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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1253/2024 posta in deliberazione il giorno 22.1.2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. GALLINARO GIUSEPPE;
E
( CP_1 P.IVA_1
Avv. FOGLIA ANNA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1057/2023 emessa dal Tribunale di Cassino .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni per perdita di chances conseguente al mancato adempimento da parte del di Controparte_2
un accordo in materia urbanistico-edilizia.
1 Si è costituito in giudizio il instando per il rigetto Controparte_2
dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare l'impugnata sentenza.
“ Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio il in persona del Sindaco p.t. ed ha esposto che con Controparte_2 istanza prot. 269802 del 12/06/2014, aveva richiesto il permesso di costruire una villa bifamiliare sul terreno ubicato nel Comune di distinto in Catasto al CP_2 foglio 19-MAR part. 1220 in parte classificato dal vigente PRG come zona C1 - comparto edificatorio località “Piana” e normato all'art. 28 del NTA ed in parte zona agricola E1. Ha dedotto l'attore che poiché il settore urbanistico del
[...]
aveva rigettato la richiesta, avverso tale diniego aveva proposto ricorso CP_2 al TAR Lazio Sez. Latina;
il Tar aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 98/2015 e aveva condannato il a concludere il procedimento. Controparte_2
Dopo l'emissione della sentenza è stato nominato un Commissario ad acta il quale per dare esecuzione al giudicato di cui sopra, ha proposto la conclusione di un Accordo tra le parti che è stato successivamente sottoscritto sia dal CP_2 che da parte attrice in data 30 maggio 2016. Tuttavia, l ha
[...] Pt_1 lamentato che l'accordo non è stato rispettato ed il piano particolareggiato non è stato approvato, l'attore ha perciò rassegnato le seguenti conclusioni: (…)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis, accogliere le domande come sopra proposte e, per l'effetto: a) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui sopra, la responsabilità (contrattuale) per perdita di chance a carico dell'Amministrazione convenuta, correlata alla violazione degli obblighi di protezione nei riguardi di parte attrice. b) Condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere a parte attrice il danno patrimoniale diretto per
“perdita di chance”. Ciò potrà scaturire, ex art. 1226 c.c., sulla base del calcolo da effettuare per il mancato introito di affitti per un immobile che, se fosse stato locato sulla base di un piano particolareggiato approvato, avrebbe potuto rendere non meno di 75.000,00 (settantacinquemila) euro per tutto il periodo di attesa quinquennale (fino ad oggi e con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dal giudicato n. 98/2015 del TAR Lazio – sez. Latina), ovvero altro importo ritenuto corretto secondo giustizia. c) Condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc. nonchè pagamento delle spese di giudizio di cui soltanto con il precedente, su cui si è formato il giudicato, l'intera vicenda va avanti già da oltre 6 anni.” Si è costituito il che ha contestato in fatto e in diritto l'avverso Controparte_2 atto di citazione e ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sulla
2 domanda risarcitoria proposta in favore del Giudice Amministrativo, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, l'insussistenza della titolarità del diritto, l'infondatezza della pretesa e la consequenziale insussistenza di violazione di obblighi procedimentali ed infine l'insussistenza del danno. Dopo la proposizione di tali eccezioni il ha così concluso: (…) “Piaccia all'adito Controparte_2
Giudice, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo vertendo la presente controversia in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, co 1, lett. a), n. 2 c.p.a. In via subordinata - dichiarare la carenza di legittimazione attiva e l'insussistenza di titolarità del diritto azionato in capo all'attore Dott. ; - rigettare, la domanda di risarcimento del Parte_1 danno da c.d. perdita di chance perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum;
- rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. comma 3 per insussistenza dei presupposti legittimanti.” Instauratosi il giudizio, il Giudice ha concesso i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e, considerata la natura strettamente documentale della causa, ha ammesso tutti i documenti depositati dalle parti. Per questo Giudice la domanda attorea deve essere rigettata. Preliminarmente questo Giudice intende affermare la sua giurisdizione: anche se il caso di specie tratta una tematica che si riferisce ad ambiti che comunque lambiscono materie di spettanza esclusiva del giudice amministrativo, dall'esame degli atti di causa si deduce che l ha chiesto il risarcimento del danno per Pt_1
“perdita di chance” dovuto alla mancata approvazione tempestiva del piano particolareggiato urbanistico. Nello specifico, la controversia in esame origina da un accordo sostitutivo intervenuto con la Pubblica Amministrazione il cui mancato rispetto avrebbe implicato una lesione dell'affidamento dell'attore: in conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte si ritiene che la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e deve inquadrarsi nello schema della responsabilità "relazionale"; da ciò consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., ordinanza n. 1567 del 19/01/2023). Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione della carenza di legittimazione attiva avanzata da parte convenuta: il presente giudizio riguarda una controversia che nasce da un accordo sottoscritto tra le parti in causa, indipendentemente dal fatto che fosse o no titolare dell'immobile ubicato Pt_1 nel Comune di al foglio 19 particella 1220, l'attore in qualità di parte CP_2 contraente dell'accordo stipulato in data 30 maggio 2016 è pienamente legittimato a proporre il giudizio che occupa, a prescindere dalla fondatezza della richiesta.
