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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7360 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 28758/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28758 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA già Parte_1 Parte_2
(P.IVA ), in persona del procuratore pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Lucia Piscitelli presso il cui studio, sito in Caserta (CE) alla Via Fulvio Renella n. 88, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Gino Caricati presso il cui studio, sito in Castello di
Cisterna (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 108, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
NONCHE'
(C.F. ), dom.to per il giudizio di CP_2 C.F._2 primo grado presso il proprio procuratore costituito avv. Gino Caricati con studio in Castello di Cisterna (NA), alla Via Vittorio Emanuele n. 108;
-APPELLATO CONTUMACE-
(C.F.: ), res.te in Napoli, alla Controparte_3 C.F._3
Via dei Tribunali n. 138;
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 21435 del Giudice di Pace di Napoli resa e pubblicata in data 19/07/2021;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 25/03/2025, il procuratore di parte appellante: “preliminarmente si riporta all'atto di appello e ne chiede
l'accoglimento. Preliminarmete deposita copia verbali prova del giudizio di primo grado, come da provvedimento reso in data 05/03/2025. Impugna e contesta tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso chiedendone il rigetto.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e chiede concedersi termini di cui all'art. 190 c.p.c”; il procuratore dell'appellato “si riporta Controparte_1 integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta in grado di appello e alle eccezioni ivi sollevate, alla documentazione prodotta nel fascicolo del grado di appello nonché al fascicolo del giudizio di primo grado quivi depositato telematicamente. Chiede l'integrale rigetto dell'appello e
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi con vittoria nelle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c.
- 2 -
come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_2 [...]
hanno adito il Giudice di Pace di Napoli esponendo: - che in data CP_1
14/01/2014, in Orta di Atella (CE), alle ore 10 circa era alla Controparte_1 guida del motociclo IA tg X6VRCZ, di proprietà di , privo CP_2 di copertura assicurativa;
- che nel mentre quest'ultimo percorreva a bordo del motociclo via A. Toscanini la MA City tg. BV393CR di proprietà di
, assicurata con la Controparte_3 Controparte_4 nell'effettuare un'incauta manovra di sorpasso, urtava da tergo la parte anteriore laterale sinistra del motociclo che per effetto dell'urto rovinava al suolo unitamente al suo conducente;
- che per effetto della caduta il motociclo
IA tg X6VRCZ riportava danni e il conducente lesioni personali.
Tanto premesso hanno chiesto all'Autorità giudiziaria adita, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro per cui è causa, la condanna dell' Controparte_4 al risarcimento dei danni dagli stessi rispettivamente subiti.
[...]
è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, Controparte_3 mentre l' si è costituita impugnando Controparte_4 estensivamente l'avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con acquisizione documentale, prova testi e ctu medico/legale sulla persona del danneggiato, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 21435/2021, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da con compensazione delle spese di lite, mentre ha accolto la CP_2 domanda proposta da condannando la compagnia Controparte_1 assicurativa convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 4.610,23 oltre spese legali e di ctu.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Controparte_4 eccependo, come primo motivo di doglianza,
[...]
l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 cod. ass. per non essersi
- 3 -
l'attore, sottoposto a visita da parte del fiduciario della Controparte_1 compagnia assicuratrice;
ancora ha lamentato l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure stante l'inattendibilità del teste;
infine, ha censurato il provvedimento impugnato in Testimone_1 quanto privo di motivazione. Ha, quindi, chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda proposta da e solo in subordine il Controparte_1 riconoscimento del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di
CTU e del doppio grado di giudizio.
In data 30/03/2022 si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché
l'infondatezza in fatto e diritto del proposto appello. Ha insistito, pertanto, nella conferma della sentenza gravata, vinte le spese di lite.
L'appellante ha proposto, poi, autonomo ricorso per la sospensione della pronuncia impugnata.
Aperto il relativo sub procedimento, con provvedimento reso in data
2/03/2022 il precedente istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n.
21435/2021 del G.d.P. di Napoli.
