N. V.38442T/21P del 16.04.2021, notificato dall' ente il 22.04.2021; nel corso del giudizio perciò instaurato dinanzi al G. di P. di Arezzo
(N. 1928/2024 R.G.) avevano depositato copia del verbale 16/4/21 CP_2 Controparte_1 elevato dalla Polizia Municipale di Arezzo, con ricevuta della notifica del 22/04/2021, asse- ritamente a propria firma, invero da esso mai ricevuto né, rispettivamente, sottoscritto - es- sendo la firma apposta sulla ricevuta del tutto difforme dalla propria grafia. Ciò premesso, avendo il documento valore fidefaciente fino a querela di falso, depositava vari atti conte- nenti proprie firme originali e adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta confermava che il Comando di Controparte_1
Polizia aveva regolarmente e tempestivamente notificato il verbale di accertamento e viola- zione a mani del ricorrente, in data 22/04/2021 per cui, mancato il pagamento della sanzione amministrativa e in assenza di qualsiasi opposizione nel termine di legge, era divenuto titolo
3 esecutivo, con conseguente iscrizione a ruolo della cartella entro il termine di prescrizione;
peraltro, era assente qualsiasi movente, essendo inverosimile che un impiegato pubblico fal- sificasse una firma per notificare una sanzione di importo complessivo di € 259,00, né avendo il ricorrente provato l' esistenza di un rapporto di conoscenza con chi aveva raccolto la firma;
ne derivava la validità dell'ingiunzione di pagamento emessa dall'agente di riscos- sione. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
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Lo strumento processuale della querela di falso, disciplinata dagli Art 221 e ss. del c.p.c., corrisponde ad un'azione - proponibile in via principale, come nella specie, oppure incidentale all' interno di altra causa già pendente – appartenente al dominio del diritto pro- cessuale civile, la quale consente di contestare la veridicità formale, sotto il profilo della sua paternità ed impregiudicata ogni considerazione circa il suo contenuto), di un documento - atto pubblico, scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata in sede giudiziale - al fine di accertarne la falsità. Se la Sentenza ha esito positivo (“erga omnes”), (i)l' (mero) accertamento circa la mancanza di autenticità del documento - il quale deve essere, perciò, ritenuto apocrifo, contraffatto, o quantomeno alterato – priva lo stesso della sua forza pro- batoria privilegiata (“pubblica fede”) e della sua efficacia legale.
Ciò premesso, la relazione di CTU grafologica, depositata in data 22/07/2025, ha preso in esame il documento in verifica non su supporto originale (mai rinvenuto) ma su una duplicazione fotostatica. Alla luce del confronto tecnico comparativo operato, e pur con i conseguenti limiti tecnico-metodologici di valutazione (ivi compreso l'impiego di eventuali tecniche di falsificazione indiretta), sulla base rilevati, numerosi elementi di incongruenza - generativa, strutturale, angolare, nella gestione degli assi letterali, nel ritmo e nello stile re- dattivo, nella gestione del rigo di base, dimensionali nelle formazioni decrescenti, determi- nazione del tracciato - della conformazione strutturale della firma de qua, il CTU ha confer- mato che “sulla base delle analisi effettuate e delle comparazioni sopra illustrate il sottoscritto perito ritiene che la firma oggetto del quesito sia apocrifa ovvero non riferibile alla mano di
[...]
. Pt_1
Nella consapevolezza delle surriportate riserve (cfr, Cass., III, n. 2777 del 2025), le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono sufficienti a fondare il convincimento del
4 Giudicante nel senso della non autenticità del documento in esame, essendo l'analisi operata dal tecnico immune da vizi logici, coerente e completa sotto ogni profilo, per cui le conclu- sioni raggiunte - alle quali parte convenuta non ha opposto osservazioni tecniche critiche – appaiono perfettamente condivisibili e ad esse ci si riporta.
Del tutto irrilevanti, nel presente giudizio, appaiono le considerazioni svolte da parte convenuta in punto assenza di movente ed inverosimiglianza del comportamento della gente accertatore, sia pure in relazione all'esiguità dell'importo della sanzione, o addirittura man- cata prova di una asserita malafede di quest'ultimo, il quale potrebbe essere un conoscente del ricorrente, con esso compiacente.
Il presente giudizio rivolto unicamente ad accertare la falsità, sotto il profilo della mancata corrispondenza/attribuzione della firma apposta sulla ricevuta di notificazione del verbale de quo (doc. 4 ricorrente) e la persona dello stesso, al fine di attribuire, al contrario, negare valore di prova allo stesso documento, secondo legge.
Ebbene, in disparte ogni altra considerazione di inverosimiglianza, tale falsità/as- senza di corrispondenza/mancata attribuibilità di tale firma al ricorrente emerge senza ombra di dubbio alla luce dell'istruttoria svolta, con ogni conseguenza in punto accoglimento dell' azione di (mero) accertamento della falsità del documento.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori minimi (stanti mole e pregio dell'opera prestata) delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istrut- toria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 3809 per competenze, oltre alle Spese Ge- nerali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 1790,96, come da decreto del G.I. del 01.09.2025.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di noti- ficazione del verbale n. V.38442T/21P del 16.04.2021, notificata da CP
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in data
[...]
22.04.2021;
- NN , in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Controparte_1 pore, alle spese di giudizio per € 3.809,00 oltre accessori, come da motivazione;
- NN , in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Controparte_1 pore, alle spese di C.T.U. per € 1.790,96, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 24/09/2025
Il Giudice
Fabrizio Pieschi
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