Nel merito la domanda non merita accoglimento: i documenti allegati ingenerano incertezze e confusione e la situazione prospettata da parte attrice, è congetturale
3 e non suffragata da alcun elemento concreto, peraltro non provata nell' an e nemmeno nel quantum. L' ha dedotto la mancata approvazione del piano Pt_1 particolareggiato da cui doveva derivare la concessione del permesso a costruire da cui, a sua volta, doveva derivare l'edificazione di una villetta da cui sarebbero stati ricavati appartamenti che sarebbero stati locati: sono, queste, tutte ipotesi che rimangono relegate nell'àmbito delle mere possibilità, caratterizzate da ampi margini di incertezza. Non hanno neanche rilievo le tardive argomentazioni dell'attore prospettate solo nella memoria di replica, ove egli afferma che non intende con il presente giudizio chiedere il risarcimento danni perché il terreno è rimasto agricolo ma che fonda la sua richiesta risarcitoria sul mancato potere di usare i diritti edificatori anche in altre aree esistenti nel territorio del Comune di in modo indiretto l introduce una domanda nuova rispetto a CP_2 Pt_1 quella inizialmente proposta e comunque fondata su deduzioni ipotetiche senza alcun supporto concreto né tale ultima argomentazione può considerarsi una specificazione o precisazione della domanda originaria per la diversità sostanziale. La risarcibilità della “perdita di chance” è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la
“chance” di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147). Infatti, per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una “chance” è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sul fondamento di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta. Nello specifico, il danno lamentato dall'attore non è stato documentato, poiché l' si è limitato Pt_1 solamente ad affermare di aver subito gravi pregiudizi per “il mancato introito di affitti per un immobile” (ipoteticamente da costruire) e che, “se fosse stato locato sulla base di un piano particolareggiato approvato, avrebbe potuto rendere non meno di euro 75.000,00”: già dallo stesso fraseggio si evince l'eventualità scarsamente consistente dell'argomento addotto. La lamentata perdita di un'occasione di guadagno, così come prospettata, non si fonda su circostanze di fatto concrete che possono essere equamente apprezzate da questo Giudice: l'accoglimento della domanda attorea esigeva la rigorosa prova, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, tanto non è avvenuto: parte attrice non ha allegato e provato alcuna circostanza di fatto oggettiva (trattative in corso con potenziali costruttori, progetto edilizio dell'immobile da costruire dal quale desumere la consistenza e la quantità di superficie dell'edificando immobile,
4 indicazione di soggetti potenzialmente interessati alla eventuale locazione, prospetti dai quali desumere tempi e modalità di costruzione dell'immobile alla cui data di ultimazione potevano eventualmente essere conteggiati i canoni, etc.) né ha allegato elementi di fatto che provassero la ragionevole probabilità di realizzare la costruzione dell'edificio secondo un criterio di normalità. L'attore non ha prodotto neppure una perizia di parte e i documenti allegati all'atto di citazione non sono dirimenti perché la visura dell'Agenzia delle Entrate si riferisce a una stima generale e non valida per ogni caso: fra l'altro, egli non ha neppure specificato il tipo di appartamento da costruire e ciò non permette alcuna seria valutazione;
altrettanto è a dirsi per la nota di che peraltro deriva CP_3 da un soggetto privato.
Osserva la Corte che l'atto di appello si fonda su di un inesatto inquadramento del danno da perdita di chances.
Il danno da perdita di chances, sia quando correlabile ad un inadempimento contrattuale, sia quando correlabile ad un fatto illecito, non è mai un danno in re ipsa, ma è un danno conseguenza.
Esso costituisce sul piano patrimoniale soltanto una species del danno da lucro cessante, sicchè le regole generali in materia di onere della prova non vengono meno.