Dopo alcuni rinvii concessi al fine di acquisire il fascicolo di primo grado, subentrata nelle more del giudizio la scrivente nella gestione del ruolo, all'udienza del 25/03/2025, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ordinari per il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. come richiamato dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare rileva il Tribunale nel fascicolo d'ufficio di primo grado trasmesso dal Giudice di pace di Napoli non sono presenti i verbali di causa (cfr. provvedimento del 5/03/2025) pertanto parte appellante, su invito del Tribunale, ha provveduto al deposito dei verbali di prova, gli unici
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rilevanti ai fini della presente decisione. Pertanto, in assenza di obiezione della controparte, la causa è stata riservata in decisione pur in assenza dei verbali integrali del giudizio di primo grado.
Sempre in via preliminare rileva il Tribunale che l'appello proposto risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 22/11/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327
c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata (19/07/2021); parimenti, risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 1/12/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello, inoltre, risulta altresì ammissibile, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, alla luce della norma sopra citata, l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato sia le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto errata la statuizione
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impugnata nonché la diversa valutazione del materiale istruttorio richiesta all'Autorità adita.
Quanto all'oggetto dell'appello è bene precisare che lo stesso ha riguardo esclusivamente la posizione di essendosi, invece, Controparte_1 formato il giudicato in relazione alla domanda, dichiarata improcedibile, di
. CP_2
Con riferimento, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va, accolto nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Quanto al primo motivo di appello lo stesso va rigettato avendo il giudice di prime cure, correttamente ritenuto la domanda proposta da CP_1 proponibile.
Ed invero l'originaria parte attrice aveva presentato alla compagnia assicuratrice una richiesta risarcitoria contenente tutti gli elementi essenziali per permettere alla stessa di formulare una congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui non riteneva di fare offerta così come disposto dall'art. 148 cod. ass. (cfr. all. n. 1 atto di citazione di primo grado).
A seguito della predetta richiesta risarcitoria la compagnia assicuratrice è rimasta del tutto inerte non avendo né richiesto alla parte chiarimenti o integrazioni documentali né tantomeno invitato
[...]
a sottoporsi a visita presso il proprio fiduciario. CP_1
Del resto la difesa dell'originario attore ha dedotto, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di non essere stato invitato a sottoporsi a visita medica al fine di valutare i postumi permanenti (cfr. capo n.
10 atto di citazione). Di contro l' non ha dato Controparte_4 prova di aver inoltrato a il predetto invito cui lo stesso, a suo Controparte_1 dire, non avrebbe aderito.
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Dunque, dall'esame degli atti di causa alcun comportamento non collaborativo può essere addebitato a ed invero, a differenza Controparte_1 di quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, non era l'attore che anche mediante l'intervento del proprio patrocinatore, doveva attivarsi diligentemente per sottoporsi alla predetta visita, il tutto al fine di superare la richiamata condizione di improcedibilità (cfr. pag. 4 appello) essendo, piuttosto, la compagnia assicuratrice che, una volta esaminata la richiesta di risarcimento danni doveva, ai sensi dell'art. 148 co. II cod. ass., pronunciarsi in merito alla stessa.
Inoltre, considerato che la richiesta risarcitoria è stata inviata alla compagnia assicuratrice in data 18/08/2014 e che l'atto di citazione le è stato notificato alla controparte in data 6/10/2015 risulta ampiamente trascorso il termine di gg. 90 previsto dall'art 145 del citato decreto legislativo.
Quanto al secondo motivo di appello, erronea interpretazione del materiale istruttorio, il Tribunale osserva quanto segue.
