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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/03/2024, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3638/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3638 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Alghero alla via Satta n.82, presso e nello studio dell'Avv. Tatiana Tina Argiolas (C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di C.F._2
citazione
contro
con sede in Nuoro in Via Straullu n. 35 [P.I. , in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'attrice come da foglio di precisazione conclusioni depositato il 15.3.2023 e il
15.1.2024.
Il convenuto, regolarmente notificato, rimaneva contumace.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esponendo: CP_1
- di essere titolare di rapporto di utenza con per il servizio idrico e fognario, CP_1
contraddistinta dal codice cliente n. 36631603, a servizio dell'unità immobiliare posta in Alghero in via
Marongiu n. 49;
- di aver ricevuto per l'utenza di cui trattasi, la fattura a saldo n. 201900168977, relativa ai consumi idrici e al servizio "fognatura e depurazione", afferenti il periodo 07.02.2006-14.11.2018, dell'importo di €. 13.891,88, recante data di emissione 22.02.2019;
In particolare:
- eccepiva l'intervenuta prescrizione di parte del credito fatto valere da CP_1
stante la prescrizione quinquennale decorrente dall'intervenuto consumo, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., riducendo la fattura di di €. 8.895,59 – ritenendo altresì che la CP_1
società abbia anche riconosciuto la prescrizione di alcune somme, seppure in via stragiudiziale, nella missiva inviata al difensore della sig.ra il 1.12.2020; Pt_1
- affermava di aver pagato l'importo considerato dovuto per il proprio consumo effettivo pari ad €. 1.409,42 con bonifico di data 29.4.2021, e di nulla più dover versare;
- riteneva che l'importo contestato, effettuate le predette riduzioni e in virtù del pagamento effettuato, si limitasse all'importo residuo di €. 3.586,87, importo che, tuttavia, la sig.ra contestava, in quanto relativo interamente all' “eccedenza master” mai confluita nella Pt_1
propria condotta.
Lamentava poi tutta una serie di violazioni, da parte di del Regolamento CP_1
Idrico, nonché la generale violazione del dovere di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, anche per non aver effettuato le letture e le fatturazioni periodiche, in modo da consentire anche agli utenti un controllo sui propri consumi e/o su eventuali perdite occulte.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e mediante l'audizione di testimoni pagina 2 di 4 veniva stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
a) Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'istruttoria si è limitata a prendere atto dei documenti prodotti dall'attrice, dai quali è
emersa la sussistenza del rapporto con la fattura emessa relativa a un periodo di CP_1
tempo di circa 12 anni, la possibile spiegazione di un picco di consumi nell'anno 2012 con una perdita prontamente riparata dal Su tale vicenda vertono, in effetti, le CP_2
dichiarazioni dei testi sentiti. Il punto, però, non risulta rilevante laddove venga accolta la tesi dell'intervenuta prescrizione delle somme richieste da sino all'anno 2014. Il CP_1
difensore di parte attrice ha anche prodotto alcune comunicazioni intervenute con la società,
al di fuori del giudizio, finalizzate ad addivenire a una conciliazione, che non si è poi perfezionata.
non si è costituita in giudizio per difendere le proprie tesi ed illustrare le CP_1
letture e i calcoli effettuati, o per effettuare, perlomeno, un ricalcolo di quanto eventualmente dovuto dall'attrice. Ciò, anche in relazione alla censura, mossa dall'attrice, relativa alla parte di bolletta del contatore “Master”, che avrebbe dovuto essere notificata all'Amministratore e non al singolo condomino, e in relazione alla cui eccedenza la sig. contesta il calcolo e Pt_1
la ripartizione eseguita in egual misura anno per anno e non in base a dati certi.
In assenza di alcuna prova portata da sul quantum del proprio credito, a fronte della CP_1
contestazione di una bolletta che non è documento dotato di fede privilegiata, tale credito non può dirsi provato. Va dato atto, tuttavia, che parte attrice ha spontaneamente corrisposto l'importo considerato da lei dovuto per il proprio consumo effettivo pari ad €. 1.409,42 con bonifico di data 29.4.202; nonché dell'importo di € 33,23 a saldo della fattura n.
2014024547796, relativa al deposito cauzionale.
Pertanto, in accoglimento delle domande poste in via principale dall'attrice, tutte le questioni pagina 3 di 4 relative alle domande subordinate e, dunque, collegate alle diverse violazioni da parte di del Regolamento Idrico e dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto tra le CP_1
parti, restano assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie le domande proposte in via principale da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto: CP_1
- dichiara l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito relativo al periodo 07.02.2006 -
22.02.2014;
- dichiara che nulla è più dovuto da ad in forza delle Parte_1 CP_1
fatture n. 2014024547796 e n. 201900168977;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso c.u., spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 8 marzo 2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3638 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Alghero alla via Satta n.82, presso e nello studio dell'Avv. Tatiana Tina Argiolas (C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di C.F._2
citazione
contro
con sede in Nuoro in Via Straullu n. 35 [P.I. , in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'attrice come da foglio di precisazione conclusioni depositato il 15.3.2023 e il
15.1.2024.