Sul danneggiato gravano due oneri: il primo di allegazione, il secondo di prova.
Quanto al primo il danneggiato è onerato di indicare quali siano le opportunità perdute causalmente riconducibili al comportamento della controparte;
quanto al secondo è onerato di dimostrare , anche mediante presunzioni , quali siano le occasioni perdute nel loro nesso di causalità con la condotta della controparte e il lucro cessante derivatone , potendo , dopo che abbia fornito gli elementi parametrici , avvalersi della liquidazione equitativa, laddove il danno sia di difficile liquidazione .
Tali oneri di allegazione e di prova non sono stati assolti.
Anzi , il fatto che fosse pacifico che l , già al momento dell'accordo Pt_1
inadempiuto non fosse più proprietario del terreno, se non incide sulla legittimazione a dedurre l'inadempimento, incide su quello che sarebbe stato il danno conseguenza – portandolo ad escludere in radice –.
5 Circa un danno da perdita di cubatura si rileva che esso avrebbe dovuto formare oggetto di emendatio libelli nl termine di cui all'art183 VI co.n.
1. c.c.
Per completezza non si potrebbe comunque che ribadire quanto già osservato dal Tribunale sul punto : Non hanno neanche rilievo le tardive argomentazioni dell'attore prospettate solo nella memoria di replica, ove egli afferma che non intende con il presente giudizio chiedere il risarcimento danni perché il terreno è rimasto agricolo ma che fonda la sua richiesta risarcitoria sul mancato potere di usare i diritti edificatori anche in altre aree esistenti nel territorio del Comune di in modo indiretto l introduce una domanda nuova rispetto a CP_2 Pt_1 quella inizialmente proposta e comunque fondata su deduzioni ipotetiche senza alcun supporto concreto né tale ultima argomentazione può considerarsi una specificazione o precisazione della domanda originaria per la diversità sostanziale. La risarcibilità della “perdita di chance” è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la
“chance” di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147). Infatti, per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una “chance” è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sul fondamento di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta. Nello specifico, il danno lamentato dall'attore non è stato documentato, poiché l' si è limitato Pt_1 solamente ad affermare di aver subito gravi pregiudizi per “il mancato introito di affitti per un immobile” (ipoteticamente da costruire) e che, “se fosse stato locato sulla base di un piano particolareggiato approvato, avrebbe potuto rendere non meno di euro 75.000,00”: già dallo stesso fraseggio si evince l'eventualità scarsamente consistente dell'argomento addotto. La lamentata perdita di un'occasione di guadagno, così come prospettata, non si fonda su circostanze di fatto concrete che possono essere equamente apprezzate da questo Giudice: l'accoglimento della domanda attorea esigeva la rigorosa prova, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, tanto non è avvenuto: parte attrice non ha allegato e provato alcuna circostanza di fatto oggettiva (trattative in corso con potenziali costruttori, progetto edilizio dell'immobile da costruire dal quale desumere la consistenza e la quantità di superficie dell'edificando immobile, indicazione di soggetti potenzialmente interessati alla eventuale locazione, prospetti dai quali desumere tempi e modalità di costruzione dell'immobile alla
6 cui data di ultimazione potevano eventualmente essere conteggiati i canoni, etc.) né ha allegato elementi di fatto che provassero la ragionevole probabilità di realizzare la costruzione dell'edificio secondo un criterio di normalità. L'attore non ha prodotto neppure una perizia di parte e i documenti allegati all'atto di citazione non sono dirimenti perché la visura dell'Agenzia delle Entrate si riferisce a una stima generale e non valida per ogni caso: fra l'altro, egli non ha neppure specificato il tipo di appartamento da costruire e ciò non permette alcuna seria valutazione;
altrettanto è a dirsi per la nota di che peraltro deriva CP_3 da un soggetto privato.”
In tale contesto del tutto carente sul piano allegativo, prima ancora che probatorio, non si poteva procedersi a liquidazione equitativa non avendo neppure l'appellante fornito idonei elementi parametrici per la liquidazione ex art 1226
C.C.
A tale proposito si richiamano da ultimo Cass. 4534/2017 ( “ La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che
l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne
l'entità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dal proprietario di un appartamento, “per diminuita godibilità del bene”, in conseguenza di un allagamento proveniente da un appartamento sovrastante, in assenza di prova di tale pregiudizio).” e
Cass.127/2016 ( L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del
7 diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.”
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
grado in favore del che liquida in € 7.000,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 .