Parte appellante ha ritenuto non provata la dinamica dei fatti per come descritta in citazione dall'attore ritenendo la dichiarazione resa dall' l'unico teste escusso in corso di causa, , vaga e superficiale. Testimone_1
Ebbene, il Tribunale non concorda con quanto osservato dalla difesa dell'appellante in quanto il teste escusso nel corso Testimone_1 dell'udienza dell'8/06/2018, ha confermato la dinamica dei fatti per come riportati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio riferendo di aver visto
“un'autovettura tipo smart chiara che seguiva uno scooter tipo piaggio di colore nero e improvvisamente l'auto sorpassava sulla sinistra lo scooter e lo urtava alla parte anteriore laterale sinistra all'altezza della pedalina poggia piedi”…“l'auto urtò con la propria parte anteriore destra la parte anteriore laterale sinistra dello scooter che a seguito dell'urto a sinistra cadeva a terra sul lato destro unitamente al conducente”.
Né tantomeno i particolari non riferiti dal teste ed evidenziati nell'atto di appello sono sufficienti a ritenere non provata la dinamica del sinistro.
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Sul punto è appena il caso di precisare che il giudice di merito non è un “mero registratore passivo” di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale al quale l'ordinamento attribuisce, in primo luogo, il potere - dovere di sondare con zelo l'attendibilità del testimone e, in secondo luogo, di acquisire dal testimone, con domande a chiarimento ad esempio, tutte le informazioni ritenute necessarie ed indispensabili per una giusta decisione (cfr. Cass. ordinanza n. 17981 del 28/08/2020 che richiama Cass. n. 18896/2015).
Dunque, il giudice non può, senza cadere in una evidente contraddizione logica, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire.
Pertanto, le lamentate carenze nell'escussione del testimone non possono andare a danno della parte attrice.
Inoltre, il Tribunale ritiene che non siano emersi, in corso di causa, elementi utili per ritenere il teste inattendibile così come prospettato dall'odierna appellante.
Nello specifico, secondo la compagnia assicuratrice il teste doveva essere ritenuto inattendibile in quanto, in base alle risultanze dell'IVASS, lo stesso è stato coinvolto in ben 23 sinistri dal 2011 al 2017 talvolta come danneggiato, talvolta come responsabile e altre volte ancora come testimone.
Tuttavia, non risulta dagli atti di causa che le risultanze IVASS siano state tempestivamente depositate nel giudizio di primo grado.
In merito occorre precisare che parte appellante si è limitata a depositare nel giudizio di secondo grado solo parte della sua produzione di primo grado, ovvero solo la comparsa di costituzione e risposta. Non vi è prova, quindi, se ed eventualmente quando, la parte abbia depositato le predette risultanze Ivass.
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Tuttavia, ciò che emerge dalla lettura degli atti di causa, ed in particolare dalla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 depositata nel presente grado di giudizio, è che la compagnia assicuratrice abbia eccepito l'inattendibilità del teste per la prima volta solo nella comparsa conclusionale di primo grado (e quindi tardivamente) sebbene il nominativo di fosse stato indicato da parte attrice già nel Testimone_1 verbale d'udienza del 27/11/2017 (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta); a tali affermazioni la compagnia d'assicurazione appellante nulla ha controdedotto.
Pertanto, sulla base degli atti allegati al giudizio, risulta tardivo il deposito delle risultanze IVASS in quanto prodotto per la prima volta solo nel giudizio di appello e come tale va dichiarato inammissibile ai sensi del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
Orbene, alla luce di tutto quanto fin qui argomentato la dichiarazione resa da risulta, oltre che attendibile, anche Testimone_1 sufficientemente precisa e circostanziata in ordine alla dinamica del sinistro.
Occorre a questo punto valutare se, come ritenuto dal Giudice di Pace di Napoli, gli elementi probatori raccolti sono idonei a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. II c.c. secondo cui
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Deve premettersi che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011).
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La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolte nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
In particolare la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 124 dell'8/1/2016).
Dunque, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non esime l'altra parte dall'onere di provare di essersi
“pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr Cass. civ., sent. n. 477 del 15/01/2003 e Cass. Cass. civ., sent. n. 21056 del 03.11.2004, secondo cui la prova liberatoria può essere integrata dalla dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza,
e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro).
