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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2024, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
n. 892/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 892/2018 promossa da:
(C.F. ed , Parte_1 C.F._1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. VIVIS VINCENZO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GRECO GUIDO, dell'avv. CACCIALANZA MANUELA e dell'avv. VILLANI ALESSANDRO
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
ed , in data 15.06.2009, stipulavano con Parte_1 Parte_2
contratto di mutuo fondiario in euro (€ 130.000,00) Controparte_1
indicizzato al secondo le modalità previste dagli artt. 4, 7 e 7 Controparte_2
bis.
pagina 1 di 8 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc chiedevano l'accertamento della nullità parziale del contratto relativamente alla clausola di cui all'art. 7 nella parte in cui, disciplinando la facoltà di estinzione anticipata, prevedeva che il capitale “restituito” fosse prima calcolato in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionale di cui all'art. 4 comma 2 del contratto e successivamente, al momento della operazione di rimborso e dunque della restituzione della somma residua, fosse convertito da in euro in base al tasso di Controparte_3
cambio vigente quel giorno, rilevato in base al circuito e pubblicato sul Org_1
quotidiano “Il ”. Parte_3
Deducevano al riguardo i ricorrenti che tale disposizione negoziale, per come pubblicizzata e scritta nell'atto di mutuo, risulterebbe incomprensibile al contraente privato per la sua estrema complessità, e comunque errata, non chiara e trasparente nella formulazione e terminologia adottata, ponendosi in contrasto con le regole di trasparenza e di pubblicità di cui agli artt. 115 e 116 del TUB, e di cui agli artt. 33 e ss. codice del consumo ed art. 3 paragrafo 1
Direttiva 93/13/CEE.
Per l'effetto di detta nullità parziale, in sostituzione di detta clausola abusiva, e per il principio nominalistico di cui all'art. 1277 comma 1 cc, chiedevano che il conteggio della somma residua dovuta per l'anticipata estinzione del mutuo fosse effettuato tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale.
Si costituiva regolarmente la , la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda formulata da controparte per le specifiche e dettagliate ragioni esposte in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Con Ordinanza ex art. 702 ter cpc del 27 dicembre 2017, pubblicata il
09.01.2018, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso condannando i ricorrenti alla refusione delle spese processuali.
pagina 2 di 8 Avverso tale provvedimento definitorio proponevano appello i ricorrenti in primo grado per i seguenti essenziali motivi: 1) avrebbe errato il primo giudice nel ritenere chiara e comprensibile la clausola e la doppia operazione matematica sottesa a detta clausola e richiesta per potersi procedere alla anticipata estinzione del mutuo, evidenziando anche la equivocità ed inesattezza della terminologia utilizzata laddove si faceva riferimento al “capitale restituito” e non già a quello residuo in tal modo fuorviando il contraente privato;
2) errata in ogni caso sarebbe stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in considerazione dei numerosi precedenti giurisprudenziali in materia che avrebbero sancito il principio di nullità della clausola di estinzione anticipata del finanziamento per come formulata in tale tipologia di contratti.
Chiedeva quindi, in riforma della sentenza di primo grado ed accoglimento della propria domanda, dichiararsi la nullità parziale di detta clausola e per l'effetto, anche in applicazione del principio nominalistico di cui all'art. 1277 comma 1 cc, accertare che la somma dovuta per l'estinzione anticipata del mutuo era solo quella corrispondente al debito residuo in linea capitale, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
In subordine, qualora l'ordinanza di primo grado di rigetto dovesse essere confermata, compensare le spese processuali di causa.
Si costituiva in data 27.04.2018 la la quale, nel reiterare le Controparte_1
difese già formulate in primo grado, deduceva la inammissibilità ex art. 342 cpc e, comunque, la infondatezza dei motivi di appello per le ragioni dettagliatamente riportate in comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio in questa sede.
In via preliminare va detto che l'impugnazione è da considerarsi rispettosa del disposto dell'art. 342 c.p.c.
pagina 3 di 8 Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato con conseguente integrale conferma dell'impugnata ordinanza ex art 702 ter cpc.
In ordine al primo motivo di gravame, ritiene questa Corte di condividere pienamente le valutazioni già espresse dal primo giudice, peraltro conformi ad una vastissima e consolidata giurisprudenza di merito oramai formatasi sulle medesime questioni cui si rinvia in questa sede (vedi tra le tantissime: Corte
d'Appello Milano 948/2023, 3346/2023, 3009/2023, 32/2024, 948/2022, Corte
pagina 4 di 8 Appello Roma n. 1044/2024, Corte d'Appello Venezia n. 900/2022, Tribunale
Milano nn. 1601/2024, 6520/2017, Tribunale Roma nn. 18171/2023,
20311/2017, etc.).