IL PRESIDENTE EST
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1253/2024 posta in deliberazione il giorno 22.1.2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. GALLINARO GIUSEPPE;
E
( CP_1 P.IVA_1
Avv. FOGLIA ANNA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1057/2023 emessa dal Tribunale di Cassino .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni per perdita di chances conseguente al mancato adempimento da parte del di Controparte_2
un accordo in materia urbanistico-edilizia.
1 Si è costituito in giudizio il instando per il rigetto Controparte_2
dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare l'impugnata sentenza.
“ Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio il in persona del Sindaco p.t. ed ha esposto che con Controparte_2 istanza prot. 269802 del 12/06/2014, aveva richiesto il permesso di costruire una villa bifamiliare sul terreno ubicato nel Comune di distinto in Catasto al CP_2 foglio 19-MAR part. 1220 in parte classificato dal vigente PRG come zona C1 - comparto edificatorio località “Piana” e normato all'art. 28 del NTA ed in parte zona agricola E1. Ha dedotto l'attore che poiché il settore urbanistico del
[...]
aveva rigettato la richiesta, avverso tale diniego aveva proposto ricorso CP_2 al TAR Lazio Sez. Latina;
il Tar aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 98/2015 e aveva condannato il a concludere il procedimento. Controparte_2
Dopo l'emissione della sentenza è stato nominato un Commissario ad acta il quale per dare esecuzione al giudicato di cui sopra, ha proposto la conclusione di un Accordo tra le parti che è stato successivamente sottoscritto sia dal CP_2 che da parte attrice in data 30 maggio 2016. Tuttavia, l ha
[...] Pt_1 lamentato che l'accordo non è stato rispettato ed il piano particolareggiato non è stato approvato, l'attore ha perciò rassegnato le seguenti conclusioni: (…)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis, accogliere le domande come sopra proposte e, per l'effetto: a) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui sopra, la responsabilità (contrattuale) per perdita di chance a carico dell'Amministrazione convenuta, correlata alla violazione degli obblighi di protezione nei riguardi di parte attrice. b) Condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere a parte attrice il danno patrimoniale diretto per
“perdita di chance”. Ciò potrà scaturire, ex art. 1226 c.c., sulla base del calcolo da effettuare per il mancato introito di affitti per un immobile che, se fosse stato locato sulla base di un piano particolareggiato approvato, avrebbe potuto rendere non meno di 75.000,00 (settantacinquemila) euro per tutto il periodo di attesa quinquennale (fino ad oggi e con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dal giudicato n. 98/2015 del TAR Lazio – sez. Latina), ovvero altro importo ritenuto corretto secondo giustizia. c) Condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc. nonchè pagamento delle spese di giudizio di cui soltanto con il precedente, su cui si è formato il giudicato, l'intera vicenda va avanti già da oltre 6 anni.” Si è costituito il che ha contestato in fatto e in diritto l'avverso Controparte_2 atto di citazione e ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sulla
2 domanda risarcitoria proposta in favore del Giudice Amministrativo, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, l'insussistenza della titolarità del diritto, l'infondatezza della pretesa e la consequenziale insussistenza di violazione di obblighi procedimentali ed infine l'insussistenza del danno. Dopo la proposizione di tali eccezioni il ha così concluso: (…) “Piaccia all'adito Controparte_2
Giudice, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo vertendo la presente controversia in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, co 1, lett. a), n. 2 c.p.a. In via subordinata - dichiarare la carenza di legittimazione attiva e l'insussistenza di titolarità del diritto azionato in capo all'attore Dott. ; - rigettare, la domanda di risarcimento del Parte_1 danno da c.d. perdita di chance perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum;
- rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. comma 3 per insussistenza dei presupposti legittimanti.” Instauratosi il giudizio, il Giudice ha concesso i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e, considerata la natura strettamente documentale della causa, ha ammesso tutti i documenti depositati dalle parti. Per questo Giudice la domanda attorea deve essere rigettata. Preliminarmente questo Giudice intende affermare la sua giurisdizione: anche se il caso di specie tratta una tematica che si riferisce ad ambiti che comunque lambiscono materie di spettanza esclusiva del giudice amministrativo, dall'esame degli atti di causa si deduce che l ha chiesto il risarcimento del danno per Pt_1
“perdita di chance” dovuto alla mancata approvazione tempestiva del piano particolareggiato urbanistico. Nello specifico, la controversia in esame origina da un accordo sostitutivo intervenuto con la Pubblica Amministrazione il cui mancato rispetto avrebbe implicato una lesione dell'affidamento dell'attore: in conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte si ritiene che la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e deve inquadrarsi nello schema della responsabilità "relazionale"; da ciò consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., ordinanza n. 1567 del 19/01/2023). Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione della carenza di legittimazione attiva avanzata da parte convenuta: il presente giudizio riguarda una controversia che nasce da un accordo sottoscritto tra le parti in causa, indipendentemente dal fatto che fosse o no titolare dell'immobile ubicato Pt_1 nel Comune di al foglio 19 particella 1220, l'attore in qualità di parte CP_2 contraente dell'accordo stipulato in data 30 maggio 2016 è pienamente legittimato a proporre il giudizio che occupa, a prescindere dalla fondatezza della richiesta.