Da quanto detto emerge, pertanto, che per andare esente da responsabilità il danneggiato deve provare o di aver tenuto un
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comportamento diligente e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente accertare che effettivamente l'evento dannoso ed il danno conseguenza si siano effettivamente verificati, oppure la responsabilità del veicolo antagonista nella produzione del danno.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di pace di Napoli, l'istruttoria svolta in primo grado non ha fornito elementi utili in grado di vincere la presunzione di pari responsabilità di cui al citato art. 2054, comma 2, c.c..
Occorre evidenziare che nel caso di specie viene in rilievo l'art. 148 cod. della strada secondo cui “Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
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3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata….”
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che la MA ha effettuato un sorpasso a sinistra, quindi, consentito dalla normativa sopra richiamata;
è, altresì, emerso che la stessa collideva il motociclo IA. Tuttavia, non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che il conducente del motociclo
IA abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro. In particolare l'istruttoria svolta non ha provato a che velocità lo stesso percorresse via A. Toscanini né se lo stesso si fosse tenuto sul margine destro della carreggiata una volta accortosi che la MA stava effettuando la manovra di sorpasso.
Più nello specifico e in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, l'originaria parte attrice non ha pienamente assolto l'onere a suo carico in quanto non ha provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, l'appello proposto va accolto nella parte in cui l'
[...] ha chiesto riconoscersi il pari concorso di Controparte_4 responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa anche del
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motociclo IA tg X6VRCZ, di proprietà di e condotto, CP_2 nell'occasione, da Controparte_1
Stante la pari responsabilità dei veicoli coinvolti il risarcimento del danno, così come riconosciuto in primo grado, sulla scorta della consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa va ridotto del 50%. Per_1
ha, quindi, diritto ad ottenere, a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno, la somma pari ad € 2.305,11 oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria devalutata alla data del sinistro (14/01/2014), di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sul credito complessivo maturato in capo a a titolo Controparte_1 risarcitorio, così come sopra determinato, comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
L'accoglimento del secondo motivo d'appello assorbe l'esame dell'ultimo motivo di gravame.
In definitiva, alla stregua delle esposte considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata la pari responsabilità dell'automobile MA tg. BV393CR e del motociclo IA tg X6VRCZ nella causazione del sinistro per cui è causa e, pertanto, e la già Controparte_5 Parte_1 Controparte_4
vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di
[...] risarcimento danni in favore di della somma di € 2.305,11, Controparte_1 oltre interessi come sopra determinati.
Le spese sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio di appello, stante l'accertato concorso di colpa vengono compensate nella misura del 50%; il restante 50% segue la soccombenza e si liquida, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 calcolati sulle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto del valore della causa (valore da € 1.100,00 a € 5.200,00) liquidando i compensi
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in misura minima, stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse con distrazione in favore dell'avv. Gino Caricati, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza d'ufficio, così come liquidate in primo grado si pongono a carico esclusivo di parte appellante.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 21453/2021 emessa il 19/07/2021 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da già Parte_1 Controparte_4 nei confronti di e nonché di , CP_2 Controparte_1 Controparte_3 così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 CP_2
2) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 21435/2021 del Giudice di Pace di Napoli, dichiara la pari responsabilità dell'automobile MA tg. BV393CR e del motociclo
IA tg X6VRCZ nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna e la Controparte_5 Parte_1
già in solido tra loro, al
[...] Controparte_4 pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di
[...]
della somma di € 2.305,11, oltre interessi come sopra CP_1 determinati.