In particolare, per quanto attiene alla eccepita mancanza di chiarezza e di comprensibilità dell'art. 7 (estinzione anticipata) del mutuo, per le ragioni già esposte nella ordinanza impugnata che qui si confermano, alcuna oscurità o equivocità si rinviene nel meccanismo di funzionamento della doppia indicizzazione valutaria e finanziaria (euro-franco svizzero e franco svizzero- euro) previsto per la quantificazione finale della somma residua da versare (in euro) per addivenire alla estinzione anticipata del mutuo.
Difatti poiché il mutuo è stipulato in franchi svizzeri mentre il pagamento del capitale residuo, in caso di estinzione anticipata, è prevista in euro (moneta dell'utente/pagatore), il contratto in tale ipotesi coerentemente stabilisce una prima conversione del capitale residuo ancora da rimborsare da euro in franchi svizzeri (moneta di riferimento del finanziamento) al tasso di cambio convenzionale determinato pattiziamente all'art. 4 comma 2, e successivamente una ulteriore conversione da franco svizzero in euro (moneta del pagamento) al tasso di cambio del giorno dell'operazione individuato sulla base di un predeterminato parametro oggettivo (quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK del circuito pubblicato sul quotidiano “ Ore”, Org_1 CP_4
di ampia e generalizzata diffusione nazionale quale più conosciuta ed importante testata giornalistica economica-finanziaria italiana).
Essendo il meccanismo fondato su tale doppia conversione valutaria, ed essendo la seconda conversione legata al tasso di cambio del giorno dell'operazione di estinzione anticipata, tasso di cambio che oscilla e varia giornalmente nel suo indice, appare evidente ed agevolmente comprensibile ad un consumatore dotato di ordinaria diligenza l'aleatorietà dell'operazione, ovvero che se l'euro si apprezza sul franco il mutuatario otterrà il vantaggio di pagina 5 di 8 dover restituire una somma minore (essendo il pagamento previsto in euro), se invece il si rafforza sull'euro allora il soggetto finanziato dovrà restituire CP_2
una somma maggiore rispetto a quella originariamente prevista nel piano di ammortamento con suo pregiudizio in favore della banca.
Per quanto concerne poi la censura di inesattezza ed equivocità dell'espressione utilizzata nell'art. 7 del mutuo, laddove, con riguardo alla facoltà di rimborso anticipato, si usa l'espressione “capitale restituito” , tale doglianza
è palesemente destituita di ogni fondamento, in quanto emerge con evidenza, sia sulla base del significato letterale e logico del termine, sia dal contesto in cui
è inserito, che con tale locuzione si è voluto evidentemente designare il debito ancora a carico del mutuatario relativo alle rate non ancora versate che dunque questi andrà a restituire in conseguenza della estinzione anticipata del rapporto, nella misura determinata sulla base della doppia conversione valutaria ivi prevista
Il meccanismo di conversione e di liquidazione delle somme dovute in caso di anticipata estinzione del mutuo, altresì esplicitato nel documento informativo e di sintesi, risulta quindi chiaro, trasparente, univoco, accessibile e adeguatamente illustrato all'utente, per cui, sotto tale profilo, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 del TUB, 33 e ss. codice del consumo e degli artt. 3 e 4 comma 2 Direttiva 93/13/CEE del 05.041993 (nella parte in cui impone trasparenza e chiarezza nella predisposizione delle clausole contrattuali) si configura nel caso di specie.
Anche il secondo motivo di appello concernente la liquidazione delle spese processuali da parte del primo giudice è infondato e va respinto, in quanto correttamente questi risulta aver applicato il principio generale di soccombenza stabilito dall'art. 91 comma 1 cpc, né si ravvisa nella fattispecie in esame alcuna delle ipotesi eccezionali di cui all'art. 92 comma 2 cpc di soccombenza reciproca, o assoluta novità della questione trattata o mutamento della pagina 6 di 8 giurisprudenza su questioni dirimenti, in presenza delle quali, in ogni caso, il giudice avrebbe il potere discrezionale, senza esservi dunque tenuto, di compensare in tutto o in parte le spese processuali tra le parti.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellata CP_1
devono seguire la soccombenza degli appellanti ed
[...] Parte_1
ai sensi dell'art. 91 comma 1 cpc e si liquidano in solido a loro Parte_2
carico ed in favore dell'appellata come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, gli appellanti ed hanno Parte_1 Parte_2
l'obbligo, in solido tra loro, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la ordinanza ex art. 702 ter cpc in oggetto emessa dal Tribunale di Napoli in data 27 dicembre 2017, pubblicata il
09.01.2018, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata ordinanza di primo grado;
pagina 7 di 8 b) Condanna gli appellanti ed , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata , delle Controparte_1
spese del presente grado di appello che liquida in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti Parte_1
ed , in solido tra loro, di versare un ulteriore
[...] Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.03.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 892/2018 promossa da:
(C.F. ed , Parte_1 C.F._1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. VIVIS VINCENZO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GRECO GUIDO, dell'avv. CACCIALANZA MANUELA e dell'avv. VILLANI ALESSANDRO
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
ed , in data 15.06.2009, stipulavano con Parte_1 Parte_2
contratto di mutuo fondiario in euro (€ 130.000,00) Controparte_1
indicizzato al secondo le modalità previste dagli artt. 4, 7 e 7 Controparte_2
bis.