Nel merito la domanda non merita accoglimento: i documenti allegati ingenerano incertezze e confusione e la situazione prospettata da parte attrice, è congetturale
3 e non suffragata da alcun elemento concreto, peraltro non provata nell' an e nemmeno nel quantum. L' ha dedotto la mancata approvazione del piano Pt_1 particolareggiato da cui doveva derivare la concessione del permesso a costruire da cui, a sua volta, doveva derivare l'edificazione di una villetta da cui sarebbero stati ricavati appartamenti che sarebbero stati locati: sono, queste, tutte ipotesi che rimangono relegate nell'àmbito delle mere possibilità, caratterizzate da ampi margini di incertezza. Non hanno neanche rilievo le tardive argomentazioni dell'attore prospettate solo nella memoria di replica, ove egli afferma che non intende con il presente giudizio chiedere il risarcimento danni perché il terreno è rimasto agricolo ma che fonda la sua richiesta risarcitoria sul mancato potere di usare i diritti edificatori anche in altre aree esistenti nel territorio del Comune di in modo indiretto l introduce una domanda nuova rispetto a CP_2 Pt_1 quella inizialmente proposta e comunque fondata su deduzioni ipotetiche senza alcun supporto concreto né tale ultima argomentazione può considerarsi una specificazione o precisazione della domanda originaria per la diversità sostanziale. La risarcibilità della “perdita di chance” è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la
“chance” di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147). Infatti, per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una “chance” è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sul fondamento di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta. Nello specifico, il danno lamentato dall'attore non è stato documentato, poiché l' si è limitato Pt_1 solamente ad affermare di aver subito gravi pregiudizi per “il mancato introito di affitti per un immobile” (ipoteticamente da costruire) e che, “se fosse stato locato sulla base di un piano particolareggiato approvato, avrebbe potuto rendere non meno di euro 75.000,00”: già dallo stesso fraseggio si evince l'eventualità scarsamente consistente dell'argomento addotto. La lamentata perdita di un'occasione di guadagno, così come prospettata, non si fonda su circostanze di fatto concrete che possono essere equamente apprezzate da questo Giudice: l'accoglimento della domanda attorea esigeva la rigorosa prova, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, tanto non è avvenuto: parte attrice non ha allegato e provato alcuna circostanza di fatto oggettiva (trattative in corso con potenziali costruttori, progetto edilizio dell'immobile da costruire dal quale desumere la consistenza e la quantità di superficie dell'edificando immobile,
4 indicazione di soggetti potenzialmente interessati alla eventuale locazione, prospetti dai quali desumere tempi e modalità di costruzione dell'immobile alla cui data di ultimazione potevano eventualmente essere conteggiati i canoni, etc.) né ha allegato elementi di fatto che provassero la ragionevole probabilità di realizzare la costruzione dell'edificio secondo un criterio di normalità. L'attore non ha prodotto neppure una perizia di parte e i documenti allegati all'atto di citazione non sono dirimenti perché la visura dell'Agenzia delle Entrate si riferisce a una stima generale e non valida per ogni caso: fra l'altro, egli non ha neppure specificato il tipo di appartamento da costruire e ciò non permette alcuna seria valutazione;
altrettanto è a dirsi per la nota di che peraltro deriva CP_3 da un soggetto privato.
Osserva la Corte che l'atto di appello si fonda su di un inesatto inquadramento del danno da perdita di chances.
Il danno da perdita di chances, sia quando correlabile ad un inadempimento contrattuale, sia quando correlabile ad un fatto illecito, non è mai un danno in re ipsa, ma è un danno conseguenza.
Esso costituisce sul piano patrimoniale soltanto una species del danno da lucro cessante, sicchè le regole generali in materia di onere della prova non vengono meno.