3) Condanna e la già Controparte_5 Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_4 di delle spese di lite di primo grado che, già Controparte_1 compensate nella misura del 50% si liquidano in complessivi €
732,00 di cui 600,00 per compensi ed € 132,00 per spese con attribuzione in favore dell'avv. Gino Caricati, dichiaratosi antistatario;
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4) Condanna e la già Controparte_5 Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_4 di delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_1 che, già compensate nella misura del 50% si liquidano in € 1.278,00 compensi ed con attribuzione in favore dell'avv. Gino Caricati, dichiaratosi antistatario;
5) Nulla per spese nei confronti di e Controparte_3 CP_2 stante la loro contumacia;
6) Pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu come liquidate in primo grado.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28758 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA già Parte_1 Parte_2
(P.IVA ), in persona del procuratore pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Lucia Piscitelli presso il cui studio, sito in Caserta (CE) alla Via Fulvio Renella n. 88, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Gino Caricati presso il cui studio, sito in Castello di
Cisterna (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 108, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
NONCHE'
(C.F. ), dom.to per il giudizio di CP_2 C.F._2 primo grado presso il proprio procuratore costituito avv. Gino Caricati con studio in Castello di Cisterna (NA), alla Via Vittorio Emanuele n. 108;
-APPELLATO CONTUMACE-
(C.F.: ), res.te in Napoli, alla Controparte_3 C.F._3
Via dei Tribunali n. 138;
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 21435 del Giudice di Pace di Napoli resa e pubblicata in data 19/07/2021;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 25/03/2025, il procuratore di parte appellante: “preliminarmente si riporta all'atto di appello e ne chiede
l'accoglimento. Preliminarmete deposita copia verbali prova del giudizio di primo grado, come da provvedimento reso in data 05/03/2025. Impugna e contesta tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso chiedendone il rigetto.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e chiede concedersi termini di cui all'art. 190 c.p.c”; il procuratore dell'appellato “si riporta Controparte_1 integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta in grado di appello e alle eccezioni ivi sollevate, alla documentazione prodotta nel fascicolo del grado di appello nonché al fascicolo del giudizio di primo grado quivi depositato telematicamente. Chiede l'integrale rigetto dell'appello e
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi con vittoria nelle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c.
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come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_2 [...]
hanno adito il Giudice di Pace di Napoli esponendo: - che in data CP_1
14/01/2014, in Orta di Atella (CE), alle ore 10 circa era alla Controparte_1 guida del motociclo IA tg X6VRCZ, di proprietà di , privo CP_2 di copertura assicurativa;
- che nel mentre quest'ultimo percorreva a bordo del motociclo via A. Toscanini la MA City tg. BV393CR di proprietà di
, assicurata con la Controparte_3 Controparte_4 nell'effettuare un'incauta manovra di sorpasso, urtava da tergo la parte anteriore laterale sinistra del motociclo che per effetto dell'urto rovinava al suolo unitamente al suo conducente;
- che per effetto della caduta il motociclo
IA tg X6VRCZ riportava danni e il conducente lesioni personali.
Tanto premesso hanno chiesto all'Autorità giudiziaria adita, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro per cui è causa, la condanna dell' Controparte_4 al risarcimento dei danni dagli stessi rispettivamente subiti.
[...]
è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, Controparte_3 mentre l' si è costituita impugnando Controparte_4 estensivamente l'avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con acquisizione documentale, prova testi e ctu medico/legale sulla persona del danneggiato, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 21435/2021, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da con compensazione delle spese di lite, mentre ha accolto la CP_2 domanda proposta da condannando la compagnia Controparte_1 assicurativa convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 4.610,23 oltre spese legali e di ctu.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Controparte_4 eccependo, come primo motivo di doglianza,
[...]
l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 cod. ass. per non essersi
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l'attore, sottoposto a visita da parte del fiduciario della Controparte_1 compagnia assicuratrice;
ancora ha lamentato l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure stante l'inattendibilità del teste;
infine, ha censurato il provvedimento impugnato in Testimone_1 quanto privo di motivazione. Ha, quindi, chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda proposta da e solo in subordine il Controparte_1 riconoscimento del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di
CTU e del doppio grado di giudizio.
In data 30/03/2022 si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché
l'infondatezza in fatto e diritto del proposto appello. Ha insistito, pertanto, nella conferma della sentenza gravata, vinte le spese di lite.
L'appellante ha proposto, poi, autonomo ricorso per la sospensione della pronuncia impugnata.
Aperto il relativo sub procedimento, con provvedimento reso in data
2/03/2022 il precedente istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n.
21435/2021 del G.d.P. di Napoli.