pagina 1 di 8 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc chiedevano l'accertamento della nullità parziale del contratto relativamente alla clausola di cui all'art. 7 nella parte in cui, disciplinando la facoltà di estinzione anticipata, prevedeva che il capitale “restituito” fosse prima calcolato in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionale di cui all'art. 4 comma 2 del contratto e successivamente, al momento della operazione di rimborso e dunque della restituzione della somma residua, fosse convertito da in euro in base al tasso di Controparte_3
cambio vigente quel giorno, rilevato in base al circuito e pubblicato sul Org_1
quotidiano “Il ”. Parte_3
Deducevano al riguardo i ricorrenti che tale disposizione negoziale, per come pubblicizzata e scritta nell'atto di mutuo, risulterebbe incomprensibile al contraente privato per la sua estrema complessità, e comunque errata, non chiara e trasparente nella formulazione e terminologia adottata, ponendosi in contrasto con le regole di trasparenza e di pubblicità di cui agli artt. 115 e 116 del TUB, e di cui agli artt. 33 e ss. codice del consumo ed art. 3 paragrafo 1
Direttiva 93/13/CEE.
Per l'effetto di detta nullità parziale, in sostituzione di detta clausola abusiva, e per il principio nominalistico di cui all'art. 1277 comma 1 cc, chiedevano che il conteggio della somma residua dovuta per l'anticipata estinzione del mutuo fosse effettuato tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale.
Si costituiva regolarmente la , la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda formulata da controparte per le specifiche e dettagliate ragioni esposte in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Con Ordinanza ex art. 702 ter cpc del 27 dicembre 2017, pubblicata il
09.01.2018, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso condannando i ricorrenti alla refusione delle spese processuali.
pagina 2 di 8 Avverso tale provvedimento definitorio proponevano appello i ricorrenti in primo grado per i seguenti essenziali motivi: 1) avrebbe errato il primo giudice nel ritenere chiara e comprensibile la clausola e la doppia operazione matematica sottesa a detta clausola e richiesta per potersi procedere alla anticipata estinzione del mutuo, evidenziando anche la equivocità ed inesattezza della terminologia utilizzata laddove si faceva riferimento al “capitale restituito” e non già a quello residuo in tal modo fuorviando il contraente privato;
2) errata in ogni caso sarebbe stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in considerazione dei numerosi precedenti giurisprudenziali in materia che avrebbero sancito il principio di nullità della clausola di estinzione anticipata del finanziamento per come formulata in tale tipologia di contratti.
Chiedeva quindi, in riforma della sentenza di primo grado ed accoglimento della propria domanda, dichiararsi la nullità parziale di detta clausola e per l'effetto, anche in applicazione del principio nominalistico di cui all'art. 1277 comma 1 cc, accertare che la somma dovuta per l'estinzione anticipata del mutuo era solo quella corrispondente al debito residuo in linea capitale, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
In subordine, qualora l'ordinanza di primo grado di rigetto dovesse essere confermata, compensare le spese processuali di causa.
Si costituiva in data 27.04.2018 la la quale, nel reiterare le Controparte_1
difese già formulate in primo grado, deduceva la inammissibilità ex art. 342 cpc e, comunque, la infondatezza dei motivi di appello per le ragioni dettagliatamente riportate in comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio in questa sede.
In via preliminare va detto che l'impugnazione è da considerarsi rispettosa del disposto dell'art. 342 c.p.c.
pagina 3 di 8 Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato con conseguente integrale conferma dell'impugnata ordinanza ex art 702 ter cpc.
In ordine al primo motivo di gravame, ritiene questa Corte di condividere pienamente le valutazioni già espresse dal primo giudice, peraltro conformi ad una vastissima e consolidata giurisprudenza di merito oramai formatasi sulle medesime questioni cui si rinvia in questa sede (vedi tra le tantissime: Corte
d'Appello Milano 948/2023, 3346/2023, 3009/2023, 32/2024, 948/2022, Corte
pagina 4 di 8 Appello Roma n. 1044/2024, Corte d'Appello Venezia n. 900/2022, Tribunale
Milano nn. 1601/2024, 6520/2017, Tribunale Roma nn. 18171/2023,
20311/2017, etc.).