Sul danneggiato gravano due oneri: il primo di allegazione, il secondo di prova.
Quanto al primo il danneggiato è onerato di indicare quali siano le opportunità perdute causalmente riconducibili al comportamento della controparte;
quanto al secondo è onerato di dimostrare , anche mediante presunzioni , quali siano le occasioni perdute nel loro nesso di causalità con la condotta della controparte e il lucro cessante derivatone , potendo , dopo che abbia fornito gli elementi parametrici , avvalersi della liquidazione equitativa, laddove il danno sia di difficile liquidazione .
Tali oneri di allegazione e di prova non sono stati assolti.
Anzi , il fatto che fosse pacifico che l , già al momento dell'accordo Pt_1
inadempiuto non fosse più proprietario del terreno, se non incide sulla legittimazione a dedurre l'inadempimento, incide su quello che sarebbe stato il danno conseguenza – portandolo ad escludere in radice –.
5 Circa un danno da perdita di cubatura si rileva che esso avrebbe dovuto formare oggetto di emendatio libelli nl termine di cui all'art183 VI co.n.
1. c.c.
Per completezza non si potrebbe comunque che ribadire quanto già osservato dal Tribunale sul punto : Non hanno neanche rilievo le tardive argomentazioni dell'attore prospettate solo nella memoria di replica, ove egli afferma che non intende con il presente giudizio chiedere il risarcimento danni perché il terreno è rimasto agricolo ma che fonda la sua richiesta risarcitoria sul mancato potere di usare i diritti edificatori anche in altre aree esistenti nel territorio del Comune di in modo indiretto l introduce una domanda nuova rispetto a CP_2 Pt_1 quella inizialmente proposta e comunque fondata su deduzioni ipotetiche senza alcun supporto concreto né tale ultima argomentazione può considerarsi una specificazione o precisazione della domanda originaria per la diversità sostanziale. La risarcibilità della “perdita di chance” è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la
“chance” di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147). Infatti, per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una “chance” è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sul fondamento di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta. Nello specifico, il danno lamentato dall'attore non è stato documentato, poiché l' si è limitato Pt_1 solamente ad affermare di aver subito gravi pregiudizi per “il mancato introito di affitti per un immobile” (ipoteticamente da costruire) e che, “se fosse stato locato sulla base di un piano particolareggiato approvato, avrebbe potuto rendere non meno di euro 75.000,00”: già dallo stesso fraseggio si evince l'eventualità scarsamente consistente dell'argomento addotto. La lamentata perdita di un'occasione di guadagno, così come prospettata, non si fonda su circostanze di fatto concrete che possono essere equamente apprezzate da questo Giudice: l'accoglimento della domanda attorea esigeva la rigorosa prova, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, tanto non è avvenuto: parte attrice non ha allegato e provato alcuna circostanza di fatto oggettiva (trattative in corso con potenziali costruttori, progetto edilizio dell'immobile da costruire dal quale desumere la consistenza e la quantità di superficie dell'edificando immobile, indicazione di soggetti potenzialmente interessati alla eventuale locazione, prospetti dai quali desumere tempi e modalità di costruzione dell'immobile alla
6 cui data di ultimazione potevano eventualmente essere conteggiati i canoni, etc.) né ha allegato elementi di fatto che provassero la ragionevole probabilità di realizzare la costruzione dell'edificio secondo un criterio di normalità. L'attore non ha prodotto neppure una perizia di parte e i documenti allegati all'atto di citazione non sono dirimenti perché la visura dell'Agenzia delle Entrate si riferisce a una stima generale e non valida per ogni caso: fra l'altro, egli non ha neppure specificato il tipo di appartamento da costruire e ciò non permette alcuna seria valutazione;
altrettanto è a dirsi per la nota di che peraltro deriva CP_3 da un soggetto privato.”
In tale contesto del tutto carente sul piano allegativo, prima ancora che probatorio, non si poteva procedersi a liquidazione equitativa non avendo neppure l'appellante fornito idonei elementi parametrici per la liquidazione ex art 1226
C.C.
A tale proposito si richiamano da ultimo Cass. 4534/2017 ( “ La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che
l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne
l'entità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dal proprietario di un appartamento, “per diminuita godibilità del bene”, in conseguenza di un allagamento proveniente da un appartamento sovrastante, in assenza di prova di tale pregiudizio).” e
Cass.127/2016 ( L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del
7 diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.”
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
grado in favore del che liquida in € 7.000,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 .
IL PRESIDENTE EST
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