Dopo alcuni rinvii concessi al fine di acquisire il fascicolo di primo grado, subentrata nelle more del giudizio la scrivente nella gestione del ruolo, all'udienza del 25/03/2025, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ordinari per il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. come richiamato dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare rileva il Tribunale nel fascicolo d'ufficio di primo grado trasmesso dal Giudice di pace di Napoli non sono presenti i verbali di causa (cfr. provvedimento del 5/03/2025) pertanto parte appellante, su invito del Tribunale, ha provveduto al deposito dei verbali di prova, gli unici
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rilevanti ai fini della presente decisione. Pertanto, in assenza di obiezione della controparte, la causa è stata riservata in decisione pur in assenza dei verbali integrali del giudizio di primo grado.
Sempre in via preliminare rileva il Tribunale che l'appello proposto risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 22/11/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327
c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata (19/07/2021); parimenti, risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 1/12/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello, inoltre, risulta altresì ammissibile, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, alla luce della norma sopra citata, l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato sia le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto errata la statuizione
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impugnata nonché la diversa valutazione del materiale istruttorio richiesta all'Autorità adita.
Quanto all'oggetto dell'appello è bene precisare che lo stesso ha riguardo esclusivamente la posizione di essendosi, invece, Controparte_1 formato il giudicato in relazione alla domanda, dichiarata improcedibile, di
. CP_2
Con riferimento, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va, accolto nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Quanto al primo motivo di appello lo stesso va rigettato avendo il giudice di prime cure, correttamente ritenuto la domanda proposta da CP_1 proponibile.
Ed invero l'originaria parte attrice aveva presentato alla compagnia assicuratrice una richiesta risarcitoria contenente tutti gli elementi essenziali per permettere alla stessa di formulare una congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui non riteneva di fare offerta così come disposto dall'art. 148 cod. ass. (cfr. all. n. 1 atto di citazione di primo grado).
A seguito della predetta richiesta risarcitoria la compagnia assicuratrice è rimasta del tutto inerte non avendo né richiesto alla parte chiarimenti o integrazioni documentali né tantomeno invitato
[...]
a sottoporsi a visita presso il proprio fiduciario. CP_1
Del resto la difesa dell'originario attore ha dedotto, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di non essere stato invitato a sottoporsi a visita medica al fine di valutare i postumi permanenti (cfr. capo n.
10 atto di citazione). Di contro l' non ha dato Controparte_4 prova di aver inoltrato a il predetto invito cui lo stesso, a suo Controparte_1 dire, non avrebbe aderito.
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Dunque, dall'esame degli atti di causa alcun comportamento non collaborativo può essere addebitato a ed invero, a differenza Controparte_1 di quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, non era l'attore che anche mediante l'intervento del proprio patrocinatore, doveva attivarsi diligentemente per sottoporsi alla predetta visita, il tutto al fine di superare la richiamata condizione di improcedibilità (cfr. pag. 4 appello) essendo, piuttosto, la compagnia assicuratrice che, una volta esaminata la richiesta di risarcimento danni doveva, ai sensi dell'art. 148 co. II cod. ass., pronunciarsi in merito alla stessa.
Inoltre, considerato che la richiesta risarcitoria è stata inviata alla compagnia assicuratrice in data 18/08/2014 e che l'atto di citazione le è stato notificato alla controparte in data 6/10/2015 risulta ampiamente trascorso il termine di gg. 90 previsto dall'art 145 del citato decreto legislativo.
Quanto al secondo motivo di appello, erronea interpretazione del materiale istruttorio, il Tribunale osserva quanto segue.
Parte appellante ha ritenuto non provata la dinamica dei fatti per come descritta in citazione dall'attore ritenendo la dichiarazione resa dall' l'unico teste escusso in corso di causa, , vaga e superficiale. Testimone_1
Ebbene, il Tribunale non concorda con quanto osservato dalla difesa dell'appellante in quanto il teste escusso nel corso Testimone_1 dell'udienza dell'8/06/2018, ha confermato la dinamica dei fatti per come riportati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio riferendo di aver visto
“un'autovettura tipo smart chiara che seguiva uno scooter tipo piaggio di colore nero e improvvisamente l'auto sorpassava sulla sinistra lo scooter e lo urtava alla parte anteriore laterale sinistra all'altezza della pedalina poggia piedi”…“l'auto urtò con la propria parte anteriore destra la parte anteriore laterale sinistra dello scooter che a seguito dell'urto a sinistra cadeva a terra sul lato destro unitamente al conducente”.