In particolare, per quanto attiene alla eccepita mancanza di chiarezza e di comprensibilità dell'art. 7 (estinzione anticipata) del mutuo, per le ragioni già esposte nella ordinanza impugnata che qui si confermano, alcuna oscurità o equivocità si rinviene nel meccanismo di funzionamento della doppia indicizzazione valutaria e finanziaria (euro-franco svizzero e franco svizzero- euro) previsto per la quantificazione finale della somma residua da versare (in euro) per addivenire alla estinzione anticipata del mutuo.
Difatti poiché il mutuo è stipulato in franchi svizzeri mentre il pagamento del capitale residuo, in caso di estinzione anticipata, è prevista in euro (moneta dell'utente/pagatore), il contratto in tale ipotesi coerentemente stabilisce una prima conversione del capitale residuo ancora da rimborsare da euro in franchi svizzeri (moneta di riferimento del finanziamento) al tasso di cambio convenzionale determinato pattiziamente all'art. 4 comma 2, e successivamente una ulteriore conversione da franco svizzero in euro (moneta del pagamento) al tasso di cambio del giorno dell'operazione individuato sulla base di un predeterminato parametro oggettivo (quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK del circuito pubblicato sul quotidiano “ Ore”, Org_1 CP_4
di ampia e generalizzata diffusione nazionale quale più conosciuta ed importante testata giornalistica economica-finanziaria italiana).
Essendo il meccanismo fondato su tale doppia conversione valutaria, ed essendo la seconda conversione legata al tasso di cambio del giorno dell'operazione di estinzione anticipata, tasso di cambio che oscilla e varia giornalmente nel suo indice, appare evidente ed agevolmente comprensibile ad un consumatore dotato di ordinaria diligenza l'aleatorietà dell'operazione, ovvero che se l'euro si apprezza sul franco il mutuatario otterrà il vantaggio di pagina 5 di 8 dover restituire una somma minore (essendo il pagamento previsto in euro), se invece il si rafforza sull'euro allora il soggetto finanziato dovrà restituire CP_2
una somma maggiore rispetto a quella originariamente prevista nel piano di ammortamento con suo pregiudizio in favore della banca.
Per quanto concerne poi la censura di inesattezza ed equivocità dell'espressione utilizzata nell'art. 7 del mutuo, laddove, con riguardo alla facoltà di rimborso anticipato, si usa l'espressione “capitale restituito” , tale doglianza
è palesemente destituita di ogni fondamento, in quanto emerge con evidenza, sia sulla base del significato letterale e logico del termine, sia dal contesto in cui
è inserito, che con tale locuzione si è voluto evidentemente designare il debito ancora a carico del mutuatario relativo alle rate non ancora versate che dunque questi andrà a restituire in conseguenza della estinzione anticipata del rapporto, nella misura determinata sulla base della doppia conversione valutaria ivi prevista
Il meccanismo di conversione e di liquidazione delle somme dovute in caso di anticipata estinzione del mutuo, altresì esplicitato nel documento informativo e di sintesi, risulta quindi chiaro, trasparente, univoco, accessibile e adeguatamente illustrato all'utente, per cui, sotto tale profilo, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 del TUB, 33 e ss. codice del consumo e degli artt. 3 e 4 comma 2 Direttiva 93/13/CEE del 05.041993 (nella parte in cui impone trasparenza e chiarezza nella predisposizione delle clausole contrattuali) si configura nel caso di specie.
Anche il secondo motivo di appello concernente la liquidazione delle spese processuali da parte del primo giudice è infondato e va respinto, in quanto correttamente questi risulta aver applicato il principio generale di soccombenza stabilito dall'art. 91 comma 1 cpc, né si ravvisa nella fattispecie in esame alcuna delle ipotesi eccezionali di cui all'art. 92 comma 2 cpc di soccombenza reciproca, o assoluta novità della questione trattata o mutamento della pagina 6 di 8 giurisprudenza su questioni dirimenti, in presenza delle quali, in ogni caso, il giudice avrebbe il potere discrezionale, senza esservi dunque tenuto, di compensare in tutto o in parte le spese processuali tra le parti.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellata CP_1
devono seguire la soccombenza degli appellanti ed
[...] Parte_1
ai sensi dell'art. 91 comma 1 cpc e si liquidano in solido a loro Parte_2
carico ed in favore dell'appellata come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, gli appellanti ed hanno Parte_1 Parte_2
l'obbligo, in solido tra loro, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la ordinanza ex art. 702 ter cpc in oggetto emessa dal Tribunale di Napoli in data 27 dicembre 2017, pubblicata il
09.01.2018, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata ordinanza di primo grado;
pagina 7 di 8 b) Condanna gli appellanti ed , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata , delle Controparte_1
spese del presente grado di appello che liquida in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti Parte_1
ed , in solido tra loro, di versare un ulteriore
[...] Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.03.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8