Il convenuto, regolarmente notificato, rimaneva contumace.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esponendo: CP_1
- di essere titolare di rapporto di utenza con per il servizio idrico e fognario, CP_1
contraddistinta dal codice cliente n. 36631603, a servizio dell'unità immobiliare posta in Alghero in via
Marongiu n. 49;
- di aver ricevuto per l'utenza di cui trattasi, la fattura a saldo n. 201900168977, relativa ai consumi idrici e al servizio "fognatura e depurazione", afferenti il periodo 07.02.2006-14.11.2018, dell'importo di €. 13.891,88, recante data di emissione 22.02.2019;
In particolare:
- eccepiva l'intervenuta prescrizione di parte del credito fatto valere da CP_1
stante la prescrizione quinquennale decorrente dall'intervenuto consumo, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., riducendo la fattura di di €. 8.895,59 – ritenendo altresì che la CP_1
società abbia anche riconosciuto la prescrizione di alcune somme, seppure in via stragiudiziale, nella missiva inviata al difensore della sig.ra il 1.12.2020; Pt_1
- affermava di aver pagato l'importo considerato dovuto per il proprio consumo effettivo pari ad €. 1.409,42 con bonifico di data 29.4.2021, e di nulla più dover versare;
- riteneva che l'importo contestato, effettuate le predette riduzioni e in virtù del pagamento effettuato, si limitasse all'importo residuo di €. 3.586,87, importo che, tuttavia, la sig.ra contestava, in quanto relativo interamente all' “eccedenza master” mai confluita nella Pt_1
propria condotta.
Lamentava poi tutta una serie di violazioni, da parte di del Regolamento CP_1
Idrico, nonché la generale violazione del dovere di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, anche per non aver effettuato le letture e le fatturazioni periodiche, in modo da consentire anche agli utenti un controllo sui propri consumi e/o su eventuali perdite occulte.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e mediante l'audizione di testimoni pagina 2 di 4 veniva stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
a) Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'istruttoria si è limitata a prendere atto dei documenti prodotti dall'attrice, dai quali è
emersa la sussistenza del rapporto con la fattura emessa relativa a un periodo di CP_1
tempo di circa 12 anni, la possibile spiegazione di un picco di consumi nell'anno 2012 con una perdita prontamente riparata dal Su tale vicenda vertono, in effetti, le CP_2
dichiarazioni dei testi sentiti. Il punto, però, non risulta rilevante laddove venga accolta la tesi dell'intervenuta prescrizione delle somme richieste da sino all'anno 2014. Il CP_1
difensore di parte attrice ha anche prodotto alcune comunicazioni intervenute con la società,
al di fuori del giudizio, finalizzate ad addivenire a una conciliazione, che non si è poi perfezionata.
non si è costituita in giudizio per difendere le proprie tesi ed illustrare le CP_1
letture e i calcoli effettuati, o per effettuare, perlomeno, un ricalcolo di quanto eventualmente dovuto dall'attrice. Ciò, anche in relazione alla censura, mossa dall'attrice, relativa alla parte di bolletta del contatore “Master”, che avrebbe dovuto essere notificata all'Amministratore e non al singolo condomino, e in relazione alla cui eccedenza la sig. contesta il calcolo e Pt_1
la ripartizione eseguita in egual misura anno per anno e non in base a dati certi.
In assenza di alcuna prova portata da sul quantum del proprio credito, a fronte della CP_1
contestazione di una bolletta che non è documento dotato di fede privilegiata, tale credito non può dirsi provato. Va dato atto, tuttavia, che parte attrice ha spontaneamente corrisposto l'importo considerato da lei dovuto per il proprio consumo effettivo pari ad €. 1.409,42 con bonifico di data 29.4.202; nonché dell'importo di € 33,23 a saldo della fattura n.
2014024547796, relativa al deposito cauzionale.
Pertanto, in accoglimento delle domande poste in via principale dall'attrice, tutte le questioni pagina 3 di 4 relative alle domande subordinate e, dunque, collegate alle diverse violazioni da parte di del Regolamento Idrico e dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto tra le CP_1
parti, restano assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie le domande proposte in via principale da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto: CP_1
- dichiara l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito relativo al periodo 07.02.2006 -
22.02.2014;
- dichiara che nulla è più dovuto da ad in forza delle Parte_1 CP_1
fatture n. 2014024547796 e n. 201900168977;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso c.u., spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 8 marzo 2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 4 di 4