Né tantomeno i particolari non riferiti dal teste ed evidenziati nell'atto di appello sono sufficienti a ritenere non provata la dinamica del sinistro.
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Sul punto è appena il caso di precisare che il giudice di merito non è un “mero registratore passivo” di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale al quale l'ordinamento attribuisce, in primo luogo, il potere - dovere di sondare con zelo l'attendibilità del testimone e, in secondo luogo, di acquisire dal testimone, con domande a chiarimento ad esempio, tutte le informazioni ritenute necessarie ed indispensabili per una giusta decisione (cfr. Cass. ordinanza n. 17981 del 28/08/2020 che richiama Cass. n. 18896/2015).
Dunque, il giudice non può, senza cadere in una evidente contraddizione logica, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire.
Pertanto, le lamentate carenze nell'escussione del testimone non possono andare a danno della parte attrice.
Inoltre, il Tribunale ritiene che non siano emersi, in corso di causa, elementi utili per ritenere il teste inattendibile così come prospettato dall'odierna appellante.
Nello specifico, secondo la compagnia assicuratrice il teste doveva essere ritenuto inattendibile in quanto, in base alle risultanze dell'IVASS, lo stesso è stato coinvolto in ben 23 sinistri dal 2011 al 2017 talvolta come danneggiato, talvolta come responsabile e altre volte ancora come testimone.
Tuttavia, non risulta dagli atti di causa che le risultanze IVASS siano state tempestivamente depositate nel giudizio di primo grado.
In merito occorre precisare che parte appellante si è limitata a depositare nel giudizio di secondo grado solo parte della sua produzione di primo grado, ovvero solo la comparsa di costituzione e risposta. Non vi è prova, quindi, se ed eventualmente quando, la parte abbia depositato le predette risultanze Ivass.
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Tuttavia, ciò che emerge dalla lettura degli atti di causa, ed in particolare dalla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 depositata nel presente grado di giudizio, è che la compagnia assicuratrice abbia eccepito l'inattendibilità del teste per la prima volta solo nella comparsa conclusionale di primo grado (e quindi tardivamente) sebbene il nominativo di fosse stato indicato da parte attrice già nel Testimone_1 verbale d'udienza del 27/11/2017 (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta); a tali affermazioni la compagnia d'assicurazione appellante nulla ha controdedotto.
Pertanto, sulla base degli atti allegati al giudizio, risulta tardivo il deposito delle risultanze IVASS in quanto prodotto per la prima volta solo nel giudizio di appello e come tale va dichiarato inammissibile ai sensi del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
Orbene, alla luce di tutto quanto fin qui argomentato la dichiarazione resa da risulta, oltre che attendibile, anche Testimone_1 sufficientemente precisa e circostanziata in ordine alla dinamica del sinistro.
Occorre a questo punto valutare se, come ritenuto dal Giudice di Pace di Napoli, gli elementi probatori raccolti sono idonei a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. II c.c. secondo cui
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Deve premettersi che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011).
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La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolte nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
In particolare la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 124 dell'8/1/2016).
Dunque, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non esime l'altra parte dall'onere di provare di essersi
“pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr Cass. civ., sent. n. 477 del 15/01/2003 e Cass. Cass. civ., sent. n. 21056 del 03.11.2004, secondo cui la prova liberatoria può essere integrata dalla dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza,
e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro).
Da quanto detto emerge, pertanto, che per andare esente da responsabilità il danneggiato deve provare o di aver tenuto un
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comportamento diligente e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente accertare che effettivamente l'evento dannoso ed il danno conseguenza si siano effettivamente verificati, oppure la responsabilità del veicolo antagonista nella produzione del danno.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di pace di Napoli, l'istruttoria svolta in primo grado non ha fornito elementi utili in grado di vincere la presunzione di pari responsabilità di cui al citato art. 2054, comma 2, c.c..
Occorre evidenziare che nel caso di specie viene in rilievo l'art. 148 cod. della strada secondo cui “Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
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3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata….”
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che la MA ha effettuato un sorpasso a sinistra, quindi, consentito dalla normativa sopra richiamata;
è, altresì, emerso che la stessa collideva il motociclo IA. Tuttavia, non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che il conducente del motociclo
IA abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro. In particolare l'istruttoria svolta non ha provato a che velocità lo stesso percorresse via A. Toscanini né se lo stesso si fosse tenuto sul margine destro della carreggiata una volta accortosi che la MA stava effettuando la manovra di sorpasso.
Più nello specifico e in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, l'originaria parte attrice non ha pienamente assolto l'onere a suo carico in quanto non ha provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, l'appello proposto va accolto nella parte in cui l'
[...] ha chiesto riconoscersi il pari concorso di Controparte_4 responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa anche del
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motociclo IA tg X6VRCZ, di proprietà di e condotto, CP_2 nell'occasione, da Controparte_1
Stante la pari responsabilità dei veicoli coinvolti il risarcimento del danno, così come riconosciuto in primo grado, sulla scorta della consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa va ridotto del 50%. Per_1
ha, quindi, diritto ad ottenere, a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno, la somma pari ad € 2.305,11 oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria devalutata alla data del sinistro (14/01/2014), di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sul credito complessivo maturato in capo a a titolo Controparte_1 risarcitorio, così come sopra determinato, comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
L'accoglimento del secondo motivo d'appello assorbe l'esame dell'ultimo motivo di gravame.
In definitiva, alla stregua delle esposte considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata la pari responsabilità dell'automobile MA tg. BV393CR e del motociclo IA tg X6VRCZ nella causazione del sinistro per cui è causa e, pertanto, e la già Controparte_5 Parte_1 Controparte_4
vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di
[...] risarcimento danni in favore di della somma di € 2.305,11, Controparte_1 oltre interessi come sopra determinati.
Le spese sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio di appello, stante l'accertato concorso di colpa vengono compensate nella misura del 50%; il restante 50% segue la soccombenza e si liquida, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 calcolati sulle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto del valore della causa (valore da € 1.100,00 a € 5.200,00) liquidando i compensi
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in misura minima, stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse con distrazione in favore dell'avv. Gino Caricati, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza d'ufficio, così come liquidate in primo grado si pongono a carico esclusivo di parte appellante.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 21453/2021 emessa il 19/07/2021 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da già Parte_1 Controparte_4 nei confronti di e nonché di , CP_2 Controparte_1 Controparte_3 così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 CP_2
2) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 21435/2021 del Giudice di Pace di Napoli, dichiara la pari responsabilità dell'automobile MA tg. BV393CR e del motociclo
IA tg X6VRCZ nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna e la Controparte_5 Parte_1
già in solido tra loro, al
[...] Controparte_4 pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di
[...]
della somma di € 2.305,11, oltre interessi come sopra CP_1 determinati.
3) Condanna e la già Controparte_5 Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_4 di delle spese di lite di primo grado che, già Controparte_1 compensate nella misura del 50% si liquidano in complessivi €
732,00 di cui 600,00 per compensi ed € 132,00 per spese con attribuzione in favore dell'avv. Gino Caricati, dichiaratosi antistatario;
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4) Condanna e la già Controparte_5 Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_4 di delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_1 che, già compensate nella misura del 50% si liquidano in € 1.278,00 compensi ed con attribuzione in favore dell'avv. Gino Caricati, dichiaratosi antistatario;
5) Nulla per spese nei confronti di e Controparte_3 CP_2 stante la loro contumacia;
6) Pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu come liquidate in primo grado.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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